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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5810 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., allegata al verbale del 18.11.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco NOTARO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato, all'esito della discussione orale, dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3387/2024 R.G., vertente
T R A
(P. Iva ), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Parte_1 P.IVA_1
Napoli (NA) alla Via Duomo n. 348 presso lo studio dell'avv. Olga Porta (C.F.: C.F._1
PEC: che la rappresenta e difende Email_1
APPELLANTE
E
(già , in virtù del cambio di Controparte_1 Controparte_2 denominazione in vigore dal 1° gennaio 2017), Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle
PR di MA , che agisce a mezzo del procuratore speciale in persona del P.IVA_2 CP_3 legale rappresentante pro tempore, Codice Fiscale e Partita IVA: , rappresentata e difesa P.IVA_3
1 dagli avvocati Giovanni De Rosa (c.f.: ), e Stefano Autuori (c.f. C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso i seguenti recapiti PEC: C.F._3
- Email_2 Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nola n. 90/2024 il 09.01.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione del 10/07/2024 la società ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la quale il
Tribunale di Nola ha rigettato l'opposizione dalla medesima proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su istanza di (già per l'importo di CP_4 Controparte_2 euro € 25.111,56 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, e oltre le spese della procedura, preteso in pagamento della fattura n. 63113912045206 del 04.05.2017, emessa per i consumi di energia elettrica relativi al periodo ricompreso tra il 05.07.2011 e il 30.07.2012.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente e provato il credito portato dalla fattura azionata.
Argomentando motivi a sostegno del gravame, l'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa del 22.11.2024 (per l'udienza del 16.12.2024, differita di ufficio al 17.12.2024) si è costituita in giudizio resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. CP_4
Negata la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale di discussione del 18.11.2025 ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a
2 quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Col primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata ex art. 2948 n. 4 c.c., con la seguente motivazione: “Nella fattispecie che ci occupa, il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere dal 30.07.2012, ossia, dal giorno dall'attività di verifica compiuta dai tecnici preposti sul misuratore, con contestuale “lettura” dei consumi effettivamente registrati per
l'annualità che va dal luglio 2011 al luglio 2012, verbalizzata nel relativo documento prodotto in giudizio. Successivamente
a detta data, la società si vedeva recapitare la fattura in contestazione – n. 63113912045206 – Parte_1 emessa in data 04.05.2017; dunque, non oltre il predetto termine quinquennale da doversi rispettare. Ne consegue che non risulta spirato alcun termine prescrizionale”.
Deduce, in senso contrario, di non aver mai ricevuto la notifica di alcuna fattura e/o lettera di diffida relativa al credito per cui è causa.
I consumi sarebbero riferibili all'anno 2012, mentre la conoscibilità dei medesimi sarebbe avvenuta soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo, in data 24.04.2019, ovvero ben 7 anni dopo il consumo effettivo.
Il motivo è infondato.
I consumi fatturati risultano ricostruiti a seguito di verifica effettuata in data 30/07/2012, allorquando il personale incaricato dal distributore, alla presenza dei CC di Ercolano, ha accertato l'alterazione della registrazione dei consumi a mezzo di un magnete posto sopra il gruppo di misura.
La ricostruzione è stata effettuata sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica che è risultato essere pari a meno 70%.
Correttamente il Tribunale ha presunto la regolare ricezione della fattura (n. 63113912045206), emessa in data 04.05.2017 e recante una data di scadenza (24.05.2017) antecedente al quinquennio, calcolato a far data dalla verifica del 30.7.2012.
Sul punto, vale osservare che, secondo la prassi commerciale, le fatture vengono recapitate mediante posta ordinaria (senza avviso di ricevimento).
La circostanza che la fattura in contestazione sia stata spedita all'indirizzo di residenza del legale rappresentante della società opponente, sig.ra (Ercolano Via Viola 20) - Persona_1
Par corrispondente al luogo di ubicazione del punto di prelievo contraddistinto con il n. pod. Cliente
[..
[...] ove, peraltro, ha avuto luogo la verifica - lascia, infatti, validamente presumerne la Parte_2 ricezione, in mancanza di elementi atti a smentire la riferibilità di quel luogo alla parte debitrice.
Ne deriva la tempestività dell'ingiunzione, stante la valida interruzione del termine prescrizionale a mezzo della ricezione della fattura nel quinquennio.
Il motivo deve essere, pertanto, rigettato.
Col secondo motivo l'appellante censura la sentenza in quanto ingiusta ed illogica nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto “inverosimile che tali operazioni – durante le quali si procedeva a registrare gli effettivi consumi imputabili alla – possano essere rimaste sconosciute all'odierna opponente”. Parte_1
Contesta che le operazioni si siano svolte “alla presenza di un avvocato in rappresentanza della società
“cliente”.
Assume che, in occasione della verifica, nessun rappresentante dell'appellante era presente sui luoghi, meno che mai il legale rapp.te sig.ra e che sia i verificatori che i carabinieri, al Persona_1 momento della verbalizzazione, identificarono il solo sig. , “soggetto estraneo alla Persona_2 società”.
In definitiva, contesta integralmente il credito, “in quanto inesistente poiché riferito a consumi mai effettuati, non specificati e comunque prescritti”.
Anche tale motivo è infondato.
Il verbale risulta redatto con l'assistenza dei CC, alla presenza del sig. , qualificatosi Persona_2 come “magazziniere”, e in esso si dà atto della chiusura a chiave del vano nel quale era collocato il misuratore.
L'apertura del vano alla presenza del CC lascia fondatamente presumere che egli avesse la disponibilità delle chiavi, come confermato dal fatto che, in quella sede, dichiarò di avere posizionato egli stesso il misuratore “questa mattina” e di aver “dimenticato di toglierlo”.
Il verbale veniva chiuso con l'attestazione di mancato distacco della fornitura, in quanto “il cliente nella persona dell'avv. Bianco si impegna a regolarizzare”.
Non essendo in contestazione la veridicità dei dati riportati nel verbale, non può, dunque, dubitarsi della circostanza che la verifica sia avvenuta nel rispetto del contraddittorio con la società titolare dell'utenza,
4 garantito dalla presenza del suo preposto , che lo ha anche sottoscritto, e della Persona_2 conseguente conoscenza e/o conoscibilità del suo esito da parte della società.
Sul punto vale la pena rammentare che, in ipotesi di manomissione del contatore, comunque imputabile all'utente, che si è giovato della manomissione, i consumi contabilizzati dalla società di distribuzione possono ritenersi presuntivamente provati, così come il relativo credito vantato dal gestore, sulla scorta di elementi indiziari convergenti quali:
1 - la assenza di specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto (non essendo possibile fornire – una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi – una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale), applicato dal distributore per la rettifica del dato inattendibile risultante dal contatore manomesso;
2 - la terzietà, rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, del distributore, quale soggetto deputato a tale verifica, in conformità alla delibera n. 200 del 28.12.1999 dell'AEGG: elementi inducenti entrambi a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione, in assenza di elementi contrari offerti dai debitori, del “normale fabbisogno” della società amministrata (Cass. ord. n. 13605/2019 resa in fattispecie analoga a quella per cui è il presente giudizio).
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (euro 26.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
5 - Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di parte appellata, liquidandole in euro 2.906,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 18.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Francesco NOTARO
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco NOTARO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato, all'esito della discussione orale, dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3387/2024 R.G., vertente
T R A
(P. Iva ), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Parte_1 P.IVA_1
Napoli (NA) alla Via Duomo n. 348 presso lo studio dell'avv. Olga Porta (C.F.: C.F._1
PEC: che la rappresenta e difende Email_1
APPELLANTE
E
(già , in virtù del cambio di Controparte_1 Controparte_2 denominazione in vigore dal 1° gennaio 2017), Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle
PR di MA , che agisce a mezzo del procuratore speciale in persona del P.IVA_2 CP_3 legale rappresentante pro tempore, Codice Fiscale e Partita IVA: , rappresentata e difesa P.IVA_3
1 dagli avvocati Giovanni De Rosa (c.f.: ), e Stefano Autuori (c.f. C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso i seguenti recapiti PEC: C.F._3
- Email_2 Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nola n. 90/2024 il 09.01.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione del 10/07/2024 la società ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la quale il
Tribunale di Nola ha rigettato l'opposizione dalla medesima proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su istanza di (già per l'importo di CP_4 Controparte_2 euro € 25.111,56 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, e oltre le spese della procedura, preteso in pagamento della fattura n. 63113912045206 del 04.05.2017, emessa per i consumi di energia elettrica relativi al periodo ricompreso tra il 05.07.2011 e il 30.07.2012.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente e provato il credito portato dalla fattura azionata.
Argomentando motivi a sostegno del gravame, l'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa del 22.11.2024 (per l'udienza del 16.12.2024, differita di ufficio al 17.12.2024) si è costituita in giudizio resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. CP_4
Negata la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale di discussione del 18.11.2025 ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a
2 quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Col primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata ex art. 2948 n. 4 c.c., con la seguente motivazione: “Nella fattispecie che ci occupa, il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere dal 30.07.2012, ossia, dal giorno dall'attività di verifica compiuta dai tecnici preposti sul misuratore, con contestuale “lettura” dei consumi effettivamente registrati per
l'annualità che va dal luglio 2011 al luglio 2012, verbalizzata nel relativo documento prodotto in giudizio. Successivamente
a detta data, la società si vedeva recapitare la fattura in contestazione – n. 63113912045206 – Parte_1 emessa in data 04.05.2017; dunque, non oltre il predetto termine quinquennale da doversi rispettare. Ne consegue che non risulta spirato alcun termine prescrizionale”.
Deduce, in senso contrario, di non aver mai ricevuto la notifica di alcuna fattura e/o lettera di diffida relativa al credito per cui è causa.
I consumi sarebbero riferibili all'anno 2012, mentre la conoscibilità dei medesimi sarebbe avvenuta soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo, in data 24.04.2019, ovvero ben 7 anni dopo il consumo effettivo.
Il motivo è infondato.
I consumi fatturati risultano ricostruiti a seguito di verifica effettuata in data 30/07/2012, allorquando il personale incaricato dal distributore, alla presenza dei CC di Ercolano, ha accertato l'alterazione della registrazione dei consumi a mezzo di un magnete posto sopra il gruppo di misura.
La ricostruzione è stata effettuata sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica che è risultato essere pari a meno 70%.
Correttamente il Tribunale ha presunto la regolare ricezione della fattura (n. 63113912045206), emessa in data 04.05.2017 e recante una data di scadenza (24.05.2017) antecedente al quinquennio, calcolato a far data dalla verifica del 30.7.2012.
Sul punto, vale osservare che, secondo la prassi commerciale, le fatture vengono recapitate mediante posta ordinaria (senza avviso di ricevimento).
La circostanza che la fattura in contestazione sia stata spedita all'indirizzo di residenza del legale rappresentante della società opponente, sig.ra (Ercolano Via Viola 20) - Persona_1
Par corrispondente al luogo di ubicazione del punto di prelievo contraddistinto con il n. pod. Cliente
[..
[...] ove, peraltro, ha avuto luogo la verifica - lascia, infatti, validamente presumerne la Parte_2 ricezione, in mancanza di elementi atti a smentire la riferibilità di quel luogo alla parte debitrice.
Ne deriva la tempestività dell'ingiunzione, stante la valida interruzione del termine prescrizionale a mezzo della ricezione della fattura nel quinquennio.
Il motivo deve essere, pertanto, rigettato.
Col secondo motivo l'appellante censura la sentenza in quanto ingiusta ed illogica nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto “inverosimile che tali operazioni – durante le quali si procedeva a registrare gli effettivi consumi imputabili alla – possano essere rimaste sconosciute all'odierna opponente”. Parte_1
Contesta che le operazioni si siano svolte “alla presenza di un avvocato in rappresentanza della società
“cliente”.
Assume che, in occasione della verifica, nessun rappresentante dell'appellante era presente sui luoghi, meno che mai il legale rapp.te sig.ra e che sia i verificatori che i carabinieri, al Persona_1 momento della verbalizzazione, identificarono il solo sig. , “soggetto estraneo alla Persona_2 società”.
In definitiva, contesta integralmente il credito, “in quanto inesistente poiché riferito a consumi mai effettuati, non specificati e comunque prescritti”.
Anche tale motivo è infondato.
Il verbale risulta redatto con l'assistenza dei CC, alla presenza del sig. , qualificatosi Persona_2 come “magazziniere”, e in esso si dà atto della chiusura a chiave del vano nel quale era collocato il misuratore.
L'apertura del vano alla presenza del CC lascia fondatamente presumere che egli avesse la disponibilità delle chiavi, come confermato dal fatto che, in quella sede, dichiarò di avere posizionato egli stesso il misuratore “questa mattina” e di aver “dimenticato di toglierlo”.
Il verbale veniva chiuso con l'attestazione di mancato distacco della fornitura, in quanto “il cliente nella persona dell'avv. Bianco si impegna a regolarizzare”.
Non essendo in contestazione la veridicità dei dati riportati nel verbale, non può, dunque, dubitarsi della circostanza che la verifica sia avvenuta nel rispetto del contraddittorio con la società titolare dell'utenza,
4 garantito dalla presenza del suo preposto , che lo ha anche sottoscritto, e della Persona_2 conseguente conoscenza e/o conoscibilità del suo esito da parte della società.
Sul punto vale la pena rammentare che, in ipotesi di manomissione del contatore, comunque imputabile all'utente, che si è giovato della manomissione, i consumi contabilizzati dalla società di distribuzione possono ritenersi presuntivamente provati, così come il relativo credito vantato dal gestore, sulla scorta di elementi indiziari convergenti quali:
1 - la assenza di specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto (non essendo possibile fornire – una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi – una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale), applicato dal distributore per la rettifica del dato inattendibile risultante dal contatore manomesso;
2 - la terzietà, rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, del distributore, quale soggetto deputato a tale verifica, in conformità alla delibera n. 200 del 28.12.1999 dell'AEGG: elementi inducenti entrambi a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione, in assenza di elementi contrari offerti dai debitori, del “normale fabbisogno” della società amministrata (Cass. ord. n. 13605/2019 resa in fattispecie analoga a quella per cui è il presente giudizio).
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (euro 26.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
5 - Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di parte appellata, liquidandole in euro 2.906,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 18.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Francesco NOTARO
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