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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 22 del mese di Gennaio avanti il dott. Giorgio
Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 4759/24 RGAC;
promossa da
vv. Andrea, Pt_1
(c.f. .), elettivamente domiciliato nel proprio studio CodiceFiscale_1
professionale, sito in Catania Viale Ionio n. 35, rappresentato da sé stesso ex art. 86 c.p.c.;
ricorrente;
contro
Controparte_1
TRIBUTARIA – GIUSTIZIA TRIBUTARIA, in
[...] Controparte_2
persona del Ministro pro tempore (C.F. ) rappresentata e difesa P.IVA_1
dai Dottori Angelo Natale, Gianluca Fedeli, e Controparte_3 [...]
giusta delega in atti e che elegge domicilio presso il Controparte_4
; Controparte_1
resistente;
AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL
DIFENSORE DI PARTE AMMESSA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali si riportano alle domande ed eccezioni svolte in atti e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c..
Le parti presenti discutono quindi oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi,
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
- 2 -
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato a mezzo pec in data 23.05.2024,
l'avv. rappresentato e difeso da sé stesso proponeva Controparte_5
opposizione avverso il decreto di pagamento n.1/2024 del 03.04.2024
notificato a mezzo pec in data 8 aprile 2024, con il quale la Coorte di Giustizia
Tributaria di secondo grado di Catania Sez. V liquidava al ricorrente a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in favore della parte ammessa al patrocinio gratuito, , la Controparte_6
somma di € 4.452,50 (già ridotto alla metà ex art. 130 TUSG).
Esponeva di avere prestato la propria opera professionale nell'interesse del
, nel giudizio portante R.G. Controparte_6
1644/2019, ammesso in via provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 D.P.R. n. 115/2002, giusto provvedimento in atti.
Eccepiva il difetto di motivazione in merito alla mancata corresponsione della somma relativa alla nota spese depositata nonché l'utilizzo di mere formule di stile;
per mancato rispetto dei limiti tabellari di cui al D.M.55/2014
applicato, in quanto la somma liquidata è inferiore rispetto ai parametri ministeriali, in ragione dell'attività svolta nell'esercizio del mandato professionale, nonché la mancata liquidazione della fase di trattazione in violazione dell'art. 4 comma 5 lett. c del D.M. n. 55/2014.
Si costituiva il opponendosi. Controparte_1
- 3 -
In diritto.
Contr Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dal con la memoria di costituzione di inammissibilità dell'opposizione proposta per tardività, in quanto infondata.
Ai sensi dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso, è ammessa opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte. Dagli atti di causa emerge che il decreto di liquidazione opposto è
stato comunicato dalla CGT di secondo grado a mezzo pec in data 08.04.2024
(cfr. messaggio pec allegato) e che il ricorso in opposizione è stato regolarmente depositato in data 08.05.2024, giuste pec di accettazione e consegna del deposito telematico da parte del ricorrente versate in atti.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31045 del 2 novembre 2021, ha precisato, in relazione alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata, che la ricevuta di accettazione e di consegna al destinatario costituisce il documento idoneo a provare il perfezionamento della notifica.
Questa ricevuta, infatti, fa insorgere una presunzione di conoscenza da parte del destinatario, secondo il principio stabilito per gli atti recettizi di cui all'art. 1335 c.c., che si sostanziano in dichiarazioni dirette a soggetti
- 4 -
determinati e che, secondo il richiamato dato legislativo, si reputano
conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.
In particolare in merito al perfezionamento del deposito telematico degli atti, nel processo civile telematico, diverse sono le pronunce della Suprema
Corte (cfr. da ultimo Cass. Sezione I, 13 Novembre 2023, n. 31592; Cass. civ.
Sezione III – 21 Novembre 2023, n. 32296; Cass. civile, Sezione III – 21
Novembre 2023, n. 32287) nelle quali si statuisce che “Il deposito telematico
degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC,
ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta
elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16
bis, comma 7, del D.L. n. 179 del 2012, così che, ferma l'applicabilità delle
disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è
tempestivamente effettuato quando la ricevuta di avvenuta consegna viene
generata entro la fine del giorno di scadenza. Inoltre, se l'illeggibilità dei files
è dipesa da fatto fortuito non è imputabile alla parte, cosa questa che per
intrinseca coerenza giustifica la rimessione in termini.
Pertanto il ricorso per cui oggi è causa è stato regolarmente depositato
(08.05.2024) nel termine di giorni 30 dalla comunicazione a mezzo pec del decreto di liquidazione opposto (08.04.2024) e che irrilevante ai fini della eccepita tardività è la circostanza che la cancelleria del Tribunale in intestazione abbia accettato il deposito telematico in data 09.05.2024, con la
- 5 -
conseguente generazione automatica da parte del sistema di interscambio ministeriale della “quarta pec”, con la quale il depositante riceve comunicazione che il deposito si è correttamente perfezionato.
L'eccezione di tardività va dunque rigettata.
Nel merito il ricorso (tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002) è fondato e deve essere accolto, essendo stato liquidato un onorario inferiore al minimo tariffario e, comunque, non adeguato – ai sensi dell'art. 2236 c.c. – all'attività
professionale svolta.
E' fondata la doglianza in ordine al difetto di motivazione in quanto in presenza di una specifica richiesta del difensore, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione del compenso in misura inferiore a quelli domandati, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata (Cass. n.12537 del 2019) allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed ai parametri, così
come, sia pure sinteticamente, ha l'onere di specificazione allorché proceda al “taglio” delle competenze legali al momento della liquidazione di esse
(Cass. 12 gennaio 2018. n. 657). Solo l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a
- 6 -
sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle (Cass. 13 novembre 2020 n.25788).
Nel decreto opposto in esame, la CTG di secondo grado ha liquidato il compenso spettante al ricorrente solo con riferimento alle fasi di studio e introduttiva e decisionale, motivando la mancata liquidazione della fase istruttoria/trattazione “non essendosi svolta alcuna attività significativa”,
quantificando il compenso nell'importo nella somma di € 8.905,00
riducendola del 50% per ammissione al gratuito patrocinio e liquidando la somma di € 4.452,50 oltre spese generali, iva e cpa, e ciò non consente un controllo sui criteri di calcolo adottati.
La censurata situazione realizza, quindi, la dedotta violazione di legge, con la conseguenza che il motivo va accolto.
Anche il motivo di opposizione sulla violazione dell'art. 82 D.P.R. 115/02,
comma 1, secondo cui “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono
liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la
tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori
medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità,
tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione
all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della
persona difesa”, va accolto in quanto il giudice è tenuto ad effettuare la
- 7 -
liquidazione giudiziale dei compensi al difensore nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, ed ora del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 (in termini,
Cass. 19 gennaio 2018 n. 1357).
Nel caso che occupa, la somma riconosciuta dalla CGT di secondo grado pari ad € 4.452,50 oltre spese generali 15% e accessori di legge, relativa alle fasi studio, introduttiva, decisionale decurtata del 50% per gratuito patrocinio, è inferiore a quella dovuta al ricorrente pur applicando i valori minimi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (il ricorrente richiede anche la fase istruttoria/trattazione).
Infatti il ricorrente aveva correttamente richiesto il compenso anche per la fase istruttoria/trattazione, quest'ultima fase dovuta in quanto vi è prova in atti di avere compiuto le attività di cui all'art. 4, comma 5, lett. c del D.M.
55/2014.
L'istante a corredo dell'opposizione ha compiutamente documentato l'attività svolta, depositando atto di appello (il cui decreto di liquidazione compensi al difensore è oggetto della presente impugnazione), sentenza di appello resa a conclusione del predetto giudizio davanti alla CGT di secondo grado, memorie illustrative (10.09.2021 e 24.11.2022), istanza liquidazione dei compensi al difensore, nota spese e decreto di liquidazione, copia
- 8 -
delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la parte ammessa.
Bisogna tenere conto che l'art. 82 d.p.r. n. 115/2002 al comma 1 stabilisce che va osservata la tariffa professionale, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, di guisa che può reputarsi che il valore medio, in caso di gratuito patrocinio, è in realtà il compenso massimo previsto.
Occorre pertanto procedere alla liquidazione della somma dovuta,
applicando (ratione temporis) il d.m. n. 55/2014: tenuto conto del valore della causa pari ad € 730.000,00 (così come dichiarato nel ricorso introduttivo), vanno liquidate, in riforma del decreto di liquidazione opposto,
applicando i valori medi, le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, in considerazione dell'attività professionale svolta e documentata di media complessità (come emerge dagli atti di causa).
A differenza del provvedimento impugnato la controversia non può essere qualificata di “bassa difficoltà” e quindi con applicazione dei valori minimi,
atteso che dalla documentazione in atti la stessa ben può essere qualificata
“di media difficoltà”, essendo stati trattati profili sicuramente semplici quali decadenza e difetto di motivazione, ed altri certamente più complessi relativi alla debenza del credito chiesto a rimborso sulla base della dichiarazione IVA
- 9 -
della società poi fallita. Va altresì riconosciuto il compenso per la fase istruttoria/trattazione atteso che è documentato come il ricorrente abbia depositato ben due memorie illustrative, di cui la seconda certamente propedeutica alla decisione (e come tale rientrante nella fase decisoria), ma la prima costituente trattazione della controversia in una fase antecedente l'udienza di decisione.
Il compenso va – quindi - liquidato nella misura di € 5.441,00 per la fase di studio, € 2.366,00 per la fase introduttiva, € 3.770,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 5.616,00 pe la fase decisionale, per il totale di €
17.193,00 che ridotto della metà, ex art. 130 DPR 115/2002 è pari ad €
8.596,50 oltre rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%
sull'importo dei compensi, iva e cpa come per legge.
Le spese processuali vanno regolate secondo il principio di soccombenza
(valore della causa tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 – fase di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso notificato 23.05.2024, da contro Controparte_5 Controparte_8
[...]
[...]
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, disattesa ogni ulteriore
[...]
istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e in riforma del decreto di liquidazione opposto,
liquida in favore dell'avv. la complessiva somma di € Controparte_5
8.596,50 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% sull'importo dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Dispone che tale somma, a norma dell'art. 131 n. 4 DPR 115/2002, sia anticipata dall'erario;
2. condanna il a rifondere alla Controparte_1
parte ricorrente le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 811,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% sull'importo dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.,
oltre € 125,00 per esborsi.
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
- 11 -
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 22 del mese di Gennaio avanti il dott. Giorgio
Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 4759/24 RGAC;
promossa da
vv. Andrea, Pt_1
(c.f. .), elettivamente domiciliato nel proprio studio CodiceFiscale_1
professionale, sito in Catania Viale Ionio n. 35, rappresentato da sé stesso ex art. 86 c.p.c.;
ricorrente;
contro
Controparte_1
TRIBUTARIA – GIUSTIZIA TRIBUTARIA, in
[...] Controparte_2
persona del Ministro pro tempore (C.F. ) rappresentata e difesa P.IVA_1
dai Dottori Angelo Natale, Gianluca Fedeli, e Controparte_3 [...]
giusta delega in atti e che elegge domicilio presso il Controparte_4
; Controparte_1
resistente;
AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL
DIFENSORE DI PARTE AMMESSA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali si riportano alle domande ed eccezioni svolte in atti e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c..
Le parti presenti discutono quindi oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi,
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
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Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato a mezzo pec in data 23.05.2024,
l'avv. rappresentato e difeso da sé stesso proponeva Controparte_5
opposizione avverso il decreto di pagamento n.1/2024 del 03.04.2024
notificato a mezzo pec in data 8 aprile 2024, con il quale la Coorte di Giustizia
Tributaria di secondo grado di Catania Sez. V liquidava al ricorrente a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in favore della parte ammessa al patrocinio gratuito, , la Controparte_6
somma di € 4.452,50 (già ridotto alla metà ex art. 130 TUSG).
Esponeva di avere prestato la propria opera professionale nell'interesse del
, nel giudizio portante R.G. Controparte_6
1644/2019, ammesso in via provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 D.P.R. n. 115/2002, giusto provvedimento in atti.
Eccepiva il difetto di motivazione in merito alla mancata corresponsione della somma relativa alla nota spese depositata nonché l'utilizzo di mere formule di stile;
per mancato rispetto dei limiti tabellari di cui al D.M.55/2014
applicato, in quanto la somma liquidata è inferiore rispetto ai parametri ministeriali, in ragione dell'attività svolta nell'esercizio del mandato professionale, nonché la mancata liquidazione della fase di trattazione in violazione dell'art. 4 comma 5 lett. c del D.M. n. 55/2014.
Si costituiva il opponendosi. Controparte_1
- 3 -
In diritto.
Contr Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dal con la memoria di costituzione di inammissibilità dell'opposizione proposta per tardività, in quanto infondata.
Ai sensi dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso, è ammessa opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte. Dagli atti di causa emerge che il decreto di liquidazione opposto è
stato comunicato dalla CGT di secondo grado a mezzo pec in data 08.04.2024
(cfr. messaggio pec allegato) e che il ricorso in opposizione è stato regolarmente depositato in data 08.05.2024, giuste pec di accettazione e consegna del deposito telematico da parte del ricorrente versate in atti.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31045 del 2 novembre 2021, ha precisato, in relazione alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata, che la ricevuta di accettazione e di consegna al destinatario costituisce il documento idoneo a provare il perfezionamento della notifica.
Questa ricevuta, infatti, fa insorgere una presunzione di conoscenza da parte del destinatario, secondo il principio stabilito per gli atti recettizi di cui all'art. 1335 c.c., che si sostanziano in dichiarazioni dirette a soggetti
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determinati e che, secondo il richiamato dato legislativo, si reputano
conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.
In particolare in merito al perfezionamento del deposito telematico degli atti, nel processo civile telematico, diverse sono le pronunce della Suprema
Corte (cfr. da ultimo Cass. Sezione I, 13 Novembre 2023, n. 31592; Cass. civ.
Sezione III – 21 Novembre 2023, n. 32296; Cass. civile, Sezione III – 21
Novembre 2023, n. 32287) nelle quali si statuisce che “Il deposito telematico
degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC,
ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta
elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16
bis, comma 7, del D.L. n. 179 del 2012, così che, ferma l'applicabilità delle
disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è
tempestivamente effettuato quando la ricevuta di avvenuta consegna viene
generata entro la fine del giorno di scadenza. Inoltre, se l'illeggibilità dei files
è dipesa da fatto fortuito non è imputabile alla parte, cosa questa che per
intrinseca coerenza giustifica la rimessione in termini.
Pertanto il ricorso per cui oggi è causa è stato regolarmente depositato
(08.05.2024) nel termine di giorni 30 dalla comunicazione a mezzo pec del decreto di liquidazione opposto (08.04.2024) e che irrilevante ai fini della eccepita tardività è la circostanza che la cancelleria del Tribunale in intestazione abbia accettato il deposito telematico in data 09.05.2024, con la
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conseguente generazione automatica da parte del sistema di interscambio ministeriale della “quarta pec”, con la quale il depositante riceve comunicazione che il deposito si è correttamente perfezionato.
L'eccezione di tardività va dunque rigettata.
Nel merito il ricorso (tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002) è fondato e deve essere accolto, essendo stato liquidato un onorario inferiore al minimo tariffario e, comunque, non adeguato – ai sensi dell'art. 2236 c.c. – all'attività
professionale svolta.
E' fondata la doglianza in ordine al difetto di motivazione in quanto in presenza di una specifica richiesta del difensore, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione del compenso in misura inferiore a quelli domandati, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata (Cass. n.12537 del 2019) allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed ai parametri, così
come, sia pure sinteticamente, ha l'onere di specificazione allorché proceda al “taglio” delle competenze legali al momento della liquidazione di esse
(Cass. 12 gennaio 2018. n. 657). Solo l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a
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sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle (Cass. 13 novembre 2020 n.25788).
Nel decreto opposto in esame, la CTG di secondo grado ha liquidato il compenso spettante al ricorrente solo con riferimento alle fasi di studio e introduttiva e decisionale, motivando la mancata liquidazione della fase istruttoria/trattazione “non essendosi svolta alcuna attività significativa”,
quantificando il compenso nell'importo nella somma di € 8.905,00
riducendola del 50% per ammissione al gratuito patrocinio e liquidando la somma di € 4.452,50 oltre spese generali, iva e cpa, e ciò non consente un controllo sui criteri di calcolo adottati.
La censurata situazione realizza, quindi, la dedotta violazione di legge, con la conseguenza che il motivo va accolto.
Anche il motivo di opposizione sulla violazione dell'art. 82 D.P.R. 115/02,
comma 1, secondo cui “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono
liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la
tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori
medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità,
tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione
all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della
persona difesa”, va accolto in quanto il giudice è tenuto ad effettuare la
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liquidazione giudiziale dei compensi al difensore nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, ed ora del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 (in termini,
Cass. 19 gennaio 2018 n. 1357).
Nel caso che occupa, la somma riconosciuta dalla CGT di secondo grado pari ad € 4.452,50 oltre spese generali 15% e accessori di legge, relativa alle fasi studio, introduttiva, decisionale decurtata del 50% per gratuito patrocinio, è inferiore a quella dovuta al ricorrente pur applicando i valori minimi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (il ricorrente richiede anche la fase istruttoria/trattazione).
Infatti il ricorrente aveva correttamente richiesto il compenso anche per la fase istruttoria/trattazione, quest'ultima fase dovuta in quanto vi è prova in atti di avere compiuto le attività di cui all'art. 4, comma 5, lett. c del D.M.
55/2014.
L'istante a corredo dell'opposizione ha compiutamente documentato l'attività svolta, depositando atto di appello (il cui decreto di liquidazione compensi al difensore è oggetto della presente impugnazione), sentenza di appello resa a conclusione del predetto giudizio davanti alla CGT di secondo grado, memorie illustrative (10.09.2021 e 24.11.2022), istanza liquidazione dei compensi al difensore, nota spese e decreto di liquidazione, copia
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delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la parte ammessa.
Bisogna tenere conto che l'art. 82 d.p.r. n. 115/2002 al comma 1 stabilisce che va osservata la tariffa professionale, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, di guisa che può reputarsi che il valore medio, in caso di gratuito patrocinio, è in realtà il compenso massimo previsto.
Occorre pertanto procedere alla liquidazione della somma dovuta,
applicando (ratione temporis) il d.m. n. 55/2014: tenuto conto del valore della causa pari ad € 730.000,00 (così come dichiarato nel ricorso introduttivo), vanno liquidate, in riforma del decreto di liquidazione opposto,
applicando i valori medi, le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, in considerazione dell'attività professionale svolta e documentata di media complessità (come emerge dagli atti di causa).
A differenza del provvedimento impugnato la controversia non può essere qualificata di “bassa difficoltà” e quindi con applicazione dei valori minimi,
atteso che dalla documentazione in atti la stessa ben può essere qualificata
“di media difficoltà”, essendo stati trattati profili sicuramente semplici quali decadenza e difetto di motivazione, ed altri certamente più complessi relativi alla debenza del credito chiesto a rimborso sulla base della dichiarazione IVA
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della società poi fallita. Va altresì riconosciuto il compenso per la fase istruttoria/trattazione atteso che è documentato come il ricorrente abbia depositato ben due memorie illustrative, di cui la seconda certamente propedeutica alla decisione (e come tale rientrante nella fase decisoria), ma la prima costituente trattazione della controversia in una fase antecedente l'udienza di decisione.
Il compenso va – quindi - liquidato nella misura di € 5.441,00 per la fase di studio, € 2.366,00 per la fase introduttiva, € 3.770,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 5.616,00 pe la fase decisionale, per il totale di €
17.193,00 che ridotto della metà, ex art. 130 DPR 115/2002 è pari ad €
8.596,50 oltre rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%
sull'importo dei compensi, iva e cpa come per legge.
Le spese processuali vanno regolate secondo il principio di soccombenza
(valore della causa tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 – fase di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso notificato 23.05.2024, da contro Controparte_5 Controparte_8
[...]
[...]
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, disattesa ogni ulteriore
[...]
istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e in riforma del decreto di liquidazione opposto,
liquida in favore dell'avv. la complessiva somma di € Controparte_5
8.596,50 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% sull'importo dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Dispone che tale somma, a norma dell'art. 131 n. 4 DPR 115/2002, sia anticipata dall'erario;
2. condanna il a rifondere alla Controparte_1
parte ricorrente le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 811,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% sull'importo dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.,
oltre € 125,00 per esborsi.
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
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