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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/07/2025, n. 4760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4760 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5772/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SPECIALIZZATA USI CIVICI così composta: Franca Mangano Presidente Gisella Dedato Consigliere Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 5772 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 1.7.2025, vertente TRA (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Guido Calisi ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Arcangelo Corelli n. 10, presso lo studio dell'Avv. Ignazio Walter Filì in forza di procura in atti reclamante E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Sindaco p.t. reclamato contumace E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Roma
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Commissariato per la liquidazione degli usi civici per Lazio, Umbria e Toscana n. 44/2023 – accertamento natura giuridica terreno. CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto depositato in data 5.12.2019, interveniva Parte_1 nel giudizio già pendente innanzi al Commissario per la liquidazione degli usi Civici per Lazio, Toscana e Umbria R.G. n. 292/2006, chiedendo l'accertamento della natura giuridica dei terreni siti in San
1 Felice Circeo, censiti in Catasto Terreni al Foglio 31, particelle nn. 34, 35, 510 e 92, per complessivi mq. 18.385,00 (sul quale insistevano fabbricati distinti in catasto al Foglio 31, particelle nn. 92 sub.1, 92 sub.2, 92 sub.3 e 92 sub.4). Rappresentava quanto segue: detti terreni erano nell'esclusivo, pacifico, ininterrotto e incontrastato possesso del fin dal 2009 e, prima di lui, erano stati posseduti dal padre Pt_1 per oltre 40 anni;
continuazione di quanto Persona_1 Pt_1 operato dal proprio genitore, aveva effettuato su detti terreni notevoli lavori di bonifica atti e vi aveva edificato quattro immobili senza titolo abitativo, per i quali era stata “presentata domanda di sanatoria ex Legge n. 47/85 prot. N. 11434 del 24/06/1986 pratica n. 3304”. Contestava l'asserita demanialità dei suddetti terreni, chiedendo di accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà degli stessi in capo all'istante, ma dichiarandosi altresì disponibile a comporre bonariamente la controversia con il . In Controparte_1 sede di comparsa conclusionale, concludeva chiedendo: in via principale, “stante la volontà e disponibilità del di San Felice CP_1
Circeo (…) pervenirsi alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione tra le parti, anche semmai con indicazione di un nuovo e diverso (maggiore) valore del canone di conciliazione ritenuto come applicabile nel caso de quo”; in via subordinata, “se condivise le osservazioni in ordine alla valenza della Sentenza della Giunta degli Arbitri di Velletri del 1896 che, di fatto, richiamava l'antecedente atto del 1841, ritenendosi sussistente per i terreni oggetto di CP_2 giudizio l'istituto dell'enfiteusi”, applicare le disposizioni di cui all'art. 971 c.c. e, pertanto, disporre l'affrancazione dei terreni nei termini di legge e/o comunque dichiarare la propria incompetenza in merito al giudizio e consentire, di conseguenza, al Controparte_1 di procedere al perfezionamento del relativo atto di affrancazione nei termini di legge. Con decreto n. 35 del 15.1.2020, il Commissario disponeva formarsi autonomo fascicolo processuale, che acquisiva R.G. n. 9/2020. Si costituiva in giudizio il , chiedendo di Controparte_1 dichiarare la sussistenza del vincolo di uso civico sui terreni de quo e, quindi, la loro natura di beni appartenenti al demanio collettivo del
. Con vittoria di spese, competenze e Controparte_1 onorari del giudizio. All'esito dell'istruttoria (condotta mediante C.T.U.), la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il Commissario, con la sentenza n. 44/2023 depositata in data 13.7.2023, in via pregiudiziale rilevava che “le parti non sono addivenute ad alcuna conciliazione” (cfr. pag. 4 sentenza di primo
2 grado) e che, in ogni caso, erano agli atti i pareri sfavorevoli a un'eventuale conciliazione della Regione Lazio e del Ministero dei Beni culturali, che rivendicavano l'appartenenza dei terreni oggetto di causa al demanio civico. Dichiarava che i fondi siti in CP_1
, censiti in catasto al foglio 31, particelle nn. 34, 35, 510 e 92,
[...] appartenevano alla proprietà collettiva dei naturali del Comune di
[...]
; dichiarava acquisiti per accessione (ex artt. 934 ss. c.c.) CP_1 alla proprietà collettiva dei naturali di i fabbricati Controparte_1 insistenti sulla particella n. 92, censiti in catasto al foglio 31, particelle nn. 92 sub.1, 92 sub.2, 92 sub.3 e 92 sub.4; ordinava all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Latina – Territorio di trascrivere la sentenza con esonero da responsabilità; ordinava la reintegrazione dei suddetti immobili in favore del Comune di a cura Controparte_1 della Regione Lazio. Condannava a rifondere al Parte_1
le spese di lite, liquidate in complessivi Controparte_1 euro 3.543,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Poneva le spese di C.T.U. definitivamente a carico del ricorrente Pt_1
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, contestava Parte_1 le conclusioni cui era addivenuto il Commissario. In particolare, criticava:
2.a) contraddittorietà della motivazione con conseguente violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nonché errata valutazione delle prove- emergenze istruttorie con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. Il Commissario avrebbe errato nella parte di sentenza in cui dichiarava la natura collettiva dei terreni siti in , Controparte_1 distinti in catasto al Foglio 31, particelle nn. 34, 35, 510 e 92 e la loro appartenenza al patrimonio civico dei naturali del Controparte_1
, senza procedere – così come avvenuto per altri casi – alla
[...] redazione/sottoscrizione di atto di conciliazione tra le parti. Il Commissario “avrebbe dovuto procedere, senza esitazione e dubbio alcuno - e considerando sempre e comunque il presente ricorso non come giudizio autonomo ma come intervento nel procedimento RG n. 292/06 mai definito - all'immediata redazione di un verbale di conciliazione tra le parti ponendo termine, pertanto, come in precedenza, all'annosa questione che gravava e, purtroppo, continua a gravare su molti terreni siti nel Comune di sui quali Controparte_1 insiste la contestazione della sussistenza dell'uso civico” (pagg.
8-9 appello);
2.b) errata valutazione degli elementi acquisiti al giudizio ed errato inquadramento del bene in quelli gravati da uso civico in forza degli elaborati peritali acquisiti in atti. Il Commissario sarebbe incorso in
3 errore nella qualificazione della natura giuridica dei terreni “facendo proprie, sic et simpliciter, le conclusioni/argomentazioni della sola perizia senza valutare in modo positivo le osservazioni mosse CP_3 dalla scrivente difesa con riguardo anche ai richiami alle precedenti perizie in atti” (cfr. pag. 12 atto di appello). Il Commissario avrebbe dovuto far riferimento anche alla precedente perizia a firma del C.T.U. del 13.9.1971, dalla quale emergeva che il Foglio 31 non fosse Per_2 gravato da usi civici;
2.c) contraddittorietà della motivazione in ordine al diritto ad ottenere il riconoscimento di una conciliazione;
2.d) erronea valutazione in ordine alla pronuncia di concessione in enfiteusi di cui alla sentenza 03/11/1896 della Giunta d'Arbitri di Velletri valida ai fini dell'estinzione degli usi civici. Il Commissario non avrebbe correttamente valutato la sentenza della Giunta degli Arbitri di Velletri del 1896, con la quale il comprensorio degli “Scopeti” (o Cese), già appartenuto al demanio collettivo del veniva Controparte_4 assegnato in enfiteusi perpetua al Comune di e Controparte_1 affrancato in favore della popolazione di . Alla luce Controparte_1 di ciò, il terreno oggetto di controversia sarebbe soggetto alla normativa sancita in tema di enfiteusi e non, come erroneamente considerato dal Commissario, alla disciplina degli usi civici;
2.e) disparità di trattamento in danno dell'odierno appellante/reclamante in ragione delle precedenti definizioni positive di casi analoghi da parte del Commissariato con conciliazioni aventi ad oggetto terreni della medesima natura;
2.f) errata, ingiusta e non adeguatamente motivata (anche ai fini restitutori/risarcitori) dichiarazione di acquisizione per accessione alla proprietà collettiva dei naturali di dei fabbricati Controparte_1 insistenti sulle particelle in questione. Concludeva chiedendo, previa sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, di emettere sentenza che riconosca che i terreni distinti “in Catasto Terreni al Foglio 31, particelle nn. 34, 35, 510 e 92 per complessivi mq. 18.385,00 (sul quale insistono ad oggi costrutti e magazzini distinti in Catasto Fabbricati al Foglio 31, particelle nn. 92 sub.1, 92 sub.2, 92 sub.3 e 92 sub.4)”, hanno natura privata e non collettiva. In via subordinata, ritenuti sussistenti i presupposti fondanti il diritto alla conciliazione, chiedeva di dichiarare cessata ogni materia del contendere fra le parti stesse “con espressa revoca della successiva dichiarazione di acquisizione, per accessione, alla proprietà collettiva dei naturali di Controparte_1 dei fabbricati ivi insistenti su tali particelle così come del relativo ordine di trascrizione della Sentenza stessa da parte dell'Agenzia delle
4 Entrate – Ufficio Provinciale di Latina – Territorio come erroneamente disposta”. In caso di accoglimento della domanda subordinata, chiedeva disporsi “la redazione e la sottoscrizione tra le parti di debito verbale di conciliazione, afferente il terreno in oggetto ed i fabbricati su di esso insistenti a favore del Signor con Parte_1 dichiarazione, pertanto, della cessazione di ogni materia del contendere fra le stesse parti previa eventuale quantificazione della diversa somma così come da ritenersi ancora dovuta dall'appellante/reclamante a titolo integrativo di conciliazione” e, per l'effetto, dichiarare libero da ogni gravame di civico uso i terreni indicati. Con ordine al Direttore dei Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate – Territorio di procedere all'annotazione o trascrizione della sentenza così come modificata con esonero da ogni responsabilità e, infine, con ordine al Servizio Catasto e Cartografia del predetto Ufficio Provinciale della detta Agenzia di procedere alle relative volturazioni. In via ulteriormente subordinata, “qualora venisse diversamente valutata la portata delle [censure] in ordine alla mancata sussistenza del gravame di uso civico sul terreno de quo, e dunque accertata l'eventuale sussistenza del diritto di enfiteusi”, offrire all'appellante la facoltà di procedere all'affrancazione del gravame stesso ex art. 971 c.c. quantificando la somma dovuta come per legge. In ogni caso, chiedeva la revoca della condanna in favore del alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite disposta nella sentenza impugnata. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. Il Comune rimaneva contumace. Controparte_1
4. All'udienza del 7.5.2024, parte appellante rinunciava all'istanza di sospensiva. La Corte dichiarava la contumacia del CP_1
e rinviava all'udienza dell'1.7.2025, con termine fino a
[...]
30 giorni prima di detta udienza per il deposito di note conclusionali ex art. 350 bis c.p.c. Con atto depositato in data 19.6.2025, il Procuratore Generale della Repubblica esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'atto di appello. All'udienza dell'1.7.2025, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Il reclamo va rigettato. In ordine alle doglianze sub 2.a) e 2.c) (focalizzate sulla mancata conciliazione), la Corte richiama l'art. 29, co. 3, l. n. 1976/1927, a norma del quale “In ogni fase del procedimento potrà essere promosso un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del commissario, sia
5 per richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato”. Tale potere discrezionale è legato, oltre che al comportamento collaborativo delle parti che ne fanno prevedere un esito positivo (mentre, nel caso di specie, il , in primo Controparte_1 grado, rivendicava l'appartenenza dei terreni oggetto di lite al demanio civico), anche alla preliminare considerazione che l'accordo conciliativo sia conforme agli interessi pubblici sottesi agli usi civici. Su tale ultimo profilo, assume rilievo il parere negativo alla conciliazione eventualmente conclusa, espresso sia dalla Regione Lazio (prot. 0276270 del 29 marzo 2021) che dal
[...]
, Controparte_5 attesa la "necessità del mantenimento dell'originaria consistenza del patrimonio civico, riconosciuta dalla L. 168/2017". Nella stessa nota della Regione si legge che “(..) come già evidenziato per altri procedimenti, sempre con riferimento a fondi siti nel Comune di
[...]
, la legge n. 168/2017 e successivamente la CP_1 giurisprudenza della Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2018 hanno attribuito, tra l'altro, all'uso civico un importante ruolo di tutela del paesaggio, e dell'ambiente. Si è inquadrato pertanto l'uso civico quale strumento di governo del territorio consentendo di attribuire allo stesso anche una diversa utilizzazione in un'ottica più generale di pianificazione territoriale e paesaggistica in sinergia con lo Stato. Si deve tuttavia evidenziare che per volontà del legislatore del 2017 deve comunque essere mantenuta l'originaria consistenza del patrimonio civico. Anche questo aspetto impone particolari cautele nella decisione di sottrarre al demanio civico porzioni di terra attraverso l'istituto della conciliazione. (..)”; “Va peraltro evidenziato che, a parere di questa Direzione, la procedura conciliativa, non risulta funzionale né all'accertamento della qualitas soli e quindi alla certezza dei diritti né ad una sistemazione del territorio coerente con le norme vigenti, rispettosa dell'intero assetto paesistico riconducibile nel caso di specie al Comune di ”. Controparte_1
La Corte condivide tale parere. Il Legislatore -in linea con l'orientamento affermatosi in giurisprudenza, volto a salvaguardare gli usi civici nonostante tale istituto affondi le proprie radici in una realtà basata su valori ed esigenze in gran parte definitivamente superati, per tutelare il paesaggio, così soddisfacendo l'aspirazione della collettività generale alla conservazione degli usi civici nella misura in cui ciò contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio - con la citata l. n. 168/2017 ha disposto che “La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto: a) elementi fondamentali per
6 la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
c) componenti stabili del sistema ambientale;
d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro- silvo-pastorale nazionale;
f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto”. Nella stessa sede, si rappresenta che “Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici”. La normativa in parola mette in cale l'interesse a valorizzare gli usi civici, non tanto in funzione delle esigenze di immediato utilizzo da parte dei cives, ma a tutela dell'ambiente e del paesaggio, tanto che il Legislatore ha previsto che, in caso di liquidazione degli usi civici – istituto a cui può essere accostata la conciliazione, derivandone effetti similari- rimanga fermo il vincolo ambientale e paesaggistico sui terreni. Da ciò ne consegue, ad avviso della Corte, che la conciliazione in materia di usi civici - pure ancora percorribile-abbia ristretto la sua operatività, non potendosi addivenire ad essa quando non sia possibile mantenere il vincolo della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio o comunque esso verrebbe ad essere compromesso. Nel caso che ci occupa, tale vincolo sarebbe pregiudicato in quanto l'eventuale trasferimento dei terreni oggetto di causa al con un Pt_1 eventuale conciliazione andrebbe ad incidere sull'ambiente e sul paesaggio, beni già compromessi dalle precedenti conciliazioni documentate dallo stesso reclamante (per lo più attuate prima dell'entrata in vigore della legge del 2017, dunque, senza tener conto del pregiudizio al paesaggio e all'ambiente che le stesse avrebbero determinato). A tutela degli interessi pubblici - risultando necessario tutelare e preservare i beni di rilevanza ambientale attraverso il mantenimento della proprietà collettiva- non potrebbe addivenirsi, pertanto, ad una conciliazione, anche alla luce della consulenza tecnica disposta dal Commissario e di seguito sintetizzata. Passando alle censure successive 2.b) e 2.d), che contestano gli esiti della C.T.U. e la conseguente motivazione della sentenza reclamata nella parte nella quale afferma l'appartenenza dei terreni occupati dal al demanio civico, la consulenza redatta da Pt_1 CP_6
7 e la documentazione allegata alla stessa comprovano la CP_3 natura allodiale dei terreni. Il CTU, con un elaborato logico, documentato e del tutto condivisibile, rappresenta che i terreni occupati dal siti in località “Le Cese” Pt_1
- denominata all'origine “Scopeti”- facevano parte dello Stato pontificio. Il comprensorio Scopeti rientra, precisamente, nella parte del territorio di che, con il Breve di Papa NI IX datato CP_4
1403, era destinato in concessione, “per uso di semina”, in favore dei cittadini di . In seguito alla supplica del popolo di CP_1 CP_1 indirizzata al Pontefice nel 1839, volta a confermare tale CP_7 concessione e ad ottenere l'incremento della porzione di territorio da coltivare per soddisfare le proprie esigenze di vita, con l'atto notaio el 1841, i terreni degli Scopeti o Le Cese venivano “concessi CP_2
a coltivazione” dal Pontefice a favore degli abitanti di . Con CP_1 la successiva sentenza della Giunta degli Arbitri di Velletri del 1896, il già appartenuto al demanio Parte_2 collettivo del veniva assegnato in “enfiteusi Controparte_4 perpetua al Comune di ” per il canone annuo di L. 4000, CP_1 venendo “affrancato a favore della popolazione di ”, Controparte_1 riconoscendo come “indispensabile che quella popolazione prosegua nell'esercizio dell'uso di semina”. Tale ultima previsione, per essere correttamente interpretata, va messa in correlazione con la cd. affrancazione invertita prevista dall'art. 9 del R.D. n. 1510 del 1891 (ancora vigente), istituto introdotto a favore della popolazione delle provincie ex pontificie, in virtù del richiamo contenuto nella l. n. 1766 del 1927, art. 7, comma 2; a differenza della affrancazione ordinaria - ove è il proprietario del fondo a liberarlo dall'uso civico, affrancando il proprio diritto di proprietà mediante il pagamento di un canone enfiteutico od il rilascio di una parte del possedimento -, l'affrancazione invertita si verifica quando è la collettività che riscatta, in tutto o in parte, l'immobile, dietro versamento di un canone al proprietario, così realizzandosi il pieno riconoscimento del diritto di uso civico nella nuova forma dell'assegnazione della piena proprietà in capo alla comunità. Si assiste, dunque, ad un duplice effetto: da un lato, l'affrancazione invertita determina il trasferimento del bene dalla proprietà di un soggetto alla proprietà collettiva e, dall'altro lato, quale effetto riflesso, si determina l'estinzione per confusione degli usi civici che già gravavano sul bene (gli usi civici che già spettavano alla collettività vengono logicamente meno quando questa acquista la proprietà del bene). In tal caso il al quale il CP_1 terreno viene attribuito nella sua veste di ente esponenziale e/o
8 rappresentativo degli utenti, è tenuto a rispettarne la sua vocazione collettiva, senza diventare proprietario del fondo. In sintesi, con l'affrancazione invertita il regime dominicale passa dall'uso civico in senso stretto su beni appartenenti a terzi, alla proprietà collettiva o demanio civico. In tal senso si è espressa la Suprema Corte che, con sentenza n. 2704/2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di usi civici, nell'affrancazione (o liquidazione) cd. invertita, prevista in favore della popolazione dall'art. 9 del r.d. n. 1510 del 1891, ancora vigente, per le sole provincie ex pontificie, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 7, comma 2, della l. n. 1766 del 1927, a differenza di quella ordinaria - ove è il proprietario del fondo a liberarlo dall'uso civico, affrancando il proprio diritto di proprietà mediante il pagamento di un canone enfiteutico od il rilascio di una parte del possedimento - è la collettività che riscatta, in tutto o in parte, l'immobile, dietro versamento di un canone al proprietario, così realizzandosi il pieno riconoscimento del diritto di uso civico nella nuova forma dell'assegnazione della piena proprietà in capo alla comunità. Pertanto, il qualora il terreno sia stato allo stesso CP_1 attribuito nella qualità di ente esponenziale (o rappresentativo) degli utenti, è tenuto ad assicurare l'uso civico di destinazione del bene affrancato, al quale non può rinunziare liberamente - soprattutto in maniera tacita in virtù di atti univoci ed incompatibili con la volontà di conservarlo - poiché non gli appartiene, la sua rappresentatività differenziandosi, in questo caso, da quella generale e tipica degli enti territoriali;
infatti, il detto comune può essere autorizzato a mutare la menzionata destinazione o le sue modalità di esercizio, laddove le ritenesse non più compatibili con le trasformazioni socio-economiche intervenute, solo attraverso la procedura prevista dalla normativa speciale” (nella specie, la S.C. ha escluso che il Controparte_8 avesse tacitamente "sdemanializzato" il fondo mediante atti di cessione gratuita ai privati, i quali vi avevano costruito sopra dei complessi edilizi, non avendo l'ente territoriale il relativo potere). Sulla base di quanto fin qui detto, i terreni occupati dal fanno Pt_1 parte della proprietà collettiva o demanio civico, come desumibile dalla sentenza della Giunta degli Arbitri di Velletri del 1896 nella quale, proprio al fine di garantire ai naturali la sopravvivenza (riconoscendo
“indispensabile che quella popolazione prosegua nell'esercizio dell'uso di semina”), il comprensorio degli Scopeti o Le Cese venne assegnato in enfiteusi perpetua al Comune di , quale ente esponenziale CP_1 dei cittadini (tanto che ne è stata prevista l'affrancazione in favore degli stessi).
9 Non essendo intervenuti ulteriori eventi idonei a modificare il quadro appena descritto e, come anticipato, non risultando prodotta alcuna conciliazione (che, in ogni caso, non sarebbe rispondente agli interessi collettivi, per il parere negativo della Regione e del MIBAC), i terreni nella località tra i quali i fondi occupati dal Parte_2 Pt_1 risultano “concessi a coltivazione” con l'atto Romani del 1841, destinazione confermata con la successiva sentenza della Giunta degli Arbitri di Velletri del 1896, che ribadiva la destinazione di tutto il comprensorio a soddisfare le esigenze di vita dei naturali di . CP_1
Quanto alla doglianza sub 2.e), relativa alle conciliazioni già concluse tra altri privati e il tale circostanza non può assumere rilievo CP_1 ai fini dell'accoglimento del reclamo, anche alla luce di quanto appena esposto sulla nuova normativa di rango primario introdotta con la l. n. 168/2017, che restringe l'ambito di operatività della conciliazione rendendola, qualora fosse conclusa dal con il Pt_1 CP_1 incompatibile con gli interessi della collettività. Infine, sulla parte della sentenza che riteneva l'acquisto da parte del per accessione, dei manufatti abusivi realizzati dal CP_1 Pt_1 sui terreni oggetto di contenzioso (Foglio 31 particelle nn 34, 35, 510 e n. 92 sub.1, 92 sub.2, 92 sub.3, 92 sub.4, della superficie di circa mq. 18.835,00), il Tribunale del tutto correttamente ha applicato il principio generale di cui all'art. 934 c.c., con automatica acquisizione degli edifici in capo all'ente proprietario del suolo. Come preme evidenziare, on risulta aver sanato gli abusi ottenendo la sanatoria, ai sensi Pt_1 dell'art. 32 L. 47/1985, quindi, non può aver acquisito la proprietà superficiaria dei manufatti in assenza di condono (cfr. Cass. civile Sez. II ordinan. n. 27557 del 28.9.2023 nella quale, invece, in caso di sanatoria riconosce la proprietà superficiaria sui manufatti condonati).
5. Nulla per le spese processuali, stante la mancata costituzione in giudizio del CP_1
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta il reclamo presentato da avverso la sentenza del Parte_1
Commissariato per la liquidazione degli usi civici per Lazio, Umbria e Toscana n. 44/2023 nei confronti del . Controparte_1
Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 29.7.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
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