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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. nr. 38/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. UC ES Presidente
Dr. LO TT Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 26 gennaio 2024, da
(c.f. ), rappresentato e difeso come da Parte_1 C.F._1 procura alle liti allegata digitalmente al ricorso ex art. 414 c.p.c. dall'avvocato
LU DI (pec: , Email_1 appellante/appellato incidentale contro
, legalmente rappresentati dal Sig. Controparte_1 Persona_1
, Avvocato Responsabile del Contenzioso Europeo,
[...] Controparte_2
, e difesi nel presente giudizio, in virtù di
[...] Controparte_1 mandato alle liti materialmente congiunto alla Memoria Difensiva del 23 settembre 2022, dall'Avv. Francesca Pulejo nonché dall'Avv. Vincenzo Di
PA (pec: ), Email_2 appellato/appellante incidentale nonché contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura generale in atti a rogito notaio Per_2
1 rilasciata in Roma in data 22.03.2024, dall'avv. Antonella Tomasello (pec:
t), Email_3 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 528/2023 d.d.
18.11.2023 non notificata.-
In punto: accertamento mansioni superiori.-
CONCLUSIONI:
: Parte_1
Accertato che il sig. ha prestato la propria opera alle dipendenze del Parte_1
Governo USA presso il Comando USA-SETAF di Livorno e Vicenza svolgendo quantomeno da agosto 2004 le mansioni corrispondenti alla qualifica di quadro QX
(secondo l'accordo sindacale 8/09/2005 e il CCNL 1/01/2006) dichiararsi la convenuta tenuta a riconoscere al ricorrente la qualifica superiore e a corrispondergli gli arretrati
e le differenze retributive dal 1/10/2005 al 31/05/2018, pari alla differenza tra il trattamento economico proprio della qualifica di Quadro QX spettante al ricorrente e quella minore riconosciutagli di impiegato U-1, per complessivi € 238.052,23 (di cui €
215.849,34 arretrati di retribuzione ed € 22.202,89 a titolo di incidenza TFR) ovvero la diversa somma anche maggiore risultante di giustizia, anche in esito a CTU;
in via subordinata si chiede la condanna al pagamento di arretrati e differenze retributive per la qualifica di Quadro Q1 e quella minore riconosciutagli di impiegato U-1, per complessivi € 182,783,27 (di cui € 165.337,36 arretrati di retribuzione ed € 17.446,21
a titolo di incidenza TFR); in via ulteriormente subordinata si chiede la condanna al pagamento di arretrati e differenze retributive per la qualifica di Quadro Q2 e quella minore riconosciutagli di impiegato U-1, per complessivi € 127.572,12 (di cui €
114.823,30 arretrati di retribuzione ed € 12.748,82 a titolo di incidenza TFR); 2) In ogni caso condannarsi lo stato convenuto al versamento a dei contributi non prescritti CP_3
e a risarcire al ricorrente il danno pensionistico pari quanto meno a € 261.780,48 o per la diversa somma anche maggiore risultante di giustizia, anche in esito a CTU;
3)
Condannarsi comunque la convenuta a pagare su tutte le somme risultanti dovute la rivalutazione e gli interessi di legge sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo effettivo, con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4 c.c., pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali 4) Spese e compensi rifusi per entrambi i gradi del giudizio oltre al rimborso spese generali oltre IVA e CPA”. 2 STATI UNITI D'AMERICA:
“In via principale, rigettare l'appello perché infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta non prescritta il diritto del Sig. al riconoscimento della qualifica di Quadro Pt_1
e delle relative differenze retributive, in via incidentale ed in riforma della sentenza n.
528/2023 in parte qua, accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento del livello Quadro QX, Q1 o Q2 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il Sig. è stato correttamente inquadrato al livello U 1. Con vittoria di spese Pt_1 competenze ed onorari”.
: CP_3
“La difesa dell' si rimette alle decisioni dell'Ecc.ma Corte adita. Spese di lite come CP_3 per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. chiamava in giudizio gli Parte_1 [...]
esponendo di aver operato alle dipendenze della convenuta Controparte_1 dal 02.10.1981 al 31.05.2018, data di cessazione del rapporto per raggiungimento dell'età pensionabile, con mansioni di impiegato nel settore
Logistica-Manutenzioni.
Deduceva, in particolare, che con decorrenza dal 15.08.2004 e fino al
31.08.2012 svolgeva mansioni di responsabile della Maintenance Division di
Livorno e qualifica di “Supervisory Equipment Specilaist” ed inquadramento nel livello U1 e che dal 01.09.2012 veniva trasferito presso l'USAG di Vicenza con il medesimo inquadramento e mansioni di “Transportation Specialist”.
Evidenziava, altresì, che con decorrenza da gennaio 2006 veniva nominato
Coordinatore Nazionale dei Lavoratori Italiani presso le basi USA in Italia e che, in virtù di tale incarico, il rapporto di lavoro rimaneva sospeso per plurimi e consecutivi premessi sindacali da giugno 2006 alla data di cessazione del rapporto.
Sottolineava che tra i titoli esemplificativi per la funzione QX, la contrattazione collettiva espressamente prevedeva il “responsabile del ramo manutenzioni” e che , che esercitava le mansioni poi assegnate al ricorrente era stato Per_3 inquadrato al superiore livello U1Q evidenziava, altresì, che a decorrere dal 2004
a tutto il personale civile americano con qualifica di Equipment specialist era
3 riconosciuto il livello GS 12 e che tale livello corrispondeva, ex allegato 4 del
CCNL, al livello italiano U-1S. con conseguente automatico riconoscimento della qualifica di quadro.
Concludeva per l'accertamento del diritto alla qualifica di quadro QX o, in via subordinata per la qualifica di quadro Q 1 o, in via ulteriormente subordinata per la qualifica di quadro Q 2 con decorrenza dal 01.10.2005 con conseguente diritto alle differenze retributive maturate nonché al pagamento dei contributi non prescritti, al risarcimento del danno pensionistico e al monte ferie e permessi illegittimamente sottratto.
Nel costituirsi in giudizio gli eccepiva, in via preliminare, Controparte_1 la prescrizione del diritto al superiore inquadramento anche in relazione al fatto che il ricorrente da gennaio 2006 non aveva più lavorato in concomitanza con lo svolgimento di attività sindacale a livello nazionale. Rilevava, altresì,
l'inapplicabilità dell'art. 2103 cc e la non riconducibilità delle mansioni del ricorrente al livello quadri.
Si costituiva, altresì, l' osservando che la domanda di versamento dei CP_3 contributi non prescritti può essere accolta nei limiti della prescrizione quinquennale ex art. 3 comma 9 della l. n. 335/1995, da calcolarsi a ritroso dal
24.11.2022, data di notifica della chiamata in causa dell' come da ordinanza CP_3 del 13.11.2002 (tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 di giorni 129 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 di giorni 182, neutri ai fini del decorso della prescrizione, ex comma
2 dell'art. 37 del d.l. n. 18/2020 come modificato dall'articolo 1, comma 1, della l. n. 27/2020 24 aprile 2020, n. 27 in sede di conversione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e ex art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Richiamava, poi, giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 19398/2014) laddove ha stabilito che in ipotesi potrà al più essere disposta - previo accertamento dell'obbligo contributivo dell'ex datore di lavoro al versamento dei contributi non prescritti sulle differenze retributive spettanti - la condanna della condanna al versamento dei contributi in favore dell'ente previdenziale chiamato in causa per il periodo non prescritto dal gennaio 2017 al maggio 2018.
4 Con la gravata sentenza, il giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza, rigettava il ricorso, anche in relazione alla domanda di risarcimento del danno per ferie e permessi non usufruiti.
Condannava, altresì, il ricorrente a pagare in favore della resistente CP_1
le spese di lite liquidate in € 9.500,00 (oltre accessori).
[...]
Compensava integralmente le spese di lite tra il ricorrente ed . CP_3
A sostegno della propria decisione il giudice berico, con particolare riferimento alla dedotta prescrizione del riconoscimento alla qualifica rilevava:
a) deve innanzi tutto essere affermata, sulla scorta della costante giurisprudenza da tutte le parti in effetti richiamata anche nelle note conclusive da ultimo dimesse - ed alla quale l'odierno giudicante fa rimando - la prescrizione del diritto vantato dal ricorrente all'attribuzione, in ragione delle mansioni effettivamente svolte e del ruolo formalmente assegnatogli, della qualifica/livello superiore (da impiegatizio a quadro);
b) dovendosi qui rilevare come il dies ad quem del decorso della prescrizione, posto che il ricorrente di fatto non ha più effettivamente lavorato presso la resistente dal mese di gennaio 2006, possa essere associato a tale data, cosicché ben possibile è affermare lo spirare della prescrizione decennale e, con ciò, l'estinzione del diritto dal ricorrente azionato al riconoscimento della qualifica/livello superiore, alla data dell'1/1/2016”.
In merito alla prescrizione delle differenze retributive maturate così argomentava:
a) occorre rilevare come anche il diritto sotteso alla domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive in conseguenza del concreto svolgimento da parte del ricorrente, nel periodo decorrente dall'agosto 2004 all'inizio dell'anno 2006, di determinate mansioni, sia prescritto;
b) ed infatti, deve essere rilevato come il ricorrente abbia svolto le mansioni di responsabile della divisione che sovraintendeva alle operazioni di manutenzione al più tardi fino alla fine del mese di gennaio 2006 (ancorché non sia possibile stabilire con certezza se il ricorrente, con decorrenza
1/10/2005 abbia effettivamente esercitato, per almeno tre mesi, le mansioni allo stesso assegnate);
5 c) tale data, il 31/1/2006 quindi, può pertanto essere presa, alla luce della normativa vigente fino alla data (il 18/7/2012) di modifica (ad opera della
Legge 92/12) dell'art. 18, Legge 300/1970, quale dies ad quem della decorrenza della prescrizione (quinquennale) del diritto a conseguire il pagamento di differenze retributive;
d) ed infatti può dirsi assodato, in ragione delle caratteristiche dimensionali del datore di lavoro qui convenuto, come il diritto del ricorrente a conseguire differenze retributive godesse, fino alla data del 18/7/2012, di un regime prescrizionale quinquennale con sua decorrenza dalla data di insorgimento del diritto (al più tardi, come sopra detto, il 31/1/2006) e non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
e) ciò in base al noto disposto della sentenza n. 63/1966 resa dalla Corte
Costituzionale e dei conseguenti adattamenti interpretativi della Corte di
Cassazione che hanno imposto la decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro solo a vantaggio di quei lavoratori che non potevano godere, ma non è il caso del ricorrente, della tutela reale riconosciuta dall'art. 18, Legge 300/1970 (originaria sua formulazione); avendo la prescrizione, per tutti gli altri lavoratori che potevano godere della tutela reale assicurata dall'art. 18 Stat. decorrenza dal Pt_2 giorno di esistenza del diritto;
f) ciò posto, e quindi evidenziato come per il ricorrente la prescrizione abbia avuto, prima del 18/7/2012, quale dies ad quem di decorrenza, il giorno di insorgenza del diritto (non oltre il 31/1/2006), deve essere qui richiamato il recente orientamento – che lo scrivente condivide - espresso dalla Corte di
Cassazione (cass. civ. 26246/2022) in base al quale, da un lato, <<il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 < i>
e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, […] il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro>>; orientamento che tuttavia afferma anche che la regola appena sopra tracciata possa operare solo <<per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012>> > in relazione ai quali,
è evidente, la prescrizione decorrerà dal momento di esercizio del diritto e 6 quindi, nel caso di specie, dal gennaio 2006;
g) ed allora, in applicazione della regola suddetta, ben possibile è affermare come il diritto del ricorrente, a prescindere dalla sua originaria sussistenza
(certamente da negarsi con riferimento alla formulazione del CCNL vigente fino al 31/9/20052 ma non anche con riferimento alla sua formulazione posteriore all'8/9/20053 ), sia estinto, in quanto prescritto, a decorrere dalla data dell'1/2/2011 (data antecedente la modificazione dell'art. 18, Legge 300/1970, ad opera della Legge 92/2012)”.
2. Impugna la sentenza svolgendo cinque (5) motivi di appello. Parte_1
2.1. Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha negato il riconoscimento all'inquadramento nel livello quadri con riferimento alla formulazione del CCNL vigente sino al 31.09.2005 per mancanza di rilevanza esterna e nella parte in cui ha negato il riconoscimento nel livello U1S in assenza di descrizione del profilo professionale.
Evidenzia, in particolare, che l'attività svolta dall'agosto 2004 è pienamente riconducibile alla declaratoria di II livello quadri e che nel 2004 al personale civile americano a cui era riconosciuta la qualifica di Equipment specialist la convenuta riconosceva il livello professionale GS 12 che corrisponde secondo l'allegato 4, al livello italiano U 1S.
In merito alla mancata descrizione delle mansioni di cui al livello U 1S richiama l'allegato 4 e documenti sub 21 e 22.
2.2. Con il secondo motivo si duole della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto prescritto il diritto al riconoscimento della qualifica superiore e alle differenze retributive maturate e che la prescrizione decorra in corso di rapporto.
Evidenzia, in particolare, che nella vicenda lavorativa del ricorrente, la rivendicazione dello status di quadro comporta un immediato riflesso sul diritto a differenze retributive e che entrambi i diritti sono assoggettati alla regola del differimento dell'inizio della prescrizione alla cessazione del rapporto di lavoro.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo nella parte in cui il giudice di prime cure ha individuato quale dies a quo il mese di gennaio 2006 e quale dies ad quem l'1.01.2016 e nella parte in cui afferma che il ricorrente da gennaio 2006 non ha più lavorato in quanto in distacco sindacale 7 Rileva che il ricorrente non ha mai goduto del c.d. distacco sindacale ma unicamente di permessi sindacali ex art. 23 della l. n. 300/1970 nonché art. 5
CCNL che non producono alcuna sospensione del rapporto di lavoro.
2.4. Con il quarto motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto prescritto il diritto alle differenze retributive in ragione delle caratteristiche dimensionali della convenuta e della conseguente natura reale della tutela astrattamente riconducibile al ricorrente.
Rileva, in particolare, che il rapporto di lavoro del ricorrente non è mai assistito da tutela reale e che il Governo USA è una organizzazione di tendenza ex art. 4 della l. n. 108/1990, per tutti i cittadini italiani al servizio di strutture organizzative prive di scopo di lucro e prive di una organizzazione imprenditoriale e che il diritto del ricorrente a conseguire differenze retributive gode di un regime prescrizionale quinquennale con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto.
2.5. Con il quinto motivo si duole della sentenza nella parte in cui ritiene che non sia possibile stabilire se il ricorrente con decorrenza 01.10.2005 abbia esercitato per almeno tre mesi le mansioni assegnate.
Rileva che alla data del 01.10.2005 il ricorrente aveva maturato il periodo di assegnazione di tre mesi ex art. 2103 c.c. evidenziando, altresì, che le ore di permesso sindacale devono essere considerate ore di effettivo espletamento della mansione lavorativa.
3. Si è costituito l'appellato con memoria e appello Controparte_1 incidentale.
In via preliminare evidenzia che il capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda relativa al pagamento delle ferie e premessi illegittimamente sottratti non è stato oggetto di gravame.
Con appello incidentale condizionato rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha stabilito che la posizione del ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata al livello QX.
Deduce, in particolare, che il ricorrente, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, non ha mai svolto mansioni di responsabile del ramo manutenzioni e che, nell'esercizio delle mansioni assegnate, non aveva alcun potere decisionale né
8 autonomia di giudizio evidenziando, altresì, che il ricorrente non ha fornito prova alcuna in merito alla presunta attività di consigliere, alta direzione e all'interazione con militari o civili di alto rango.
Evidenzia, altresì, che la supervisione esercitata dal preposto al Dipartimento della Logistica su lavoro svolto dal ricorrente non era puramente amministrativa ma anche tecnica.
3.1. Sul primo motivo replica che il ricorrente non ha provato di essere stato responsabile dei rapporti con organizzazioni esterne e che non corrisponde al vero che il livello GS 13 sarebbe equivalente al livello U1Sq italiano rilevando altresì che era inquadrato al livello U 1. Per_3
3.2. Sul secondo motivo deduce che il diritto del ricorrente alla qualifica superiore deve ritenersi prescritto alla data del primo atto introduttivo che coincide con la notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c. (avvenuta in data 07.07.2022) con conseguente preclusione di ottenere le differenze retributive.
3.3. Sul terzo motivo evidenzia che il ricorrente con decorrenza da gennaio 2006 non ha mai svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta.
3.4. Sul quarto motivo rileva che stante la natura della domanda di ricostruzione della carriera, l'assenza della tutela reale è irrilevante e non comporta il decorrere della prescrizione alla cessazione del rapporto di lavoro evidenziando che il ricorrente dal 1985 alla cessazione del rapporto ha svolto attività sindacale con conseguente applicazione dell'art. 3 della l. n. 108/1990.
3.5. Sul quinto motivo di appello rileva che con decorrenza dal 01.10.2005 il ricorrente ha operato alle dipendenze della convenuta per pochi giorni al mese in palese contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2103 c.c.
4. Radicatosi il contradditorio difende la sentenza chiedendone l'integrale CP_3 conferma.
In merito alla domanda relativa al diritto all'inquadramento superiore, evidenzia che la prescrizione decennale decorre in corso di rapporto.
Con riferimento alle differenze retributive rileva l'estinzione del diritto per prescrizione quinquennale evidenziando, altresì, che il ricorrente ha operato alle dipendenze della convenuta per pochi giorni al mese in palese contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2103 c.c.
9 In merito al versamento dei contributi non prescritti ribadisce che sono eventualmente dovuti sono quelli relativi al periodo dal gennaio 2017 al maggio
2018, tenuto conto del termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 3 comma 9 della l. n. 335/1995 da calcolarsi a ritroso dal 24.11.2022, data di notifica della chiamata in causa dell' come da ordinanza del 13.11.2002, e CP_3 dei periodi di sospensione della prescrizione per effetto della normativa emergenziale c.d. Covid-19.
5. La causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo all'udienza del
20 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Va preliminarmente dato atto che il capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda relativa al pagamento delle ferie e premessi illegittimamente sottratti non è stato oggetto di gravame ed è quindi da ritenersi ormai irrevocabile.
7. L'appello è infondato essendo corretta la ricostruzione normativa e fattuale della vicenda effettuata dal giudice di prime cure con conseguente assorbimento dell'appello incidentale condizionato svolto da . Controparte_1
8. Non vi è infatti motivo dal discostarsi dalla giurisprudenza della Suprema Corte
(ex multis Cass. n. 29234/2022) che ha evidenziato come “il diritto del lavoratore all'inquadramento professionale, costituendo un diritto di credito derivante dalle mansioni concretamente svolte e in relazione al quale vi è per il datore di lavoro il corrispondente obbligo di assegnazione, soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Il decorso del decennio dal momento dell'insorgenza del diritto non preclude definitivamente l'accesso al superiore inquadramento allorché continui l'attività potenzialmente idonea a determinarlo, in quanto, permanendo la situazione cui la norma collega il diritto, la prescrizione decorre autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si è per la prima volta concretata tale situazione, fino alla cessazione della medesima (così
Cass. civ., sez. lav., 17.7.2001, n. 9662; id., 18.5.1995, n. 5486; id., 16.8.1993,
n. 8711).
9. Nel caso di specie è pacifico che dal gennaio 2006 (in particolare da gennaio
2006 al 31.05.2018, data di cessazione del rapporto) il ricorrente non ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta laddove il primo atto 10 interruttivo risalale alla data del 07.07.2022 di notifica del ricorso del ricorso introduttivo.
10. L'estinzione per prescrizione decennale del diritto al superiore inquadramento è assorbente rispetto alla domanda di riconoscimento delle differenze retributive.
11. Va, anche, ribadito che non vi è alcuna sospensione della prescrizione in corso di rapporto per la stabilità garantita al rapporto di lavoro in ragione della carica sindacale ricoperta, ex art. 3 della l. n. 108/1990 in relazione all'art. 4 della l. n.
604/1966.
Peraltro, va anche ricordato come la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 21224/2024) ha evidenziato come “la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica (cfr. Cass. 14/8/2001 n. 11125); … perché possa applicarsi la tutela dell'art. 2103 c.c. occorre che siano verificate le condizioni di effettivo svolgimento di mansioni concretamente ascrivibili ad una qualifica superiore, vacanza e non mera assenza del posto di cui il lavoratore assume le mansioni, continuità e non breve temporaneità della assegnazione, insomma occorre che l'esercizio di tali mansioni sia stato effettivo, pieno, e continuativo …”, laddove nella fattispecie è pacifico tra, nel periodo per cui è causa, ha operato alle dipendenze della convenuta solo per pochi giorni al mese.
12. Nei rapporti fra e le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55 del 2014 secondo i parametri prossimi ai valori medi avuto riguardo al valore della controversia (€ 499.832,71), all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed alle tariffe professionali vigenti.
13. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per addivenire all'integrale compensazione delle spese di liti fra l'appellante principale e l' in ragione CP_3 dell'assenza di controversia fra le parti e della posizione ancillare dell' CP_4 rispetto ai temi della causa.
14. Per il rigetto integrale dell'appello principale deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
11 La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, così decide:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del grado in Parte_1 favore di , liquidate in € 14.239,00 per compensi Controparte_1 oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
3) compensa integralmente le spese di lite del grado fra e Parte_1
; CP_3
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
TT LO ES UC
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. UC ES Presidente
Dr. LO TT Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 26 gennaio 2024, da
(c.f. ), rappresentato e difeso come da Parte_1 C.F._1 procura alle liti allegata digitalmente al ricorso ex art. 414 c.p.c. dall'avvocato
LU DI (pec: , Email_1 appellante/appellato incidentale contro
, legalmente rappresentati dal Sig. Controparte_1 Persona_1
, Avvocato Responsabile del Contenzioso Europeo,
[...] Controparte_2
, e difesi nel presente giudizio, in virtù di
[...] Controparte_1 mandato alle liti materialmente congiunto alla Memoria Difensiva del 23 settembre 2022, dall'Avv. Francesca Pulejo nonché dall'Avv. Vincenzo Di
PA (pec: ), Email_2 appellato/appellante incidentale nonché contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura generale in atti a rogito notaio Per_2
1 rilasciata in Roma in data 22.03.2024, dall'avv. Antonella Tomasello (pec:
t), Email_3 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 528/2023 d.d.
18.11.2023 non notificata.-
In punto: accertamento mansioni superiori.-
CONCLUSIONI:
: Parte_1
Accertato che il sig. ha prestato la propria opera alle dipendenze del Parte_1
Governo USA presso il Comando USA-SETAF di Livorno e Vicenza svolgendo quantomeno da agosto 2004 le mansioni corrispondenti alla qualifica di quadro QX
(secondo l'accordo sindacale 8/09/2005 e il CCNL 1/01/2006) dichiararsi la convenuta tenuta a riconoscere al ricorrente la qualifica superiore e a corrispondergli gli arretrati
e le differenze retributive dal 1/10/2005 al 31/05/2018, pari alla differenza tra il trattamento economico proprio della qualifica di Quadro QX spettante al ricorrente e quella minore riconosciutagli di impiegato U-1, per complessivi € 238.052,23 (di cui €
215.849,34 arretrati di retribuzione ed € 22.202,89 a titolo di incidenza TFR) ovvero la diversa somma anche maggiore risultante di giustizia, anche in esito a CTU;
in via subordinata si chiede la condanna al pagamento di arretrati e differenze retributive per la qualifica di Quadro Q1 e quella minore riconosciutagli di impiegato U-1, per complessivi € 182,783,27 (di cui € 165.337,36 arretrati di retribuzione ed € 17.446,21
a titolo di incidenza TFR); in via ulteriormente subordinata si chiede la condanna al pagamento di arretrati e differenze retributive per la qualifica di Quadro Q2 e quella minore riconosciutagli di impiegato U-1, per complessivi € 127.572,12 (di cui €
114.823,30 arretrati di retribuzione ed € 12.748,82 a titolo di incidenza TFR); 2) In ogni caso condannarsi lo stato convenuto al versamento a dei contributi non prescritti CP_3
e a risarcire al ricorrente il danno pensionistico pari quanto meno a € 261.780,48 o per la diversa somma anche maggiore risultante di giustizia, anche in esito a CTU;
3)
Condannarsi comunque la convenuta a pagare su tutte le somme risultanti dovute la rivalutazione e gli interessi di legge sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo effettivo, con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4 c.c., pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali 4) Spese e compensi rifusi per entrambi i gradi del giudizio oltre al rimborso spese generali oltre IVA e CPA”. 2 STATI UNITI D'AMERICA:
“In via principale, rigettare l'appello perché infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta non prescritta il diritto del Sig. al riconoscimento della qualifica di Quadro Pt_1
e delle relative differenze retributive, in via incidentale ed in riforma della sentenza n.
528/2023 in parte qua, accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento del livello Quadro QX, Q1 o Q2 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il Sig. è stato correttamente inquadrato al livello U 1. Con vittoria di spese Pt_1 competenze ed onorari”.
: CP_3
“La difesa dell' si rimette alle decisioni dell'Ecc.ma Corte adita. Spese di lite come CP_3 per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. chiamava in giudizio gli Parte_1 [...]
esponendo di aver operato alle dipendenze della convenuta Controparte_1 dal 02.10.1981 al 31.05.2018, data di cessazione del rapporto per raggiungimento dell'età pensionabile, con mansioni di impiegato nel settore
Logistica-Manutenzioni.
Deduceva, in particolare, che con decorrenza dal 15.08.2004 e fino al
31.08.2012 svolgeva mansioni di responsabile della Maintenance Division di
Livorno e qualifica di “Supervisory Equipment Specilaist” ed inquadramento nel livello U1 e che dal 01.09.2012 veniva trasferito presso l'USAG di Vicenza con il medesimo inquadramento e mansioni di “Transportation Specialist”.
Evidenziava, altresì, che con decorrenza da gennaio 2006 veniva nominato
Coordinatore Nazionale dei Lavoratori Italiani presso le basi USA in Italia e che, in virtù di tale incarico, il rapporto di lavoro rimaneva sospeso per plurimi e consecutivi premessi sindacali da giugno 2006 alla data di cessazione del rapporto.
Sottolineava che tra i titoli esemplificativi per la funzione QX, la contrattazione collettiva espressamente prevedeva il “responsabile del ramo manutenzioni” e che , che esercitava le mansioni poi assegnate al ricorrente era stato Per_3 inquadrato al superiore livello U1Q evidenziava, altresì, che a decorrere dal 2004
a tutto il personale civile americano con qualifica di Equipment specialist era
3 riconosciuto il livello GS 12 e che tale livello corrispondeva, ex allegato 4 del
CCNL, al livello italiano U-1S. con conseguente automatico riconoscimento della qualifica di quadro.
Concludeva per l'accertamento del diritto alla qualifica di quadro QX o, in via subordinata per la qualifica di quadro Q 1 o, in via ulteriormente subordinata per la qualifica di quadro Q 2 con decorrenza dal 01.10.2005 con conseguente diritto alle differenze retributive maturate nonché al pagamento dei contributi non prescritti, al risarcimento del danno pensionistico e al monte ferie e permessi illegittimamente sottratto.
Nel costituirsi in giudizio gli eccepiva, in via preliminare, Controparte_1 la prescrizione del diritto al superiore inquadramento anche in relazione al fatto che il ricorrente da gennaio 2006 non aveva più lavorato in concomitanza con lo svolgimento di attività sindacale a livello nazionale. Rilevava, altresì,
l'inapplicabilità dell'art. 2103 cc e la non riconducibilità delle mansioni del ricorrente al livello quadri.
Si costituiva, altresì, l' osservando che la domanda di versamento dei CP_3 contributi non prescritti può essere accolta nei limiti della prescrizione quinquennale ex art. 3 comma 9 della l. n. 335/1995, da calcolarsi a ritroso dal
24.11.2022, data di notifica della chiamata in causa dell' come da ordinanza CP_3 del 13.11.2002 (tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 di giorni 129 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 di giorni 182, neutri ai fini del decorso della prescrizione, ex comma
2 dell'art. 37 del d.l. n. 18/2020 come modificato dall'articolo 1, comma 1, della l. n. 27/2020 24 aprile 2020, n. 27 in sede di conversione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e ex art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Richiamava, poi, giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 19398/2014) laddove ha stabilito che in ipotesi potrà al più essere disposta - previo accertamento dell'obbligo contributivo dell'ex datore di lavoro al versamento dei contributi non prescritti sulle differenze retributive spettanti - la condanna della condanna al versamento dei contributi in favore dell'ente previdenziale chiamato in causa per il periodo non prescritto dal gennaio 2017 al maggio 2018.
4 Con la gravata sentenza, il giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza, rigettava il ricorso, anche in relazione alla domanda di risarcimento del danno per ferie e permessi non usufruiti.
Condannava, altresì, il ricorrente a pagare in favore della resistente CP_1
le spese di lite liquidate in € 9.500,00 (oltre accessori).
[...]
Compensava integralmente le spese di lite tra il ricorrente ed . CP_3
A sostegno della propria decisione il giudice berico, con particolare riferimento alla dedotta prescrizione del riconoscimento alla qualifica rilevava:
a) deve innanzi tutto essere affermata, sulla scorta della costante giurisprudenza da tutte le parti in effetti richiamata anche nelle note conclusive da ultimo dimesse - ed alla quale l'odierno giudicante fa rimando - la prescrizione del diritto vantato dal ricorrente all'attribuzione, in ragione delle mansioni effettivamente svolte e del ruolo formalmente assegnatogli, della qualifica/livello superiore (da impiegatizio a quadro);
b) dovendosi qui rilevare come il dies ad quem del decorso della prescrizione, posto che il ricorrente di fatto non ha più effettivamente lavorato presso la resistente dal mese di gennaio 2006, possa essere associato a tale data, cosicché ben possibile è affermare lo spirare della prescrizione decennale e, con ciò, l'estinzione del diritto dal ricorrente azionato al riconoscimento della qualifica/livello superiore, alla data dell'1/1/2016”.
In merito alla prescrizione delle differenze retributive maturate così argomentava:
a) occorre rilevare come anche il diritto sotteso alla domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive in conseguenza del concreto svolgimento da parte del ricorrente, nel periodo decorrente dall'agosto 2004 all'inizio dell'anno 2006, di determinate mansioni, sia prescritto;
b) ed infatti, deve essere rilevato come il ricorrente abbia svolto le mansioni di responsabile della divisione che sovraintendeva alle operazioni di manutenzione al più tardi fino alla fine del mese di gennaio 2006 (ancorché non sia possibile stabilire con certezza se il ricorrente, con decorrenza
1/10/2005 abbia effettivamente esercitato, per almeno tre mesi, le mansioni allo stesso assegnate);
5 c) tale data, il 31/1/2006 quindi, può pertanto essere presa, alla luce della normativa vigente fino alla data (il 18/7/2012) di modifica (ad opera della
Legge 92/12) dell'art. 18, Legge 300/1970, quale dies ad quem della decorrenza della prescrizione (quinquennale) del diritto a conseguire il pagamento di differenze retributive;
d) ed infatti può dirsi assodato, in ragione delle caratteristiche dimensionali del datore di lavoro qui convenuto, come il diritto del ricorrente a conseguire differenze retributive godesse, fino alla data del 18/7/2012, di un regime prescrizionale quinquennale con sua decorrenza dalla data di insorgimento del diritto (al più tardi, come sopra detto, il 31/1/2006) e non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
e) ciò in base al noto disposto della sentenza n. 63/1966 resa dalla Corte
Costituzionale e dei conseguenti adattamenti interpretativi della Corte di
Cassazione che hanno imposto la decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro solo a vantaggio di quei lavoratori che non potevano godere, ma non è il caso del ricorrente, della tutela reale riconosciuta dall'art. 18, Legge 300/1970 (originaria sua formulazione); avendo la prescrizione, per tutti gli altri lavoratori che potevano godere della tutela reale assicurata dall'art. 18 Stat. decorrenza dal Pt_2 giorno di esistenza del diritto;
f) ciò posto, e quindi evidenziato come per il ricorrente la prescrizione abbia avuto, prima del 18/7/2012, quale dies ad quem di decorrenza, il giorno di insorgenza del diritto (non oltre il 31/1/2006), deve essere qui richiamato il recente orientamento – che lo scrivente condivide - espresso dalla Corte di
Cassazione (cass. civ. 26246/2022) in base al quale, da un lato, <<il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 < i>
e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, […] il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro>>; orientamento che tuttavia afferma anche che la regola appena sopra tracciata possa operare solo <<per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012>> > in relazione ai quali,
è evidente, la prescrizione decorrerà dal momento di esercizio del diritto e 6 quindi, nel caso di specie, dal gennaio 2006;
g) ed allora, in applicazione della regola suddetta, ben possibile è affermare come il diritto del ricorrente, a prescindere dalla sua originaria sussistenza
(certamente da negarsi con riferimento alla formulazione del CCNL vigente fino al 31/9/20052 ma non anche con riferimento alla sua formulazione posteriore all'8/9/20053 ), sia estinto, in quanto prescritto, a decorrere dalla data dell'1/2/2011 (data antecedente la modificazione dell'art. 18, Legge 300/1970, ad opera della Legge 92/2012)”.
2. Impugna la sentenza svolgendo cinque (5) motivi di appello. Parte_1
2.1. Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha negato il riconoscimento all'inquadramento nel livello quadri con riferimento alla formulazione del CCNL vigente sino al 31.09.2005 per mancanza di rilevanza esterna e nella parte in cui ha negato il riconoscimento nel livello U1S in assenza di descrizione del profilo professionale.
Evidenzia, in particolare, che l'attività svolta dall'agosto 2004 è pienamente riconducibile alla declaratoria di II livello quadri e che nel 2004 al personale civile americano a cui era riconosciuta la qualifica di Equipment specialist la convenuta riconosceva il livello professionale GS 12 che corrisponde secondo l'allegato 4, al livello italiano U 1S.
In merito alla mancata descrizione delle mansioni di cui al livello U 1S richiama l'allegato 4 e documenti sub 21 e 22.
2.2. Con il secondo motivo si duole della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto prescritto il diritto al riconoscimento della qualifica superiore e alle differenze retributive maturate e che la prescrizione decorra in corso di rapporto.
Evidenzia, in particolare, che nella vicenda lavorativa del ricorrente, la rivendicazione dello status di quadro comporta un immediato riflesso sul diritto a differenze retributive e che entrambi i diritti sono assoggettati alla regola del differimento dell'inizio della prescrizione alla cessazione del rapporto di lavoro.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo nella parte in cui il giudice di prime cure ha individuato quale dies a quo il mese di gennaio 2006 e quale dies ad quem l'1.01.2016 e nella parte in cui afferma che il ricorrente da gennaio 2006 non ha più lavorato in quanto in distacco sindacale 7 Rileva che il ricorrente non ha mai goduto del c.d. distacco sindacale ma unicamente di permessi sindacali ex art. 23 della l. n. 300/1970 nonché art. 5
CCNL che non producono alcuna sospensione del rapporto di lavoro.
2.4. Con il quarto motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto prescritto il diritto alle differenze retributive in ragione delle caratteristiche dimensionali della convenuta e della conseguente natura reale della tutela astrattamente riconducibile al ricorrente.
Rileva, in particolare, che il rapporto di lavoro del ricorrente non è mai assistito da tutela reale e che il Governo USA è una organizzazione di tendenza ex art. 4 della l. n. 108/1990, per tutti i cittadini italiani al servizio di strutture organizzative prive di scopo di lucro e prive di una organizzazione imprenditoriale e che il diritto del ricorrente a conseguire differenze retributive gode di un regime prescrizionale quinquennale con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto.
2.5. Con il quinto motivo si duole della sentenza nella parte in cui ritiene che non sia possibile stabilire se il ricorrente con decorrenza 01.10.2005 abbia esercitato per almeno tre mesi le mansioni assegnate.
Rileva che alla data del 01.10.2005 il ricorrente aveva maturato il periodo di assegnazione di tre mesi ex art. 2103 c.c. evidenziando, altresì, che le ore di permesso sindacale devono essere considerate ore di effettivo espletamento della mansione lavorativa.
3. Si è costituito l'appellato con memoria e appello Controparte_1 incidentale.
In via preliminare evidenzia che il capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda relativa al pagamento delle ferie e premessi illegittimamente sottratti non è stato oggetto di gravame.
Con appello incidentale condizionato rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha stabilito che la posizione del ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata al livello QX.
Deduce, in particolare, che il ricorrente, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, non ha mai svolto mansioni di responsabile del ramo manutenzioni e che, nell'esercizio delle mansioni assegnate, non aveva alcun potere decisionale né
8 autonomia di giudizio evidenziando, altresì, che il ricorrente non ha fornito prova alcuna in merito alla presunta attività di consigliere, alta direzione e all'interazione con militari o civili di alto rango.
Evidenzia, altresì, che la supervisione esercitata dal preposto al Dipartimento della Logistica su lavoro svolto dal ricorrente non era puramente amministrativa ma anche tecnica.
3.1. Sul primo motivo replica che il ricorrente non ha provato di essere stato responsabile dei rapporti con organizzazioni esterne e che non corrisponde al vero che il livello GS 13 sarebbe equivalente al livello U1Sq italiano rilevando altresì che era inquadrato al livello U 1. Per_3
3.2. Sul secondo motivo deduce che il diritto del ricorrente alla qualifica superiore deve ritenersi prescritto alla data del primo atto introduttivo che coincide con la notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c. (avvenuta in data 07.07.2022) con conseguente preclusione di ottenere le differenze retributive.
3.3. Sul terzo motivo evidenzia che il ricorrente con decorrenza da gennaio 2006 non ha mai svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta.
3.4. Sul quarto motivo rileva che stante la natura della domanda di ricostruzione della carriera, l'assenza della tutela reale è irrilevante e non comporta il decorrere della prescrizione alla cessazione del rapporto di lavoro evidenziando che il ricorrente dal 1985 alla cessazione del rapporto ha svolto attività sindacale con conseguente applicazione dell'art. 3 della l. n. 108/1990.
3.5. Sul quinto motivo di appello rileva che con decorrenza dal 01.10.2005 il ricorrente ha operato alle dipendenze della convenuta per pochi giorni al mese in palese contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2103 c.c.
4. Radicatosi il contradditorio difende la sentenza chiedendone l'integrale CP_3 conferma.
In merito alla domanda relativa al diritto all'inquadramento superiore, evidenzia che la prescrizione decennale decorre in corso di rapporto.
Con riferimento alle differenze retributive rileva l'estinzione del diritto per prescrizione quinquennale evidenziando, altresì, che il ricorrente ha operato alle dipendenze della convenuta per pochi giorni al mese in palese contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2103 c.c.
9 In merito al versamento dei contributi non prescritti ribadisce che sono eventualmente dovuti sono quelli relativi al periodo dal gennaio 2017 al maggio
2018, tenuto conto del termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 3 comma 9 della l. n. 335/1995 da calcolarsi a ritroso dal 24.11.2022, data di notifica della chiamata in causa dell' come da ordinanza del 13.11.2002, e CP_3 dei periodi di sospensione della prescrizione per effetto della normativa emergenziale c.d. Covid-19.
5. La causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo all'udienza del
20 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Va preliminarmente dato atto che il capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda relativa al pagamento delle ferie e premessi illegittimamente sottratti non è stato oggetto di gravame ed è quindi da ritenersi ormai irrevocabile.
7. L'appello è infondato essendo corretta la ricostruzione normativa e fattuale della vicenda effettuata dal giudice di prime cure con conseguente assorbimento dell'appello incidentale condizionato svolto da . Controparte_1
8. Non vi è infatti motivo dal discostarsi dalla giurisprudenza della Suprema Corte
(ex multis Cass. n. 29234/2022) che ha evidenziato come “il diritto del lavoratore all'inquadramento professionale, costituendo un diritto di credito derivante dalle mansioni concretamente svolte e in relazione al quale vi è per il datore di lavoro il corrispondente obbligo di assegnazione, soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Il decorso del decennio dal momento dell'insorgenza del diritto non preclude definitivamente l'accesso al superiore inquadramento allorché continui l'attività potenzialmente idonea a determinarlo, in quanto, permanendo la situazione cui la norma collega il diritto, la prescrizione decorre autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si è per la prima volta concretata tale situazione, fino alla cessazione della medesima (così
Cass. civ., sez. lav., 17.7.2001, n. 9662; id., 18.5.1995, n. 5486; id., 16.8.1993,
n. 8711).
9. Nel caso di specie è pacifico che dal gennaio 2006 (in particolare da gennaio
2006 al 31.05.2018, data di cessazione del rapporto) il ricorrente non ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta laddove il primo atto 10 interruttivo risalale alla data del 07.07.2022 di notifica del ricorso del ricorso introduttivo.
10. L'estinzione per prescrizione decennale del diritto al superiore inquadramento è assorbente rispetto alla domanda di riconoscimento delle differenze retributive.
11. Va, anche, ribadito che non vi è alcuna sospensione della prescrizione in corso di rapporto per la stabilità garantita al rapporto di lavoro in ragione della carica sindacale ricoperta, ex art. 3 della l. n. 108/1990 in relazione all'art. 4 della l. n.
604/1966.
Peraltro, va anche ricordato come la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 21224/2024) ha evidenziato come “la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica (cfr. Cass. 14/8/2001 n. 11125); … perché possa applicarsi la tutela dell'art. 2103 c.c. occorre che siano verificate le condizioni di effettivo svolgimento di mansioni concretamente ascrivibili ad una qualifica superiore, vacanza e non mera assenza del posto di cui il lavoratore assume le mansioni, continuità e non breve temporaneità della assegnazione, insomma occorre che l'esercizio di tali mansioni sia stato effettivo, pieno, e continuativo …”, laddove nella fattispecie è pacifico tra, nel periodo per cui è causa, ha operato alle dipendenze della convenuta solo per pochi giorni al mese.
12. Nei rapporti fra e le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55 del 2014 secondo i parametri prossimi ai valori medi avuto riguardo al valore della controversia (€ 499.832,71), all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed alle tariffe professionali vigenti.
13. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per addivenire all'integrale compensazione delle spese di liti fra l'appellante principale e l' in ragione CP_3 dell'assenza di controversia fra le parti e della posizione ancillare dell' CP_4 rispetto ai temi della causa.
14. Per il rigetto integrale dell'appello principale deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
11 La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, così decide:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del grado in Parte_1 favore di , liquidate in € 14.239,00 per compensi Controparte_1 oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
3) compensa integralmente le spese di lite del grado fra e Parte_1
; CP_3
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
TT LO ES UC
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