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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 93 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 07/02/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv BOMBACINO DANIELE il quale chiede la decisione riportandosi alla CTU con vittoria di spese di lite e per l'avv.DI STEFANO in sostituzione CP_1 dell'avv. ESPOSITO RAFFAELE la quale contesta la CTU, ne chiede il rinnovo ed insiste per il rigetto del ricorso
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza ex art. 281 sexties c.p.c.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 93 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. BOMBACINO DANIELE ( ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE INAIL 67100 L'AQUILA con l'avv. ESPOSITO RAFFAELE
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo ex art. 13, d. lgs. N. 38/2000.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da ricorso e comparsa di costituzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.1.2024 adiva l'intestato Tribunale, Parte_1
nella funzione di Giudice del Lavoro – assumendo di aver inoltrato all' CP_1
domanda diretta ad ottenere la costituzione di un indennizzo per inabilità permanente in relazione all'infortunio lavorativo subito in data 27/10/2021 e lamentando che l' aveva accertato un'invalidità pari al 6% – chiedeva il riconoscimento del suo CP_2 diritto a godere di un indennizzo per il danno biologico connesso all'infortunio subito con un 'inabilità pari al 12% o comunque superiore al 6% e la condanna dell' CP_1
al pagamento di quanto dovuto, anche a titolo di arretrati, con gli interessi legali e con vittoria di spese.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto.
Acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
La domanda proposta nei confronti dell è fondata e merita accoglimento. CP_1
Il C.T.U. Dott. ha accertato che, il sig. , a seguito Per_1 Parte_1
dell'infortunio lavorativo subito in data 27/10/2021 ebbe a riportare la seguente lesione: “Frattura da compressione dei somi vertebrali di D11 D12 ed L1”. In particolare l'esame TC distrettuale eseguito in data 29/11/2021 presso il PO di
Avezzano, delle cui immagini il sottoscritto ha preso visione, ha permesso di rilevare una riduzione di altezza ed avvallamento della limitante somatica superiore, in particolare in L1, dove la rima di frattura ha interessato la colonna anteriore con parziale distacco dello spigolo somatico antero-superiore; tale aspetto è risultato presente, seppur meno evidente, in D12. Rilevate altresì irregolarità della corticale riferibili a rime di frattura anche a livello dei somi di D9 e D10”. La fratture vertebrali in questione sono state oggetto di trattamento conservativo mediante immobilizzazione in busto ortopedico, seguita da magnetoterapia, che ha portato al consolidamento delle fratture stesse con residua deformazione dello spigolo antero-superiore di L1 e, in minor misura, di D12. Permane altresì lieve avvallamento della limitante somatica superiore di D11, mentre a livello di D9 e D10 le lesioni fratturative sono giunte a guarigione senza significativi reliquati morfologici. Sotto il profilo disfunzionale, residua un'attendibile sindrome algica nelle sollecitazioni distrettuali, associata a difficoltà nell'eseguire il movimento di flessione del busto”.
Lo stesso CTU ha concluso che “”Nel complesso, il suddetto quadro anatomo- disfunzionale giustifica il riconoscimento di un danno biologico nella misura del 9%
(nove per cento) con riferimento alle voci 205, 206 e 208 delle tabelle di legge. Ciò attualmente, come all'epoca della definizione dei postumi da parte dei sanitari della sede di Avezzano CP_1
L' convenuto, da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali CP_2
possa trarsi un diverso convincimento né vi sono motivi per disporre il rinnovo della
CTU come richiesto dallo stesso . CP_2
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire un indennizzo commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e dichiara che la ricorrente, in seguito all'infortunio del
27/10/2021, ha riportato un'inabilità permanente pari all'9%;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla ricorrente un indennizzo CP_1
commisurato alla suddetta percentuale d'inabilità, con decorrenza dal termine dell'inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall' con gli interessi legali fino CP_1
all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1
dichiaratosi antistatario. delle spese di lite, che si liquidano in €. 2.600,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 07/02/2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza