CA
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 19 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1964/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1
con l'Avv. S.M. Mancusi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. C. Mazza giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 3190/2023, pubblicata in data 27 marzo 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc premesso che con decreto di Parte_1 omologa del 1° settembre 2022, notificato all' il 5 settembre 2022, il Tribunale di Roma aveva CP_1
riconosciuto in suo favore le condizioni sanitarie di cui all'art. 1 della L. n. 18/1980 a decorrere da gennaio 2022, chiedeva di accertare il diritto all'indennità di accompagnamento con la decorrenza di legge e di condannare l' , ingiustificatamente inadempiente, a pagarle i ratei della provvidenza CP_2
maturati a tal titolo.
2. Nel contraddittorio con l' , con la sentenza in oggetto il Tribunale dichiarava cessata la materia CP_1 del contendere, sul rilievo che nelle more l' aveva pagato il dovuto per il titolo controverso, e CP_2
lo condannava a rifondere alla le spese del giudizio, liquidandole in € 849,00, oltre spese Parte_1
generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 28 luglio 2023, chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, le spese del giudizio di primo Parte_1 grado fossero liquidate nella maggior somma di € 2.886,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, deducendo a sostegno la violazione da parte del Tribunale del D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato.
4. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 18 febbraio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato.
7. Invero, il D.M. n. 55/2014 e s.m. (ivi compreso il D.M. n. 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre
2022, quindi prima della pronuncia della sentenza impugnata), all'art. 4 disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo quanto segue: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento.”.
7.1. Con l'ordinanza n. 11788/ 2023 la Suprema Corte ha chiarito in tema quanto segue:
2 - l'art. 4, comma 1 del D.M. n. 55/2014 stabiliva che, ai fini della liquidazione del compenso, il Giudice dovesse tener conto dei “valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al
100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. Vigendo questo testo, la giurisprudenza aveva affermato che l'esercizio del potere discrezionale del Giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il Giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto il limite dell'art. 2233, comma 2 cc per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione, in quanto tale norma preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. 29 settembre 2022, n. 28325; Cass. 5 maggio
2022, n. 14198; Cass. 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. 7 gennaio 2021, n. 89; Cass. 1° giugno
2020, n. 10343; Cass. 15/12/2017, n. 30286);
- in seguito alla modifica operata dall'art. 1, comma 1 lettera a) del D.M. n. 37/2018, l'art. 4, comma 1 dispone invece che i valori medi “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Le ordinanze Cass. 22 gennaio 2021 n. 1421, 13 aprile 2021 n. 9690 e 9691 già si sono pronunciate nel senso dell'inderogabilità delle “riduzioni massime” in conseguenza delle modifiche introdotte dal D.M. n. 37/2018;
- l'approdo interpretativo della inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati neppure contrasta con il diritto unionale in tema di accesso al mercato e di restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo
1, TFUE), in quanto nel nostro ordinamento le tariffe sono determinate con atto normativo dal Ministro della Giustizia, sono fissate nel rispetto di criteri di interesse pubblico, quali quelli alla trasparenza e all'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), la riformulazione dell'art. 4, comma 1 del D.M.
55/2014 operata dall'art. 1, comma 1 lettera a) del D.M. n. 37/2018 (per le liquidazioni delle spese a far tempo dal 27 aprile 2018) permane a seguito del D.M. n. 147/2022.
Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
3 8. Esaminando, quindi, le doglianze dell'appellante in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va allora affermato che, secondo i parametri dell'art. 5 del D.M. n. 147/2022, lo scaglione da utilizzare per liquidare le spese di giudizio nel caso di specie è quello previsto per le cause previdenziali con valore “fra € 5.200,01 ed € 26.000,00”, tenuto conto della natura della causa e del fatto che il credito attribuito per il titolo controverso è di € 6.817,08 (v. documentazione nel fascicolo di secondo grado dell' . Si consideri comunque che, a pag. 4, u.cpv. del ricorso di appello, CP_1
l'appellante ha indicato quale valore della causa € 10.000,00 e ha chiesto di liquidare le spese di lite giusta lo stesso scaglione individuato dalla Corte).
Di poi, risulta congrua l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, perché la decisione sulla controversia da parte del Tribunale non ha richiesto la soluzione di specifiche questioni di fatto e di diritto, risultando di contro semplice e scevra di profili di effettiva criticità.
Ebbene, i valori minimi dello scaglione “da € 5.2001,01 a 26.000,00” sono pari:
- fase di studio della controversia: € 465,00
- fase introduttiva del giudizio: € 389,00
- fase decisionale: € 1.011,00 per cui il compenso complessivo ammonta a € 1.865,00.
8.1. Va precisato che spetta all'appellante anche il compenso per la fase decisionale, avendo la Suprema
Corte chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass. n. 5289/2023), incombenti svolti -quanto meno in parte- nel caso di specie
8.2. Di contro, nulla può essere liquidato per la fase “istruttoria e/o trattazione”, perché la fase di trattazione
è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc e perché nel giudizio di primo grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria riferibile alla previsione dell'art. 4, comma 5, lett. C) del D.M. n. 55/2014 s.m. (al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21).
9. Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, le spese di lite del giudizio di primo grado vanno liquidate nel maggior importo di € 1.865,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA e l' va condannato a rifondere CP_1
all'appellante -anche- la differenza rispetto all'importo liquidato dal Tribunale, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4 10. Le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell' ex art. 91 cpc e sono distratte ex CP_1
art. 93 cpc in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022 (vigente all'attualità):
- individuando lo scaglione di riferimento secondo il principio del decisum (il credito attribuito per spese di lite è di € 1.016,00, ossia la differenza tra l'importo determinato nel grado come dovuto per oneri processuali del primo grado di giudizio e l'importo stabilito dal Tribunale: € 1.865,00. – € 849,00 = € 1.016,00);
- per le sole fasi da compensare e secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(giusta le osservazioni già svolte in tema, che valgono mutatis mutandis, e tenuto conto che si tratta di mero appello sulle spese di lite, di lineare definizione per numero ed entità delle questioni trattate).
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Liquida le spese del giudizio di primo grado nella maggior somma di € 1.865,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e condanna l' a rifondere all'appellante la differenza rispetto all'importo CP_1
liquidato dal Tribunale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € CP_1
250,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Roma, 19 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 19 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1964/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1
con l'Avv. S.M. Mancusi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. C. Mazza giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 3190/2023, pubblicata in data 27 marzo 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc premesso che con decreto di Parte_1 omologa del 1° settembre 2022, notificato all' il 5 settembre 2022, il Tribunale di Roma aveva CP_1
riconosciuto in suo favore le condizioni sanitarie di cui all'art. 1 della L. n. 18/1980 a decorrere da gennaio 2022, chiedeva di accertare il diritto all'indennità di accompagnamento con la decorrenza di legge e di condannare l' , ingiustificatamente inadempiente, a pagarle i ratei della provvidenza CP_2
maturati a tal titolo.
2. Nel contraddittorio con l' , con la sentenza in oggetto il Tribunale dichiarava cessata la materia CP_1 del contendere, sul rilievo che nelle more l' aveva pagato il dovuto per il titolo controverso, e CP_2
lo condannava a rifondere alla le spese del giudizio, liquidandole in € 849,00, oltre spese Parte_1
generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 28 luglio 2023, chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, le spese del giudizio di primo Parte_1 grado fossero liquidate nella maggior somma di € 2.886,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, deducendo a sostegno la violazione da parte del Tribunale del D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato.
4. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 18 febbraio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato.
7. Invero, il D.M. n. 55/2014 e s.m. (ivi compreso il D.M. n. 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre
2022, quindi prima della pronuncia della sentenza impugnata), all'art. 4 disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo quanto segue: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento.”.
7.1. Con l'ordinanza n. 11788/ 2023 la Suprema Corte ha chiarito in tema quanto segue:
2 - l'art. 4, comma 1 del D.M. n. 55/2014 stabiliva che, ai fini della liquidazione del compenso, il Giudice dovesse tener conto dei “valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al
100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. Vigendo questo testo, la giurisprudenza aveva affermato che l'esercizio del potere discrezionale del Giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il Giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto il limite dell'art. 2233, comma 2 cc per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione, in quanto tale norma preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. 29 settembre 2022, n. 28325; Cass. 5 maggio
2022, n. 14198; Cass. 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. 7 gennaio 2021, n. 89; Cass. 1° giugno
2020, n. 10343; Cass. 15/12/2017, n. 30286);
- in seguito alla modifica operata dall'art. 1, comma 1 lettera a) del D.M. n. 37/2018, l'art. 4, comma 1 dispone invece che i valori medi “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Le ordinanze Cass. 22 gennaio 2021 n. 1421, 13 aprile 2021 n. 9690 e 9691 già si sono pronunciate nel senso dell'inderogabilità delle “riduzioni massime” in conseguenza delle modifiche introdotte dal D.M. n. 37/2018;
- l'approdo interpretativo della inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati neppure contrasta con il diritto unionale in tema di accesso al mercato e di restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo
1, TFUE), in quanto nel nostro ordinamento le tariffe sono determinate con atto normativo dal Ministro della Giustizia, sono fissate nel rispetto di criteri di interesse pubblico, quali quelli alla trasparenza e all'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), la riformulazione dell'art. 4, comma 1 del D.M.
55/2014 operata dall'art. 1, comma 1 lettera a) del D.M. n. 37/2018 (per le liquidazioni delle spese a far tempo dal 27 aprile 2018) permane a seguito del D.M. n. 147/2022.
Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
3 8. Esaminando, quindi, le doglianze dell'appellante in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va allora affermato che, secondo i parametri dell'art. 5 del D.M. n. 147/2022, lo scaglione da utilizzare per liquidare le spese di giudizio nel caso di specie è quello previsto per le cause previdenziali con valore “fra € 5.200,01 ed € 26.000,00”, tenuto conto della natura della causa e del fatto che il credito attribuito per il titolo controverso è di € 6.817,08 (v. documentazione nel fascicolo di secondo grado dell' . Si consideri comunque che, a pag. 4, u.cpv. del ricorso di appello, CP_1
l'appellante ha indicato quale valore della causa € 10.000,00 e ha chiesto di liquidare le spese di lite giusta lo stesso scaglione individuato dalla Corte).
Di poi, risulta congrua l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, perché la decisione sulla controversia da parte del Tribunale non ha richiesto la soluzione di specifiche questioni di fatto e di diritto, risultando di contro semplice e scevra di profili di effettiva criticità.
Ebbene, i valori minimi dello scaglione “da € 5.2001,01 a 26.000,00” sono pari:
- fase di studio della controversia: € 465,00
- fase introduttiva del giudizio: € 389,00
- fase decisionale: € 1.011,00 per cui il compenso complessivo ammonta a € 1.865,00.
8.1. Va precisato che spetta all'appellante anche il compenso per la fase decisionale, avendo la Suprema
Corte chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass. n. 5289/2023), incombenti svolti -quanto meno in parte- nel caso di specie
8.2. Di contro, nulla può essere liquidato per la fase “istruttoria e/o trattazione”, perché la fase di trattazione
è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc e perché nel giudizio di primo grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria riferibile alla previsione dell'art. 4, comma 5, lett. C) del D.M. n. 55/2014 s.m. (al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21).
9. Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, le spese di lite del giudizio di primo grado vanno liquidate nel maggior importo di € 1.865,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA e l' va condannato a rifondere CP_1
all'appellante -anche- la differenza rispetto all'importo liquidato dal Tribunale, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4 10. Le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell' ex art. 91 cpc e sono distratte ex CP_1
art. 93 cpc in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022 (vigente all'attualità):
- individuando lo scaglione di riferimento secondo il principio del decisum (il credito attribuito per spese di lite è di € 1.016,00, ossia la differenza tra l'importo determinato nel grado come dovuto per oneri processuali del primo grado di giudizio e l'importo stabilito dal Tribunale: € 1.865,00. – € 849,00 = € 1.016,00);
- per le sole fasi da compensare e secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(giusta le osservazioni già svolte in tema, che valgono mutatis mutandis, e tenuto conto che si tratta di mero appello sulle spese di lite, di lineare definizione per numero ed entità delle questioni trattate).
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Liquida le spese del giudizio di primo grado nella maggior somma di € 1.865,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e condanna l' a rifondere all'appellante la differenza rispetto all'importo CP_1
liquidato dal Tribunale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € CP_1
250,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Roma, 19 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
5