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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 01/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 178/2024 R.G.L. all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 26.3.2025 , ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] e ivi residente Viale del Re Parte_1
n.27, CF , elettivamente domiciliata in Caltanissetta, P.zza C.F._1
Europa, 6, presso lo studio degli Avv.ti Valeria Granvillano
(CF. – PEC: FAX:0934/090396), e C.F._2 Email_1
Giorgio Borgetto, (CF C.F._3
Pec Email_2 Email_3 Email_4
- ricorrente -
CONTRO
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentata e difesa dagli Avv. ti DOLCE STEFANO (CF Controparte_2
, PEC ) e RUSSO C.F._4 Email_5
CARMELO (CF , in forza di procura generale alle liti del C.F._5
21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, elettivamente domiciliata Persona_1
a Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto
Avv. DOLCE STEFANO
Avv. RUSSO CARMELO
- resistente -
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 445 co. 6-bis cpc depositato in data 15/2/2024, Pt_1 ha proposto opposizione contro le risultanze della consulenza espletata in
[...] sede di ATP che, diversamente da quanto rivendicato, ha ritenuto insussistenti le condizioni sanitarie richieste per ottenere la richiesta indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente rappresenta che l'indagine peritale ha valutato il ricorrente in modo poco accurato il complesso morboso di cui è affetta la ricorrente, come anche evidenziato nella CTP.
Così facendo, l'accertamento del CTU risulterebbe affetto da erronee valutazioni diagnostiche, superficiali e non esaustive.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l che ha resistito contestando i fatti ed eccependo l'inammissibilità e CP_1 comunque l'infondatezza della pretesa avversaria.
La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale.
È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 26.3.2025..
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori,
l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione della sentenza.
Espletata nuova CTU medico legale, il CTU ha sottolineato che: “Esaminando le patologie ampiamente documentate in atti , possiamo affermare che il complesso morboso accertato in sede peritale , nel suo insieme , determina certamente una condizione di invalidità in ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età 100% , ma ad oggi confermando il giudizio espresso sia dalla Commissione Medica che dal CTU di prime cure , poiché la CP_1 perizianda si trova nella possibilità di deambulare autonomamente e nella possibilità fisica e/o mentale di compiere i comuni atti della vita quotidiana ovvero nella possibilità di eseguire senza l'aiuto di alcuno , la vestizione , la cura dell'igiene personale , e del proprio ambiente di vita , avere un minimo grado di autonomia nella vita relazionale e nelle attività di svago”.
In virtù delle superiori considerazioni medico-legali, il CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni:“: il complesso morboso accertato in sede peritale rende la perizianda di anni 67 invalida ultrasessantacinquenne con Parte_1 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età 100% , ma ad oggi NON avente diritto alla indennità di accompagnamento poiché non susssistono i requisiti sanitari previsti dalla norma .” .
Nelle note scritte depositate in data 22/3/2025, parte ricorrente ha contestato genericamente gli esiti della nuova indagine peritale e ha nuovamente richiamato le conclusioni formulate dal proprio consulente medico.
2 Si tratta di valutazioni già motivatamente disattese dal CTU, le cui conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e su corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta.
Giova ricordare che ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della legge n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).
La capacità dei malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa non solo in senso fisico, ossia come mera idoneità ad eseguirli materialmente, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l'importanza, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico -fisica, dovendosi parametrare la stessa non sul numero degli elementari atti giornalieri, ma, soprattutto, sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute dei malato e sulla sua dignità come persona, sicché anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera (Cassazione civile, sez. lav., 30/09/2016, n. 19545).
Sotto tale profilo la CTU ha chiaramente escluso la sussistenza di detta condizione di impossibilità.
Sulla scorta di tali elementi, e tenuto conto delle considerazioni del CTU il quale ha dato atto sia della sussistenza di un'autonoma capacità di deambulazione, sia di una buona capacità del soggetto di orientarsi nel tempo e nello spazio, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Quanto alle spese ricorrono i presupposti previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c. per l'esonero di parte ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese di lite
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respinge il ricorso in opposizione.
Nulla sulle spese di lite.
Pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Caltanissetta il 01/04/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 178/2024 R.G.L. all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 26.3.2025 , ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] e ivi residente Viale del Re Parte_1
n.27, CF , elettivamente domiciliata in Caltanissetta, P.zza C.F._1
Europa, 6, presso lo studio degli Avv.ti Valeria Granvillano
(CF. – PEC: FAX:0934/090396), e C.F._2 Email_1
Giorgio Borgetto, (CF C.F._3
Pec Email_2 Email_3 Email_4
- ricorrente -
CONTRO
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentata e difesa dagli Avv. ti DOLCE STEFANO (CF Controparte_2
, PEC ) e RUSSO C.F._4 Email_5
CARMELO (CF , in forza di procura generale alle liti del C.F._5
21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, elettivamente domiciliata Persona_1
a Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto
Avv. DOLCE STEFANO
Avv. RUSSO CARMELO
- resistente -
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 445 co. 6-bis cpc depositato in data 15/2/2024, Pt_1 ha proposto opposizione contro le risultanze della consulenza espletata in
[...] sede di ATP che, diversamente da quanto rivendicato, ha ritenuto insussistenti le condizioni sanitarie richieste per ottenere la richiesta indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente rappresenta che l'indagine peritale ha valutato il ricorrente in modo poco accurato il complesso morboso di cui è affetta la ricorrente, come anche evidenziato nella CTP.
Così facendo, l'accertamento del CTU risulterebbe affetto da erronee valutazioni diagnostiche, superficiali e non esaustive.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l che ha resistito contestando i fatti ed eccependo l'inammissibilità e CP_1 comunque l'infondatezza della pretesa avversaria.
La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale.
È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 26.3.2025..
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori,
l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione della sentenza.
Espletata nuova CTU medico legale, il CTU ha sottolineato che: “Esaminando le patologie ampiamente documentate in atti , possiamo affermare che il complesso morboso accertato in sede peritale , nel suo insieme , determina certamente una condizione di invalidità in ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età 100% , ma ad oggi confermando il giudizio espresso sia dalla Commissione Medica che dal CTU di prime cure , poiché la CP_1 perizianda si trova nella possibilità di deambulare autonomamente e nella possibilità fisica e/o mentale di compiere i comuni atti della vita quotidiana ovvero nella possibilità di eseguire senza l'aiuto di alcuno , la vestizione , la cura dell'igiene personale , e del proprio ambiente di vita , avere un minimo grado di autonomia nella vita relazionale e nelle attività di svago”.
In virtù delle superiori considerazioni medico-legali, il CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni:“: il complesso morboso accertato in sede peritale rende la perizianda di anni 67 invalida ultrasessantacinquenne con Parte_1 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età 100% , ma ad oggi NON avente diritto alla indennità di accompagnamento poiché non susssistono i requisiti sanitari previsti dalla norma .” .
Nelle note scritte depositate in data 22/3/2025, parte ricorrente ha contestato genericamente gli esiti della nuova indagine peritale e ha nuovamente richiamato le conclusioni formulate dal proprio consulente medico.
2 Si tratta di valutazioni già motivatamente disattese dal CTU, le cui conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e su corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta.
Giova ricordare che ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della legge n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).
La capacità dei malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa non solo in senso fisico, ossia come mera idoneità ad eseguirli materialmente, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l'importanza, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico -fisica, dovendosi parametrare la stessa non sul numero degli elementari atti giornalieri, ma, soprattutto, sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute dei malato e sulla sua dignità come persona, sicché anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera (Cassazione civile, sez. lav., 30/09/2016, n. 19545).
Sotto tale profilo la CTU ha chiaramente escluso la sussistenza di detta condizione di impossibilità.
Sulla scorta di tali elementi, e tenuto conto delle considerazioni del CTU il quale ha dato atto sia della sussistenza di un'autonoma capacità di deambulazione, sia di una buona capacità del soggetto di orientarsi nel tempo e nello spazio, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Quanto alle spese ricorrono i presupposti previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c. per l'esonero di parte ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese di lite
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respinge il ricorso in opposizione.
Nulla sulle spese di lite.
Pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Caltanissetta il 01/04/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
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