Articolo 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 518
Versione
21 maggio 1968
Art. 1. Articolo unico.

In deroga al disposto degli articoli 799 e 804 del codice della navigazione , la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l'uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre localita' idonee, dette aviosuperfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali.
Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri interessati, sono fissate le modalita' relative alla classificazione delle superfici, alle loro caratteristiche, nonche' i requisiti per l'abilitazione dei piloti all'uso delle stesse.

Entrata in vigore il 21 maggio 1968
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