Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo NATO sulla comunicazione di informazioni tecniche a scopi di difesa, concluso a Bruxelles il 19 ottobre 1970.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo NATO sulla comunicazione di informazioni tecniche a scopi di difesa, concluso a Bruxelles il 19 ottobre 1970.