Sentenza 14 giugno 2024
Decreto presidenziale 21 ottobre 2024
Decreto presidenziale 28 febbraio 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03796/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00742/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 742 del 2024, proposto da
FG S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Placido Giuseppe Anile e Alessandro Arcifa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Arcifa in Catania, Via Gabriele D'Annunzio 111;
contro
Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (Dipartimento Regionale dell'Ambiente), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
avverso
il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata sull’istanza per il rilascio del PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale) presentata in data 6 febbraio 2023, cui ha fatto seguito apposita diffida in data 7 febbraio 2024;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno e alla corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 28 del decreto legge n. 69/2013.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il dott. DA UR e uditi per le parti i difensori come indicato in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente - chiedendo anche il risarcimento del danno per ritardo ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990 e la corresponsione dell’indennizzo previsto dall’art. 28 del decreto legge n. 69/2013 - ha contestato il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione intimata sulla richiesta di rilascio del provvedimento di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006) di cui all’istanza in data 6 febbraio 2023, reiterata in data 7 febbraio 2024.
Con sentenza n. 2224 in data 14 giugno 2024 il Tribunale ha accolto il ricorso avverso il silenzio amministrativo, osservando, in particolare, quanto segue:
A giudizio del Collegio il ricorso è fondato, essendo decorso il termine per la conclusione del procedimento e non essendosi provveduto sulla richiesta della società, la quale ha anche sollecitato il Tribunale all’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza dell’Amministrazione.
A tale riguardo la Sezione osserva che appare preferibile, allo stato, assegnare un termine all’Amministrazione per concludere il procedimento, posto che, avuto riguardo alla difficoltà e al tecnicismo della fattispecie, sarebbe necessario provvedere alla nomina di un organo ausiliario di speciale qualificazione e presumibilmente di composizione complessa, ciò che, tra l'altro, implicherebbe oneri significativi e imporrebbe la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza in ordine ai profili di danno erariale derivanti dall’inadempimento dei funzionari tenuti a provvedere.
Occorre, quindi, ordinare all’Amministrazione intimata di definire il procedimento nel termine di giorni sessanta, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per la delibazione della richiesta risarcitoria va, invece, fissata la pubblica udienza in data 21 novembre 2024.
E’ stato, quindi, adottato il decreto presidenziale n. 554 in data 21 ottobre 2024, con cui la causa è stata rinviata al 10 aprile 2025, in quanto: a) non risultava ancora concluso il procedimento cui faceva riferimento la sentenza della Sezione n. 2224 in data 24 giugno 2024, essendo stato adottato il solo decreto n. 298 in data 24 settembre 2024 (relativo alla valutazione di impatto ambientale), ma non il provvedimento autorizzatorio unico regionale; b) la ricorrente aveva la necessità di quantificare con precisione la domanda risarcitoria dopo l’effettiva conclusione del procedimento.
Con decreto presidenziale n. 79 in data 28 febbraio 2025 la causa è stata poi rinviata al 23 ottobre 2025 per le identiche ragioni indicate nel precedente decreto n. 554 del 21 ottobre 2024.
Con memoria in data 10 marzo 2024 l'Amministrazione intimata ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) per ciò che attiene alla valutazione di impatto ambientale il procedimento è stato definito; b) in particolare, è intervenuto il parere istruttorio conclusivo della Commissione Tecnico-Specialistica n. 466 del 26 luglio 2024 ed è stato poi adottato il decreto n. 298 del 24 settembre 2024, relativo alla compatibilità ambientale dell'intervento (art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006); c) il temporaneo rallentamento della procedura è dipeso dall’avvicendamento nella posizione di Assessore Regionale disposto con decreto presidenziale n. 420/2024 del 5 agosto 2024; d) per ciò che attiene all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006, il competente Dipartimento ha reso il suo parere con nota n. 52868 in data 19 luglio 2024; e) va precisato che il provvedimento autorizzatorio unico ambientale, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 152/2006, costituisce un atto unitario che coordina provvedimenti di diverse autorità; f) l’autorità competente ai sensi dell’art. 27-bis non può incidere sui singoli titoli oltre i limiti di cui all’art. 14-ter della legge n. 241/1990; g) la mancata conclusione del procedimento relativo al provvedimento autorizzatorio unico ambientale è, altresì, dipesa dall’inadempimento del proponente; h) nella conferenza conclusiva dell’11 dicembre 2024 è stata infatti richiesta la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa ai sensi dell’art. 6 legge regionale n. 24/1993, la dichiarazione di non coniugio prevista dal PTAC Regione Siciliana 2022-2024 e la dichiarazione dell’avvenuto pagamento delle spettanze dei professionisti ai sensi dell’art. 36 della legge regionale n. 1/2019 e la produzione di tale documentazione è stata nuovamente sollecitata con nota del n. 9054 in data 14 febbraio 2025; i) va richiamato sul punto il principio di leale collaborazione tra Amministrazione e operatori economici di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 36/2023.
La ricorrente, con memoria in data 22 settembre 2025, ha osservato, in sintesi, quanto segue:: a) l’inadempimento dell’Amministrazione è cessato solo con l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale n. 55/Gab in data 13 marzo 2025 (comprensivo della valutazione di impatto ambientale e dell’autorizzazione integrata ambientale); b) si contesta l’assunto di controparte secondo cui il ritardo nel rilascio del provvedimento sarebbe dipeso da carenze documentali imputabili alla proponente e si precisa che in occasione della conferenza dei servizi in data 11 dicembre 2024 sono stati richiesti la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa ai sensi dell’art. 6 delle legge regionale n. 24/1993, la dichiarazione di non coniugio prevista dal PTAC 2022-2024 e la dichiarazione dell’avvenuto pagamento delle spettanze dei professionisti ai sensi dell’art. 36 delle legge regionale n. 1/2019, cioè documenti non idonei a sospendere o ritardare l’adozione dell’atto; c) si richiama il verbale della conferenza in data 11 dicembre 2024 in cui si è affermato che il "verbale" sarebbe stato adottato "da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente... una volta acquisito da parte del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il formale provvedimento di autorizzazione integrata ambientale" ex art. 29-ter del decreto legislativo n. 152/2006; d) si rileva altresì che la reiterazione della richiesta documentale in data 14 febbraio 2025 coincide con la data di adozione del decreto di autorizzazione integrata ambientale n. 190/2025 e che la società ha adempiuto in data 4 marzo 2025, come attestato dal decreto n. 55/Gab del 13 marzo 2025; e) il procedimento si è protratto dal 7 febbraio 2023 al 17 marzo 2025 (404 giorni) a fronte del termine massimo di 230 giorni ex art. art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006; f) ai sensi dell’art. 28 del decreto legge n. 69/2013 si sollecita la liquidazione dell’indennizzo nella misura massima di € 2.000,00; g) si sollecita altresì il risarcimento del danno emergente per spese di assistenza legale sostenute tra il mese di settembre 2023 ed il 24 gennaio 2025, documentate mediante la fattura n. 1/2025 per un importo di € 3.647,80, versata in atti.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
L'Amministrazione ha obiettivamente tardato nell'assumere il provvedimento di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006) sollecitato con istanza in data 6 febbraio 2023, reiterata in data 7 febbraio 2024, posto che il termine per l'adozione dell'atto (230 giorni ex art. art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006) è venuto in scadenza in data 24 settembre 2023, computando tale termine a far data dal 6 febbraio 2023 (e comunque il termine sarebbe venuto in scadenza in data 24 settembre 2024 pur volendo computarne la decorrenza a far data dal 7 febbraio 2024).
Risulta, quindi, irrilevante che l'Amministrazione abbia richiesto in data 11 dicembre 2024 la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa ai sensi dell’art. 6 legge regionale n. 24/1993, la dichiarazione di non coniugio prevista dal PTAC Regione Siciliana 2022-2024 e la dichiarazione dell’avvenuto pagamento delle spettanze dei professionisti ai sensi dell’art. 36 della legge regionale n. 1/2019 e che abbia nuovamente sollecitato la produzione di tale documentazione con nota del n. 9054 in data 14 febbraio 2025.
Si tratta, infatti, di determinazioni tardive rispetto all'obbligo di concludere il procedimento entro il termine di legge.
Tuttavia, il riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 28 del decreto legge n. 69/2013 è subordinato al rispetto di specifici presupposti, tra i quali l'onere per la parte istante di attivare il potere sostitutivo, come previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990. Tale richiesta deve essere effettuata entro il termine perentorio di venti giorni successivi alla scadenza del termine di conclusione del procedimento e la mancata attivazione di tale procedura preclude la possibilità di ottenere l'indennizzo (T.A.R. Molise, n. 192/2020).
E' opportuno precisare che, secondo la disciplina generale di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990, è l'organo di governo dell'Amministrazione a dover individuare il soggetto o l'unità organizzativa a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, con obbligo di pubblicazione di tale indicazione sul sito istituzionale. Il privato interessato, quindi, è tenuto a consultare il sito web dell'Amministrazione per identificare l'autorità competente (T.A.R. Abruzzo, n. 177/2016).
Qualora l'Amministrazione non abbia provveduto in tal senso la legge stabilisce che il potere si considera attribuito per legge a particolari figure apicali, secondo uno specifico ordine gerarchico.
Per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale, l'Amministrazione ordinariamente competente nell'ambito della Regione Siciliana è l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e, specificamente, il Dipartimento Regionale dell’Ambiente (T.A.R. Sicilia, Catania, n. 175/ 2023).
Nel caso di assenza di indicazione in ordine all'organo titolare del potere sostitutivo, tale potere deve intendersi attribuito alle figure apicali contemplate dalla normativa generale o, tenendo conto della architettura istituzionale regionale, al Presidente della Regione quale organo di ultima istanza sotto il profilo politico-amministrativo.
Ad ogni buon conto, nel caso di specie tale atto di impulso è mancato.
Deve, invece, essere accolta la domanda risarcitoria per le spese di assistenza legale sostenute tra il mese di settembre 2023 ed il 24 gennaio 2025, documentate mediante la produzione della fattura n. 1/2025 per un importo di € 3.647,80, in quanto: a) il pregiudizio in questione costituisce conseguenza immediata e diretta del ritardo dell'Amministrazione; b) non sussistono elementi che possano far ritenere giustificato o scusabile il ritardo con cui l'Amministrazione ha provveduto.
In conclusione va respinta la domanda della ricorrente relativa all'indennizzo ex art. 28 del decreto legge n. 69/2013, mentre va accolta la domanda risarcitoria, con condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento di € 3.467,80.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) rigetta la domanda relativa all'indennizzo ex art. 28 del decreto legge n. 69/2013; 2) condanna l'Amministrazione al risarcimento del danno, liquidato in € 3.467,80; 3) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA UR, Presidente, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DA UR |
IL SEGRETARIO