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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 557/2019 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Sottile Giuseppe e Chiodetti Guido) Parte_1
-ricorrente- contro
(avv. Grassi Monica) CP_1
-resistente- ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27 maggio 2019, - dipendente della società Parte_1
con la qualifica di “tecnico specializzato”, assegnato al Livello A1, area quadri del CP_1
CCNL “personale non dirigente e titolo di studio di geometra - si è rivolto all'intestato CP_1
Tribunale per sentir dichiarare, previo accertamento del concreto svolgimento di superiori mansioni – il proprio diritto ad essere inquadrato nel profilo di “Responsabile tecnico e Nuove costruzioni” o “Responsabile Manutenzione” posizione economica ed organizzativa A CCNL dipendenti sin dal 24 giugno 2010 e, per l'effetto, ottenere la condanna della società CP_1
resistente al pagamento delle somme di spettanza, dall'agosto 2013 al 31 dicembre 2018 (in ragione della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro, interrotta con missiva ricevuta da il 31 agosto 2018), da quantificarsi, secondo i conteggi allegati, in Euro 38.620,20, CP_1 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme così rivalutate dalle singole maturazioni all'effettivo saldo.
Il ricorrente – dipendente della società convenuta dal 4 settembre 1985 al 30 dicembre 2018
(con titolo di studio di geometra), data di raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi per ottenere il pensionamento anticipato – a fondamento dell'azione, ha dedotto in fatto:
- di aver svolto dal 26 marzo 2010 al 6 ottobre 2010, mansioni proprie dei superiori profili di “Responsabile della Manutenzione” e/o “Responsabile Tecnico e Nuove
Costruzioni”, sussumibili all'interno della posizione economica ed organizzativa A del
CCNL ANAS e, nello specifico, di aver ricoperto incarico di Direttore– ex DPR 554/99- dei Lavori (in specie “Lavori urgenti per il ripristino della stabilità della pendice in frana compresa tra il km 14+490 ed il km 14+900 lato dx” della SS n. 73 bis “ Parte_2
”), in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 123 DPR 21 dicembre
[...]
1999 n. 554 ed alla disciplina collettiva di settore (tale da prevedere detta posizione organizzativa ed economica nonché i relativi compiti e mansioni soltanto nel profilo ed inquadramento superiore rivendicato);
- di aver avuto, mentre ricopriva il suddetto incarico di Direttore dei Lavori, piena responsabilità dell'ufficio di direzione dei lavori, con il compito di coordinare e supervisionare l'attività di tutto l'ufficio e dei propri collaboratori e, del pari, di interloquire in via esclusiva con l'appaltatore riguardo agli aspetti tecnici ed economici del contratto, occupandosi dell'accettazione nonché del controllo della qualità e della quantità dei materiali posati,
- di aver proceduto, in tale frangente, a verifica del possesso, da parte dell'impresa appaltatrice, di tutta la documentazione prevista nonché di aver costantemente monitorato l'esecuzione dei lavori, verificando la validità del progetto ed ogni altro aspetto relativo all'esecuzione dell'opera, ultimata il 6 ottobre 2010, con certificato di regolare esecuzione sottoscritto insieme al responsabile del procedimento e al responsabile dell'impresa, in data 5 aprile 2012.
2 La società resistente, ritualmente evocata in giudizio - mediante notifica del ricorso in data
26.6.2019 − si è costituita con memoria difensiva e di costituzione depositata in data 8 febbraio 2021, chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare la prescrizione estintiva quinquennale di tutte le differenze retributive azionate ai sensi dell'art. 2948 nn. 4 e/o 5 c.c. e la prescrizione estintiva decennale per la domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento in riferimento al periodo anteriore alla data di ricezione della notifica del ricorso introduttivo nonché la nullità della domanda di pagamento delle differenze retributive, per indeterminatezza e per genericità.
Nel merito, la società resistente ha contestato in fatto e in diritto le pretese azionate, affermando l'esatta corrispondenza del livello A1, contrattualmente riconosciuto, alle mansioni effettivamente svolte da , nel periodo e per i compiti di direzione Parte_1
lavori descritti nel ricorso e, nel dettaglio, evidenziando:
- il difetto di puntuale esplicitazione e precisazione, da parte del ricorrente, delle mansioni effettivamente svolte e della loro corrispondenza a una determinata qualifica e ad un determinato livello, non essendo a ciò sufficiente la mera enunciazione dello svolgimento di fatto di mansioni appartenenti a diversa qualifica senza puntuale indicazione degli aspetti differenziali rispetto all'inquadramento contrattuale;
- la piena riconducibilità delle mansioni svolte dal nelle mansioni e nei compiti Parte_1
previsti nella categoria di appartenenza contrattuale anche nel periodo – di durata pur sempre limitata e comunque contestata – di svolgimento del ruolo di Direttore dei
Lavori descritto nel ricorso, rientrando tale attività tra quelle tipiche del proprio inquadramento professionale ai sensi del punto m) del profilo di Tecnico Specializzato e del punto b) del profilo di Tecnico Professionale, corrispondenti alla posizione organizzativa ed economica A1 del CCNL ANAS;
- la breve durata e la riferibilità a peculiare finalità dell'incarico di Direttore dei lavori in questione, si dà escluderne valenza piena ovvero prevalente rispetto ai compiti complessivamente affidati, anche considerato che, nel contenuto delle mansioni riferibili al superiore livello di inquadramento rivendicato (Posizione organizzativa ed
3 economica A-Profilo professionale di Responsabile Tecnico e Nuove Costruzioni o
Responsabile Manutenzione CCNL cit.), sono comprese attività altamente specialistiche, implicanti livello di conoscenze più elevato, esercizio di maggiore autonomia ed assunzione diretta di responsabilità, sottoposta a puntuale verifica dei risultati con controllo attinente al momento finale dell'esecuzione e gestione di unità operative complesse, attività mai svolte dal ricorrente, che pure aveva omesso idonea esplicitazione del grado di autonomia e di responsabilità con cui avrebbe disimpegnato i compiti affidati;
- l'erroneità delle quantificazioni operate poiché di contenuto generico e privo dei criteri di computo utilizzati nonché, in ogni caso, tali da non consentire ricorso alla CTU sollecitata, da ritenersi dunque di natura meramente esplorativa.
La causa, previo rigetto delle istanze di prova orale formulate dalle parti (ritenute inidonee ad acquisizione di elementi ulteriori utili alla decisione stante la necessità di ricostruire il percorso lavorativo e il contenuto delle mansioni affidate al ricorrente sulla base dei documenti allegati agli atti introduttivi e delle allegazioni delle parti), ad udienza odierna, è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Motivi della decisione
2.1 In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità e di indeterminatezza della domanda, atteso che dalla complessiva ricostruzione dei fatti desumibile dalla narrativa del ricorso oltre che dai riferimenti contrattuali alle declaratorie oggetto di comparazione nonché dalla descrizione del contenuto delle prestazioni lavorative rese dal ricorrente e dei compiti al medesimo affidati è consentita adeguata individuazione dei criteri identificativi dell'azione
(petitum e causa petendi); contenuto, in sintesi, tale da consentire puntuale esame della fattispecie evocata (art. 2103 c.c.).
2.2. Ancora in via preliminare, rispetto all'eccezione di prescrizione, va evidenziato che, come noto, in applicazione di consolidati criteri ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, mentre il pagamento delle differenze retributive è soggetto a prescrizione quinquennale, il diritto al superiore inquadramento gode di un termine decennale.
4 Nel caso di specie, il ricorrente ha domandato il riconoscimento di mansioni superiori per il periodo con decorrenza dal 26 marzo 2010, interrompendo la prescrizione prima con missiva in data 31 agosto 2018 poi con notifica del ricorso in data 26 giugno 2019, impedendo, pertanto, il perfezionamento della fattispecie estintiva decennale.
Con riferimento alla domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive va, altresì, rilevato che il lavoratore ha limitato la pretesa creditoria azionata ai crediti maturati a partire dal 31 agosto 2013 (a cinque anni dalla prima interruzione della prescrizione) non assumendo, pertanto, rilievo ai fini del presente giudizio, non essendosi comunque perfezionata la fattispecie estintiva in riferimento ai crediti cui il ricorrente ha limitato l'oggetto del petitum, quanto stabilito da Cass. civ. sez. lav. n. 26246/2022, secondo cui per i diritti non prescritti al momento dell'entrata in vigore della Legge 92/2012, la prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2.3. Nel merito, il ricorso va rigettato per le considerazioni di seguito brevemente esposte.
Va premesso che, agli effetti della tutela offerta dall'art. 2103 c.c., è necessario che l'assegnazione a mansioni superiori sia stata piena, effettiva e continuativa e che l'inquadramento rivendicato dal lavoratore possa essere operato sulla base delle mansioni previste dal contratto collettivo, previa comparazione e confronto con le mansioni in concreto espletate (v. ex multis, da ultimo, Cass. civ. sez. lav. ord. n. 21224/2024).
Ciò posto, va altresì evidenziato che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. civ. sez. lav. ord. n. 30580/2019).
Tanto premesso, il ricorrente, in ragione delle mansioni in concreto espletate a favore di
[...]
chiede l'inquadramento nel profilo di “Responsabile Tecnico e Nuove Costruzioni” o CP_1
“Responsabile Manutenzione” posizione economica ed organizzativa A del CCNL di settore in ragione dell'incarico di Direttore dei Lavori dei “Lavori urgenti per il ripristino della stabilità
5 della pendice in frana compresa tra il km 14+490 ed il km 14+900 lato dx” della SS n. 73 bis
[...]
” dal 26 marzo 2010 al 6 ottobre 2010 . Parte_2
Per delineare il perimetro del thema decidendum, è necessario evidenziare la differenza, tra il livello A1, di inquadramento contrattuale del ricorrente, ed il livello A ripercorrendo il contenuto delle singole declaratorie contrattuali.
Il livello A1 CCLN di settore prevede tale inquadramento per i lavoratori che svolgono “a.
Attività espletate attraverso conoscenze professionali e tecnico - specialistiche medio alte, con responsabilità diretta e autonomia decisionale in compiti complessi e altamente variabili, sulla base di direttive generali;
b. attività che possono prevedere il coordinamento ed il controllo di significativi gruppi di risorse umane e l'esecuzione diretta di prestazioni particolarmente qualificate anche di tipo istruttorio;
c. sostituzione, con assunzione delle relative responsabilità, del dirigente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo”.
Riguardo allo specifico profilo economico in cui il ricorrente era inquadrato, la medesima contrattazione collettiva così statuisce: “A1 TECNICO SPECIALIZZATO a. Svolge, con autonomia funzionale ed organizzativa e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnati, attività di direzione e di coordinamento del nucleo di manutenzione;
b. impartisce istruzioni e vigila sulle attività del personale addetto al nucleo circa le disposizioni date e i provvedimenti adottati, intese a garantire la regolarità del servizio di manutenzione e della circolazione e la tutela del patrimonio stradale;
c. svolge con autonomia funzionale ed organizzativa e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, attività di direzione e di coordinamento del proprio reparto specialistico, in relazione allo specifico indirizzo professionale;
d. visita con la frequenza ritenuta necessaria i tronchi stradali facenti parte del nucleo, eseguendo ispezioni ai manufatti stradali, agli edifici, ai depositi rientranti nell'ambito del nucleo, adottando i necessari provvedimenti dei quali informerà tempestivamente il
Responsabile della Manutenzione;
e. esegue i rilievi di carattere generale tecnico ed il lavoro di ufficio per la compilazione di progetti, perizie ed atti relativi ai tonchi stradali in gestione;
f. effettua i controlli e le misurazioni relativi ai lavori, ai materiali impiegati ed ai mezzi utilizzati, redigendo i documenti contabili di sua competenza prescritti dalle vigenti norme per la
6 direzione, contabilità e collaudo delle opere dello Stato e nel rispetto delle leggi, regolamenti e procedure della Società; g. coadiuva il Responsabile della Manutenzione nella redazione di progetti e perizie afferenti le strade affidate al nucleo;
h. contesta le contravvenzioni alle leggi od ai regolamenti, in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade ed aree pubbliche, redigendo i relativi verbali;
i. verifica le segnalazioni del personale dipendente, predisponendo
o proponendo gli interventi necessari;
j. effettua gli interventi manutentori o di gestione per le strade e loro pertinenze, ritenuti necessari, redigendo le perizie, anche per i settori tecnici specifici, dei lavori in tutte le parti di competenza;
k. coordina ed eventualmente, se necessario, esegue sopralluoghi per rapporti instaurati od instaurandi con Enti o privati cittadini, sia che si tratti di rispetto e tutela del patrimonio della Società sia che si tratti di acquisizione di beni mediante esproprio;
l. nel Servizio “nuove costruzioni”, adotta tutti i provvedimenti di competenza informando tempestivamente il Responsabile superiore;
m. esegue attività di progettazione e di direzione lavori ai fini dell'accertamento della regolare esecuzione in base alle norme e regolamenti vigenti, nonché alle istruzioni impartite dalle professionalità superiori;
é addetto, direttamente o coordinando altre professionalità inferiori
e, in relazione alla professionalità posseduta, al controllo e verifica di progetti, perizie, elaborati revisionali e riserve e cura l'istruttoria delle gare anomale;
n. coordina le attività tecnico-progettuali della funzione e di elaborazione grafica della qualifica del livello immediatamente inferiore, coordina le attività di stime, misurazioni e rilevamenti topografici;
o. collabora con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali;
p. in qualità di direttore operativo e su affidamento del direttore dei lavori espleta, fra gli altri, i compiti previsti dalle vigente normativa in materia di lavori pubblici. q. è addetto al collaudo di lavori, opere e forniture, nei limiti delle norme che disciplinano l'esercizio della libera professione di geometra e di quella relativa alla specializzazione posseduta. Assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
r. se assolve ai compiti di coordinatore della progettazione dei piani di sicurezza risponde agli obblighi previsti dalle attuali disposizioni di legge e s.m.i. e verifica che i piani di sicurezza rispondono agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008; s. quando svolge le
7 funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, si applicano la normativa vigente in materia e s.m.i. t. collabora con le professionalità superiori all'attività di alta sorveglianza di opere eseguite per conto della Società da Enti concessionari o Contraenti Generali”.
Con riferimento al livello A CCNL cit., è invece statuito: “Posizione organizzativa ed economica
A a. attività di alta professionalità, con responsabilità diretta e sottoposta a verifica dei risultati;
richiedente rilevanti capacità di tipo specialistico o acquisite attraverso maturata esperienza lavorativa;
b. funzioni rivolte alla gestione di complesse unità operative, sulla base di indicazioni di massima;
attività gestionali aventi anche rilevanza esterna;
prestazioni di carattere consulenziale;
c. sostituzione, con assunzione delle relative responsabilità, del dirigente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo”.
Per quanto riguarda il profilo professionale di tale superiore livello di inquadramento, viene stabilito che: “A RESPONSABILE TECNICO E NUOVE COSTRUZIONI: a. Svolge i compiti e le funzioni del Responsabile del Procedimento nell'ambito delle Nuove Costruzioni;
b. ha la direzione e il coordinamento, con autonomia funzionale ed organizzativa e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnati, di unità organiche complesse comportanti responsabilità ed autonomia nella trattazione delle pratiche affidate;
c. dirige e coordina
l'ufficio di progettazione;
d. coordina le attività di verifica dei progetti secondo le disposizioni e le procedure del Sistema interno di controllo qualità ai sensi dell'art. 19 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
e. ha la direzione e il coordinamento dei lavori di nuove costruzioni, richiedenti specifica preparazione professionale o rilevanti contenuti specialistici, ovvero provata esperienza;
f. quando svolge i compiti di Direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. g. se assolve ai compiti di coordinatore della progettazione dei piani di sicurezza risponde agli obblighi previsti dalla legge e s.m.i. e verifica che i piani di sicurezza rispondano agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
h. quando svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applicano le disposizioni di legge in materia e s.m.i. i. quale Responsabile della Qualità svolge attività di supporto al Responsabile del Procedimento ed all'Ufficio Direzione Lavori, in modo da assicurare che il funzionamento
8 della Stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti all'appaltatore, coordinando
i servizi affidati a soggetti esterni qualificati;
j. ha la titolarità di posizioni organizzative e/o funzionali tra la struttura dirigenziale e il restante personale;
k. verifica le segnalazioni in ordine alle condizioni di stabilità delle opere d'arte, effettua gli accertamenti e individua gli interventi ritenuti necessari e propone al dirigente dell'Area Tecnica i provvedimenti occorrenti per il ripristino dei manufatti stessi;
l. predispone piani relativi alla specifica attività dell'unità operativa cui è preposto;
ha compiti di studio e ricerca in merito alle conoscenze delle tecniche più avanzate riferite alla progettazione, alla conduzione dei lavori, alle analisi, ai mezzi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del lavoro di competenza del settore delle nuove costruzioni;
m. intrattiene rapporti con le autorità interessate alle attività dell'unità operativa, con il fine di programmare, gestire e coordinare tutti i servizi necessari, in relazione alle esigenze tecniche e tecnologiche ed a quelle inerenti alle forniture di materiali, mezzi meccanici ed attrezzature speciali;
n. predispone piani di indagini geologiche e geofisiche necessarie per la progettazione e realizzazione di opere sul territorio, servendosi e collaborando con specifiche figure professionali di pari livello;
ha attività di studio indagine e progettazione nell'ambito di piani settoriali e generali d'intervento, riguardanti la sistemazione del territorio nelle aree interessate delle strade di competenza, al fine di evitare il verificarsi di guasti e dissesti in conseguenza delle opere da realizzare, ovvero in relazione ad eventi naturali;
ha la direzione dei lavori delle relative indagini. Redige relazioni geotecniche, anche a corredo di progetti e perizie di opere da realizzare;
o. redige perizie e progetti, anche complessi, ricadenti nel territorio di competenza. Cura la direzione dei lavori, su designazione del dirigente, di opere particolarmente complesse, anche fuori dal territorio di competenza;
p. coordina unità operative complesse in ambito sperimentale e di laboratorio con valutazione tecnico-scientifica dei risultati di ricerca;
svolge e coordina l'attività di alta sorveglianza di opere eseguite per conto della Società da enti concessionari. Partecipa, su delega, alla
Conferenza dei Servizi prevista dalla normativa vigente;
r. svolge attività di studio, programmazione dei lavori, ricerca, analisi, elaborazione dati, progettazione, consulenza e direzione dei lavori afferenti all'unità operativa sottoposta, anche per i settore tecnici specifici;
9 s. svolge attività di pianificazione e di definizione delle procedure di meccanizzazione;
t. svolge azione di coordinamento, controllo e verifica delle attività di programmazione;
u. svolge attività di gestione dei centri di elaborazione e, previa formulazione dei piani gestionali, svolge attività di comunicazione e gestione degli stessi;
v. svolge attività di consulenza e rappresentanza per la Società in organi collegiali, comitati, commissioni e consigli, nonché per congressi e convegni in Italia e all'estero; w. svolge attività di verifica e di riscontro nel rispetto di leggi e regolamenti sui lavori pubblici per operazioni di ispezione e collaudo delle opere.
Valuta sul piano tecnico ed emana pareri, provvedimenti ed atti, nell'ambito della propria competenza specifica ovvero delle attribuzioni proprie del settore al quale è preposto. Effettua corsi di formazione e aggiornamento professionale al personale della Società. A
RESPONSABILE MANUTENZIONE a. Svolge i compiti e le funzioni del Responsabile del
Procedimento nell'ambito dei lavori di ordinaria manutenzione ricadenti nel Centro di
Manutenzione; b. svolge, con autonomia funzionale e organizzativa e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnati, attività di direzione e coordinamento di più nuclei di manutenzione con verifica dei risultati e costi dell'attività svolta;
c. provvede alla impostazione dei programmi di intervento sulla base delle direttive generali ricevute e delle proposte dei capi nucleo, dando attuazione ai programmi anzidetti dopo l'approvazione del dirigente l'ufficio periferico;
d. coordina, direttamente o attraverso personale preposto, le squadre di emergenza e di pronto intervento;
e. impartisce le istruzioni affinché i servizi affidati alla propria competenza territoriale siano compiuti con tempestività, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle direttive della Società; f. verifica i rapporti dei capi nucleo in ordine alle condizioni di stabilità dei manufatti stradali, effettua gli accertamenti e dispone gli interventi ritenuti necessari e propone agli organi superiori i provvedimenti necessari per il riassetto definitivo dei manufatti stessi;
g. cura la direzione e il coordinamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria richiedenti specifica ed approfondita esperienza tecnico-progettuale, nei limiti consentiti dalla propria qualificazione di geometra;
h. svolge attività di coordinamento progettuale, nonché di valutazione delle proposte di modifica dell'organizzazione del lavoro delle unità sottoposte;
i. partecipa, su delega, alla Conferenza
10 dei Servizi prevista dalla normativa vigente;
j. coordina e dirige più reparti tecnici;
k. svolge attività di verifica e di riscontro nel rispetto di leggi e regolamenti sui lavori pubblici per operazioni di ispezione e collaudo delle opere;
l. svolge attività di controllo, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attività programmata, in funzione del conseguimento dei risultati e di verifica degli stessi;
m. formula proposte di direttive ed istruzione specifiche, volte alla individuazione degli obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire nell'ambito dell'unità di competenza;
n. svolge attività di formazione e aggiornamento professionale del personale addetto all'unità organica nel settore di sua competenza;
o. svolge opera di collaborazione e consulenza con le strutture periferiche della Società per ciò che attiene a nuove tecniche ed a nuovi materiali costruttivi;
p. predispone, anche in collaborazione con professionalità differenziate, studi di fattibilità, verifica e formulazione della normativa tecnica del settore, ai fini della omologazione e del collaudo di materiali, opere, strumenti, apparecchiature e mezzi della Società; q. quando svolge i compiti di Direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
r. se assolve ai compiti di coordinatore della progettazione dei piani di sicurezza risponde agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia e s.m.i. e verifica che i piani di sicurezza rispondano agli obblighi previsti dalla legge;
s. quando svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applicano le disposizioni di legge in materia e s.m.i.”.
Avuto riguardo all'evidenziato contenuto delle declaratorie contrattuali di riferimento, va disatteso l'assunto di parte ricorrente circa la riconducibilità dei compiti e delle mansioni affidate al livello A, ad avviso di questo Giudice, ben riconducibili alla categoria di appartenenza, che già prevede lo svolgimento di mansioni richiedenti conoscenze professionali e tecnico specialistiche medio alte, con responsabilità diretta e autonomia decisionale in compiti complessi e altamente variabili.
Risulta invero per tabulas che anche i compiti e mansioni di Direzione lavori cui il ricorrente attribuisce valenza di fatto costitutivo delle pretese azionate (ex art. 2697 c.c.), come esattamente rilevato da parte resistente, vengono contemplati nella posizione organizzativa ed economica A1, essendo indicata l'attività di direzione lavori sia al punto m) del profilo di
11 Tecnico Specializzato (profilo professionale di inquadramento del ricorrente) ove è statuito che quest'ultimo “esegue attività di progettazione e di direzione lavori” sia al punto b) del profilo di Tecnico Professionale (livello professionale sempre riconducibile al medesimo livello
A1), in cui è stabilito che “ha la direzione dei lavori di nuove opere secondo la normativa vigente”: prestazioni dunque del tutto sovrapponibili a quelle indicate nell'atto introduttivo, anche ove oggetto di singoli capitoli di prova testimoniale.
Nello specifico, occorre sottolineare come le attività descritte a pag. 3 del ricorso sono tutte previste nel profilo professionale di appartenenza e come le mansioni che il ricorrente ha individuato quali oggetto di capitoli di prova siano in realtà caratteristiche del Tecnico
Professionale livello A1.
Invero, l'attività di cui al capitolo di prova 2) del ricorso introduttivo coincide con quanto indicato nella lettera c) del profilo professionale di Tecnico Professionale - A1 (“quando svolge
i compiti di Direttore dei Lavori, cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto”); le attività di cui ai capitoli di prova 3) e 4) con quelle indicati nella lettera d) del profilo professionale di Tecnico Professionale - A1 (“…è responsabile del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto”); l'attività di cui al capitolo di prova 5) con quanto indicato nella lettera e) del medesimo profilo (“è responsabile dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle quando svolge i compiti di Direttore dei Lavori, cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto”); l'attività di cui al capitolo di prova 6) è sussumibile nella lettera f) del profilo professionale di Tecnico Professionale - A1 (“verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti”);, l'attività di cui al capitolo di prova
7) corrisponde esattamente a quanto indicato nella lettera g) del medesimo profilo professionale (“cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione , dei
12 manuali d'uso e dei manuali di manutenzione , modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati”).
Peraltro, le attività svolte del ricorrente, pienamente sussumibili all'interno del livello professionale di inquadramento, neppure sono riconducibili ai profili di “Responsabile tecnico
e Nuove Costruzioni” e “Responsabile della manutenzione” ove si consideri che tali profili professionali richiedono lo svolgimento di attività altamente specialistiche, in quanto la differenza tra posizione organizzativa A e A1 consiste proprio nell'alta professionalità delle attività espletate con conseguente necessaria capacità, sempre di tipo specialistico, nella gestione di complesse unità operative – diversa dal mero coordinamento di gruppi risorse umane (come dedotto in ricorso) - nella periodica sottoposizione ad una verifica dei risultati e, infine, nella rilevanza esterna delle attività espletate (mai allegate né dimostrate nella fattispecie in esame).
Tali differenze indicano come il profilo professionale, rivendicato dal ricorrente, sia caratterizzato da maggiore autonomia, da assunzione diretta di responsabilità e da rilevanza esterna specifica del momento gestionale di complesse unità operative.
Nel caso di specie, al contrario, alla luce delle complessive emergenze processuali, deve ritenersi che il ricorrente non ha allegato, né tantomeno provato alcuno dei requisiti essenziali della posizione organizzativa A (lo svolgimento di attività di alta professionalità, con responsabilità diretta e sottoposta alla verifica dei risultati;
la gestione di complesse unità operative;
lo svolgimento di attività tecniche estremamente specialistiche grazie all'impiego della propria alta preparazione professionale;
il maggior grado di autonomia dei compiti disimpegnati rispetto a quelli del livello di inquadramento professionale).
A ciò aggiungasi che, in tema di giudizio trifasico, al fine di verificare se vi sia stato o meno lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento ovvero superiore, dovrà essere dal Giudice effettuata previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale, che tenga conto
13 della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (così, di recente, ex multis,
Cass. civ. sez. lav. ord. n. 36463/2023).
Nel caso, di specie, l'incarico di direttore dei lavori - su cui il ricorrente fonda, in maniera per lo più esclusiva, il proprio diritto al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori - è stato a costui affidato per una specifica ed isolata finalità (lavori urgenti di ripristino della stabilità della pendice in frana compresa tra il km 14+490 ed il km 14+900 lato dx” della
SSn.73 bis “ ), sì da non potersi considerare tale contenuto professionale né Parte_2
pieno né prevalente ma di valenza meramente sussidiaria e residuale rispetto alle mansioni svolte in via ordinaria, pienamente e complessivamente rientranti, dunque, nel profilo di
“Tecnico Specializzato” (A1) e non in quelle superiori di “Responsabile della Manutenzione”
e/o di “Responsabile Tecnico e Nuove Costruzioni” (A).
Alla luce delle superiori considerazioni, in assoluto difetto dei requisiti integrativi di tutte le pretese vantate da nei confronti della società resistente, il ricorso va Parte_1
integralmente rigettato.
2.4. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. Giustizia 147/2022, tenendo altresì conto dell'entità degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia
(che non ha reso necessaria attività istruttoria), nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario consente di attribuire ai riferiti parametri valore meramente orientativo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite, liquidate in complessivi €3.600,00,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 e succ.ve mod.ni, IVA e CAP come per legge.
Perugia 26 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella Colaiacovo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 557/2019 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Sottile Giuseppe e Chiodetti Guido) Parte_1
-ricorrente- contro
(avv. Grassi Monica) CP_1
-resistente- ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27 maggio 2019, - dipendente della società Parte_1
con la qualifica di “tecnico specializzato”, assegnato al Livello A1, area quadri del CP_1
CCNL “personale non dirigente e titolo di studio di geometra - si è rivolto all'intestato CP_1
Tribunale per sentir dichiarare, previo accertamento del concreto svolgimento di superiori mansioni – il proprio diritto ad essere inquadrato nel profilo di “Responsabile tecnico e Nuove costruzioni” o “Responsabile Manutenzione” posizione economica ed organizzativa A CCNL dipendenti sin dal 24 giugno 2010 e, per l'effetto, ottenere la condanna della società CP_1
resistente al pagamento delle somme di spettanza, dall'agosto 2013 al 31 dicembre 2018 (in ragione della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro, interrotta con missiva ricevuta da il 31 agosto 2018), da quantificarsi, secondo i conteggi allegati, in Euro 38.620,20, CP_1 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme così rivalutate dalle singole maturazioni all'effettivo saldo.
Il ricorrente – dipendente della società convenuta dal 4 settembre 1985 al 30 dicembre 2018
(con titolo di studio di geometra), data di raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi per ottenere il pensionamento anticipato – a fondamento dell'azione, ha dedotto in fatto:
- di aver svolto dal 26 marzo 2010 al 6 ottobre 2010, mansioni proprie dei superiori profili di “Responsabile della Manutenzione” e/o “Responsabile Tecnico e Nuove
Costruzioni”, sussumibili all'interno della posizione economica ed organizzativa A del
CCNL ANAS e, nello specifico, di aver ricoperto incarico di Direttore– ex DPR 554/99- dei Lavori (in specie “Lavori urgenti per il ripristino della stabilità della pendice in frana compresa tra il km 14+490 ed il km 14+900 lato dx” della SS n. 73 bis “ Parte_2
”), in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 123 DPR 21 dicembre
[...]
1999 n. 554 ed alla disciplina collettiva di settore (tale da prevedere detta posizione organizzativa ed economica nonché i relativi compiti e mansioni soltanto nel profilo ed inquadramento superiore rivendicato);
- di aver avuto, mentre ricopriva il suddetto incarico di Direttore dei Lavori, piena responsabilità dell'ufficio di direzione dei lavori, con il compito di coordinare e supervisionare l'attività di tutto l'ufficio e dei propri collaboratori e, del pari, di interloquire in via esclusiva con l'appaltatore riguardo agli aspetti tecnici ed economici del contratto, occupandosi dell'accettazione nonché del controllo della qualità e della quantità dei materiali posati,
- di aver proceduto, in tale frangente, a verifica del possesso, da parte dell'impresa appaltatrice, di tutta la documentazione prevista nonché di aver costantemente monitorato l'esecuzione dei lavori, verificando la validità del progetto ed ogni altro aspetto relativo all'esecuzione dell'opera, ultimata il 6 ottobre 2010, con certificato di regolare esecuzione sottoscritto insieme al responsabile del procedimento e al responsabile dell'impresa, in data 5 aprile 2012.
2 La società resistente, ritualmente evocata in giudizio - mediante notifica del ricorso in data
26.6.2019 − si è costituita con memoria difensiva e di costituzione depositata in data 8 febbraio 2021, chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare la prescrizione estintiva quinquennale di tutte le differenze retributive azionate ai sensi dell'art. 2948 nn. 4 e/o 5 c.c. e la prescrizione estintiva decennale per la domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento in riferimento al periodo anteriore alla data di ricezione della notifica del ricorso introduttivo nonché la nullità della domanda di pagamento delle differenze retributive, per indeterminatezza e per genericità.
Nel merito, la società resistente ha contestato in fatto e in diritto le pretese azionate, affermando l'esatta corrispondenza del livello A1, contrattualmente riconosciuto, alle mansioni effettivamente svolte da , nel periodo e per i compiti di direzione Parte_1
lavori descritti nel ricorso e, nel dettaglio, evidenziando:
- il difetto di puntuale esplicitazione e precisazione, da parte del ricorrente, delle mansioni effettivamente svolte e della loro corrispondenza a una determinata qualifica e ad un determinato livello, non essendo a ciò sufficiente la mera enunciazione dello svolgimento di fatto di mansioni appartenenti a diversa qualifica senza puntuale indicazione degli aspetti differenziali rispetto all'inquadramento contrattuale;
- la piena riconducibilità delle mansioni svolte dal nelle mansioni e nei compiti Parte_1
previsti nella categoria di appartenenza contrattuale anche nel periodo – di durata pur sempre limitata e comunque contestata – di svolgimento del ruolo di Direttore dei
Lavori descritto nel ricorso, rientrando tale attività tra quelle tipiche del proprio inquadramento professionale ai sensi del punto m) del profilo di Tecnico Specializzato e del punto b) del profilo di Tecnico Professionale, corrispondenti alla posizione organizzativa ed economica A1 del CCNL ANAS;
- la breve durata e la riferibilità a peculiare finalità dell'incarico di Direttore dei lavori in questione, si dà escluderne valenza piena ovvero prevalente rispetto ai compiti complessivamente affidati, anche considerato che, nel contenuto delle mansioni riferibili al superiore livello di inquadramento rivendicato (Posizione organizzativa ed
3 economica A-Profilo professionale di Responsabile Tecnico e Nuove Costruzioni o
Responsabile Manutenzione CCNL cit.), sono comprese attività altamente specialistiche, implicanti livello di conoscenze più elevato, esercizio di maggiore autonomia ed assunzione diretta di responsabilità, sottoposta a puntuale verifica dei risultati con controllo attinente al momento finale dell'esecuzione e gestione di unità operative complesse, attività mai svolte dal ricorrente, che pure aveva omesso idonea esplicitazione del grado di autonomia e di responsabilità con cui avrebbe disimpegnato i compiti affidati;
- l'erroneità delle quantificazioni operate poiché di contenuto generico e privo dei criteri di computo utilizzati nonché, in ogni caso, tali da non consentire ricorso alla CTU sollecitata, da ritenersi dunque di natura meramente esplorativa.
La causa, previo rigetto delle istanze di prova orale formulate dalle parti (ritenute inidonee ad acquisizione di elementi ulteriori utili alla decisione stante la necessità di ricostruire il percorso lavorativo e il contenuto delle mansioni affidate al ricorrente sulla base dei documenti allegati agli atti introduttivi e delle allegazioni delle parti), ad udienza odierna, è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Motivi della decisione
2.1 In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità e di indeterminatezza della domanda, atteso che dalla complessiva ricostruzione dei fatti desumibile dalla narrativa del ricorso oltre che dai riferimenti contrattuali alle declaratorie oggetto di comparazione nonché dalla descrizione del contenuto delle prestazioni lavorative rese dal ricorrente e dei compiti al medesimo affidati è consentita adeguata individuazione dei criteri identificativi dell'azione
(petitum e causa petendi); contenuto, in sintesi, tale da consentire puntuale esame della fattispecie evocata (art. 2103 c.c.).
2.2. Ancora in via preliminare, rispetto all'eccezione di prescrizione, va evidenziato che, come noto, in applicazione di consolidati criteri ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, mentre il pagamento delle differenze retributive è soggetto a prescrizione quinquennale, il diritto al superiore inquadramento gode di un termine decennale.
4 Nel caso di specie, il ricorrente ha domandato il riconoscimento di mansioni superiori per il periodo con decorrenza dal 26 marzo 2010, interrompendo la prescrizione prima con missiva in data 31 agosto 2018 poi con notifica del ricorso in data 26 giugno 2019, impedendo, pertanto, il perfezionamento della fattispecie estintiva decennale.
Con riferimento alla domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive va, altresì, rilevato che il lavoratore ha limitato la pretesa creditoria azionata ai crediti maturati a partire dal 31 agosto 2013 (a cinque anni dalla prima interruzione della prescrizione) non assumendo, pertanto, rilievo ai fini del presente giudizio, non essendosi comunque perfezionata la fattispecie estintiva in riferimento ai crediti cui il ricorrente ha limitato l'oggetto del petitum, quanto stabilito da Cass. civ. sez. lav. n. 26246/2022, secondo cui per i diritti non prescritti al momento dell'entrata in vigore della Legge 92/2012, la prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2.3. Nel merito, il ricorso va rigettato per le considerazioni di seguito brevemente esposte.
Va premesso che, agli effetti della tutela offerta dall'art. 2103 c.c., è necessario che l'assegnazione a mansioni superiori sia stata piena, effettiva e continuativa e che l'inquadramento rivendicato dal lavoratore possa essere operato sulla base delle mansioni previste dal contratto collettivo, previa comparazione e confronto con le mansioni in concreto espletate (v. ex multis, da ultimo, Cass. civ. sez. lav. ord. n. 21224/2024).
Ciò posto, va altresì evidenziato che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. civ. sez. lav. ord. n. 30580/2019).
Tanto premesso, il ricorrente, in ragione delle mansioni in concreto espletate a favore di
[...]
chiede l'inquadramento nel profilo di “Responsabile Tecnico e Nuove Costruzioni” o CP_1
“Responsabile Manutenzione” posizione economica ed organizzativa A del CCNL di settore in ragione dell'incarico di Direttore dei Lavori dei “Lavori urgenti per il ripristino della stabilità
5 della pendice in frana compresa tra il km 14+490 ed il km 14+900 lato dx” della SS n. 73 bis
[...]
” dal 26 marzo 2010 al 6 ottobre 2010 . Parte_2
Per delineare il perimetro del thema decidendum, è necessario evidenziare la differenza, tra il livello A1, di inquadramento contrattuale del ricorrente, ed il livello A ripercorrendo il contenuto delle singole declaratorie contrattuali.
Il livello A1 CCLN di settore prevede tale inquadramento per i lavoratori che svolgono “a.
Attività espletate attraverso conoscenze professionali e tecnico - specialistiche medio alte, con responsabilità diretta e autonomia decisionale in compiti complessi e altamente variabili, sulla base di direttive generali;
b. attività che possono prevedere il coordinamento ed il controllo di significativi gruppi di risorse umane e l'esecuzione diretta di prestazioni particolarmente qualificate anche di tipo istruttorio;
c. sostituzione, con assunzione delle relative responsabilità, del dirigente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo”.
Riguardo allo specifico profilo economico in cui il ricorrente era inquadrato, la medesima contrattazione collettiva così statuisce: “A1 TECNICO SPECIALIZZATO a. Svolge, con autonomia funzionale ed organizzativa e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnati, attività di direzione e di coordinamento del nucleo di manutenzione;
b. impartisce istruzioni e vigila sulle attività del personale addetto al nucleo circa le disposizioni date e i provvedimenti adottati, intese a garantire la regolarità del servizio di manutenzione e della circolazione e la tutela del patrimonio stradale;
c. svolge con autonomia funzionale ed organizzativa e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, attività di direzione e di coordinamento del proprio reparto specialistico, in relazione allo specifico indirizzo professionale;
d. visita con la frequenza ritenuta necessaria i tronchi stradali facenti parte del nucleo, eseguendo ispezioni ai manufatti stradali, agli edifici, ai depositi rientranti nell'ambito del nucleo, adottando i necessari provvedimenti dei quali informerà tempestivamente il
Responsabile della Manutenzione;
e. esegue i rilievi di carattere generale tecnico ed il lavoro di ufficio per la compilazione di progetti, perizie ed atti relativi ai tonchi stradali in gestione;
f. effettua i controlli e le misurazioni relativi ai lavori, ai materiali impiegati ed ai mezzi utilizzati, redigendo i documenti contabili di sua competenza prescritti dalle vigenti norme per la
6 direzione, contabilità e collaudo delle opere dello Stato e nel rispetto delle leggi, regolamenti e procedure della Società; g. coadiuva il Responsabile della Manutenzione nella redazione di progetti e perizie afferenti le strade affidate al nucleo;
h. contesta le contravvenzioni alle leggi od ai regolamenti, in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade ed aree pubbliche, redigendo i relativi verbali;
i. verifica le segnalazioni del personale dipendente, predisponendo
o proponendo gli interventi necessari;
j. effettua gli interventi manutentori o di gestione per le strade e loro pertinenze, ritenuti necessari, redigendo le perizie, anche per i settori tecnici specifici, dei lavori in tutte le parti di competenza;
k. coordina ed eventualmente, se necessario, esegue sopralluoghi per rapporti instaurati od instaurandi con Enti o privati cittadini, sia che si tratti di rispetto e tutela del patrimonio della Società sia che si tratti di acquisizione di beni mediante esproprio;
l. nel Servizio “nuove costruzioni”, adotta tutti i provvedimenti di competenza informando tempestivamente il Responsabile superiore;
m. esegue attività di progettazione e di direzione lavori ai fini dell'accertamento della regolare esecuzione in base alle norme e regolamenti vigenti, nonché alle istruzioni impartite dalle professionalità superiori;
é addetto, direttamente o coordinando altre professionalità inferiori
e, in relazione alla professionalità posseduta, al controllo e verifica di progetti, perizie, elaborati revisionali e riserve e cura l'istruttoria delle gare anomale;
n. coordina le attività tecnico-progettuali della funzione e di elaborazione grafica della qualifica del livello immediatamente inferiore, coordina le attività di stime, misurazioni e rilevamenti topografici;
o. collabora con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali;
p. in qualità di direttore operativo e su affidamento del direttore dei lavori espleta, fra gli altri, i compiti previsti dalle vigente normativa in materia di lavori pubblici. q. è addetto al collaudo di lavori, opere e forniture, nei limiti delle norme che disciplinano l'esercizio della libera professione di geometra e di quella relativa alla specializzazione posseduta. Assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
r. se assolve ai compiti di coordinatore della progettazione dei piani di sicurezza risponde agli obblighi previsti dalle attuali disposizioni di legge e s.m.i. e verifica che i piani di sicurezza rispondono agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008; s. quando svolge le
7 funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, si applicano la normativa vigente in materia e s.m.i. t. collabora con le professionalità superiori all'attività di alta sorveglianza di opere eseguite per conto della Società da Enti concessionari o Contraenti Generali”.
Con riferimento al livello A CCNL cit., è invece statuito: “Posizione organizzativa ed economica
A a. attività di alta professionalità, con responsabilità diretta e sottoposta a verifica dei risultati;
richiedente rilevanti capacità di tipo specialistico o acquisite attraverso maturata esperienza lavorativa;
b. funzioni rivolte alla gestione di complesse unità operative, sulla base di indicazioni di massima;
attività gestionali aventi anche rilevanza esterna;
prestazioni di carattere consulenziale;
c. sostituzione, con assunzione delle relative responsabilità, del dirigente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo”.
Per quanto riguarda il profilo professionale di tale superiore livello di inquadramento, viene stabilito che: “A RESPONSABILE TECNICO E NUOVE COSTRUZIONI: a. Svolge i compiti e le funzioni del Responsabile del Procedimento nell'ambito delle Nuove Costruzioni;
b. ha la direzione e il coordinamento, con autonomia funzionale ed organizzativa e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnati, di unità organiche complesse comportanti responsabilità ed autonomia nella trattazione delle pratiche affidate;
c. dirige e coordina
l'ufficio di progettazione;
d. coordina le attività di verifica dei progetti secondo le disposizioni e le procedure del Sistema interno di controllo qualità ai sensi dell'art. 19 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
e. ha la direzione e il coordinamento dei lavori di nuove costruzioni, richiedenti specifica preparazione professionale o rilevanti contenuti specialistici, ovvero provata esperienza;
f. quando svolge i compiti di Direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. g. se assolve ai compiti di coordinatore della progettazione dei piani di sicurezza risponde agli obblighi previsti dalla legge e s.m.i. e verifica che i piani di sicurezza rispondano agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
h. quando svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applicano le disposizioni di legge in materia e s.m.i. i. quale Responsabile della Qualità svolge attività di supporto al Responsabile del Procedimento ed all'Ufficio Direzione Lavori, in modo da assicurare che il funzionamento
8 della Stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti all'appaltatore, coordinando
i servizi affidati a soggetti esterni qualificati;
j. ha la titolarità di posizioni organizzative e/o funzionali tra la struttura dirigenziale e il restante personale;
k. verifica le segnalazioni in ordine alle condizioni di stabilità delle opere d'arte, effettua gli accertamenti e individua gli interventi ritenuti necessari e propone al dirigente dell'Area Tecnica i provvedimenti occorrenti per il ripristino dei manufatti stessi;
l. predispone piani relativi alla specifica attività dell'unità operativa cui è preposto;
ha compiti di studio e ricerca in merito alle conoscenze delle tecniche più avanzate riferite alla progettazione, alla conduzione dei lavori, alle analisi, ai mezzi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del lavoro di competenza del settore delle nuove costruzioni;
m. intrattiene rapporti con le autorità interessate alle attività dell'unità operativa, con il fine di programmare, gestire e coordinare tutti i servizi necessari, in relazione alle esigenze tecniche e tecnologiche ed a quelle inerenti alle forniture di materiali, mezzi meccanici ed attrezzature speciali;
n. predispone piani di indagini geologiche e geofisiche necessarie per la progettazione e realizzazione di opere sul territorio, servendosi e collaborando con specifiche figure professionali di pari livello;
ha attività di studio indagine e progettazione nell'ambito di piani settoriali e generali d'intervento, riguardanti la sistemazione del territorio nelle aree interessate delle strade di competenza, al fine di evitare il verificarsi di guasti e dissesti in conseguenza delle opere da realizzare, ovvero in relazione ad eventi naturali;
ha la direzione dei lavori delle relative indagini. Redige relazioni geotecniche, anche a corredo di progetti e perizie di opere da realizzare;
o. redige perizie e progetti, anche complessi, ricadenti nel territorio di competenza. Cura la direzione dei lavori, su designazione del dirigente, di opere particolarmente complesse, anche fuori dal territorio di competenza;
p. coordina unità operative complesse in ambito sperimentale e di laboratorio con valutazione tecnico-scientifica dei risultati di ricerca;
svolge e coordina l'attività di alta sorveglianza di opere eseguite per conto della Società da enti concessionari. Partecipa, su delega, alla
Conferenza dei Servizi prevista dalla normativa vigente;
r. svolge attività di studio, programmazione dei lavori, ricerca, analisi, elaborazione dati, progettazione, consulenza e direzione dei lavori afferenti all'unità operativa sottoposta, anche per i settore tecnici specifici;
9 s. svolge attività di pianificazione e di definizione delle procedure di meccanizzazione;
t. svolge azione di coordinamento, controllo e verifica delle attività di programmazione;
u. svolge attività di gestione dei centri di elaborazione e, previa formulazione dei piani gestionali, svolge attività di comunicazione e gestione degli stessi;
v. svolge attività di consulenza e rappresentanza per la Società in organi collegiali, comitati, commissioni e consigli, nonché per congressi e convegni in Italia e all'estero; w. svolge attività di verifica e di riscontro nel rispetto di leggi e regolamenti sui lavori pubblici per operazioni di ispezione e collaudo delle opere.
Valuta sul piano tecnico ed emana pareri, provvedimenti ed atti, nell'ambito della propria competenza specifica ovvero delle attribuzioni proprie del settore al quale è preposto. Effettua corsi di formazione e aggiornamento professionale al personale della Società. A
RESPONSABILE MANUTENZIONE a. Svolge i compiti e le funzioni del Responsabile del
Procedimento nell'ambito dei lavori di ordinaria manutenzione ricadenti nel Centro di
Manutenzione; b. svolge, con autonomia funzionale e organizzativa e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnati, attività di direzione e coordinamento di più nuclei di manutenzione con verifica dei risultati e costi dell'attività svolta;
c. provvede alla impostazione dei programmi di intervento sulla base delle direttive generali ricevute e delle proposte dei capi nucleo, dando attuazione ai programmi anzidetti dopo l'approvazione del dirigente l'ufficio periferico;
d. coordina, direttamente o attraverso personale preposto, le squadre di emergenza e di pronto intervento;
e. impartisce le istruzioni affinché i servizi affidati alla propria competenza territoriale siano compiuti con tempestività, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle direttive della Società; f. verifica i rapporti dei capi nucleo in ordine alle condizioni di stabilità dei manufatti stradali, effettua gli accertamenti e dispone gli interventi ritenuti necessari e propone agli organi superiori i provvedimenti necessari per il riassetto definitivo dei manufatti stessi;
g. cura la direzione e il coordinamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria richiedenti specifica ed approfondita esperienza tecnico-progettuale, nei limiti consentiti dalla propria qualificazione di geometra;
h. svolge attività di coordinamento progettuale, nonché di valutazione delle proposte di modifica dell'organizzazione del lavoro delle unità sottoposte;
i. partecipa, su delega, alla Conferenza
10 dei Servizi prevista dalla normativa vigente;
j. coordina e dirige più reparti tecnici;
k. svolge attività di verifica e di riscontro nel rispetto di leggi e regolamenti sui lavori pubblici per operazioni di ispezione e collaudo delle opere;
l. svolge attività di controllo, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attività programmata, in funzione del conseguimento dei risultati e di verifica degli stessi;
m. formula proposte di direttive ed istruzione specifiche, volte alla individuazione degli obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire nell'ambito dell'unità di competenza;
n. svolge attività di formazione e aggiornamento professionale del personale addetto all'unità organica nel settore di sua competenza;
o. svolge opera di collaborazione e consulenza con le strutture periferiche della Società per ciò che attiene a nuove tecniche ed a nuovi materiali costruttivi;
p. predispone, anche in collaborazione con professionalità differenziate, studi di fattibilità, verifica e formulazione della normativa tecnica del settore, ai fini della omologazione e del collaudo di materiali, opere, strumenti, apparecchiature e mezzi della Società; q. quando svolge i compiti di Direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
r. se assolve ai compiti di coordinatore della progettazione dei piani di sicurezza risponde agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia e s.m.i. e verifica che i piani di sicurezza rispondano agli obblighi previsti dalla legge;
s. quando svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applicano le disposizioni di legge in materia e s.m.i.”.
Avuto riguardo all'evidenziato contenuto delle declaratorie contrattuali di riferimento, va disatteso l'assunto di parte ricorrente circa la riconducibilità dei compiti e delle mansioni affidate al livello A, ad avviso di questo Giudice, ben riconducibili alla categoria di appartenenza, che già prevede lo svolgimento di mansioni richiedenti conoscenze professionali e tecnico specialistiche medio alte, con responsabilità diretta e autonomia decisionale in compiti complessi e altamente variabili.
Risulta invero per tabulas che anche i compiti e mansioni di Direzione lavori cui il ricorrente attribuisce valenza di fatto costitutivo delle pretese azionate (ex art. 2697 c.c.), come esattamente rilevato da parte resistente, vengono contemplati nella posizione organizzativa ed economica A1, essendo indicata l'attività di direzione lavori sia al punto m) del profilo di
11 Tecnico Specializzato (profilo professionale di inquadramento del ricorrente) ove è statuito che quest'ultimo “esegue attività di progettazione e di direzione lavori” sia al punto b) del profilo di Tecnico Professionale (livello professionale sempre riconducibile al medesimo livello
A1), in cui è stabilito che “ha la direzione dei lavori di nuove opere secondo la normativa vigente”: prestazioni dunque del tutto sovrapponibili a quelle indicate nell'atto introduttivo, anche ove oggetto di singoli capitoli di prova testimoniale.
Nello specifico, occorre sottolineare come le attività descritte a pag. 3 del ricorso sono tutte previste nel profilo professionale di appartenenza e come le mansioni che il ricorrente ha individuato quali oggetto di capitoli di prova siano in realtà caratteristiche del Tecnico
Professionale livello A1.
Invero, l'attività di cui al capitolo di prova 2) del ricorso introduttivo coincide con quanto indicato nella lettera c) del profilo professionale di Tecnico Professionale - A1 (“quando svolge
i compiti di Direttore dei Lavori, cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto”); le attività di cui ai capitoli di prova 3) e 4) con quelle indicati nella lettera d) del profilo professionale di Tecnico Professionale - A1 (“…è responsabile del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto”); l'attività di cui al capitolo di prova 5) con quanto indicato nella lettera e) del medesimo profilo (“è responsabile dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle quando svolge i compiti di Direttore dei Lavori, cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto”); l'attività di cui al capitolo di prova 6) è sussumibile nella lettera f) del profilo professionale di Tecnico Professionale - A1 (“verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti”);, l'attività di cui al capitolo di prova
7) corrisponde esattamente a quanto indicato nella lettera g) del medesimo profilo professionale (“cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione , dei
12 manuali d'uso e dei manuali di manutenzione , modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati”).
Peraltro, le attività svolte del ricorrente, pienamente sussumibili all'interno del livello professionale di inquadramento, neppure sono riconducibili ai profili di “Responsabile tecnico
e Nuove Costruzioni” e “Responsabile della manutenzione” ove si consideri che tali profili professionali richiedono lo svolgimento di attività altamente specialistiche, in quanto la differenza tra posizione organizzativa A e A1 consiste proprio nell'alta professionalità delle attività espletate con conseguente necessaria capacità, sempre di tipo specialistico, nella gestione di complesse unità operative – diversa dal mero coordinamento di gruppi risorse umane (come dedotto in ricorso) - nella periodica sottoposizione ad una verifica dei risultati e, infine, nella rilevanza esterna delle attività espletate (mai allegate né dimostrate nella fattispecie in esame).
Tali differenze indicano come il profilo professionale, rivendicato dal ricorrente, sia caratterizzato da maggiore autonomia, da assunzione diretta di responsabilità e da rilevanza esterna specifica del momento gestionale di complesse unità operative.
Nel caso di specie, al contrario, alla luce delle complessive emergenze processuali, deve ritenersi che il ricorrente non ha allegato, né tantomeno provato alcuno dei requisiti essenziali della posizione organizzativa A (lo svolgimento di attività di alta professionalità, con responsabilità diretta e sottoposta alla verifica dei risultati;
la gestione di complesse unità operative;
lo svolgimento di attività tecniche estremamente specialistiche grazie all'impiego della propria alta preparazione professionale;
il maggior grado di autonomia dei compiti disimpegnati rispetto a quelli del livello di inquadramento professionale).
A ciò aggiungasi che, in tema di giudizio trifasico, al fine di verificare se vi sia stato o meno lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento ovvero superiore, dovrà essere dal Giudice effettuata previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale, che tenga conto
13 della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (così, di recente, ex multis,
Cass. civ. sez. lav. ord. n. 36463/2023).
Nel caso, di specie, l'incarico di direttore dei lavori - su cui il ricorrente fonda, in maniera per lo più esclusiva, il proprio diritto al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori - è stato a costui affidato per una specifica ed isolata finalità (lavori urgenti di ripristino della stabilità della pendice in frana compresa tra il km 14+490 ed il km 14+900 lato dx” della
SSn.73 bis “ ), sì da non potersi considerare tale contenuto professionale né Parte_2
pieno né prevalente ma di valenza meramente sussidiaria e residuale rispetto alle mansioni svolte in via ordinaria, pienamente e complessivamente rientranti, dunque, nel profilo di
“Tecnico Specializzato” (A1) e non in quelle superiori di “Responsabile della Manutenzione”
e/o di “Responsabile Tecnico e Nuove Costruzioni” (A).
Alla luce delle superiori considerazioni, in assoluto difetto dei requisiti integrativi di tutte le pretese vantate da nei confronti della società resistente, il ricorso va Parte_1
integralmente rigettato.
2.4. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. Giustizia 147/2022, tenendo altresì conto dell'entità degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia
(che non ha reso necessaria attività istruttoria), nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario consente di attribuire ai riferiti parametri valore meramente orientativo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite, liquidate in complessivi €3.600,00,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 e succ.ve mod.ni, IVA e CAP come per legge.
Perugia 26 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella Colaiacovo
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