Art. 1.
Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).
Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).