CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 21/01/2026, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 854/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 11:45 con la seguente composizione collegiale:
BE OB, Presidente DI GIORGIO, Relatore CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13405/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249030102387000 CONTIBUTI IVS 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249030102387000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249030102387000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249030102387000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249030102387000 IRPEF-ALTRO 2013 1 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249030102387000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249030102387000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120152742327000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160041030954000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160179151120000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170013302781000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120280091671000 SANZIONI PEC 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10703/2025 depositato il 30/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione nr. 09720249030102387000, notificatogli in data 06.06.2024, dell'importo complessivo di
€.22.468,11, limitatamente alle nr. 5 sottese cartelle di pagamento di competenza tributaria e, precisamente: a) la nr. 0972012015274232700, notificata il 28.05.2012, relativa all'omesso versamento dell'IRPEF, anno 2006 per complessivi € 3.553,72, di cui € 233,26, a titolo di interessi;
b) la nr. 09720120280091671000, notificata il 17.09.2012, relativa alla sanzione pecuniaria, anno 20006, per € 8.851,36; c) la nr. 09720160041030954000, notificata il 16.06.2016, relativo al contributo CCIAA di Roma, anno 2013, per € 456,7; d) la nr. 09720160179151120000, notificata il 12.01.2017, relativa all'omesso versamento dell'IRPEF
2013, per complessivi € 8.461,15, di cui € 490,62 a titolo di interessi;
e) la nr. 09720170013302781000, notificata il 27.04.2017, relativa al contributo CCIAA di Roma, anno
2014, per complessivi € 373,57. A fondamento del ricorso, il contribuente Ricorrente_1 ha dedotto:
1) che, con riferimento a ciascuna cartella opposta, si era maturata la relativa prescrizione (decennale per i crediti erariali e quinquennale per le sanzioni, gli interessi ed il contributo della camera di commerciale), decorrente dalla data di notifica della singola cartella a quella dell'intimazione, in assenza di validi atti interruttivi;
2) che le cartelle opposte erano illegittime per difetto di motivazione e per la mancata indicazione del calcolo degli interessi. Con le controdeduzioni depositate in data 02.10.2025, si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, contestando l'avverso ricorso e deducendo: 2 1) che, successivamente alla regolare notifica delle cartelle in questione (non oggetto di contestazione), erano intervenuti innumerevoli atti interruttivi della prescrizione, tutti ritualmente notificati ed allegati in copia dichiarata conforme e, precisamente: a) quanto alla cartella nr. 0972012015274232700, riguardante l'IRPEF 2006, notificata in data 28.05.2012, la relativa prescrizione decennale era stata interrotta dalla notifica, in data 12.01.2017, dell'avviso d'intimazione nr. 09720169050354202000 (ALL 1), seguito, in data 15.01.2020, dalla comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201900018793000 (ALL 2); b) ugualmente, quanto alla cartella nr. 09720120280091671000, avente ad oggetto la sanzione pecuniaria del 2006, notificata in data 17.09.2012, la relativa prescrizione quinquennale era stata interrotta dalla notifica, in data 12.01.2017, dell'avviso d'intimazione nr. 09720169050354202000 (ALL 1), seguito, in data 15.01.2020, dalla comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201900018793000 (ALL 2); i seguenti atti: c) quanto alla cartella nr. 09720160041030954000, riguardante il contributo CClAA, anno 2013, la relativa prescrizione quinquennale era stata interrotta, in data 13.09.2018, dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201800014810000 (ALL. 3), seguita, in data 02.12.2019, dall'avviso di intimazione nr. 09720199072159916000 (ALL 4) ed, infine, in data 15.01.2020 dalla comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201900018793000 (ALL 2); d) ugualmente, quanto alla cartella nr. 09720160179151120000, riguardante l'IRPEF 2013, notificata in data 12.01.2017, la relativa prescrizione decennale era stata interrotta, in data 13.09.2018, dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201800014810000 (ALL. 3), seguita, in data 02.12.2019, dall'avviso di intimazione nr. 09720199072159916000 (ALL 4) ed, infine, in data 15.01.2020 dalla comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201900018793000 (ALL 2); e) infine, anche per la cartella nr. 09720170013302781000, notificata il 27.04.2017, riguardante il contributo CClAA, la relativa prescrizione era stata interrotta, in data 13.09.2018, dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201800014810000 (ALL. 3), seguita, in data 02.12.2019, dall'avviso di intimazione nr. 09720199072159916000 (ALL 4) ed, infine, in data 15.01.2020 dalla comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201900018793000 (ALL 2); 2) che, dalle notifiche allegate, si evinceva come tutti gli atti fossero stati ritualmente notificati al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 26-29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 29, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso trovavano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (così ad es. Cass. n. 16949 del 24/07/2014); pertanto, risultando provata la notifica a mani del portiere dello stabile, le cartelle risultavano tutte notificate e mai opposte nei termini di legge e quindi erano divenute definitive. 3) che l'avverso ricorso risultava inammissibile quanto al merito, risultando ormai incontestabile la pretesa portata dalle cartelle impugnate, e la decadenza in capo a parte ricorrente dell'eccezione di mancata notifica delle cartelle;
peraltro, risultavano correttamente indicati gli interessi di mora per ritardato pagamento, in aggiunta alle somme iscritte a ruolo, che spettavano all'Ente impositore ed andavano calcolati a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento, il cui tasso di interesse veniva determinato con apposito atto normativo;
del resto, anche le Sezioni Unite della Cassazione, con la recente sentenza n. 22281/2022, avevano ribadito la non necessarietà dell'indicazione in cartella del saggio applicato e delle modalità di calcolo degli interessi iscritti a ruolo qualora la cartella avesse seguito un atto prodromico nel quale erano stati già computati gli interessi per il ritardato pagamento: la motivazione non imporrà alcun onere aggiuntivo all'Agente della riscossione poiché la quantificazione degli interessi trovava la sua fonte nell'atto precedente. Con le controdeduzioni depositate in data 30.09.2024, si è regolarmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III^ di Roma, contestando l'avverso ricorso e deducendo: 1) che, contrariamente a quanto asserito da controparte, non risultava intervenuta la prescrizione del credito azionato, dal momento che, per i carichi affidati entro il 07.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti in data successiva al 31.12.2021, dovevano intendersi sospesi per nr. 478 giorni (ovvero nr. 492 giorni), ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e 3 del comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015;
2) che, quanto all'eccepito difetto di motivazione, era sufficiente che l'avviso di intimazione, atto a natura vincolata, richiamasse l'atto prodromico (per l'appunto la cartella di pagamento), indicando la data in cui era stato notificato, nonché l'importo da corrispondere;
3) che gli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato erano stati calcolati nel rispetto della suddetta normativa, in base alla quale "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"; l'applicazione degli interessi era quindi stabilito per espresso dettato normativo. Alla pubblica udienza del 23.10.2025, sono compari i soli difensori delle Parti resistenti ed, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo già regolarmente comunicato alle Parti.
* * * Venendo ad esaminare il ricorso proposto, si deve evidenziare come - a fronte delle contestazioni sollevate dal contribuente Ricorrente_1 (relative all'intervenuta prescrizione decennale/quinquennale, asseritamente maturatasi dopo la regolare notifica delle cartelle di pagamento opposte) - l'Agente della Riscossione abbia prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta regolare notifica di diversi validi atti interruttivi della prescrizione e, precisamente: a) quanto alla cartella nr. 0972012015274232700, riguardante l'IRPEF 2006, notificata in data 28.05.2012, la relativa prescrizione decennale risulta tempestivamente interrotta dalla notifica, in data 12.01.2017, dell'avviso d'intimazione nr. 09720169050354202000 (ALL 1), seguito, in data 15.01.2020, dalla comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201900018793000 (ALL 2); b) ugualmente, quanto alla cartella nr. 09720120280091671000, avente ad oggetto la sanzione pecuniaria del 2006, notificata in data 17.09.2012, la relativa prescrizione quinquennale risulta tempestivamente interrotta dalla notifica, in data 12.01.2017, dell'avviso d'intimazione nr. 09720169050354202000 (ALL 1), seguito, in data 15.01.2020, dalla comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201900018793000 (ALL 2); c) quanto alla cartella nr. 09720160041030954000, riguardante il contributo CClAA, anno 2013, la relativa prescrizione quinquennale risulta tempestivamente interrotta, in data 13.09.2018, dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201800014810000 (ALL. 3), seguita, in data 02.12.2019, dall'avviso di intimazione nr. 09720199072159916000 (ALL 4) ed, infine, in data 15.01.2020 dalla comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201900018793000 (ALL 2); d) ugualmente, quanto alla cartella nr. 09720160179151120000, riguardante l'IRPEF 2013, notificata in data 12.01.2017, la relativa prescrizione decennale risulta tempestivamente interrotta, in data 13.09.2018, dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201800014810000 (ALL. 3), seguita, in data 02.12.2019, dall'avviso di intimazione nr. 09720199072159916000 (ALL 4) ed, infine, in data 15.01.2020 dalla comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201900018793000 (ALL 2); e) infine, anche per la cartella nr. 09720170013302781000, notificata il 27.04.2017, riguardante il contributo CClAA, la relativa prescrizione risulta tempestivamente interrotta, in data 13.09.2018, dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201800014810000 (ALL. 3), seguita, in data 02.12.2019, dall'avviso di intimazione nr. 09720199072159916000 (ALL 4) ed, infine, in data 15.01.2020 dalla comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201900018793000 (ALL 2); Nello specifico, tutti gli atti interruttivi, di cui agli allegati nn.rr. 1, 2 e 4, riguardano le cartelle opposte e sono stati tutti regolarmente notificati, tramite messo notificatore, con consegna dell'atto al portiere dello stabile di residenza e successiva spedizione della raccomandata informativa CAN (cfr. riepilogo della raccomanda spedite e consegnate delle Poste Italiane); in particolare, come ribadito recentemente anche dalla Corte di Cassazione (nr. 28850/2025), questa raccomandata non deve 4 essere inviata con avviso di ricevimento, ma è sufficiente la prova della sua spedizione: tale procedura semplificata — cioè l'invio della raccomandata senza obbligo di ricevuta di ritorno — è giustificata dal fatto che l'atto è consegnato a persone che hanno con il destinatario un rapporto tale da far presumere che l'informazione arrivi a conoscenza del destinatario. Quanto all'atto interruttivo di cui all'allegato 3 (comunicazione preventiva ipoteca), la notifica è stata effettuata direttamente dall'Agente della Riscossione a mezzo posta e consegnata al portiere ed, in tal caso, la notifica è pienamente valida, anche in assenza della successiva raccomandata informativa;
ed, infatti, a questa modalità di notifica semplificata si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle più stringenti previste per le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario (cfr., fra le tante,. Cass nr. 23177/2024, secondo cui “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998, che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”). Quanto all'obbligo di motivazione, è sufficiente ribadire che l''avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass nr. 10692/2024). Infine, quanto alle modalità di calcolo degli interessi, si deve rilevare come tali interessi siano stati determinati e computati nelle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento e, quindi, in mancanza di impugnazione delle stesse nei termini di legge (nonostante la loro regolare notifica), si tratti di un credito oramai irretrattabile;
ed, infatti, a fronte della regolare notifica degli atti presupposti e della loro mancata impugnazione, sono oramai precluse le contestazioni in ordine alla debenza o meno del credito azionato ovvero alla prescrizione/decadenza del credito;
ed, infatti,: ”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (Cass nr. 1901/2020). Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, il ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 non merita certamente accoglimento e, quindi, deve essere rigettato. Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00), sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (e succ. mod.), trattandosi di causa di natura seriale e stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto, con esclusione della fase cautelare perché non svolta;
in particolare, la liquidazione del compenso deve essere riconosciuta alla Parte resistente (Agenzia delle Entrate DPIII^) anche se rappresentata da un proprio funzionario, in quanto – nel processo tributario - nel caso in cui la Parte pubblica, risultata vittoriosa, sia assistita da un proprio funzionario o dipendente, si applica il compenso spettante agli avvocati, con una riduzione del 20% dell'importo complessivo previsto (cfr., da ultimo, Cass. Civ., ordinanza nr. 50590/2020 e Cass. nr. 23055/2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.400,00 a favore di ADER ed Euro 1.200,00 a favore di DP Roma 3. ROMA, 23.10.2025. Si comunichi.
Il Giudice relatore Il Presidente
RG DI OB BE
5
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 11:45 con la seguente composizione collegiale:
BE OB, Presidente DI GIORGIO, Relatore CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13405/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249030102387000 CONTIBUTI IVS 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249030102387000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249030102387000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249030102387000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249030102387000 IRPEF-ALTRO 2013 1 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249030102387000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249030102387000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120152742327000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160041030954000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160179151120000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170013302781000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120280091671000 SANZIONI PEC 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10703/2025 depositato il 30/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione nr. 09720249030102387000, notificatogli in data 06.06.2024, dell'importo complessivo di
€.22.468,11, limitatamente alle nr. 5 sottese cartelle di pagamento di competenza tributaria e, precisamente: a) la nr. 0972012015274232700, notificata il 28.05.2012, relativa all'omesso versamento dell'IRPEF, anno 2006 per complessivi € 3.553,72, di cui € 233,26, a titolo di interessi;
b) la nr. 09720120280091671000, notificata il 17.09.2012, relativa alla sanzione pecuniaria, anno 20006, per € 8.851,36; c) la nr. 09720160041030954000, notificata il 16.06.2016, relativo al contributo CCIAA di Roma, anno 2013, per € 456,7; d) la nr. 09720160179151120000, notificata il 12.01.2017, relativa all'omesso versamento dell'IRPEF
2013, per complessivi € 8.461,15, di cui € 490,62 a titolo di interessi;
e) la nr. 09720170013302781000, notificata il 27.04.2017, relativa al contributo CCIAA di Roma, anno
2014, per complessivi € 373,57. A fondamento del ricorso, il contribuente Ricorrente_1 ha dedotto:
1) che, con riferimento a ciascuna cartella opposta, si era maturata la relativa prescrizione (decennale per i crediti erariali e quinquennale per le sanzioni, gli interessi ed il contributo della camera di commerciale), decorrente dalla data di notifica della singola cartella a quella dell'intimazione, in assenza di validi atti interruttivi;
2) che le cartelle opposte erano illegittime per difetto di motivazione e per la mancata indicazione del calcolo degli interessi. Con le controdeduzioni depositate in data 02.10.2025, si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, contestando l'avverso ricorso e deducendo: 2 1) che, successivamente alla regolare notifica delle cartelle in questione (non oggetto di contestazione), erano intervenuti innumerevoli atti interruttivi della prescrizione, tutti ritualmente notificati ed allegati in copia dichiarata conforme e, precisamente: a) quanto alla cartella nr. 0972012015274232700, riguardante l'IRPEF 2006, notificata in data 28.05.2012, la relativa prescrizione decennale era stata interrotta dalla notifica, in data 12.01.2017, dell'avviso d'intimazione nr. 09720169050354202000 (ALL 1), seguito, in data 15.01.2020, dalla comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201900018793000 (ALL 2); b) ugualmente, quanto alla cartella nr. 09720120280091671000, avente ad oggetto la sanzione pecuniaria del 2006, notificata in data 17.09.2012, la relativa prescrizione quinquennale era stata interrotta dalla notifica, in data 12.01.2017, dell'avviso d'intimazione nr. 09720169050354202000 (ALL 1), seguito, in data 15.01.2020, dalla comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201900018793000 (ALL 2); i seguenti atti: c) quanto alla cartella nr. 09720160041030954000, riguardante il contributo CClAA, anno 2013, la relativa prescrizione quinquennale era stata interrotta, in data 13.09.2018, dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201800014810000 (ALL. 3), seguita, in data 02.12.2019, dall'avviso di intimazione nr. 09720199072159916000 (ALL 4) ed, infine, in data 15.01.2020 dalla comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201900018793000 (ALL 2); d) ugualmente, quanto alla cartella nr. 09720160179151120000, riguardante l'IRPEF 2013, notificata in data 12.01.2017, la relativa prescrizione decennale era stata interrotta, in data 13.09.2018, dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201800014810000 (ALL. 3), seguita, in data 02.12.2019, dall'avviso di intimazione nr. 09720199072159916000 (ALL 4) ed, infine, in data 15.01.2020 dalla comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201900018793000 (ALL 2); e) infine, anche per la cartella nr. 09720170013302781000, notificata il 27.04.2017, riguardante il contributo CClAA, la relativa prescrizione era stata interrotta, in data 13.09.2018, dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201800014810000 (ALL. 3), seguita, in data 02.12.2019, dall'avviso di intimazione nr. 09720199072159916000 (ALL 4) ed, infine, in data 15.01.2020 dalla comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201900018793000 (ALL 2); 2) che, dalle notifiche allegate, si evinceva come tutti gli atti fossero stati ritualmente notificati al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 26-29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 29, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso trovavano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (così ad es. Cass. n. 16949 del 24/07/2014); pertanto, risultando provata la notifica a mani del portiere dello stabile, le cartelle risultavano tutte notificate e mai opposte nei termini di legge e quindi erano divenute definitive. 3) che l'avverso ricorso risultava inammissibile quanto al merito, risultando ormai incontestabile la pretesa portata dalle cartelle impugnate, e la decadenza in capo a parte ricorrente dell'eccezione di mancata notifica delle cartelle;
peraltro, risultavano correttamente indicati gli interessi di mora per ritardato pagamento, in aggiunta alle somme iscritte a ruolo, che spettavano all'Ente impositore ed andavano calcolati a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento, il cui tasso di interesse veniva determinato con apposito atto normativo;
del resto, anche le Sezioni Unite della Cassazione, con la recente sentenza n. 22281/2022, avevano ribadito la non necessarietà dell'indicazione in cartella del saggio applicato e delle modalità di calcolo degli interessi iscritti a ruolo qualora la cartella avesse seguito un atto prodromico nel quale erano stati già computati gli interessi per il ritardato pagamento: la motivazione non imporrà alcun onere aggiuntivo all'Agente della riscossione poiché la quantificazione degli interessi trovava la sua fonte nell'atto precedente. Con le controdeduzioni depositate in data 30.09.2024, si è regolarmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III^ di Roma, contestando l'avverso ricorso e deducendo: 1) che, contrariamente a quanto asserito da controparte, non risultava intervenuta la prescrizione del credito azionato, dal momento che, per i carichi affidati entro il 07.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti in data successiva al 31.12.2021, dovevano intendersi sospesi per nr. 478 giorni (ovvero nr. 492 giorni), ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e 3 del comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015;
2) che, quanto all'eccepito difetto di motivazione, era sufficiente che l'avviso di intimazione, atto a natura vincolata, richiamasse l'atto prodromico (per l'appunto la cartella di pagamento), indicando la data in cui era stato notificato, nonché l'importo da corrispondere;
3) che gli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato erano stati calcolati nel rispetto della suddetta normativa, in base alla quale "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"; l'applicazione degli interessi era quindi stabilito per espresso dettato normativo. Alla pubblica udienza del 23.10.2025, sono compari i soli difensori delle Parti resistenti ed, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo già regolarmente comunicato alle Parti.
* * * Venendo ad esaminare il ricorso proposto, si deve evidenziare come - a fronte delle contestazioni sollevate dal contribuente Ricorrente_1 (relative all'intervenuta prescrizione decennale/quinquennale, asseritamente maturatasi dopo la regolare notifica delle cartelle di pagamento opposte) - l'Agente della Riscossione abbia prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta regolare notifica di diversi validi atti interruttivi della prescrizione e, precisamente: a) quanto alla cartella nr. 0972012015274232700, riguardante l'IRPEF 2006, notificata in data 28.05.2012, la relativa prescrizione decennale risulta tempestivamente interrotta dalla notifica, in data 12.01.2017, dell'avviso d'intimazione nr. 09720169050354202000 (ALL 1), seguito, in data 15.01.2020, dalla comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201900018793000 (ALL 2); b) ugualmente, quanto alla cartella nr. 09720120280091671000, avente ad oggetto la sanzione pecuniaria del 2006, notificata in data 17.09.2012, la relativa prescrizione quinquennale risulta tempestivamente interrotta dalla notifica, in data 12.01.2017, dell'avviso d'intimazione nr. 09720169050354202000 (ALL 1), seguito, in data 15.01.2020, dalla comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201900018793000 (ALL 2); c) quanto alla cartella nr. 09720160041030954000, riguardante il contributo CClAA, anno 2013, la relativa prescrizione quinquennale risulta tempestivamente interrotta, in data 13.09.2018, dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201800014810000 (ALL. 3), seguita, in data 02.12.2019, dall'avviso di intimazione nr. 09720199072159916000 (ALL 4) ed, infine, in data 15.01.2020 dalla comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201900018793000 (ALL 2); d) ugualmente, quanto alla cartella nr. 09720160179151120000, riguardante l'IRPEF 2013, notificata in data 12.01.2017, la relativa prescrizione decennale risulta tempestivamente interrotta, in data 13.09.2018, dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201800014810000 (ALL. 3), seguita, in data 02.12.2019, dall'avviso di intimazione nr. 09720199072159916000 (ALL 4) ed, infine, in data 15.01.2020 dalla comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201900018793000 (ALL 2); e) infine, anche per la cartella nr. 09720170013302781000, notificata il 27.04.2017, riguardante il contributo CClAA, la relativa prescrizione risulta tempestivamente interrotta, in data 13.09.2018, dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201800014810000 (ALL. 3), seguita, in data 02.12.2019, dall'avviso di intimazione nr. 09720199072159916000 (ALL 4) ed, infine, in data 15.01.2020 dalla comunicazione preventiva di ipoteca nr. 09776201900018793000 (ALL 2); Nello specifico, tutti gli atti interruttivi, di cui agli allegati nn.rr. 1, 2 e 4, riguardano le cartelle opposte e sono stati tutti regolarmente notificati, tramite messo notificatore, con consegna dell'atto al portiere dello stabile di residenza e successiva spedizione della raccomandata informativa CAN (cfr. riepilogo della raccomanda spedite e consegnate delle Poste Italiane); in particolare, come ribadito recentemente anche dalla Corte di Cassazione (nr. 28850/2025), questa raccomandata non deve 4 essere inviata con avviso di ricevimento, ma è sufficiente la prova della sua spedizione: tale procedura semplificata — cioè l'invio della raccomandata senza obbligo di ricevuta di ritorno — è giustificata dal fatto che l'atto è consegnato a persone che hanno con il destinatario un rapporto tale da far presumere che l'informazione arrivi a conoscenza del destinatario. Quanto all'atto interruttivo di cui all'allegato 3 (comunicazione preventiva ipoteca), la notifica è stata effettuata direttamente dall'Agente della Riscossione a mezzo posta e consegnata al portiere ed, in tal caso, la notifica è pienamente valida, anche in assenza della successiva raccomandata informativa;
ed, infatti, a questa modalità di notifica semplificata si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle più stringenti previste per le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario (cfr., fra le tante,. Cass nr. 23177/2024, secondo cui “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998, che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”). Quanto all'obbligo di motivazione, è sufficiente ribadire che l''avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass nr. 10692/2024). Infine, quanto alle modalità di calcolo degli interessi, si deve rilevare come tali interessi siano stati determinati e computati nelle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento e, quindi, in mancanza di impugnazione delle stesse nei termini di legge (nonostante la loro regolare notifica), si tratti di un credito oramai irretrattabile;
ed, infatti, a fronte della regolare notifica degli atti presupposti e della loro mancata impugnazione, sono oramai precluse le contestazioni in ordine alla debenza o meno del credito azionato ovvero alla prescrizione/decadenza del credito;
ed, infatti,: ”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (Cass nr. 1901/2020). Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, il ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 non merita certamente accoglimento e, quindi, deve essere rigettato. Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00), sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (e succ. mod.), trattandosi di causa di natura seriale e stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto, con esclusione della fase cautelare perché non svolta;
in particolare, la liquidazione del compenso deve essere riconosciuta alla Parte resistente (Agenzia delle Entrate DPIII^) anche se rappresentata da un proprio funzionario, in quanto – nel processo tributario - nel caso in cui la Parte pubblica, risultata vittoriosa, sia assistita da un proprio funzionario o dipendente, si applica il compenso spettante agli avvocati, con una riduzione del 20% dell'importo complessivo previsto (cfr., da ultimo, Cass. Civ., ordinanza nr. 50590/2020 e Cass. nr. 23055/2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.400,00 a favore di ADER ed Euro 1.200,00 a favore di DP Roma 3. ROMA, 23.10.2025. Si comunichi.
Il Giudice relatore Il Presidente
RG DI OB BE
5