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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 810/2021 R.G. promossa da:
c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PICCIONE LUIGI, c.f. P.IVA_1
; C.F._1
Appellante contro
, p. iva , rappresentato e difeso, dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VINDIGNI CRISTINA, c.f. ; C.F._2
Appellato
°°°
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 24.05.2024.
°°°
- 1 -
In fatto proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 40/12 emesso in data 24/01/2012 dal Tribunale di Modica, con il quale veniva ingiunto in pagamento, in favore del , della somma di Controparte_1
euro 50.693,58 per diritti di macellazione relativi al periodo temporale settembre 2010 – aprile 2011.
L'opponente eccepiva che il rapporto tra le parti, in quanto avente ad oggetto un bene produttivo, doveva essere qualificato come contratto di affitto le cui prestazioni erano divenute onerose e che sussistevano i presupposti per una riduzione del canone ad equità ai sensi dell'art. 1623 c.c., applicabile alla fattispecie.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, la riduzione del canone di affitto e la condanna del comune di al pagamento della differenza CP_1
fra quanto dovuto e quanto percepito.
Costituitosi in giudizio, il contestava la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1
ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 44/21 il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione e condannava la società opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso la pronunzia di primo grado interpone appello Parte_1
affidando il gravame alle ragioni di censura di seguito esaminate.
Si è costituito il domandando il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del
24.5.2024.
In diritto
Nullità del titolo per difetto di forma scritta
È incontestato fra le parti che con determina dirigenziale n. 56 del 31 ottobre 2006 il comune di dava atto che in data 1/11/2006 era cessato il contratto di affidamento CP_1
della gestione del macello comunale e che per “…la prosecuzione del servizio non è allo stato disponibile altro soggetto idoneo, per l'individuazione del quale appare, comunque,
- 2 - imprescindibile esperire una procedura ad evidenza pubblica che potrebbe avere corso non prima di alcuni mesi …. considerato che fondata e in Parte_1 prevalenza composta dai lavoratori alle dipendenze dell'affidataria, ha da ultimo formalizzato la propria disponibilità a gestire l'impianto alle stesse condizioni economiche della precedente gestione ….” onde evitare il rischio di chiusura dell'impianto affidava a per la durata di mesi tre a partire dalla data del Parte_2
02/11/2006 di consegna della struttura, alle stesse condizioni economiche giuridiche del precedente rapporto di affidamento della stessa struttura ….”, demandando all'ufficio contratti la verifica della sussistenza delle condizioni per la stipula della convenzione.
A tale determina non seguiva, tuttavia, la stipula di alcun contratto ma un successivo atto amministrativo del 30/11/2009, con il quale si disponeva la proroga dell'affidamento.
L'appellante rileva come il rapporto in questione sia privo della forma scritta prescritta ad substantiam per i rapporti della pubblica amministrazione.
Il motivo è fondato.
La questione è già stata affrontata da questa corte in identica controversia tra le medesime parti relativa ad un diverso periodo di affidamento e definita con la sentenza n. 1286/21
(presidente Ferreri, estensore Murana).
Il collegio ritiene di condividere la decisione in questione cui può, pertanto, farsi integrale rinvio riferendone testualmente la motivazione.
“Osserva la Corte, anzitutto, che per come correttamente ribadito dal nel presente CP_1
grado di giudizio, e contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – il pubblico macello rientra tra i beni indisponibili del patrimonio del poiché è destinato al CP_1
soddisfacimento di un pubblico servizio (v. Tar Cagliari n. 136/2002; Cass. n. 5346/2000), tal che la delibera che genericamente affida in gestione il mattatoio ad un soggetto diverso dall'ente locale non può che essere qualificata come provvedimento di concessione per l'espletamento del servizio cui il bene è destinato, cui accede la convenzione per la regolamentazione dell'uso del bene patrimoniale indisponibile e dell'espletamento del relativo servizio cui il bene è destinato. In sostanza, la gestione del macello comunale trova la sua fonte e la sua regolamentazione nella concessione-contratto, al cui
- 3 - procedimento formativo concorrono due atti: l'uno, unilaterale, della pubblica amministrazione, con il quale la medesima, accertata la rispondenza della concessione all'interesse pubblico, delibera in conseguenza;
l'altro, bilaterale, cui partecipa il privato, che costituisce la concreta attuazione dell'atto deliberativo (cd. contratto di concessione).
Ne consegue che qualora alla deliberazione del consiglio comunale relativa alla concessione delle aree destinate al parcheggio e alla misura dei canoni non faccia seguito la convenzione con il privato, deve ritenersi carente il titolo che legittima quest'ultimo alla gestione del parcheggio ed il a pretendere il canone, per mancato CP_1
perfezionamento del necessario iter procedimentale. Nè al mancato perfezionamento del negozio può supplire un comportamento concludente del concessionario, ostandovi il principio della necessità della forma scritta ad substantiam dei contratti della pubblica amministrazione (v. Cass. n. 6660/1984). Corollario degli illustrati principi è che nel caso di specie difetta il titolo della pretesa creditoria. Situazione, questa, che non cambia ove si dovesse ritenere che il rapporto inter partes vada qualificato come affitto di azienda, difettando il requisito del contratto redatto in forma scritta. Né può valere, a costituire fonte del rapporto negoziale fra le parti, il contratto di affidamento della gestione del mattatoio stipulato in data 12/12/2005, a suo tempo stipulato con altro soggetto, cui l'odierna appellante è estranea. Non può dirsi, inoltre, che sia inammissibile siccome tardivamente dedotta la questione della nullità del contratto. Vige, infatti, il principio in base al quale il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (v. Cass. n. 7294/2017, resa a sezioni unite).
In considerazione del fatto che solo nel presente grado del giudizio è stata rilevata la mancata stipulazione del contratto in forma scritta, ricorrono giustificati motivi per
- 4 - compensare interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi”.
P.Q.M.
La Corte di appello di catania, definitivamente pronunziando sul gravame proposto da avverso la sentenza n. 44/2021 Parte_1
emessa dal Tribunale di Ragusa, così statuisce: revoca il decreto ingiuntivo n. 40/2012 emesso dal Tribunale di Modica;
rigetta la domanda proposta dal;
Controparte_1
compensa interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello, il 18.12.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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