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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3785 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3785/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito dell'udienza camerale del 20.3.2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e TE C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato ad AVOLA, VIA NAPOLI N. 26, presso lo studio dell'avv. GUERRI CORRADO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in AVOLA, VIA NAPOLI N. 26
96012, presso lo studio dell'avv. GUERRI CORRADO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 15.10.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 01/10/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 4.10.2005.
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina 1 di 4 - di aver contratto matrimonio con rito civile in data 4.10.2005 in Comune di Pachino;
- che dall'unione sono nati i figli il 18.11.2006 e il 2.7.2009; Per_1 Per_2
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa (n. 95/2023), emesso da questo
Tribunale in data 14.3.2023 e depositato in data 16.3.2023 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) i ricorrenti vivranno separati e potranno fissare la loro residenza dove vorranno, con impegno reciproco a non recarsi molestia e autorizzandosi, sin d'ora al rilascio del passaporto per l'espatrio senza ulteriori formalità
2) La casa coniugale di Pachino via P. Rossi n.8, composta da due appartamenti comunicanti, di proprietà dei figli minori con usufrutto legale dei genitori, resta assegnata alla IG.ra
, la quale la abiterà con i figli e , in Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 quanto il IG. ha già adempiuto all'obbligo di lasciare tale abitazione, come TE
concordato in sede di separazione consensuale e ha cambiato la residenza;
3) I figli rimangono affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, con la quale già convivono;
il IG. avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli in qualunque TE
momento lo richiesta e previo consenso degli stessi nonché previo accordo con la IG.ra almeno 24 ore prima e ciò causa la non tenera età dei figli, i quali sono in grado di Pt_2
decidere in qualsiasi momento di andare con il padre sia per alcune ore in un giorno che per più giorni, pernottando presso l'abitazione dello stesso quando lo vorranno;
lo stesso criterio viene concordato dai coniugi per le festività e per il periodo estivo, da concordare di volta in volta con l'altro coniuge e previo consenso e desiderio dei figli stessi sia per le singole festività che per il periodo estivo;
4) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi e indipendenti in quanto entrambi occupati e di conseguenza confermano di rinunciare reciprocamente ad ogni tipo di mantenimento o assegno divorzile;
il IG. si obbliga a versare alla IG.ra TE
, con le modalità già concordate per la separazione, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), € 250,00 per ciascun figlio, da far pervenire ogni giorno 10(dieci) del mese;
si obbliga altresì a pagare il
50% delle spese di consumo energia elettrica, abbonamento Sky, tributi per servizio idrico e nettezza urbana, il tutto per la casa coniugale assegnata alla IG.ra ed ai figli minori Pt_2
e sita in Pachino Vi P. Rossi n.8; anche le spese straordinarie riguardanti i figli saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
5) i coniugi confermano che tutti i beni mobili posti ad oggi nella casa coniugale rimangano ad
pagina 2 di 4 esclusivo uso dei figli minori;
All'esito dell'udienza del 20.3.2025 il giudice delegato, preso atto dell'accordo, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio (atti comunicati in data 15.10.2024).
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa (le parti si sono presentate alla prima udienza per la separazione il 16.1.2023 e il presente ricorso è stato depositato l'1.10.2024), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 4.10.2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pachino dell'anno 2005
(Anno 2005 – n. 73 – Parte II); omologa le condizioni del divorzio inerenti ai figli minori e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
pagina 3 di 4 ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 20.03.2025
Il Giudice delegato Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3785/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito dell'udienza camerale del 20.3.2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e TE C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato ad AVOLA, VIA NAPOLI N. 26, presso lo studio dell'avv. GUERRI CORRADO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in AVOLA, VIA NAPOLI N. 26
96012, presso lo studio dell'avv. GUERRI CORRADO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 15.10.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 01/10/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 4.10.2005.
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina 1 di 4 - di aver contratto matrimonio con rito civile in data 4.10.2005 in Comune di Pachino;
- che dall'unione sono nati i figli il 18.11.2006 e il 2.7.2009; Per_1 Per_2
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa (n. 95/2023), emesso da questo
Tribunale in data 14.3.2023 e depositato in data 16.3.2023 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) i ricorrenti vivranno separati e potranno fissare la loro residenza dove vorranno, con impegno reciproco a non recarsi molestia e autorizzandosi, sin d'ora al rilascio del passaporto per l'espatrio senza ulteriori formalità
2) La casa coniugale di Pachino via P. Rossi n.8, composta da due appartamenti comunicanti, di proprietà dei figli minori con usufrutto legale dei genitori, resta assegnata alla IG.ra
, la quale la abiterà con i figli e , in Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 quanto il IG. ha già adempiuto all'obbligo di lasciare tale abitazione, come TE
concordato in sede di separazione consensuale e ha cambiato la residenza;
3) I figli rimangono affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, con la quale già convivono;
il IG. avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli in qualunque TE
momento lo richiesta e previo consenso degli stessi nonché previo accordo con la IG.ra almeno 24 ore prima e ciò causa la non tenera età dei figli, i quali sono in grado di Pt_2
decidere in qualsiasi momento di andare con il padre sia per alcune ore in un giorno che per più giorni, pernottando presso l'abitazione dello stesso quando lo vorranno;
lo stesso criterio viene concordato dai coniugi per le festività e per il periodo estivo, da concordare di volta in volta con l'altro coniuge e previo consenso e desiderio dei figli stessi sia per le singole festività che per il periodo estivo;
4) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi e indipendenti in quanto entrambi occupati e di conseguenza confermano di rinunciare reciprocamente ad ogni tipo di mantenimento o assegno divorzile;
il IG. si obbliga a versare alla IG.ra TE
, con le modalità già concordate per la separazione, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), € 250,00 per ciascun figlio, da far pervenire ogni giorno 10(dieci) del mese;
si obbliga altresì a pagare il
50% delle spese di consumo energia elettrica, abbonamento Sky, tributi per servizio idrico e nettezza urbana, il tutto per la casa coniugale assegnata alla IG.ra ed ai figli minori Pt_2
e sita in Pachino Vi P. Rossi n.8; anche le spese straordinarie riguardanti i figli saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
5) i coniugi confermano che tutti i beni mobili posti ad oggi nella casa coniugale rimangano ad
pagina 2 di 4 esclusivo uso dei figli minori;
All'esito dell'udienza del 20.3.2025 il giudice delegato, preso atto dell'accordo, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio (atti comunicati in data 15.10.2024).
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa (le parti si sono presentate alla prima udienza per la separazione il 16.1.2023 e il presente ricorso è stato depositato l'1.10.2024), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 4.10.2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pachino dell'anno 2005
(Anno 2005 – n. 73 – Parte II); omologa le condizioni del divorzio inerenti ai figli minori e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
pagina 3 di 4 ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 20.03.2025
Il Giudice delegato Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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