Ordinanza cautelare 13 dicembre 2021
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/07/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01851/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02137/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2137 del 2021, proposto dalla società Stagi Magic S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Madonia, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Saetta, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 848163 con il quale è stata dichiarata l’inefficacia della C.I.L.A. assunta al prot. 639276;
- di ogni altro atto presupposto e conseguente anche se ignoto;
- nonché, per quanto occorra, del silenzio serbato rispetto all’istanza di riesame in autotutela avanzata con pec del 21 settembre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 18 giugno 2025 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 2137 del 2021, notificato il 26.10.2021 e depositato il 25.11.2021, la parte ricorrente ha domandato “l’annullamento previa concessione di idonea misura cautelare – del provvedimento prot. n. 848163 del 28 luglio 2021 con cui il detto Sportello Unico ha dichiarato l’inefficacia della C.I.L.A. assunta al prot. 639276 del 26 aprile 2019; – di ogni atto presupposto e conseguente, ancorché ignoto, nonché, per quanto possa occorrere, del silenzio serbato rispetto all’istanza di riesame in autotutela avanzata con pec del 21 settembre 2021” .
1.1. Più precisamente, con la predetta impugnazione la parte ricorrente propone tre doglianze: con la prima censura la stessa lamenta, in sostanza, l’inesistenza di vincoli con riguardo al fabbricato oggetto di c.i.l.a. ed evidenzia come non sia necessaria neppure l’acquisizione di autorizzazioni/nulla osta da parte della Soprintendenza, trattandosi di opere – quelle oggetto della comunicazione in questione – meramente interne; con la seconda censura la parte ricorrente sottolinea, invece, come sia inapplicabile nella specie l’art. 54, lettera c), punto 2, del regolamento edilizio del Comune di Palermo ratione temporis vigente, posto che lo stesso si riferisce esclusivamente agli “edifici di nuova edificazione” e non agli edifici già edificati come quello oggetto di c.i.l.a. e, comunque, evidenzia come la predetta norma non troverebbe applicazione con riguardo alle c.d. “case vacanze” ; con la terza ed ultima censura, la parte ricorrente lamenta la nullità dell’atto impugnato (con cui è stata dichiarata l’inefficacia della c.i.l.a.) per difetto assoluto di attribuzione posto che lo stesso sarebbe espressivo di un potere non tipizzato dal legislatore e, comunque, sarebbe viziato anche per eccesso di potere.
2. In data 03.12.2021, con atto di mero stile, si è costituito l’ente locale resistente.
3. All’esito dell’udienza camerale del 10.12.2021, con l’ordinanza n. 807 del 13.12.2021, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare per difetto di periculum in mora .
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 18.06.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
6. Anzitutto, va esaminato il terzo motivo del ricorso introduttivo il quale risulta infondato.
6.1. Com’è noto, il Consiglio di Stato, nel parere reso il 4 agosto 2016, n. 1784, ha qualificato la c.i.l.a. come “un istituto intermedio tra l’attività edilizia libera e la s.c.i.a.” ascrivibile, al pari del secondo, al genus della liberalizzazione delle attività private. In particolare, si è osservato che la c.i.l.a. ha carattere residuale poiché è applicabile agli interventi non riconducibili a quelli elencati agli artt. 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380/2001 e riguardanti, rispettivamente, l’edilizia libera, le opere subordinate a permesso di costruire e le iniziative edilizie sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività. Si tratta inoltre di un atto avente natura privatistica, come tale sicuramente non suscettibile di autonoma impugnazione (cfr. T.A.R. Catania, Sez. I, 16 luglio 2018, sentenza n. 1497). Operando un raffronto con la s.c.i.a., inoltre, il Consiglio di Stato, nel menzionato parere, ha rilevato inoltre che “l’attività assoggettata a c.i.l.a. non solo è libera, come nei casi di s.c.i.a., ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall’amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio” , conseguendo da ciò che “ci si trova… di fronte a un confronto tra un potere meramente sanzionatorio (in caso di c.i.l.a.) con un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la s.c.i.a.)”.
6.2. Tuttavia non discende da quanto sopra che l’attività soggetta a c.i.l.a. sia sottratta ad ogni controllo, giacché in materia edilizia la P.A. è titolare, “sulla scorta del regime giuridico di cui all’art. 27, d.P.R. n. 380/2001, [di] un potere di vigilanza contro gli abusi, implicitamente contemplato dallo stesso art. 6-bis, d.P.R. n. 380/2001” (cfr. Consiglio di Stato, Commissione speciale, cit.). In ragione di quanto evidenziato, quindi, la c.i.l.a. inoltrata dal privato alla P.A. non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell’intervento da parte dell’Amministrazione comunale ma, al contempo, a quest’ultima non è precluso il potere di controllare la conformità dell’immobile oggetto di c.i.l.a. alle prescrizioni vigenti in materia. “(T.A.R. Veneto, sez. II, 17 settembre 2021, sentenza n. 1101, nonché, conformi, e T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 06 giugno 2022, sentenza n. 517, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 11 luglio 2022, sentenza n. 4625; T.A.R. per l’Umbria, sez. I, sentenza n. 655 del 25.09.2024).
6.3. Dunque il regime in questione non esonera tout court l’interessato dalla potestà di vigilanza dell’Amministrazione: il controllo comunale non è dunque di ammissibilità preventiva ma di conformità successiva. In questo senso l’ente locale resistente, allorché notificava la dichiarazione di inefficacia della c.i.l.a. per contrasto con la normativa regolamentare comunale nonché con la disciplina vincolistica ivi indicata, stava esercitando un potere legittimamente conferitogli dall’ordinamento (T.A.R. per l’Umbria, sez. I, sentenza n. 655 del 25.09.2024).
6.4. Potere quest’ultimo che – come precisato dalla giurisprudenza amministrativa – “consiste nel semplice rilievo, non soggetto a termini o procedure particolari e comunque non rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990, dell’inefficacia della C.I.L.A. in vista della sospensione dei lavori e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi” (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza n. 4327/2023).
6.5. Da ciò discende, l’infondatezza della predetta censura.
7. Ciò posto, il Collegio ritiene ora di dover esaminare congiuntamente il primo e il secondo motivo di ricorso, stante la loro stretta connessione.
7.1. Tali motivi sono fondati, nei limiti che di seguito si precisano.
7.2. Orbene, come emerge ex actis, l’atto impugnato è plurimotivato. Con esso l’ente locale resistente, da un lato, evidenzia come “l’immobile in questione risulti vincolato ex legge n. 364/1909 ed ex legge n. 1089/39 così come si evince dall’elenco degli edifici vincolati trasmesso dalla stessa Soprintendenza con nota prot. 16971 del 25 novembre 1993 punto 54 e che la c.i.l.a. risulta sprovvista del nulla osta della Soprintendenza BB.CC.AA. della Regione Siciliana” ; dall’altro lato, precisa che “la diversa distribuzione interna prevista, non prevede quanto disposto dall’art. 54, lettera c), punto 2, del regolamento edilizio del 2004, ratione temporis vigente, ossia: i locali di categoria S1 (servizi igienici) non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A (soggiorni, cucine, camere da letto ecc...) se non attraverso disimpegno” .
7.3. Nondimeno, entrambe le predette motivazioni, poste alla base dell’atto impugnato, risultano contraddette ex actis dalla documentazione depositata dalla parte ricorrente, nonché efficacemente contrastate dalle difese spiegate nel ricorso introduttivo.
7.4. Con riguardo al vincolo e alla necessità del nulla osta della Soprintendenza, infatti, la parte ricorrente produce una nota di quest’ultima autorità, datata 06.03.2018, che si riferisce proprio al fabbricato oggetto della c.i.l.a. dichiarata inefficace (sito in Via Merlo n. 15, Palermo, Foglio 134, subb. 3, 5 e 7 (cfr. rispettivamente il doc. 6 – nota della Soprintendenza – e il doc. 1 – atto amministrativo impugnato – ) e che precisa come “ il fabbricato, che non possiede la vetustà prevista per legge, non risulti sottoposto a provvedimento tutorio ai sensi dell’art. 10, coma 1, del d.lgs. n. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, PARTE SECONDA, Titolo I, così come modificato dall’art. 4, comma 16, lett. a), della legge 12.07.2011 n. 106 (…)” e , tuttavia, “ ricadendo all’interno del perimetro delle mure antiche della città, dichiarato per esteso di particolare interesse archeologico” solo l’intervento che “interessi l’area di sedime del fabbricato e del cortile interno annesso, i fronti del fabbricato che prospettano sullo stesso cortile, sul sagrato della chiesa di San Nicolò lo Reale e sulla pubblica via, nonché le coperture, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza” .
7.5. È evidente dunque – essendo comprovato in atti oltre che non smentito dallo stesso ente locale resistente – come il fabbricato in questione non sia assoggettato a vincoli e come non vi sia la necessità della preventiva autorizzazione della Soprintendenza per la realizzazione di “opere interne” quali quelle oggetto della c.i.l.a. in questione (cfr. doc. 3 della parte ricorrente: “ realizzazione di nuovi servizi igienici, di modeste tramezzature e di impianto idrico ed elettrico e fognario” nell’unità posta al primo piano). Ciò, peraltro, è in linea, con quanto prescritto dall’art. 2, par. 12 del regolamento edilizio del 2004 del Comune di Palermo, ratione temporis vigente.
7.6. Con riguardo, invece, alla violazione dell’art. 54, lettera c), punto 2, del regolamento edilizio del 2004, ratione temporis vigente, è sufficiente osservare (con assorbimento di tutti gli altri profili) che – come correttamente precisato dalla parte ricorrente – lo stesso si riferisce agli “edifici di nuova edificazione” (cfr. art. 54, comma 1, del regolamento edilizio del 2004 ove precisa che “le caratteristiche di seguito precisate riguardano gli edifici di nuova edificazione”) e non ad edifici già esistenti, come quello in esame (edificato nel 1955). Peraltro, trattandosi di immobile da destinare a casa vacanze (come emerge dal doc. 7 della parte ricorrente), anche per tale ragione non troverebbe applicazione la predetta normativa regolamentare.
8. In conclusione, per le ragioni suesposte, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
9. La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Palermo – (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87, comma 4- bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Sbolgi | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO