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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/07/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2925/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 16.10.2024 e depositato il 22.10.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 390/2024, pubblicata il 15/03/2024,
TRA
(C.F. , con il patrocinio degli Avv. Parte_1 C.F._1
LL NO e HI RT, elettivamente domiciliato in VIA
MANZONI 17 GALLARATE presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PARIANI CP_1 C.F._2
ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA C. HAJECH 10 MILANO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3
SU ES, elettivamente domiciliata in VIA DONIZETTI, 2 MILANO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATI-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 390/2024, pubblicata il 15/03/2024, non notificata.
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI:
Per : come da conclusioni rese in calse all'atto di citazione, di seguito Parte_1
riportate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, Giudice adito, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello contrariis reiectis, così giudicare: accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 390/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Dr. Angelo Farina, nell'ambito del giudizio R.G.n. 3011/2023, accogliere le seguenti conclusioni:
1) in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato ad istanza della sig.ra
per violazione dell'art. 163 n. 3 e 4) cpc per le ragioni dedotte in atti;
Parte_2
2) nel merito respingere le domande svolte dall'attrice nei confronti del Controparte_2
convenuto in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti Parte_1
in atti;
3) sempre nel merito, dichiarare risolto per fatto e colpa dei locatori il contratto di locazione stipulato in data 15.02.2020 con il sig. , non avendo gli stessi assolto Parte_1
all'obbligazione prevista dall'art. 1575 cod. civ. e conseguentemente dichiarare che il Parte_1
nulla deve a titolo di canoni di locazione;
[...]
4) in via riconvenzionale, nella denegata non creduta ipotesi che le domande dell'attrice
[...]
venissero, anche parzialmente accolte, dichiarare il tenuto a CP_3 CP_1
mantenere indenne il dall'eventuale condanna al risarcimento del danno e Parte_1
di eventuali conseguenze economiche dell'emananda sentenza condannandolo a rifondere al
per tutte le somme che dovessero essere riconosciute in favore della Parte_1 [...]
CP_3
5) con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : come da conclusioni rese in sede di memoria integrativa, di seguito CP_1
riportate:
“Voglia l'Ill.ma Giudice Corte d'Appello adita, rigettata ogni diversa e contraria eccezione e deduzione e previe tutte le più opportune declaratorie, così giudicare:
A) dichiarare inammissibile, improcedibile la domanda avversa;
B) per conseguenza confermare la sentenza di primo grado per quanto statuito relativamente al CP_1
C) comunque rigettare la domanda avversa perché infondata in fatto e diritto;
D) Con vittoria delle spese e competenze di causa, rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” pagina 2 di 15 Per : come da conclusioni rese nella comparsa di costituzione in Controparte_2
appello, di seguito riportate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza:
-rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. ; Parte_1
-confermare la sentenza n. 390/2024 del Tribunale di Busto Arsizio;
-condannare l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a e , ha CP_1 Parte_1 Controparte_2 chiesto al Tribunale di Busto Arsizio: di accertare e dichiarare che tra l'attrice e i convenuti vi era un contratto di locazione, che prevedeva obbligazioni di pagamento a carico del conduttore che avrebbero comportato un incremento economico per l'attrice di € 6.000,00 annui;
Pt_1 rilevato che l'attrice è estranea alla risoluzione del contratto de quo, di tenerla indenne da ogni possibile effetto giuridico a lei sfavorevole derivante dalla risoluzione;
per l'effetto, di condannare i convenuti in solido o singolarmente, per quanto di ragione, a corrispondere alla la somma di € 24.000,00 (ossia 4 annualità da € 6.000,00 ciascuna) e accessori;
di CP_2 accertare e dichiarare la sussistenza di un danno a taluni arredi, che l'attrice aveva dovuto dismettere o svendere su richiesta del locatario, per un valore di € 4.000,00 circa.
La a sostegno delle proprie istanze, ha precisato: - che in data 15.02.2020, aveva CP_2
stipulato, unitamente a allora suo coniuge, un contratto di locazione CP_1 dell'appartamento di proprietà comune, sito in Busto Arsizio, via XX Settembre 8, con Parte_1
, per il canone annuo di € 12.000,00, durata 4 anni + 4, contratto regolarmente
[...]
registrato; - che il alla firma del contratto, accreditava sul conto corrente intestato ad Pt_1 entrambi i coniugi € 15.000,00, di cui € 3.000,00 come deposito cauzionale e il CP_4
residuo importo di € 12.000,00 per canone annuo;
- che di tale somma parte attrice non riceveva nulla, rimanendo ella estranea alla vicenda contrattuale;
- che successivamente il sig. CP_1 all'insaputa della sig.ra con la quale era in fase di separazione, risolveva il contratto CP_2 di locazione con il sig. - che il restituiva al € 8.000,00 con bonifico Pt_1 CP_1 Pt_1 bancario e poi € 700,00 in contanti, in luogo degli € 15.000,00 ricevuti alla stipula, rimanendo debitore nei confronti del per la somma di € 6.300,00; - che il conveniva Pt_1 Pt_1
quindi in causa i coniugi per la restituzione del restante canone già anticipato CP_4
alla firma del contratto, avanti al Tribunale di Busto Arsizio;
- che il Tribunale, con la sentenza n. 1742/ 2022, condannava il alle spese processuali nei confronti della sig.ra Pt_1 [...]
dichiarandola estranea alla risoluzione del contratto, posto che tale risoluzione CP_2
avrebbe dovuto essere formalizzata per iscritto e che comunque l'accordo di risoluzione aveva pagina 3 di 15 coinvolto solo due dei tre contraenti, non risultando un'adesione della né il CP_2
conferimento da parte della stessa di un potere di rappresentanza al - che la rimozione CP_1
di alcuni arredi, su richiesta del aveva determinato il grave danneggiamento degli Pt_1 stessi, con perdita economica pari ad € 4.000,00 circa;
- che con lettera raccomandata, parte attrice costituiva in mora il 03/03/2023, e il 24/01/2023, chiedendo CP_2 Pt_1 CP_1
la corresponsione di quanto a lei spettante, in ossequio al principio pacta sunt servanda (posto che l'attrice era rimasta estranea alla risoluzione contrattuale); - che il procedimento di mediazione non appariva obbligatorio, posto che la causa atteneva alla responsabilità aquiliana, che, pur nascente da contratto di locazione, aveva ad oggetto la violazione del neminem laedere, essendo ormai il contratto de facto inesistente perché risolto dai convenuti.
Si è costituito in giudizio affermando che la risoluzione contrattuale era CP_1
intervenuta su richiesta del che non voleva più trasferirsi in città, a causa del Covid. Pt_1
Il veva preso atto della volontà manifestata dal trattenendo, solo a seguito di CP_1 Pt_1
una specifica richiesta di quest'ultimo, che evidenziava di non aver beneficiato dell'immobile per l'intero mese, il pagamento parziale della mensilità del mese di maggio 2020 pari ad €
300,00, comprensiva delle spese relative alle utenze e al condominio. Il inoltre, poiché CP_1 nel contratto di locazione al punto cinque era previsto che “la parte conduttrice aveva facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi”, tratteneva, anche per conto della le sei mensilità per mancato preavviso, pari ad € 6.000,00, CP_2
somma depositata sul conto corrente bancario cointestato ai locatori. La era stata del CP_2
resto informata della volontà del di risolvere il contratto (missive del 1.6.2020 e Pt_1
1.7.2023).
Il a chiesto quindi al Tribunale di dichiarare inammissibili o, comunque, di rigettare le CP_1 domande dell'attrice.
Si è costituito anche il chiedendo, previa sospensione del giudizio per consentire Pt_1
l'avvio del procedimento di mediazione: di respingere le domande svolte dall'attrice nei suoi confronti, in quanto infondate;
in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, di dichiarare il tenuto a mantenere indenne il CP_1 Pt_1
dall'eventuale condanna al risarcimento del danno e da eventuali conseguenze economiche derivanti dall'emananda sentenza, condannandolo a rifondere al convenuto tutte le somme che avessero dovuto essere riconosciute in favore dell'attrice.
Il ha precisato: - di aver versato, in via anticipata, il complessivo importo di € Pt_1
13.500,00, oltre ad € 1.500,00 in contanti;
che, a causa dell'insorgere della pandemia da Covid-
19, egli riceveva le chiavi dell'appartamento dal olamente l'8.5.2020, avendo quindi la CP_1
pagina 4 di 15 possibilità di utilizzare l'immobile solo da quella data e non dall'1.4.2020, come pattuito in contratto;
- che, alcuni giorni dopo la consegna delle chiavi, il 12.05.2020, CP_1
manifestava la necessità di ottenere la disponibilità dell'immobile, a causa dell'imminente separazione dalla moglie e chiedeva al la restituzione delle chiavi CP_2 Pt_1
dell'appartamento, proponendo il rimborso parziale dei canoni di locazione percepiti e l'impegno a manlevarlo da qualsiasi richiesta economica fosse stata formulata dalla CP_2
nei suoi confronti, come da dichiarazioni predisposte e sottoscritte dal docc. 3/5); - che CP_1
il non accettava le proposte transattive del , con lettera dell'1.6.2020 (doc. 6), Pt_1 CP_1
comunicava ai locatori di aderire alla richiesta di risoluzione consensuale del contratto, a condizione che gli venissero restituite tutte le somme versate, pari ad € 15.000,00, e che venisse risolto consensualmente anche il contratto di locazione relativo al box pertinenziale;
- che la era pertanto a conoscenza della volontà del di risolvere il rapporto di CP_2 Pt_1
locazione; - che, alcuni giorni dopo, il sig. recatosi presso il chiedeva di avere CP_1 Pt_1
l'immediata restituzione delle chiavi, impegnandosi a corrispondere tutte le somme ricevute da quest'ultimo; - che il conduttore accettava e riconsegnava le chiavi dell'appartamento considerando il contratto risolto per fatti concludenti;
che il però violava gli accordi e CP_1 versava al soltanto € 8.000,00 (oltre ad € 700,00 in contanti), restando quindi debitore Pt_1 di € 6.300,00.
In definitiva, secondo la versione del convenuto, il conduttore non era stato messo nelle condizioni di godere dell'immobile, aveva restituito le chiavi già il 12.5.2020 e non aveva ottenuto la restituzione di tutti i canoni versati. L'attrice non aveva pertanto alcun titolo per pretendere il pagamento dei canoni di locazione, non avendo posto il convenuto nelle Pt_1
condizioni di poter usufruire dell'immobile, sebbene la stessa fosse a conoscenza del fatto che l'altro locatore ( avesse preteso e ottenuto la restituzione delle chiavi CP_1
dell'appartamento. Con la restituzione delle chiavi, si era sciolto il vincolo contrattuale.
Era poi irrilevante il fatto che il Tribunale di Busto Arsizio avesse dichiarato la nullità dell'intesa transattiva del 12.05.2020 tra e , in quanto CP_1 Parte_1 Parte_2
non aveva sottoscritto l'accordo, e non rilevava ai fini della domanda giudiziale proposta dall'attrice. La infatti, al fine di ottenere il pagamento dei canoni, avrebbe dovuto CP_2
offrire al la possibilità di utilizzare l'immobile oggetto di locazione, ma ciò non era Pt_1 avvenuto (e non poteva avvenire, posto che nell'immobile si era poi trasferito il . CP_1
Circa il quantum, l'attrice aveva errato nel chiedere la somma di € 24.000,00. Non avendo infatti il ricevuto in restituzione l'importo di € 6.300,00 e calcolando correttamente i Pt_1
pagina 5 di 15 canoni che sarebbero maturati sino al 1.7.2023, al più, la somma da lui dovuta alla CP_3
sarebbe ammontata ad € 16.350,00.
Il convenuto chiedeva infine di essere manlevato dal nel caso di accoglimento Pt_1 CP_1
della domanda dell'attrice, e ciò in forza dell'impegno assunto dal secondo con la scrittura privata del 14.5.2020.
Il Tribunale di Busto Arsizio, dopo aver affrontato le eccezioni di nullità della citazione e aver inviato le parti in mediazione, appurato che la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio n.
1742/2022 era passata in giudicato, emetteva sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies 3° co c.p.c.
Il Tribunale ha premesso che, con sentenza n. 1742/2022 ormai definitiva, il Tribunale di Busto
Arsizio aveva rigettato la domanda proposta da nei confronti dei locatori Parte_1
ritenendo non risolto per mutuo consenso il contratto di locazione oggetto di CP_1 CP_2
causa; proprio in forza della predetta pronuncia, la dopo aver tentato di recuperare le CP_2
somme alla stessa dovute stragiudizialmente, aveva agito in giudizio.
Essendoci un giudicato che aveva escluso una risoluzione consensuale del contratto di locazione, il Tribunale non poteva decidere sulle istanze delle parti che nuovamente evocavano, anche se in via incidentale, o presupponevano l'intervenuta risoluzione consensuale.
La seconda premessa del Tribunale attiene alla condotta processuale della nel CP_2
procedimento definito con sentenza 1742/2022. La stessa, dopo aver svolto in quella sede domanda riconvenzionale nei confronti di e di pagamento dell'importo di € Pt_1 CP_1
6.000,00 (ossia il 50% dei canoni versati anticipatamente dal , ha rinunziato alla Pt_1
domanda predetta, ma ha poi riproposto la stessa domanda nel presente giudizio (richiedendo in questa sede l'importo di € 24.000,00, comprensivo degli € 6.000,00 già rinunziati).
Mentre la rinuncia agli atti non preclude la riproposizione della domanda, spiegando effetti solo nell'ambito del processo, la rinuncia all'azione incide sul diritto e produce effetti analoghi al rigetto della pretesa nel merito. Pertanto, secondo il Tribunale, la domanda proposta in questo giudizio dall'attrice, nei limiti dell'importo corrispondente alla domanda avanzata nel precedente giudizio e poi rinunciata, non poteva trovare esame. Dal petitum attoreo doveva quindi decurtarsi l'ammontare di € 6.000,00.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto l'esistenza tra le parti di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, contratto che non si era sciolto per recesso del conduttore, come viceversa affermato dal Il recesso previsto dall'art. 5 del contratto prevedeva infatti la CP_1
forma scritta (lettera raccomandata a.r.) e pertanto, in forza di tale pattuizione, la mera riconsegna delle chiavi non poteva integrare un valido recesso. Dalla stessa documentazione in pagina 6 di 15 atti, non emergeva del resto una volontà di recesso del risultando invece che Pt_1 Pt_1
e ntendessero risolvere il contratto per mutuo consenso. CP_1
Il Tribunale ha ritenuto pertanto ancora vigente il contratto, rigettando la domanda della di accertamento della sua estraneità alla risoluzione (risoluzione mai avvenuta) e CP_2
rigettando le altre eccezioni delle parti in punto di risoluzione/scioglimento ad altro titolo del vincolo negoziale. Ha parzialmente accolto la domanda di pagamento svolta dalla nei CP_2 confronti dei due convenuti, “ciascuno per il proprio titolo”, riqualificandola, da un lato, quale domanda di esatto adempimento (quella rivolta nei confronti del e, dall'altro lato, Pt_1
quale domanda di regresso verso l'altro creditore solidale (quella rivolta nei confronti del
. CP_1
Quanto alla domanda verso il - ridotta nel petitum ad € 18.000,00, ossia € 24.000,00 Pt_1
- € 6.000,00 (importo rinunziato nel precedente giudizio) -, il Tribunale ha altresì decurtato €
3.150,00, trattandosi del 50% dell'importo di € 6.300,00, mai restituito dal al CP_1 Pt_1
e pertanto non dovuto da quest'ultimo. Ha poi ricalcolato i canoni dovuti con decorrenza dalla data di consegna delle chiavi sino alla scadenza (47 mensilità), per complessivi € 47.000,00, dei quali era dovuto alla il solo 50% (€ 23.500,00), somma dalla quale dovevano però CP_3 essere decurtati € 6.000,00 (già rinunziati) ed € 3.150,00 (ossia il 50% dell'importo non restituito al . La somma complessivamente dovuta da a ammontava Pt_1 Pt_1 CP_3 pertanto ad € 14.350,00.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni di inadempimento sollevate dal rilevando che Pt_1 questi aveva riconsegnato le chiavi, rinunziando così alla fruizione dell'immobile, immobile mai chiesto successivamente in restituzione dal La rinunzia al godimento Pt_1 dell'immobile non faceva di per sé venir meno l'obbligo di corrispondere il canone, dovuto per la concessione in godimento del bene (che, nel caso di specie, era stato originariamente consegnato a e non per il suo effettivo utilizzo. Pt_1
Il Tribunale ha quindi condannato a versare a € 14.350,00, oltre interessi. Pt_1 CP_2
Ha inoltre rigettato la domanda di regresso svolta dalla nei confronti del posto CP_2 CP_1 che: - il aveva versato € 13.500,00 sul conto corrente cointestato a e Pt_1 CP_1 CP_2
e non vi era prova che si fosse appropriato in maniera esclusiva della somma, CP_1 precludendone l'accesso a quanto al restante importo di € 1.500,00 (versato a mezzo CP_2
assegno), non risultava provata la circostanza che l'assegno fosse stato rilasciato esclusivamente in favore del (l'assegno non era stato prodotto in atti, mentre era stata CP_1 prodotta la sola matrice, ove era indicato il cognome “ , senza specifica completa del CP_1
nome o dei nomi dei beneficiari).
pagina 7 di 15 La domanda risarcitoria della per danneggiamento/smaltimento/svendita del mobilio CP_2
è stata poi rigettata, in quanto solo genericamente formulata e comunque non provata.
Il Tribunale ha infine rigettato la domanda di manleva, svolta in via riconvenzionale dal convenuto nei confronti di con riferimento alla liberatoria rilasciata da Pt_1 CP_1 quest'ultimo (doc. 5). Dalla lettura della predetta dichiarazione, infatti, si evinceva come oggetto della manleva fosse qualsivoglia richiesta di denaro, formulata dalla in seguito CP_2
alla risoluzione/annullamento/revocazione del contratto di locazione vigente inter partes. La domanda di esatto adempimento svolta in questa sede non discendeva dalla risoluzione del contratto ovvero dal suo annullamento, presupponendo -al contrario- la vigenza e piena efficacia del negozio.
Il Tribunale ha compensato le spese tra e per soccombenza reciproca;
ha CP_2 CP_1 condannato il a rifondere le spese sostenute dall'attrice, con versamento in favore Pt_1 dell'Erario, stante l'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato.
ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) Erroneità e iniquità della sentenza di primo grado per non aver ritenuto consensualmente risolto il contratto e per non aver ritenuto la sussistenza di un valido recesso.
La sentenza, ad avviso dell'appellante, avrebbe errato nel ritenere ancora vigente un contratto di locazione consensualmente risolto in forma scritta.
Nella denegata ipotesi in cui si volesse configurare come recesso la comunicazione formulata in data 1.6.2020 da - come sostenuto da - comunque la sentenza Parte_1 CP_1
risulterebbe erronea, non essendovi i presupposti per la condanna dell'odierno appellante al pagamento integrale dei canoni, posto che il recesso prevedeva un preavviso di soli sei mesi.
Avendo i locatori trattenuto l'importo di € 6.000,00, null'altro sarebbe dovuto dal Pt_1
2) Illogicità della sentenza circa l'omessa valutazione dell'eccezione di inadempimento.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la restituzione delle chiavi non configurasse un inadempimento del locatore, ma una libera scelta del che aveva rinunziato al Pt_1 godimento dell'immobile. Invero, il aveva restituito le chiavi per libera scelta in data Pt_1
12.5.2020, ma dietro esplicita richiesta del e, pertanto, la restituzione delle chiavi era CP_1 stata indotta dal L'immobile non era stato messo nella disponibilità del ma si CP_1 Pt_1
era ivi trasferito il come da certificato di residenza prodotto, e pertanto la non CP_1 CP_2
poteva chiedere il pagamento dei canoni, relativi a un immobile che non era stato concesso in godimento al conduttore (circostanza di cui la era a conoscenza). CP_2
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la consegna delle chiavi è una condotta idonea a consentire la reimmissione nel possesso del locatore, ma la restituzione deve essere pagina 8 di 15 incondizionata, cioè effettiva, e idonea a determinare la concreta disponibilità del bene da parte del locatore, e ciò si era verificato nella fattispecie.
Contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, ad avviso dell'appellante, “si era verificata una frattura nel rapporto sinallagmatico sottostante al rapporto contrattuale con conseguente impossibilità per il locatore di esigere il pagamento dei canoni”. I locatori avevano
“accettato la riconsegna dell'immobile” e non avevano “mai intimato al conduttore di adempiere al contratto, tant'è che la prima richiesta di pagamento dei canoni era stata formulata dalla locatrice a distanza di tre anni dalla riconsegna dell'appartamento”.
3) Carenza di motivazione in ordine al rigetto della domanda di manleva proposta da nei confronti di . Parte_1 CP_1
Il rigetto della domanda di manleva, fondato sull'inapplicabilità di quanto previsto dall'impegno assunto dal in data 14.5.2020, venendo in rilievo una domanda di esatto CP_1
adempimento, era errato, posto che il contratto si era risolto per condotta inadempiente dei locatori (che non avevano messo il nelle condizioni di usufruire dell'immobile). Pt_1
In ogni caso la frase “risoluzione e/o annullamento e/o revocazione del contratto di locazione”, indicata nella dichiarazione rilasciata dal non doveva essere interpretata come CP_1
condizione, ma come presupposto, essendo volontà dello stesso risolvere CP_1
consensualmente il rapporto locatizio. , costituendosi nel giudizio di primo grado CP_1
tardivamente, non aveva svolto alcuna eccezione in merito alla domanda riconvenzionale svolta nei suoi confronti da e finalizzata a tenerlo indenne “dall'eventuale condanna Parte_1 al risarcimento del danno proposto dalla e da eventuali conseguenze Controparte_2
economiche discendenti dalla sentenza.
Pertanto, il doveva essere condannato a tenere indenne il da quanto egli era CP_1 Pt_1
stato condannato a versare all'attrice, nella denegata ipotesi di conferma sul punto della sentenza di primo grado.
4) Omessa valutazione del Giudice in ordine all'eccezione di nullità della citazione per carenza e mancanza dei requisiti previsti dai nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c.
Il primo Giudice non aveva fatto alcun cenno, in sentenza, in ordine all'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal nullità che discendeva dalla mancata Pt_1 determinazione dell'oggetto della domanda e dalla mancanza di chiarezza e precisione sugli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda.
In particolare, non si comprendeva l'oggetto della domanda, atteso che controparte chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento di una somma sul presupposto di un contratto che la stessa riteneva risolto.
pagina 9 di 15 L'appellante ha pertanto richiesto alla Corte, in riforma della sentenza di primo grado, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 3) e 4)
c.p.c.; nel merito, di respingere le domande svolte dall'attrice nei confronti del CP_2
convenuto in quanto infondate;
di dichiarare risolto per fatto e colpa dei locatori il Pt_1
contratto di locazione stipulato in data 15.02.2020, non avendo gli stessi assolto all'obbligazione prevista dall'art. 1575 cod. civ. e, conseguentemente, dichiarare che l'appellante nulla Pt_1
doveva a titolo di canoni di locazione;
in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi che le domande dell'attrice venissero accolte, dichiarare tenuto a Controparte_3 CP_1
tenere indenne dall'eventuale condanna al risarcimento del danno e da Parte_1
eventuali conseguenze economiche dell'emananda sentenza, condannandolo a rifondere al tutte le somme che dovessero essere riconosciute in favore della con vittoria Pt_1 CP_3
di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Ad avviso dell'appellata, i primi due motivi erano inammissibili, scontrandosi con quanto statuito dalla sentenza 1742/22, passata in giudicato, ed essendo chiaramente emerso che il aveva liberamente scelto di restituire le chiavi. Pt_1
Anche il terzo motivo era inammissibile, posto che la sentenza n. 1742/2022 aveva definitivamente accertato che la dichiarazione di manleva rilasciata dal era CP_1
espressamente limitata alle conseguenze della risoluzione contrattuale, come scritto nel documento denominato “Liberatoria in favore di e sottoscritto dal Parte_1 CP_1 in cui si fa riferimento alle conseguenze legate alla “impossibilità sopravvenuta legata al
COVID 19”, mentre nel procedimento in essere si discuteva dell'adempimento di un contratto vigente.
Secondo l'appellata, il quarto motivo sarebbe infondato, posto che l'atto di citazione conteneva tutti gli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c., consentendo all'appellante di articolare compiutamente le proprie difese, senza quindi alcun pregiudizio per lo stesso.
Si è anche costituito , chiedendo la declaratoria di inammissibilità (perché vi era CP_1 un giudicato sul punto) o comunque il rigetto dell'appello.
All'udienza del 9.7.2025, le parti hanno discusso la causa e all'esito il Collegio, previa camera di consiglio, ha pronunziato sentenza, dando lettura del dispositivo.
L'appello proposto da è infondato e deve pertanto essere respinto. Parte_1
E' opportuno affrontare preliminarmente il quarto motivo di appello, avente ad oggetto la pretesa nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, notificato da pagina 10 di 15 a e trattandosi di motivo fondato su pretesi vizi Controparte_2 Pt_1 CP_1
procedurali.
Ritiene il Collegio che l'atto di citazione non sia affetto da nullità per mancanza dei requisiti di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c., identificando l'atto in modo chiaro il petitum (costituito in primis, dalla domanda di condanna dei convenuti al versamento di € 24.000,00) e in modo meno nitido, ma comunque sufficientemente preciso, anche i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, ossia la causa petendi. Si riesce infatti ad evincere con sufficiente chiarezza e senza incertezze, dal tenore complessivo dell'atto (che va esaminato nel suo complesso e non soltanto avendo riguardo alle conclusioni), che la domanda è fondata sul contratto di locazione stipulato tra le parti e sulla circostanza dell'estraneità della CP_2 all'accordo risolutorio.
Va del resto rilevato che, secondo la giurisprudenza, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando 'l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda', prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della 'causa petendi' della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua 'ratio' ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass.
11751/2013).
Il primo motivo di appello è parimenti infondato e in ogni caso inammissibile, posto che esso è fondato sulla riconsiderazione di questioni già coperte da giudicato.
La sentenza n. 1742/2022 del Tribunale di Busto Arsizio ha infatti escluso che il contratto di locazione tra le parti si sia risolto per mutuo consenso dei contraenti.
Quanto al preteso recesso di dal vincolo negoziale, correttamente il Tribunale Parte_1
ha richiamato il punto 5 del contratto di locazione tra le parti, il quale dispone come segue:
pagina 11 di 15 Prevedendo il contratto che anche il recesso dovesse rivestire forma scritta (raccomandata a.r.)
e posto che il non ha prodotto alcuna dichiarazione scritta di recesso (al contrario, la Pt_1
sua missiva del 1.6.2020, sub doc. 6, escludeva espressamente una volontà di recesso unilaterale), non può in alcun modo ritenersi che la mera riconsegna delle chiavi abbia determinato ipso facto lo scioglimento del vincolo contrattuale, per volontà del conduttore.
Il secondo motivo è pure infondato. allega un presunto inadempimento dei locatori, per non avere gli stessi messo il Pt_1
conduttore nella possibilità di godere dell'immobile locato.
La circostanza è tuttavia sfornita di prova e persino smentita dalla documentazione in atti e dalle stesse difese dell'appellante.
E' pacifico infatti che l'appellante abbia volontariamente restituito le chiavi dell'immobile al e lo stesso dichiara nei propri atti difensivi di non aver goduto dell'immobile CP_1 Pt_1 oggetto del contratto di locazione “per libera scelta, avendo restituito al le chiavi CP_1 dell'appartamento sin dal lontano 12.5.2020, dietro esplicita richiesta di quest'ultimo”.
Nessuna prova è stata fornita dal circa il fatto che egli sia stato costretto a restituire le Pt_1 chiavi, né è stato provato che, una volta rese le chiavi al l'odierno appellante abbia CP_1
chiesto ai locatori la restituzione delle stesse, al fine di rientrare nel pieno godimento dell'immobile.
Al contrario, dalla documentazione in atti emerge come la volontà dei contraenti e CP_1
fosse quella di risolvere consensualmente il contratto. Pt_1
Ciò emerge in modo inequivocabile sia dalla missiva dell'appellante dell'1.6.2020 (con cui egli si dichiara disponibile a una risoluzione consensuale, a patto di vedersi restituire ogni somma versata e che non gli fosse imputato un recesso unilaterale), sia dalla lettera del legale del datata 1.7.2020, ove si legge quanto sotto riportato: Pt_1
pagina 12 di 15 La documentazione in atti porta pertanto ad escludere un'ipotesi di inadempimento dei locatori, risultando che l'appellante restituì le chiavi volontariamente, rinunciando così al godimento dell'immobile, sulla base di una pretesa risoluzione per facta concludentia ritenuta condivisibilmente inefficace dalla sentenza 1742/2022, passata in giudicato.
Come altrettanto correttamente rilevato dalla sentenza qui impugnata, l'autonoma scelta del conduttore di rinunciare alla fruizione del bene non lo autorizza a rifiutarsi di corrispondere i canoni di locazione, essendo essi dovuti a titolo di corrispettivo per la concessione in godimento del bene (e, nel caso di specie, l'immobile è stato originariamente consegnato al , non Pt_1
per il suo effettivo utilizzo.
Il terzo motivo di appello è strettamente connesso al terzo ed è parimenti infondato.
L'appellante sostiene che il primo Giudice avrebbe errato nel respingere la domanda di manleva, omettendo di considerare che il contratto di locazione non era ancora vigente, ma si era risolto per inadempimento dei conduttori. In ogni caso, la frase “risoluzione e/o annullamento e/o revocazione del contratto di locazione”, indicata nella dichiarazione rilasciata da ad avviso dell'appellante, non dovrebbe essere interpretata come condizione, CP_1
ma come presupposto, essendo volontà dello stesso risolvere consensualmente il CP_1
rapporto locatizio.
Le deduzioni dell'appellante non sono condivisibili.
La risoluzione per inadempimento del contratto presuppone il verificarsi di una delle condizioni di legge (risoluzione a seguito di pronunzia giudiziale, risoluzione di diritto a seguito di diffida pagina 13 di 15 ad adempiere o a seguito della comunicazione di una parte di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa, risoluzione per scadenza di un termine essenziale).
Nessuna di queste circostanze si è in concreto verificata nel caso di specie, non essendo stata provata una condotta inadempiente da parte del di entrambi i locatori. CP_1
Non si comprende pertanto perché , nella sua dichiarazione di manleva, intendesse CP_1
la risoluzione non quale condizione del maturare dell'obbligo di manleva, ma quale mero presupposto.
In ogni caso, dovendosi escludere una risoluzione consensuale del contratto (sul punto è intervenuta una pronuncia passata in giudicato) al pari di una risoluzione per inadempimento
(non essendo stata fornita prova della condotta inadempiente dei locatori e avendo lo stesso ammesso di aver restituito le chiavi per libera scelta e quindi spontaneamente, Pt_1
probabilmente intendendo risolvere consensualmente il negozio), e dovendosi altresì escludere un'ipotesi di annullamento o revoca del contratto di locazione, l'impegno assunto dal CP_1
con la dichiarazione del 14.5.2020 di manlevare il conduttore da ogni richiesta economica di non può ritenersi operante. Tale impegno di manleva era infatti Controparte_2
condizionato alla risoluzione, annullamento o revoca del contratto tra le parti e non ad un'azione di esatto adempimento del contratto, quale quella promossa dalla CP_2
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere respinto con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni trattate e dell'effettivo impegno difensivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto DA
CONTRO e , avverso la Parte_1 CP_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 390/2024, pubblicata in data 15.3.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del Controparte_2 presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 2.906,00 per compensi, di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 14 di 15 3. condanna, altresì, l'appellante al pagamento in favore di delle spese del CP_1 presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 2.906,00 per compensi, di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia e € 461,00 per la fase introduttiva, da distrarsi a favore dell'avv. GIANFRANCO GIGLI, dichiaratosi antistatario, nonché dell'importo di € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale, da distrarsi a favore dell'avv. PARIANI ANGELO, dichiaratosi antistatario, il tutto oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 09/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 16.10.2024 e depositato il 22.10.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 390/2024, pubblicata il 15/03/2024,
TRA
(C.F. , con il patrocinio degli Avv. Parte_1 C.F._1
LL NO e HI RT, elettivamente domiciliato in VIA
MANZONI 17 GALLARATE presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PARIANI CP_1 C.F._2
ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA C. HAJECH 10 MILANO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3
SU ES, elettivamente domiciliata in VIA DONIZETTI, 2 MILANO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATI-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 390/2024, pubblicata il 15/03/2024, non notificata.
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI:
Per : come da conclusioni rese in calse all'atto di citazione, di seguito Parte_1
riportate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, Giudice adito, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello contrariis reiectis, così giudicare: accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 390/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Dr. Angelo Farina, nell'ambito del giudizio R.G.n. 3011/2023, accogliere le seguenti conclusioni:
1) in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato ad istanza della sig.ra
per violazione dell'art. 163 n. 3 e 4) cpc per le ragioni dedotte in atti;
Parte_2
2) nel merito respingere le domande svolte dall'attrice nei confronti del Controparte_2
convenuto in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti Parte_1
in atti;
3) sempre nel merito, dichiarare risolto per fatto e colpa dei locatori il contratto di locazione stipulato in data 15.02.2020 con il sig. , non avendo gli stessi assolto Parte_1
all'obbligazione prevista dall'art. 1575 cod. civ. e conseguentemente dichiarare che il Parte_1
nulla deve a titolo di canoni di locazione;
[...]
4) in via riconvenzionale, nella denegata non creduta ipotesi che le domande dell'attrice
[...]
venissero, anche parzialmente accolte, dichiarare il tenuto a CP_3 CP_1
mantenere indenne il dall'eventuale condanna al risarcimento del danno e Parte_1
di eventuali conseguenze economiche dell'emananda sentenza condannandolo a rifondere al
per tutte le somme che dovessero essere riconosciute in favore della Parte_1 [...]
CP_3
5) con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : come da conclusioni rese in sede di memoria integrativa, di seguito CP_1
riportate:
“Voglia l'Ill.ma Giudice Corte d'Appello adita, rigettata ogni diversa e contraria eccezione e deduzione e previe tutte le più opportune declaratorie, così giudicare:
A) dichiarare inammissibile, improcedibile la domanda avversa;
B) per conseguenza confermare la sentenza di primo grado per quanto statuito relativamente al CP_1
C) comunque rigettare la domanda avversa perché infondata in fatto e diritto;
D) Con vittoria delle spese e competenze di causa, rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” pagina 2 di 15 Per : come da conclusioni rese nella comparsa di costituzione in Controparte_2
appello, di seguito riportate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza:
-rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. ; Parte_1
-confermare la sentenza n. 390/2024 del Tribunale di Busto Arsizio;
-condannare l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a e , ha CP_1 Parte_1 Controparte_2 chiesto al Tribunale di Busto Arsizio: di accertare e dichiarare che tra l'attrice e i convenuti vi era un contratto di locazione, che prevedeva obbligazioni di pagamento a carico del conduttore che avrebbero comportato un incremento economico per l'attrice di € 6.000,00 annui;
Pt_1 rilevato che l'attrice è estranea alla risoluzione del contratto de quo, di tenerla indenne da ogni possibile effetto giuridico a lei sfavorevole derivante dalla risoluzione;
per l'effetto, di condannare i convenuti in solido o singolarmente, per quanto di ragione, a corrispondere alla la somma di € 24.000,00 (ossia 4 annualità da € 6.000,00 ciascuna) e accessori;
di CP_2 accertare e dichiarare la sussistenza di un danno a taluni arredi, che l'attrice aveva dovuto dismettere o svendere su richiesta del locatario, per un valore di € 4.000,00 circa.
La a sostegno delle proprie istanze, ha precisato: - che in data 15.02.2020, aveva CP_2
stipulato, unitamente a allora suo coniuge, un contratto di locazione CP_1 dell'appartamento di proprietà comune, sito in Busto Arsizio, via XX Settembre 8, con Parte_1
, per il canone annuo di € 12.000,00, durata 4 anni + 4, contratto regolarmente
[...]
registrato; - che il alla firma del contratto, accreditava sul conto corrente intestato ad Pt_1 entrambi i coniugi € 15.000,00, di cui € 3.000,00 come deposito cauzionale e il CP_4
residuo importo di € 12.000,00 per canone annuo;
- che di tale somma parte attrice non riceveva nulla, rimanendo ella estranea alla vicenda contrattuale;
- che successivamente il sig. CP_1 all'insaputa della sig.ra con la quale era in fase di separazione, risolveva il contratto CP_2 di locazione con il sig. - che il restituiva al € 8.000,00 con bonifico Pt_1 CP_1 Pt_1 bancario e poi € 700,00 in contanti, in luogo degli € 15.000,00 ricevuti alla stipula, rimanendo debitore nei confronti del per la somma di € 6.300,00; - che il conveniva Pt_1 Pt_1
quindi in causa i coniugi per la restituzione del restante canone già anticipato CP_4
alla firma del contratto, avanti al Tribunale di Busto Arsizio;
- che il Tribunale, con la sentenza n. 1742/ 2022, condannava il alle spese processuali nei confronti della sig.ra Pt_1 [...]
dichiarandola estranea alla risoluzione del contratto, posto che tale risoluzione CP_2
avrebbe dovuto essere formalizzata per iscritto e che comunque l'accordo di risoluzione aveva pagina 3 di 15 coinvolto solo due dei tre contraenti, non risultando un'adesione della né il CP_2
conferimento da parte della stessa di un potere di rappresentanza al - che la rimozione CP_1
di alcuni arredi, su richiesta del aveva determinato il grave danneggiamento degli Pt_1 stessi, con perdita economica pari ad € 4.000,00 circa;
- che con lettera raccomandata, parte attrice costituiva in mora il 03/03/2023, e il 24/01/2023, chiedendo CP_2 Pt_1 CP_1
la corresponsione di quanto a lei spettante, in ossequio al principio pacta sunt servanda (posto che l'attrice era rimasta estranea alla risoluzione contrattuale); - che il procedimento di mediazione non appariva obbligatorio, posto che la causa atteneva alla responsabilità aquiliana, che, pur nascente da contratto di locazione, aveva ad oggetto la violazione del neminem laedere, essendo ormai il contratto de facto inesistente perché risolto dai convenuti.
Si è costituito in giudizio affermando che la risoluzione contrattuale era CP_1
intervenuta su richiesta del che non voleva più trasferirsi in città, a causa del Covid. Pt_1
Il veva preso atto della volontà manifestata dal trattenendo, solo a seguito di CP_1 Pt_1
una specifica richiesta di quest'ultimo, che evidenziava di non aver beneficiato dell'immobile per l'intero mese, il pagamento parziale della mensilità del mese di maggio 2020 pari ad €
300,00, comprensiva delle spese relative alle utenze e al condominio. Il inoltre, poiché CP_1 nel contratto di locazione al punto cinque era previsto che “la parte conduttrice aveva facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi”, tratteneva, anche per conto della le sei mensilità per mancato preavviso, pari ad € 6.000,00, CP_2
somma depositata sul conto corrente bancario cointestato ai locatori. La era stata del CP_2
resto informata della volontà del di risolvere il contratto (missive del 1.6.2020 e Pt_1
1.7.2023).
Il a chiesto quindi al Tribunale di dichiarare inammissibili o, comunque, di rigettare le CP_1 domande dell'attrice.
Si è costituito anche il chiedendo, previa sospensione del giudizio per consentire Pt_1
l'avvio del procedimento di mediazione: di respingere le domande svolte dall'attrice nei suoi confronti, in quanto infondate;
in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, di dichiarare il tenuto a mantenere indenne il CP_1 Pt_1
dall'eventuale condanna al risarcimento del danno e da eventuali conseguenze economiche derivanti dall'emananda sentenza, condannandolo a rifondere al convenuto tutte le somme che avessero dovuto essere riconosciute in favore dell'attrice.
Il ha precisato: - di aver versato, in via anticipata, il complessivo importo di € Pt_1
13.500,00, oltre ad € 1.500,00 in contanti;
che, a causa dell'insorgere della pandemia da Covid-
19, egli riceveva le chiavi dell'appartamento dal olamente l'8.5.2020, avendo quindi la CP_1
pagina 4 di 15 possibilità di utilizzare l'immobile solo da quella data e non dall'1.4.2020, come pattuito in contratto;
- che, alcuni giorni dopo la consegna delle chiavi, il 12.05.2020, CP_1
manifestava la necessità di ottenere la disponibilità dell'immobile, a causa dell'imminente separazione dalla moglie e chiedeva al la restituzione delle chiavi CP_2 Pt_1
dell'appartamento, proponendo il rimborso parziale dei canoni di locazione percepiti e l'impegno a manlevarlo da qualsiasi richiesta economica fosse stata formulata dalla CP_2
nei suoi confronti, come da dichiarazioni predisposte e sottoscritte dal docc. 3/5); - che CP_1
il non accettava le proposte transattive del , con lettera dell'1.6.2020 (doc. 6), Pt_1 CP_1
comunicava ai locatori di aderire alla richiesta di risoluzione consensuale del contratto, a condizione che gli venissero restituite tutte le somme versate, pari ad € 15.000,00, e che venisse risolto consensualmente anche il contratto di locazione relativo al box pertinenziale;
- che la era pertanto a conoscenza della volontà del di risolvere il rapporto di CP_2 Pt_1
locazione; - che, alcuni giorni dopo, il sig. recatosi presso il chiedeva di avere CP_1 Pt_1
l'immediata restituzione delle chiavi, impegnandosi a corrispondere tutte le somme ricevute da quest'ultimo; - che il conduttore accettava e riconsegnava le chiavi dell'appartamento considerando il contratto risolto per fatti concludenti;
che il però violava gli accordi e CP_1 versava al soltanto € 8.000,00 (oltre ad € 700,00 in contanti), restando quindi debitore Pt_1 di € 6.300,00.
In definitiva, secondo la versione del convenuto, il conduttore non era stato messo nelle condizioni di godere dell'immobile, aveva restituito le chiavi già il 12.5.2020 e non aveva ottenuto la restituzione di tutti i canoni versati. L'attrice non aveva pertanto alcun titolo per pretendere il pagamento dei canoni di locazione, non avendo posto il convenuto nelle Pt_1
condizioni di poter usufruire dell'immobile, sebbene la stessa fosse a conoscenza del fatto che l'altro locatore ( avesse preteso e ottenuto la restituzione delle chiavi CP_1
dell'appartamento. Con la restituzione delle chiavi, si era sciolto il vincolo contrattuale.
Era poi irrilevante il fatto che il Tribunale di Busto Arsizio avesse dichiarato la nullità dell'intesa transattiva del 12.05.2020 tra e , in quanto CP_1 Parte_1 Parte_2
non aveva sottoscritto l'accordo, e non rilevava ai fini della domanda giudiziale proposta dall'attrice. La infatti, al fine di ottenere il pagamento dei canoni, avrebbe dovuto CP_2
offrire al la possibilità di utilizzare l'immobile oggetto di locazione, ma ciò non era Pt_1 avvenuto (e non poteva avvenire, posto che nell'immobile si era poi trasferito il . CP_1
Circa il quantum, l'attrice aveva errato nel chiedere la somma di € 24.000,00. Non avendo infatti il ricevuto in restituzione l'importo di € 6.300,00 e calcolando correttamente i Pt_1
pagina 5 di 15 canoni che sarebbero maturati sino al 1.7.2023, al più, la somma da lui dovuta alla CP_3
sarebbe ammontata ad € 16.350,00.
Il convenuto chiedeva infine di essere manlevato dal nel caso di accoglimento Pt_1 CP_1
della domanda dell'attrice, e ciò in forza dell'impegno assunto dal secondo con la scrittura privata del 14.5.2020.
Il Tribunale di Busto Arsizio, dopo aver affrontato le eccezioni di nullità della citazione e aver inviato le parti in mediazione, appurato che la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio n.
1742/2022 era passata in giudicato, emetteva sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies 3° co c.p.c.
Il Tribunale ha premesso che, con sentenza n. 1742/2022 ormai definitiva, il Tribunale di Busto
Arsizio aveva rigettato la domanda proposta da nei confronti dei locatori Parte_1
ritenendo non risolto per mutuo consenso il contratto di locazione oggetto di CP_1 CP_2
causa; proprio in forza della predetta pronuncia, la dopo aver tentato di recuperare le CP_2
somme alla stessa dovute stragiudizialmente, aveva agito in giudizio.
Essendoci un giudicato che aveva escluso una risoluzione consensuale del contratto di locazione, il Tribunale non poteva decidere sulle istanze delle parti che nuovamente evocavano, anche se in via incidentale, o presupponevano l'intervenuta risoluzione consensuale.
La seconda premessa del Tribunale attiene alla condotta processuale della nel CP_2
procedimento definito con sentenza 1742/2022. La stessa, dopo aver svolto in quella sede domanda riconvenzionale nei confronti di e di pagamento dell'importo di € Pt_1 CP_1
6.000,00 (ossia il 50% dei canoni versati anticipatamente dal , ha rinunziato alla Pt_1
domanda predetta, ma ha poi riproposto la stessa domanda nel presente giudizio (richiedendo in questa sede l'importo di € 24.000,00, comprensivo degli € 6.000,00 già rinunziati).
Mentre la rinuncia agli atti non preclude la riproposizione della domanda, spiegando effetti solo nell'ambito del processo, la rinuncia all'azione incide sul diritto e produce effetti analoghi al rigetto della pretesa nel merito. Pertanto, secondo il Tribunale, la domanda proposta in questo giudizio dall'attrice, nei limiti dell'importo corrispondente alla domanda avanzata nel precedente giudizio e poi rinunciata, non poteva trovare esame. Dal petitum attoreo doveva quindi decurtarsi l'ammontare di € 6.000,00.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto l'esistenza tra le parti di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, contratto che non si era sciolto per recesso del conduttore, come viceversa affermato dal Il recesso previsto dall'art. 5 del contratto prevedeva infatti la CP_1
forma scritta (lettera raccomandata a.r.) e pertanto, in forza di tale pattuizione, la mera riconsegna delle chiavi non poteva integrare un valido recesso. Dalla stessa documentazione in pagina 6 di 15 atti, non emergeva del resto una volontà di recesso del risultando invece che Pt_1 Pt_1
e ntendessero risolvere il contratto per mutuo consenso. CP_1
Il Tribunale ha ritenuto pertanto ancora vigente il contratto, rigettando la domanda della di accertamento della sua estraneità alla risoluzione (risoluzione mai avvenuta) e CP_2
rigettando le altre eccezioni delle parti in punto di risoluzione/scioglimento ad altro titolo del vincolo negoziale. Ha parzialmente accolto la domanda di pagamento svolta dalla nei CP_2 confronti dei due convenuti, “ciascuno per il proprio titolo”, riqualificandola, da un lato, quale domanda di esatto adempimento (quella rivolta nei confronti del e, dall'altro lato, Pt_1
quale domanda di regresso verso l'altro creditore solidale (quella rivolta nei confronti del
. CP_1
Quanto alla domanda verso il - ridotta nel petitum ad € 18.000,00, ossia € 24.000,00 Pt_1
- € 6.000,00 (importo rinunziato nel precedente giudizio) -, il Tribunale ha altresì decurtato €
3.150,00, trattandosi del 50% dell'importo di € 6.300,00, mai restituito dal al CP_1 Pt_1
e pertanto non dovuto da quest'ultimo. Ha poi ricalcolato i canoni dovuti con decorrenza dalla data di consegna delle chiavi sino alla scadenza (47 mensilità), per complessivi € 47.000,00, dei quali era dovuto alla il solo 50% (€ 23.500,00), somma dalla quale dovevano però CP_3 essere decurtati € 6.000,00 (già rinunziati) ed € 3.150,00 (ossia il 50% dell'importo non restituito al . La somma complessivamente dovuta da a ammontava Pt_1 Pt_1 CP_3 pertanto ad € 14.350,00.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni di inadempimento sollevate dal rilevando che Pt_1 questi aveva riconsegnato le chiavi, rinunziando così alla fruizione dell'immobile, immobile mai chiesto successivamente in restituzione dal La rinunzia al godimento Pt_1 dell'immobile non faceva di per sé venir meno l'obbligo di corrispondere il canone, dovuto per la concessione in godimento del bene (che, nel caso di specie, era stato originariamente consegnato a e non per il suo effettivo utilizzo. Pt_1
Il Tribunale ha quindi condannato a versare a € 14.350,00, oltre interessi. Pt_1 CP_2
Ha inoltre rigettato la domanda di regresso svolta dalla nei confronti del posto CP_2 CP_1 che: - il aveva versato € 13.500,00 sul conto corrente cointestato a e Pt_1 CP_1 CP_2
e non vi era prova che si fosse appropriato in maniera esclusiva della somma, CP_1 precludendone l'accesso a quanto al restante importo di € 1.500,00 (versato a mezzo CP_2
assegno), non risultava provata la circostanza che l'assegno fosse stato rilasciato esclusivamente in favore del (l'assegno non era stato prodotto in atti, mentre era stata CP_1 prodotta la sola matrice, ove era indicato il cognome “ , senza specifica completa del CP_1
nome o dei nomi dei beneficiari).
pagina 7 di 15 La domanda risarcitoria della per danneggiamento/smaltimento/svendita del mobilio CP_2
è stata poi rigettata, in quanto solo genericamente formulata e comunque non provata.
Il Tribunale ha infine rigettato la domanda di manleva, svolta in via riconvenzionale dal convenuto nei confronti di con riferimento alla liberatoria rilasciata da Pt_1 CP_1 quest'ultimo (doc. 5). Dalla lettura della predetta dichiarazione, infatti, si evinceva come oggetto della manleva fosse qualsivoglia richiesta di denaro, formulata dalla in seguito CP_2
alla risoluzione/annullamento/revocazione del contratto di locazione vigente inter partes. La domanda di esatto adempimento svolta in questa sede non discendeva dalla risoluzione del contratto ovvero dal suo annullamento, presupponendo -al contrario- la vigenza e piena efficacia del negozio.
Il Tribunale ha compensato le spese tra e per soccombenza reciproca;
ha CP_2 CP_1 condannato il a rifondere le spese sostenute dall'attrice, con versamento in favore Pt_1 dell'Erario, stante l'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato.
ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) Erroneità e iniquità della sentenza di primo grado per non aver ritenuto consensualmente risolto il contratto e per non aver ritenuto la sussistenza di un valido recesso.
La sentenza, ad avviso dell'appellante, avrebbe errato nel ritenere ancora vigente un contratto di locazione consensualmente risolto in forma scritta.
Nella denegata ipotesi in cui si volesse configurare come recesso la comunicazione formulata in data 1.6.2020 da - come sostenuto da - comunque la sentenza Parte_1 CP_1
risulterebbe erronea, non essendovi i presupposti per la condanna dell'odierno appellante al pagamento integrale dei canoni, posto che il recesso prevedeva un preavviso di soli sei mesi.
Avendo i locatori trattenuto l'importo di € 6.000,00, null'altro sarebbe dovuto dal Pt_1
2) Illogicità della sentenza circa l'omessa valutazione dell'eccezione di inadempimento.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la restituzione delle chiavi non configurasse un inadempimento del locatore, ma una libera scelta del che aveva rinunziato al Pt_1 godimento dell'immobile. Invero, il aveva restituito le chiavi per libera scelta in data Pt_1
12.5.2020, ma dietro esplicita richiesta del e, pertanto, la restituzione delle chiavi era CP_1 stata indotta dal L'immobile non era stato messo nella disponibilità del ma si CP_1 Pt_1
era ivi trasferito il come da certificato di residenza prodotto, e pertanto la non CP_1 CP_2
poteva chiedere il pagamento dei canoni, relativi a un immobile che non era stato concesso in godimento al conduttore (circostanza di cui la era a conoscenza). CP_2
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la consegna delle chiavi è una condotta idonea a consentire la reimmissione nel possesso del locatore, ma la restituzione deve essere pagina 8 di 15 incondizionata, cioè effettiva, e idonea a determinare la concreta disponibilità del bene da parte del locatore, e ciò si era verificato nella fattispecie.
Contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, ad avviso dell'appellante, “si era verificata una frattura nel rapporto sinallagmatico sottostante al rapporto contrattuale con conseguente impossibilità per il locatore di esigere il pagamento dei canoni”. I locatori avevano
“accettato la riconsegna dell'immobile” e non avevano “mai intimato al conduttore di adempiere al contratto, tant'è che la prima richiesta di pagamento dei canoni era stata formulata dalla locatrice a distanza di tre anni dalla riconsegna dell'appartamento”.
3) Carenza di motivazione in ordine al rigetto della domanda di manleva proposta da nei confronti di . Parte_1 CP_1
Il rigetto della domanda di manleva, fondato sull'inapplicabilità di quanto previsto dall'impegno assunto dal in data 14.5.2020, venendo in rilievo una domanda di esatto CP_1
adempimento, era errato, posto che il contratto si era risolto per condotta inadempiente dei locatori (che non avevano messo il nelle condizioni di usufruire dell'immobile). Pt_1
In ogni caso la frase “risoluzione e/o annullamento e/o revocazione del contratto di locazione”, indicata nella dichiarazione rilasciata dal non doveva essere interpretata come CP_1
condizione, ma come presupposto, essendo volontà dello stesso risolvere CP_1
consensualmente il rapporto locatizio. , costituendosi nel giudizio di primo grado CP_1
tardivamente, non aveva svolto alcuna eccezione in merito alla domanda riconvenzionale svolta nei suoi confronti da e finalizzata a tenerlo indenne “dall'eventuale condanna Parte_1 al risarcimento del danno proposto dalla e da eventuali conseguenze Controparte_2
economiche discendenti dalla sentenza.
Pertanto, il doveva essere condannato a tenere indenne il da quanto egli era CP_1 Pt_1
stato condannato a versare all'attrice, nella denegata ipotesi di conferma sul punto della sentenza di primo grado.
4) Omessa valutazione del Giudice in ordine all'eccezione di nullità della citazione per carenza e mancanza dei requisiti previsti dai nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c.
Il primo Giudice non aveva fatto alcun cenno, in sentenza, in ordine all'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal nullità che discendeva dalla mancata Pt_1 determinazione dell'oggetto della domanda e dalla mancanza di chiarezza e precisione sugli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda.
In particolare, non si comprendeva l'oggetto della domanda, atteso che controparte chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento di una somma sul presupposto di un contratto che la stessa riteneva risolto.
pagina 9 di 15 L'appellante ha pertanto richiesto alla Corte, in riforma della sentenza di primo grado, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 3) e 4)
c.p.c.; nel merito, di respingere le domande svolte dall'attrice nei confronti del CP_2
convenuto in quanto infondate;
di dichiarare risolto per fatto e colpa dei locatori il Pt_1
contratto di locazione stipulato in data 15.02.2020, non avendo gli stessi assolto all'obbligazione prevista dall'art. 1575 cod. civ. e, conseguentemente, dichiarare che l'appellante nulla Pt_1
doveva a titolo di canoni di locazione;
in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi che le domande dell'attrice venissero accolte, dichiarare tenuto a Controparte_3 CP_1
tenere indenne dall'eventuale condanna al risarcimento del danno e da Parte_1
eventuali conseguenze economiche dell'emananda sentenza, condannandolo a rifondere al tutte le somme che dovessero essere riconosciute in favore della con vittoria Pt_1 CP_3
di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Ad avviso dell'appellata, i primi due motivi erano inammissibili, scontrandosi con quanto statuito dalla sentenza 1742/22, passata in giudicato, ed essendo chiaramente emerso che il aveva liberamente scelto di restituire le chiavi. Pt_1
Anche il terzo motivo era inammissibile, posto che la sentenza n. 1742/2022 aveva definitivamente accertato che la dichiarazione di manleva rilasciata dal era CP_1
espressamente limitata alle conseguenze della risoluzione contrattuale, come scritto nel documento denominato “Liberatoria in favore di e sottoscritto dal Parte_1 CP_1 in cui si fa riferimento alle conseguenze legate alla “impossibilità sopravvenuta legata al
COVID 19”, mentre nel procedimento in essere si discuteva dell'adempimento di un contratto vigente.
Secondo l'appellata, il quarto motivo sarebbe infondato, posto che l'atto di citazione conteneva tutti gli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c., consentendo all'appellante di articolare compiutamente le proprie difese, senza quindi alcun pregiudizio per lo stesso.
Si è anche costituito , chiedendo la declaratoria di inammissibilità (perché vi era CP_1 un giudicato sul punto) o comunque il rigetto dell'appello.
All'udienza del 9.7.2025, le parti hanno discusso la causa e all'esito il Collegio, previa camera di consiglio, ha pronunziato sentenza, dando lettura del dispositivo.
L'appello proposto da è infondato e deve pertanto essere respinto. Parte_1
E' opportuno affrontare preliminarmente il quarto motivo di appello, avente ad oggetto la pretesa nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, notificato da pagina 10 di 15 a e trattandosi di motivo fondato su pretesi vizi Controparte_2 Pt_1 CP_1
procedurali.
Ritiene il Collegio che l'atto di citazione non sia affetto da nullità per mancanza dei requisiti di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c., identificando l'atto in modo chiaro il petitum (costituito in primis, dalla domanda di condanna dei convenuti al versamento di € 24.000,00) e in modo meno nitido, ma comunque sufficientemente preciso, anche i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, ossia la causa petendi. Si riesce infatti ad evincere con sufficiente chiarezza e senza incertezze, dal tenore complessivo dell'atto (che va esaminato nel suo complesso e non soltanto avendo riguardo alle conclusioni), che la domanda è fondata sul contratto di locazione stipulato tra le parti e sulla circostanza dell'estraneità della CP_2 all'accordo risolutorio.
Va del resto rilevato che, secondo la giurisprudenza, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando 'l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda', prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della 'causa petendi' della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua 'ratio' ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass.
11751/2013).
Il primo motivo di appello è parimenti infondato e in ogni caso inammissibile, posto che esso è fondato sulla riconsiderazione di questioni già coperte da giudicato.
La sentenza n. 1742/2022 del Tribunale di Busto Arsizio ha infatti escluso che il contratto di locazione tra le parti si sia risolto per mutuo consenso dei contraenti.
Quanto al preteso recesso di dal vincolo negoziale, correttamente il Tribunale Parte_1
ha richiamato il punto 5 del contratto di locazione tra le parti, il quale dispone come segue:
pagina 11 di 15 Prevedendo il contratto che anche il recesso dovesse rivestire forma scritta (raccomandata a.r.)
e posto che il non ha prodotto alcuna dichiarazione scritta di recesso (al contrario, la Pt_1
sua missiva del 1.6.2020, sub doc. 6, escludeva espressamente una volontà di recesso unilaterale), non può in alcun modo ritenersi che la mera riconsegna delle chiavi abbia determinato ipso facto lo scioglimento del vincolo contrattuale, per volontà del conduttore.
Il secondo motivo è pure infondato. allega un presunto inadempimento dei locatori, per non avere gli stessi messo il Pt_1
conduttore nella possibilità di godere dell'immobile locato.
La circostanza è tuttavia sfornita di prova e persino smentita dalla documentazione in atti e dalle stesse difese dell'appellante.
E' pacifico infatti che l'appellante abbia volontariamente restituito le chiavi dell'immobile al e lo stesso dichiara nei propri atti difensivi di non aver goduto dell'immobile CP_1 Pt_1 oggetto del contratto di locazione “per libera scelta, avendo restituito al le chiavi CP_1 dell'appartamento sin dal lontano 12.5.2020, dietro esplicita richiesta di quest'ultimo”.
Nessuna prova è stata fornita dal circa il fatto che egli sia stato costretto a restituire le Pt_1 chiavi, né è stato provato che, una volta rese le chiavi al l'odierno appellante abbia CP_1
chiesto ai locatori la restituzione delle stesse, al fine di rientrare nel pieno godimento dell'immobile.
Al contrario, dalla documentazione in atti emerge come la volontà dei contraenti e CP_1
fosse quella di risolvere consensualmente il contratto. Pt_1
Ciò emerge in modo inequivocabile sia dalla missiva dell'appellante dell'1.6.2020 (con cui egli si dichiara disponibile a una risoluzione consensuale, a patto di vedersi restituire ogni somma versata e che non gli fosse imputato un recesso unilaterale), sia dalla lettera del legale del datata 1.7.2020, ove si legge quanto sotto riportato: Pt_1
pagina 12 di 15 La documentazione in atti porta pertanto ad escludere un'ipotesi di inadempimento dei locatori, risultando che l'appellante restituì le chiavi volontariamente, rinunciando così al godimento dell'immobile, sulla base di una pretesa risoluzione per facta concludentia ritenuta condivisibilmente inefficace dalla sentenza 1742/2022, passata in giudicato.
Come altrettanto correttamente rilevato dalla sentenza qui impugnata, l'autonoma scelta del conduttore di rinunciare alla fruizione del bene non lo autorizza a rifiutarsi di corrispondere i canoni di locazione, essendo essi dovuti a titolo di corrispettivo per la concessione in godimento del bene (e, nel caso di specie, l'immobile è stato originariamente consegnato al , non Pt_1
per il suo effettivo utilizzo.
Il terzo motivo di appello è strettamente connesso al terzo ed è parimenti infondato.
L'appellante sostiene che il primo Giudice avrebbe errato nel respingere la domanda di manleva, omettendo di considerare che il contratto di locazione non era ancora vigente, ma si era risolto per inadempimento dei conduttori. In ogni caso, la frase “risoluzione e/o annullamento e/o revocazione del contratto di locazione”, indicata nella dichiarazione rilasciata da ad avviso dell'appellante, non dovrebbe essere interpretata come condizione, CP_1
ma come presupposto, essendo volontà dello stesso risolvere consensualmente il CP_1
rapporto locatizio.
Le deduzioni dell'appellante non sono condivisibili.
La risoluzione per inadempimento del contratto presuppone il verificarsi di una delle condizioni di legge (risoluzione a seguito di pronunzia giudiziale, risoluzione di diritto a seguito di diffida pagina 13 di 15 ad adempiere o a seguito della comunicazione di una parte di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa, risoluzione per scadenza di un termine essenziale).
Nessuna di queste circostanze si è in concreto verificata nel caso di specie, non essendo stata provata una condotta inadempiente da parte del di entrambi i locatori. CP_1
Non si comprende pertanto perché , nella sua dichiarazione di manleva, intendesse CP_1
la risoluzione non quale condizione del maturare dell'obbligo di manleva, ma quale mero presupposto.
In ogni caso, dovendosi escludere una risoluzione consensuale del contratto (sul punto è intervenuta una pronuncia passata in giudicato) al pari di una risoluzione per inadempimento
(non essendo stata fornita prova della condotta inadempiente dei locatori e avendo lo stesso ammesso di aver restituito le chiavi per libera scelta e quindi spontaneamente, Pt_1
probabilmente intendendo risolvere consensualmente il negozio), e dovendosi altresì escludere un'ipotesi di annullamento o revoca del contratto di locazione, l'impegno assunto dal CP_1
con la dichiarazione del 14.5.2020 di manlevare il conduttore da ogni richiesta economica di non può ritenersi operante. Tale impegno di manleva era infatti Controparte_2
condizionato alla risoluzione, annullamento o revoca del contratto tra le parti e non ad un'azione di esatto adempimento del contratto, quale quella promossa dalla CP_2
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere respinto con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni trattate e dell'effettivo impegno difensivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto DA
CONTRO e , avverso la Parte_1 CP_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 390/2024, pubblicata in data 15.3.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del Controparte_2 presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 2.906,00 per compensi, di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 14 di 15 3. condanna, altresì, l'appellante al pagamento in favore di delle spese del CP_1 presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 2.906,00 per compensi, di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia e € 461,00 per la fase introduttiva, da distrarsi a favore dell'avv. GIANFRANCO GIGLI, dichiaratosi antistatario, nonché dell'importo di € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale, da distrarsi a favore dell'avv. PARIANI ANGELO, dichiaratosi antistatario, il tutto oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 09/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
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