Articolo 1 della Legge 19 ottobre 1951, n. 1099
Articolo 2
Versione
13 novembre 1951
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).
Entrata in vigore il 13 novembre 1951