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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/09/2025, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8345/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Galluzzo Rossana); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Cultrera Stefano); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio – Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi istanza congiunta di trasformazione del divorzio giudiziale in consensuale e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi che le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 30/12/2016;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo sottoscritto in data
15/05/2025 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e contratto in data 31.07.2007 e trascritto nel registro degli atti
[...] Controparte_1 di matrimonio del Comune di Palermo nell'anno 2007 Atto N. 17 – P. I – S. A-vol.2410 Uff.
4;
b) disporre, In aderenza alla realtà attuale ed in parziale modifica degli accordi di separazione esistenti tra i coniugi, l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con Persona_1 domicilio prevalente presso la residenza del padre, con facoltà per la madre di vedere e frequentare il figlio nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 16:00 alle 20:00, salvo diverso accordo tra gli stessi, con eventuale pernottamento, compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore e fatta salva la sua volontà.
Per le festività calendate le parti seguiranno il criterio dell'alternanza, mentre per il periodo estivo il figlio potrà rimanere per una settimana consecutiva con la madre, salvo diverso accordo tra i coniugi, fermo restando comunque ed in ogni caso la volontà del minore stesso.
c) disporre, in considerazione di quanto sopra, che la sig.ra sia obbligata a CP_1 corrispondere al marito, entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio minorenne, l'importo di € 150,00 (centocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, salvo diverso accordo tra i coniugi, compatibilmente con le condizioni economiche della stessa.
Inoltre, voglia disporre che entrambi i genitori contribuiscano alle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% tra le parti.
A fronte di quanto pattuito, sia disposto che gli eventuali assegni familiari/ assegno unico per il figlio, anche in considerazione della sua collocazione prevalente presso la residenza paterna, verranno richiesti dal sig. all'ufficio competente e dallo stesso percepiti per l'intero. Pt_1 Così, per le stesse ragioni, sia disposto che le detrazioni previste per legge peril figlio a carico saranno al 100% per il sig. Pt_1
Le parti dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e di non volere perciò prevedere nulla a titolo di assegno divorzile a carico l'uno dell'altro” (cfr. accordo depositato in atti)
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
31/07/2007, da , nato a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto
[...]
Comune al n. 17, parte I, dell'anno 2007, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 9/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8345/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Galluzzo Rossana); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Cultrera Stefano); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio – Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi istanza congiunta di trasformazione del divorzio giudiziale in consensuale e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi che le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 30/12/2016;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo sottoscritto in data
15/05/2025 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e contratto in data 31.07.2007 e trascritto nel registro degli atti
[...] Controparte_1 di matrimonio del Comune di Palermo nell'anno 2007 Atto N. 17 – P. I – S. A-vol.2410 Uff.
4;
b) disporre, In aderenza alla realtà attuale ed in parziale modifica degli accordi di separazione esistenti tra i coniugi, l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con Persona_1 domicilio prevalente presso la residenza del padre, con facoltà per la madre di vedere e frequentare il figlio nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 16:00 alle 20:00, salvo diverso accordo tra gli stessi, con eventuale pernottamento, compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore e fatta salva la sua volontà.
Per le festività calendate le parti seguiranno il criterio dell'alternanza, mentre per il periodo estivo il figlio potrà rimanere per una settimana consecutiva con la madre, salvo diverso accordo tra i coniugi, fermo restando comunque ed in ogni caso la volontà del minore stesso.
c) disporre, in considerazione di quanto sopra, che la sig.ra sia obbligata a CP_1 corrispondere al marito, entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio minorenne, l'importo di € 150,00 (centocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, salvo diverso accordo tra i coniugi, compatibilmente con le condizioni economiche della stessa.
Inoltre, voglia disporre che entrambi i genitori contribuiscano alle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% tra le parti.
A fronte di quanto pattuito, sia disposto che gli eventuali assegni familiari/ assegno unico per il figlio, anche in considerazione della sua collocazione prevalente presso la residenza paterna, verranno richiesti dal sig. all'ufficio competente e dallo stesso percepiti per l'intero. Pt_1 Così, per le stesse ragioni, sia disposto che le detrazioni previste per legge peril figlio a carico saranno al 100% per il sig. Pt_1
Le parti dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e di non volere perciò prevedere nulla a titolo di assegno divorzile a carico l'uno dell'altro” (cfr. accordo depositato in atti)
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
31/07/2007, da , nato a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto
[...]
Comune al n. 17, parte I, dell'anno 2007, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 9/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.