Articolo 8 della Legge 15 settembre 1964, n. 756
Articolo 7Articolo 9
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23 settembre 1964
Art. 8. Innovazioni

Il mezzadro puo' eseguire, anche se il concedente si opponga, innovazioni dell'ordinamento produttivo, quando il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura abbia riconosciuto che le innovazioni proposte sono di sicura utilita' per la produzione e proporzionate all'equilibrio economico dell'azienda ed allo sviluppo economico della zona.
Al mezzadro che esegue tali innovazioni possono essere concessi i contributi e le altre agevolazioni statali previste dalle leggi in vigore.
Il mezzadro ha diritto ad una indennita' corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta per eseguire le innovazioni di cui al primo comma, detratti gli eventuali contributi pubblici. Il pagamento dell'indennita' deve essere effettuato entro il termine massimo di tre anni.
Entrata in vigore il 23 settembre 1964
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