Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Stefano Tarantola Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 231 /2024 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to DA Parte_1
PASSANO FILIPPO, presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di app. e difeso dall'avv.to SPINELLI ALBERTO, presso il cui studio è elett. Controparte_1 dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
Come da verbale di udienza del 22.01.2025
Fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato in data 23/2/2024 impugnava la Parte_1 sentenza nr. 3318/2023 del Tribunale di Genova, con cui veniva rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 697/2021, che veniva integralmente confermato.
Parte appellata, aveva richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il Controparte_1 pagamento delle prestazioni di commercialista svolte in favore della società per gli anni fiscali
2016/2017 in forza di contratto risalente al 2007 per un corrispettivo pattuito di 3.000,00 euro annui, oltre accessori;
e per la presentazione delle dichiarazioni mod. 770 anni 2016 e 2017.
Il Tribunale, in data 3/3/2021 emetteva decreto ingiuntivo n. 697/2021, con cui ingiungeva a i pagare una somma pari a 7.609,30 euro. Parte_1
Con atto di citazione in opposizione chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
Parte opponente allegava la mancanza di una qualsiasi forma di accordo tra le parti per regolare le prestazioni e gli eventuali compensi;
in subordine deduceva la sussistenza di vizi di forma del contratto sottoposto a forma scritta, e la quantificazione del corrispettivo richiesto.
Il Tribunale respingeva l'opposizione. parte soccombente in primo grado, proponeva appello avverso tale Parte_1 provvedimento, deducendo l'erroneità del provvedimento.
Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto.
1
Terminata la discussione la Corte tratteneva la causa in decisione.
1. sui motivi di appello principale
a. sull'errata ricostruzione del fatto per errata valutazione delle prove. Violazione degli artt. 115 e 244
c.p.c. e 2729 c.c. e 2. sulla violazione dell'art. 9 DL 1/2012. Per tutte le attività successive al
29/8/2017
La censura è infondata e deve essere respinta.
L'appellante deduce l'erroneità del provvedimento impugnato ove ritenuta la sussistenza di un accordo tra le parti relativo alla misura del compenso. La parte appellante deduce che per il medesimo periodo di cui ai pagamenti richiesti essa aveva conferito l'incarico di commercialista ad altro professionista ( Dott. ). Insiste per l'ammissione delle prove orali utili alla conferma Per_1 della predetta circostanza.
Allega, altresì, la necessità di un accordo obbligatoriamente in forma scritta o digitale in forza dell'entrata in vigore dal 29/8/2017 della normativa specialistica.
E' pacifico, in quanto non tempestivamente contestato dalla parte opponente con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado , che l'incarico fu conferito alla parte appellante fin dal 2007, quando non vi era alcun obbligo di pattuizione scritta;
non è stata provata la revoca dell'incarico ed
è provata l'esecuzione della prestazione di cui è richiesto il pagamento, quindi deve essere ritenuto provato il rapporto contrattuale già in essere in epoca antecedente al 2017, senza alcun obbligo di forma scritta.
E' altresì infondata l'allegazione della mancata prova dell'espletamento della prestazione per l'anno
2017 in quanto risulta allegato sub. Doc. 7 del fascicolo monitorio la copia della
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO da parte delle agenzie delle entrate del mod. 770 relativo all'anno 2016. E' evidente che se pure la dichiarazione è riferita all'anno precedente la prestazione risulta comunque resa nel 2017.
Peraltro sono inammissibili i capitoli di prova dedotti per dimostrare l'avvenuto recesso o risoluzione del contratto in quanto del tutto generici perché le circostanze sono prive dell'indicazione di tempo e luogo.
“La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. Ne consegue che è inammissibile il capitolo di prova volto a dimostrare la sussistenza degli elementi sintomatici della subordinazione, mediante apprezzamenti e valutazioni del teste, cui il giudice non può legare il suo convincimento” (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 1808 del 02/02/2015, Rv. 634290 - 01)
Si osserva al riguardo, che la disposizione dell'art. 244 c.p.c., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, ha il duplice scopo di consentire all'avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente;
sicché, specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma stessa deve considerarsi di carattere cogente, con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio e, se questo venga erroneamente ammesso ed espletato, deve considerarsi invalido e il giudice non può tenerne alcun conto.
2 Ciò precisato si deve rilevare che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa” (Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 20997 del 12/10/2011 e anche Cass. 22 aprile 2009 ).
2. sul “quantum”
Risulta fondato il motivo che attiene alla quantificazione del corrispettivo richiesto. Infatti, come sopra esposto, le parti concordano che l'incarico era “comprensivo” di tutte le prestazioni rese dal commercialista e quindi l'importo richiesto per il deposito delle dichiarazioni 770, in misura di euro
1.267,84, risulta non dovuto. La parte ingiungente non ha dato prova della sussistenza di un autonomo incarico, e diverso, da quello vigente tra le parti per le prestazioni a forfeit e quindi ulteriori prestazioni non possono essere pagate.
Infatti per questa voce del corrispettivo la parte ingiunta ha negato la sussistenza di alcun accordo, neppure specificamente dedotto dalla parte appellata, per cui non può essere applicato il principio di non contestazione, non essendo di alcuna utilità la fattura dalla stesso emessa.
Era quindi onere della parte ingiunte dare prova del conferimento del diverso incarico di cui pretende il pagamento;
tale prova non è stata fornita.
Questo determina la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento della minor somma di euro 6.341,46, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, trattandosi di debito di valuta.
3. sulle spese di giudizio
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel caso in esame le spese, in ragione dell'esito della lite, possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata:
1) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova nr. 697/2021;
2) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 6.341,46, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
3) spese di lite dell'intero giudizio interamente compensate;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 15/01/2025
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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