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Ordinanza 15 marzo 2025
Ordinanza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, ordinanza 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Claudia Montagnoli Consigliere
nel procedimento civile iscritto sub n. 15/2025 R.G. promosso
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CASONI ALESSANDRO giusta delega in atti
- appellante -
contro
rappresentata e difesa dall'avv. VON Controparte_1
ZIEGLAUER BLUMENTHAL MARKUS, giusta delega in atti
- appellata -
ORDINANZA
Il Collegio sciogliendo la riserva, letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, in ordine al requisito del danno grave ed irreparabile, alla ricorrenza del quale l'art. 373 c.p.c. subordina la sospensione dell'esecuzione della sentenza gravata in Cassazione, osserva quanto segue.
Deduce il ricorrente che ammonta ad € 166.466,48 la pretesa esecutiva da controparte fatta valere nei suoi confronti
1 sulla base del titolo impugnato e ad € 6.259.000,00 il valore di stima del proprio cespite pignorato, il quale, secondo le sue stesse allegazioni, è del tutto libero da aggravi diversi ed ulteriori rispetto a quelli iscritti dalla stessa procedente.
Deriva che la consistente patrimonializzazione del debitore gli consente sicuramente l'accesso al credito bancario per adempiere l'ordine di pagamento di cui all'impugnato titolo esecutivo, tant'è che egli stesso ha offerto di prestare fideiussione bancaria.
D'altra parte, con riguardo ad un eventuale credito restitutorio conseguente alla riforma del titolo giudiziale posto in esecuzione, nemmeno lo stesso ricorrente revoca in dubbio la solvibilità dell'esecutante alla luce delle scritture contabili da questa prodotte.
Rispetto al ricorrente non si ravvisa, pertanto, alcun pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione del titolo impugnato, laddove invece la relativa sospensione potrebbe esporre controparte agli oneri dipendenti dall'eventuale necessità di reperire diversamente la somma riconosciutale all'esito di due conformi pronunce giudiziali.
Tanto premesso disattende il ricorso.
Manda alla cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.
Bolzano, così deciso il 12 marzo 2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
2 Il Consigliere estensore
Il Funzionario Giudiziario
Dott. Tullio Joppi
3
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Claudia Montagnoli Consigliere
nel procedimento civile iscritto sub n. 15/2025 R.G. promosso
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CASONI ALESSANDRO giusta delega in atti
- appellante -
contro
rappresentata e difesa dall'avv. VON Controparte_1
ZIEGLAUER BLUMENTHAL MARKUS, giusta delega in atti
- appellata -
ORDINANZA
Il Collegio sciogliendo la riserva, letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, in ordine al requisito del danno grave ed irreparabile, alla ricorrenza del quale l'art. 373 c.p.c. subordina la sospensione dell'esecuzione della sentenza gravata in Cassazione, osserva quanto segue.
Deduce il ricorrente che ammonta ad € 166.466,48 la pretesa esecutiva da controparte fatta valere nei suoi confronti
1 sulla base del titolo impugnato e ad € 6.259.000,00 il valore di stima del proprio cespite pignorato, il quale, secondo le sue stesse allegazioni, è del tutto libero da aggravi diversi ed ulteriori rispetto a quelli iscritti dalla stessa procedente.
Deriva che la consistente patrimonializzazione del debitore gli consente sicuramente l'accesso al credito bancario per adempiere l'ordine di pagamento di cui all'impugnato titolo esecutivo, tant'è che egli stesso ha offerto di prestare fideiussione bancaria.
D'altra parte, con riguardo ad un eventuale credito restitutorio conseguente alla riforma del titolo giudiziale posto in esecuzione, nemmeno lo stesso ricorrente revoca in dubbio la solvibilità dell'esecutante alla luce delle scritture contabili da questa prodotte.
Rispetto al ricorrente non si ravvisa, pertanto, alcun pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione del titolo impugnato, laddove invece la relativa sospensione potrebbe esporre controparte agli oneri dipendenti dall'eventuale necessità di reperire diversamente la somma riconosciutale all'esito di due conformi pronunce giudiziali.
Tanto premesso disattende il ricorso.
Manda alla cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.
Bolzano, così deciso il 12 marzo 2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
2 Il Consigliere estensore
Il Funzionario Giudiziario
Dott. Tullio Joppi
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