Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 21/01/2026, n. 854
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione decennale/quinquennale

    L'Agente della Riscossione ha prodotto prova di validi atti interruttivi della prescrizione per tutte le cartelle opposte, regolarmente notificati. La Corte ha ritenuto che tali atti interrompessero tempestivamente la prescrizione.

  • Rigettato
    Illegittimità delle cartelle per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di intimazione, atto vincolato, debba solo richiamare l'atto prodromico (cartella) indicandone la notifica e l'importo. La motivazione delle cartelle è sufficiente se richiama l'atto precedente in cui gli interessi erano già computati. La mancata impugnazione delle cartelle rende irretrattabile il credito.

  • Rigettato
    Illegittimità delle cartelle per mancata indicazione del calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto che gli interessi di mora sono stati calcolati nel rispetto della normativa e che la loro applicazione è prevista per espresso dettato normativo. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito la non necessaria indicazione del saggio applicato e delle modalità di calcolo degli interessi se la cartella segue un atto prodromico in cui erano già computati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 21/01/2026, n. 854
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 854
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo