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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1521 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Benevento, Parte_1 via Perinetto da Benevento 38, presso lo studio dell'avv. Togo Verrilli, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta mandato allegato al ricorso monitorio R.G. Controparte_1
506/2024, dall'avv. Giovanna Perna, presso il cui studio in Melizzano, via Valle Corrado 6, elettivamente domicilia,
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.04.2024 la ha chiesto, previa sospensione della Parte_1 provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo n. 90/2024, notificato il 20.02.2024, con cui il Tribunale di Benevento, sezione lavoro, le ha ingiunto il pagamento in favore di
[...]
della somma lorda di € 6.447,62 a titolo di retribuzioni da giugno a dicembre 2023 CP_1 comprensive di indennità di allattamento per € 48,00 e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, nonché delle spese del procedimento;
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto: che per il periodo da maggio a novembre 2023 la non vantava alcun credito, in quanto i versamenti effettuati nel periodo da marzo a CP_1 novembre 2023 erano superiori di € 207,00 al credito maturato;
che per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2023 nulla era dovuto in quanto la lavoratrice aveva ricevuto tutto quanto spettante, tanto è vero che con atto di rinunzia del 26.03.2024 aveva dichiarato di rinunciare alla somma di € 2.718,00 richiesta a titolo di differenza per le medesime mensilità; che per la mensilità di dicembre 2023 (comprensiva di TFR) occorreva innanzitutto considerare che le ritenute fiscali e contributive erano già state tempestivamente versate dalla sicché il relativo importo Pt_1 andava pagato al netto;
inoltre, dal netto di € 2.778,00 dovevano essere detratti € 207,00 versati in più in precedenza ed € 1.400,00 per spese di visita medica e consumazioni al bar, per cui era in
1 corso un'autonoma azione legale, mentre il bonus l. 21/2020, per € 193,97, non era dovuto in quanto non era noto se la ricorrente versasse nelle condizioni per la sua erogazione;
il netto dovuto, pari a € 1.048,00, era stato pagato tramite bonifico prima del deposito del ricorso in opposizione.
Si è ritualmente costituita , chiedendo rigettarsi l'opposizione perché infondata Controparte_1
e accertarsi che l'importo dovuto dall'opponente in favore della lavoratrice è pari ad € 2.681,62 (di cui € 2.449,00 a titolo di TFR), con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite del presente giudizio e della fase monitoria.
Disposta, all'esito della prima udienza, la parziale sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione della rinuncia parziale all'importo ingiunto e del pagamento disposto in data 2.04.2024, la causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
L'odierna opposta è stata dipendente della con contratto di apprendistato, Parte_1 mansioni di cassiera e inquadramento nel 6° livello del CCNL Pubblici esercizi, dal 22.01.2021 al 15.12.2023, data delle dimissioni volontarie.
Con il ricorso monitorio, ha chiesto il pagamento di:
1) differenze retributive maturate nel periodo da agosto a novembre 2023 fra quanto dovuto sulla base delle buste paga rielaborate dalla datrice di lavoro e quanto effettivamente erogato, per complessivi € 48,00;
2) differenze retributive per le mensilità da maggio a luglio 2023, per cui non erano state rielaborate le buste paga, per complessivi € 2.718,00;
3) retribuzione per la mensilità di dicembre 2023, comprensiva di TFR, pari a € 3.487,65 lordi;
4) bonus l. 21/2020, per € 193,97.
Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 2, va detto immediatamente che con atto di rinuncia del 26.03.2024, trasmesso in pari data all'opponente, ha rinunciato all'importo Controparte_1 di € 2.718,00 domandato a titolo di differenze retributive per i mesi da maggio a luglio 2023.
Pertanto, detto importo va decurtato dal totale oggetto di ingiunzione.
Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 1, la sostiene non esservi alcuna Pt_1 differenza a credito della lavoratrice, bensì un proprio controcredito di € 207,00, in quanto in relazione al più ampio periodo da marzo a novembre 2023 – per cui la spettanza della retribuzione,
a fronte di un rapporto di lavoro pacificamente in essere, è incontestata – la aveva CP_1 ricevuto bonifici per un importo superiore al dovuto.
La datrice di lavoro ha prodotto, a sostegno del proprio assunto, una serie di bonifici di importi variabili, tutti con generica causale “stipendio”, che per numero e importo (per lo più divergente da quello della busta paga) non sono immediatamente riconducibili a specifiche mensilità.
Sulla base di tale documentazione non è possibile ritenere assolto, da parte della datrice di lavoro,
l'onere di provare di aver corrisposto tutto quanto dovuto nel periodo marzo/novembre 2023.
Peraltro, si osserva come il pagamento eccedente tragga fondamento dal versamento di € 330,00 per il mese di maggio 2023, la cui busta paga risulta essere pari a 0 (punto 1 del ricorso in opposizione). Tuttavia, la stessa datrice di lavoro riconosce (punto 2 del ricorso in opposizione) e documenta che nel mese di maggio la lavoratrice ha fruito dell'astensione per maternità, con diritto alla relativa indennità, tanto è vero che ha dedotto di averle corrisposto inizialmente il 30% della retribuzione, e la differenza di legge nel mese di ottobre 2023.
2 In assenza di prova, che spettava alla datrice fornire, dell'estinzione del credito maturato dalla lavoratrice, a maggior ragione non può considerarsi provata l'esistenza di un controcredito della società da porre in compensazione.
Per quanto riguarda la retribuzione del mese di dicembre 2023, comprensiva del TFR, la datrice di lavoro non ne ha contestato né la spettanza, né il mancato pagamento, sia al momento della richiesta del decreto ingiuntivo, sia al momento della sua notifica.
La relativa quantificazione è stata effettuata dalla sulla base della busta paga, predisposta CP_1 dalla stessa Parte_1
L'opponente contesta, innanzitutto, la richiesta al lordo, affermando di aver tempestivamente provveduto a versare e ritenute fiscali e contributive.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti a un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, in quanto l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali.
Infatti, quanto alle prime, la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito,
è da considerare – salva la prova di fatti a lui non imputabili – debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore). Quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive, e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire. Del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto;
ne consegue che, allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati (in questo senso v. Cass. Sez. L, Sentenza n.
9198 del 11/07/2000; Sez. L, Sentenza n. 18584 del 07/07/2008; Sez. L, Sentenza n. 3375 del
11/02/2011; Sez. 3, Sentenza n. 19790 del 28/09/2011; Sez. L, Sentenza n. 21010 del 13/09/2013;
Sez. L, Sentenza n. 18044 del 14/09/2015; Sez. L, Sentenza n. 13164 del 25/05/2018). Il principio per cui “In tema di contributi previdenziali, posto che, in applicazione dell'art. 23 della l. n. 218 del 1952, il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore, il credito retributivo di quest'ultimo deve essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore” è stato, dunque, costantemente ribadito (v. Cass. Sez.
L, Sentenza n. 25956 del 31/10/2017, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 03/09/2020, n. 18333,
Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 08/06/2022, n. 18524).
3 Ne discende che le ritenute fiscali costituiscono un problema da affrontare solo in sede esecutiva, dovendo il lavoratore ricevere le spettanze nette e il datore versare contestualmente il dovuto all'Erario sulla base dell'aliquota fiscale applicabile;
per quanto concerne, invece, le ritenute contributive, se il datore di lavoro afferma di avere effettuato i versamenti previdenziali nei termini deve dimostrarlo producendo i modelli F24 e gli UNIEMENS o altra documentazione equipollente da cui desumere il tempestivo adempimento, a pena di decadenza dal diritto di trattenere la quota di contribuzione gravante sul lavoratore.
Naturalmente si tratta di circostanze che non possono che essere provate documentalmente;
da qui la mancata ammissione della prova orale richiesta dalla società, con indicazione come teste del proprio commercialista.
Ebbene, la per il mese di dicembre, ha depositato – tempestivamente – solo copia Pt_1 dell'UNIEMENS cumulativo, che risulta essere stato inviato tardivamente il 21.02.2024. Il 12.07.2024 parte opponente ha versato all'interno del fascicolo telematico nuova documentazione, da ritenersi però inammissibile in quanto tardiva, tenuto conto del rigido sistema di preclusioni che informa il rito del lavoro.
Si tratta, infatti, di documentazione di formazione antecedente al deposito del ricorso in opposizione, che la società avrebbe potuto – e dovuto – produrre con l'atto introduttivo, e la cui esigenza non può nemmeno dirsi sorta dalle difese dell'opposta, dal momento che il tempestivo versamento delle ritenute era circostanza allegata sin dall'inizio quale motivo di opposizione. In ogni caso, si osserva che dalla stessa non si evince, comunque, l'epoca dell'invio delle denunce mensili e quella dell'eventuale pagamento dei contributi (v. riepiloghi individuali denunce mensili
). CP_1
Ciò conduce al rigetto del motivo di opposizione, dal momento che il datore di lavoro che provveda al versamento dei contributi, compresa la quota del lavoratore, in ritardo, rimane esclusivo debitore degli stessi.
Per quanto riguarda il bonus, l'art. 1 del d.l. 5 febbraio 2020 n. 3, conv. dalla l. 21/2020, ha previsto che “1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno, e' riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro. Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre
2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è 4 riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.
2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal
1° luglio 2020. 3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. […]”.
Nella busta paga di dicembre 2023 il bonus, per € 193,97, indicato come “già erogato”, viene detratto dal totale in sede di “conguaglio”.
Sarebbe dunque spettato alla lavoratrice creditrice dare dimostrazione del possesso dei requisiti per beneficiarne nella misura riconosciuta dalla datrice di lavoro e successivamente recuperata in sede di conguaglio.
Nella specie, la si è limitata ad affermare la spettanza del bonus in quanto decurtato CP_1 dalla busta paga.
Ne discende che il corrispondente importo va detratto dal totale dovuto, mancando la prova del diritto dell'opposta di riceverlo. Dalla somma ingiunta va, inoltre, detratta la somma di € 1.048,00, pacificamente dovuta e versata dalla il 2.04.2024, dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Pt_1
È invece infondata la pretesa dell'opponente di sottrarre dal dovuto l'ulteriore importo di “€.
1.400,00 circa per spese di visita medica e consumazioni al bar, per le quali è in corso una autonoma e separata azione legale”.
Il presunto controcredito vantato dalla datrice di lavoro, per come prospettato nel ricorso in opposizione, è del tutto sfornito di prova.
Solo in corso di causa la società ha prodotto copia del ricorso per decreto ingiuntivo n. 1700/2024
R.G. e pedissequo decreto ingiuntivo n. 859/2024, emesso dal giudice di pace di Benevento a carico della per € 1.505,50, oltre spese e competenze. CP_1
Ebbene, detto titolo riporta un importo (€ 1.505,50) e una causale (acquisti di tabacchi e tabacchi da inalazione vari) del tutto diversi da quelli per cui la società pretende di effettuare la compensazione.
Pertanto, la documentazione deve ritenersi inammissibile, in quanto volta a comprovare un credito diverso da quello oggetto dell'eccezione di compensazione fatta valere con il ricorso introduttivo e non tempestivamente eccepito in compensazione.
Al riguardo, si rammenta che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, atteso che è il creditore a rivestire il ruolo sostanziale di attore e a soggiacere all'onere di provare i fatti costitutivi del credito, mentre è il debitore ad acquisire la qualifica sostanziale di convenuto e a dover dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in via monitoria, sicché le difese con le quali si contesti l'esistenza, la validità o, comunque, l'azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda, che resta quella delineata con il ricorso per ingiunzione, 5 ma si configurano come altrettante eccezioni (cfr., ex plurimis, Cass. 22 aprile 2003, n. 6421;
Cass. 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2421).
In ogni caso, il decreto ingiuntivo risulta essere stato opposto dalla , ed è attualmente CP_1 pendente dinanzi al giudice di pace il giudizio R.G. 2393/2024.
Non è quindi possibile alcuna compensazione con il credito vantato della tuttora sub Pt_1 iudice.
Come è noto, infatti, “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31359 del 04/12/2018). Ancora, “La compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 4313 del 14/02/2019).
Il risalente contrasto sulla sorte del decreto ingiuntivo in caso di riconoscimento parziale del credito con questo azionato con la sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c., nonché nel caso affine di pagamento, totale o parziale, in corso di causa, è stato risolto dalla sentenza a Sezioni Unite 7 luglio 1993 n. 7448, che ha affermato il principio, ormai consolidato, per cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto –, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (principio che ha trovato numerose conferme, tra cui Cass. n. 3984/03, n. 1657/04, n. 6514/07, n. 24258/10, 21432/2011, 21840/2013,
4436/2014).
Poiché al momento del deposito del ricorso per ingiunzione il credito era inferiore a quello rivendicato, il decreto ingiuntivo va quindi revocato, con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, del credito accertato, pari a € 2.487,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha chiarito che, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, 6 sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (Cass. Sez. L, Sent. n. 14818 del 18/10/2002; Cass. Sez. 2,
Sent. n. 14126 del 26/10/2000, Sez. 3, Sent. n. 19126 del 23/09/2004, Sez. 3, Sent. n. 17440 del
18/11/2003, Sez. 2, Sent. n. 7526 del 27/03/2007; nello stesso senso, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017).
Nel caso di specie appare equo, in considerazione del riconoscimento, da parte dell'opposta, della parziale infondatezza della richiesta monitoria, compensare le spese del giudizio in ragione di un terzo, ponendo a carico dell'opponente, tuttora debitrice, i restanti due terzi. Il relativo importo si liquida come in dispositivo, in misura minima tenuto conto dell'istruzione solo documentale e dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 90/2024;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, di € 2.487,65, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3) compensa le spese in ragione di un terzo e condanna l'opponente al pagamento dei restanti due terzi, che liquida in € 1.796,67 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 15 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1521 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Benevento, Parte_1 via Perinetto da Benevento 38, presso lo studio dell'avv. Togo Verrilli, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta mandato allegato al ricorso monitorio R.G. Controparte_1
506/2024, dall'avv. Giovanna Perna, presso il cui studio in Melizzano, via Valle Corrado 6, elettivamente domicilia,
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.04.2024 la ha chiesto, previa sospensione della Parte_1 provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo n. 90/2024, notificato il 20.02.2024, con cui il Tribunale di Benevento, sezione lavoro, le ha ingiunto il pagamento in favore di
[...]
della somma lorda di € 6.447,62 a titolo di retribuzioni da giugno a dicembre 2023 CP_1 comprensive di indennità di allattamento per € 48,00 e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, nonché delle spese del procedimento;
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto: che per il periodo da maggio a novembre 2023 la non vantava alcun credito, in quanto i versamenti effettuati nel periodo da marzo a CP_1 novembre 2023 erano superiori di € 207,00 al credito maturato;
che per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2023 nulla era dovuto in quanto la lavoratrice aveva ricevuto tutto quanto spettante, tanto è vero che con atto di rinunzia del 26.03.2024 aveva dichiarato di rinunciare alla somma di € 2.718,00 richiesta a titolo di differenza per le medesime mensilità; che per la mensilità di dicembre 2023 (comprensiva di TFR) occorreva innanzitutto considerare che le ritenute fiscali e contributive erano già state tempestivamente versate dalla sicché il relativo importo Pt_1 andava pagato al netto;
inoltre, dal netto di € 2.778,00 dovevano essere detratti € 207,00 versati in più in precedenza ed € 1.400,00 per spese di visita medica e consumazioni al bar, per cui era in
1 corso un'autonoma azione legale, mentre il bonus l. 21/2020, per € 193,97, non era dovuto in quanto non era noto se la ricorrente versasse nelle condizioni per la sua erogazione;
il netto dovuto, pari a € 1.048,00, era stato pagato tramite bonifico prima del deposito del ricorso in opposizione.
Si è ritualmente costituita , chiedendo rigettarsi l'opposizione perché infondata Controparte_1
e accertarsi che l'importo dovuto dall'opponente in favore della lavoratrice è pari ad € 2.681,62 (di cui € 2.449,00 a titolo di TFR), con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite del presente giudizio e della fase monitoria.
Disposta, all'esito della prima udienza, la parziale sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione della rinuncia parziale all'importo ingiunto e del pagamento disposto in data 2.04.2024, la causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
L'odierna opposta è stata dipendente della con contratto di apprendistato, Parte_1 mansioni di cassiera e inquadramento nel 6° livello del CCNL Pubblici esercizi, dal 22.01.2021 al 15.12.2023, data delle dimissioni volontarie.
Con il ricorso monitorio, ha chiesto il pagamento di:
1) differenze retributive maturate nel periodo da agosto a novembre 2023 fra quanto dovuto sulla base delle buste paga rielaborate dalla datrice di lavoro e quanto effettivamente erogato, per complessivi € 48,00;
2) differenze retributive per le mensilità da maggio a luglio 2023, per cui non erano state rielaborate le buste paga, per complessivi € 2.718,00;
3) retribuzione per la mensilità di dicembre 2023, comprensiva di TFR, pari a € 3.487,65 lordi;
4) bonus l. 21/2020, per € 193,97.
Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 2, va detto immediatamente che con atto di rinuncia del 26.03.2024, trasmesso in pari data all'opponente, ha rinunciato all'importo Controparte_1 di € 2.718,00 domandato a titolo di differenze retributive per i mesi da maggio a luglio 2023.
Pertanto, detto importo va decurtato dal totale oggetto di ingiunzione.
Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 1, la sostiene non esservi alcuna Pt_1 differenza a credito della lavoratrice, bensì un proprio controcredito di € 207,00, in quanto in relazione al più ampio periodo da marzo a novembre 2023 – per cui la spettanza della retribuzione,
a fronte di un rapporto di lavoro pacificamente in essere, è incontestata – la aveva CP_1 ricevuto bonifici per un importo superiore al dovuto.
La datrice di lavoro ha prodotto, a sostegno del proprio assunto, una serie di bonifici di importi variabili, tutti con generica causale “stipendio”, che per numero e importo (per lo più divergente da quello della busta paga) non sono immediatamente riconducibili a specifiche mensilità.
Sulla base di tale documentazione non è possibile ritenere assolto, da parte della datrice di lavoro,
l'onere di provare di aver corrisposto tutto quanto dovuto nel periodo marzo/novembre 2023.
Peraltro, si osserva come il pagamento eccedente tragga fondamento dal versamento di € 330,00 per il mese di maggio 2023, la cui busta paga risulta essere pari a 0 (punto 1 del ricorso in opposizione). Tuttavia, la stessa datrice di lavoro riconosce (punto 2 del ricorso in opposizione) e documenta che nel mese di maggio la lavoratrice ha fruito dell'astensione per maternità, con diritto alla relativa indennità, tanto è vero che ha dedotto di averle corrisposto inizialmente il 30% della retribuzione, e la differenza di legge nel mese di ottobre 2023.
2 In assenza di prova, che spettava alla datrice fornire, dell'estinzione del credito maturato dalla lavoratrice, a maggior ragione non può considerarsi provata l'esistenza di un controcredito della società da porre in compensazione.
Per quanto riguarda la retribuzione del mese di dicembre 2023, comprensiva del TFR, la datrice di lavoro non ne ha contestato né la spettanza, né il mancato pagamento, sia al momento della richiesta del decreto ingiuntivo, sia al momento della sua notifica.
La relativa quantificazione è stata effettuata dalla sulla base della busta paga, predisposta CP_1 dalla stessa Parte_1
L'opponente contesta, innanzitutto, la richiesta al lordo, affermando di aver tempestivamente provveduto a versare e ritenute fiscali e contributive.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti a un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, in quanto l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali.
Infatti, quanto alle prime, la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito,
è da considerare – salva la prova di fatti a lui non imputabili – debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore). Quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive, e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire. Del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto;
ne consegue che, allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati (in questo senso v. Cass. Sez. L, Sentenza n.
9198 del 11/07/2000; Sez. L, Sentenza n. 18584 del 07/07/2008; Sez. L, Sentenza n. 3375 del
11/02/2011; Sez. 3, Sentenza n. 19790 del 28/09/2011; Sez. L, Sentenza n. 21010 del 13/09/2013;
Sez. L, Sentenza n. 18044 del 14/09/2015; Sez. L, Sentenza n. 13164 del 25/05/2018). Il principio per cui “In tema di contributi previdenziali, posto che, in applicazione dell'art. 23 della l. n. 218 del 1952, il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore, il credito retributivo di quest'ultimo deve essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore” è stato, dunque, costantemente ribadito (v. Cass. Sez.
L, Sentenza n. 25956 del 31/10/2017, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 03/09/2020, n. 18333,
Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 08/06/2022, n. 18524).
3 Ne discende che le ritenute fiscali costituiscono un problema da affrontare solo in sede esecutiva, dovendo il lavoratore ricevere le spettanze nette e il datore versare contestualmente il dovuto all'Erario sulla base dell'aliquota fiscale applicabile;
per quanto concerne, invece, le ritenute contributive, se il datore di lavoro afferma di avere effettuato i versamenti previdenziali nei termini deve dimostrarlo producendo i modelli F24 e gli UNIEMENS o altra documentazione equipollente da cui desumere il tempestivo adempimento, a pena di decadenza dal diritto di trattenere la quota di contribuzione gravante sul lavoratore.
Naturalmente si tratta di circostanze che non possono che essere provate documentalmente;
da qui la mancata ammissione della prova orale richiesta dalla società, con indicazione come teste del proprio commercialista.
Ebbene, la per il mese di dicembre, ha depositato – tempestivamente – solo copia Pt_1 dell'UNIEMENS cumulativo, che risulta essere stato inviato tardivamente il 21.02.2024. Il 12.07.2024 parte opponente ha versato all'interno del fascicolo telematico nuova documentazione, da ritenersi però inammissibile in quanto tardiva, tenuto conto del rigido sistema di preclusioni che informa il rito del lavoro.
Si tratta, infatti, di documentazione di formazione antecedente al deposito del ricorso in opposizione, che la società avrebbe potuto – e dovuto – produrre con l'atto introduttivo, e la cui esigenza non può nemmeno dirsi sorta dalle difese dell'opposta, dal momento che il tempestivo versamento delle ritenute era circostanza allegata sin dall'inizio quale motivo di opposizione. In ogni caso, si osserva che dalla stessa non si evince, comunque, l'epoca dell'invio delle denunce mensili e quella dell'eventuale pagamento dei contributi (v. riepiloghi individuali denunce mensili
). CP_1
Ciò conduce al rigetto del motivo di opposizione, dal momento che il datore di lavoro che provveda al versamento dei contributi, compresa la quota del lavoratore, in ritardo, rimane esclusivo debitore degli stessi.
Per quanto riguarda il bonus, l'art. 1 del d.l. 5 febbraio 2020 n. 3, conv. dalla l. 21/2020, ha previsto che “1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno, e' riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro. Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre
2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è 4 riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.
2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal
1° luglio 2020. 3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. […]”.
Nella busta paga di dicembre 2023 il bonus, per € 193,97, indicato come “già erogato”, viene detratto dal totale in sede di “conguaglio”.
Sarebbe dunque spettato alla lavoratrice creditrice dare dimostrazione del possesso dei requisiti per beneficiarne nella misura riconosciuta dalla datrice di lavoro e successivamente recuperata in sede di conguaglio.
Nella specie, la si è limitata ad affermare la spettanza del bonus in quanto decurtato CP_1 dalla busta paga.
Ne discende che il corrispondente importo va detratto dal totale dovuto, mancando la prova del diritto dell'opposta di riceverlo. Dalla somma ingiunta va, inoltre, detratta la somma di € 1.048,00, pacificamente dovuta e versata dalla il 2.04.2024, dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Pt_1
È invece infondata la pretesa dell'opponente di sottrarre dal dovuto l'ulteriore importo di “€.
1.400,00 circa per spese di visita medica e consumazioni al bar, per le quali è in corso una autonoma e separata azione legale”.
Il presunto controcredito vantato dalla datrice di lavoro, per come prospettato nel ricorso in opposizione, è del tutto sfornito di prova.
Solo in corso di causa la società ha prodotto copia del ricorso per decreto ingiuntivo n. 1700/2024
R.G. e pedissequo decreto ingiuntivo n. 859/2024, emesso dal giudice di pace di Benevento a carico della per € 1.505,50, oltre spese e competenze. CP_1
Ebbene, detto titolo riporta un importo (€ 1.505,50) e una causale (acquisti di tabacchi e tabacchi da inalazione vari) del tutto diversi da quelli per cui la società pretende di effettuare la compensazione.
Pertanto, la documentazione deve ritenersi inammissibile, in quanto volta a comprovare un credito diverso da quello oggetto dell'eccezione di compensazione fatta valere con il ricorso introduttivo e non tempestivamente eccepito in compensazione.
Al riguardo, si rammenta che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, atteso che è il creditore a rivestire il ruolo sostanziale di attore e a soggiacere all'onere di provare i fatti costitutivi del credito, mentre è il debitore ad acquisire la qualifica sostanziale di convenuto e a dover dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in via monitoria, sicché le difese con le quali si contesti l'esistenza, la validità o, comunque, l'azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda, che resta quella delineata con il ricorso per ingiunzione, 5 ma si configurano come altrettante eccezioni (cfr., ex plurimis, Cass. 22 aprile 2003, n. 6421;
Cass. 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2421).
In ogni caso, il decreto ingiuntivo risulta essere stato opposto dalla , ed è attualmente CP_1 pendente dinanzi al giudice di pace il giudizio R.G. 2393/2024.
Non è quindi possibile alcuna compensazione con il credito vantato della tuttora sub Pt_1 iudice.
Come è noto, infatti, “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31359 del 04/12/2018). Ancora, “La compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 4313 del 14/02/2019).
Il risalente contrasto sulla sorte del decreto ingiuntivo in caso di riconoscimento parziale del credito con questo azionato con la sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c., nonché nel caso affine di pagamento, totale o parziale, in corso di causa, è stato risolto dalla sentenza a Sezioni Unite 7 luglio 1993 n. 7448, che ha affermato il principio, ormai consolidato, per cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto –, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (principio che ha trovato numerose conferme, tra cui Cass. n. 3984/03, n. 1657/04, n. 6514/07, n. 24258/10, 21432/2011, 21840/2013,
4436/2014).
Poiché al momento del deposito del ricorso per ingiunzione il credito era inferiore a quello rivendicato, il decreto ingiuntivo va quindi revocato, con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, del credito accertato, pari a € 2.487,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha chiarito che, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, 6 sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (Cass. Sez. L, Sent. n. 14818 del 18/10/2002; Cass. Sez. 2,
Sent. n. 14126 del 26/10/2000, Sez. 3, Sent. n. 19126 del 23/09/2004, Sez. 3, Sent. n. 17440 del
18/11/2003, Sez. 2, Sent. n. 7526 del 27/03/2007; nello stesso senso, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017).
Nel caso di specie appare equo, in considerazione del riconoscimento, da parte dell'opposta, della parziale infondatezza della richiesta monitoria, compensare le spese del giudizio in ragione di un terzo, ponendo a carico dell'opponente, tuttora debitrice, i restanti due terzi. Il relativo importo si liquida come in dispositivo, in misura minima tenuto conto dell'istruzione solo documentale e dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 90/2024;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, di € 2.487,65, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3) compensa le spese in ragione di un terzo e condanna l'opponente al pagamento dei restanti due terzi, che liquida in € 1.796,67 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 15 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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