TRIB
Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/03/2024, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI RIETI Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Francesca Sbarra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 646 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
elettivamente domiciliato in San Giorgio Bigarello – (MN), via Via Parte_1
Grazioli n. 7, presso lo studio dell'avv. Luigi Elefante, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. presso i cui uffici in P.IVA_1
Roma, alla via dei Portoghesi 12 è per legge domiciliato.
NONCHE'
in persona del suo Controparte_3
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Carolla, in virtù di procura generale alle liti 21.07.2015 per atti notaio di Roma Rep. n°80974 Racc. 21569 Persona_1
e con esso elettivamente domiciliato presso la locale Sede , in 02100 – Rieti, Via Cintia CP_3
n.42.
CONVENUTI
OGGETTO: vittime del dovere – riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.06.2022, il ricorrente, premesso di avere ottenuto il riconoscimento dello status di vittima del dovere come da decreto in atti, ha convenuto le amministrazioni indicate in epigrafe chiedendo di dichiarare il suo diritto al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 della legge
206/2004.
Il si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva, il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti nonché l'infondatezza nel merito della domanda. L' del pari, insisteva per il rigetto del ricorso, rilevando la CP_3
prescrizione del diritto alla supervalutazione contributiva e/o dei ratei pensionistici ipoteticamente spettanti, il proprio difetto di legittimazione passiva ed, in ogni caso,
l'improponibilità della domanda giudiziaria nei propri confronti, in assenza di una previa domanda in sede amministrativa.
La causa è stata discussa ex art. 127 ter c.p.c..
1. – Il ricorrente agisce, quale vittima del dovere, al fine di ottenere il riconoscimento dell'incremento figurativo decennale dell'anzianità contributiva utile ad aumentare, in misura corrispondente, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell'art. 3 della legge
206/2004, beneficio esteso a tutte le vittime del dovere e familiari superstiti dall'art. 1 comma
562 della legge 266/2005 in combinato disposto con l'art.1 del D.P.R. 243/2006, emanato in attuazione dell'art.1 c. 565 L. cit..
2. – In via preliminare, quanto all'eccezione di giurisdizione, giova ricordare che la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro rispetto al riconoscimento del diritto oggetto di causa è stata autorevolmente e condivisibilmente più volte affermata dalla Corte Suprema di Cassazione la quale nella pronuncia a SSUU n.7761/2017 si è così espressa: "Come di recente affermato da queste Sezioni Unite - in continuità con un indirizzo ermeneutico relativo ad analoghe situazioni (vedi, per tutte: Cass. SU 18 dicembre 2007, n.
26626, relativa alle controversie in materia delle speciali elargizioni previste per legge in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) - in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui all'art. 1, comma 563, di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'Amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c., e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale (Cass. SU 16 novembre 2016, n. 23300)."
Ne consegue la reiezione dell'eccezione.
Ancora, in via preliminare, quanto alle eccezioni di difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni convenute, si evidenzia che l'art. 2, quarto comma, del D.P.R. n.510/1999, recante disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (cui l'accredito contributivo è pacificamente riconosciuto), prevede espressamente che “per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza”.
Conformemente, l'art. 3 del D.P.R. n°243/2006, disciplinante “termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, stabilisce che le domande dirette all'ottenimento dei medesimi benefici in favore delle vittime del dovere vanno presentate alle amministrazioni di appartenenza del beneficiario, al pari di quanto avviene per le vittime del terrorismo.
D'altronde, se è vero che l'ente erogatore del trattamento pensionistico è l' è altrettanto CP_3 vero che l'ente previdenziale si limita a prendere atto della declaratoria del diritto alle provvidenze direttamente correlate allo status di “vittima del dovere”, per il cui riconoscimento è competente l'amministrazione di appartenenza del beneficiario, che è quindi legittimata passivamente a contraddire in ordine a tutte le domande che sul riconoscimento di tale status siano fondate.
E ancora si evidenzia che il presente ricorso mira al mero accertamento del diritto dell'istante all'aumento contributivo, senza richiedere alcuna statuizione di condanna all'erogazione di una prestazione pensionistica.
Ne discende l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al solo
– risultando, al contrario, infondata l'eccezione formulata dal . CP_3 Controparte_1 3. – Quanto alla eccepita prescrizione, si condivide integralmente l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17440 del 30.5.2022) la quale, in relazione alla presunta ritenuta prescrizione dello 'status', recependo orientamenti andatisi delineando nella diffusa giurisprudenza di merito, così ha argomentato: “la qualifica di
Vittima del dovere in termini di Status non deve intendersi secondo la nozione tradizionale, che la dottrina classica intendeva in senso comunitario, ossia quale modo per definire la posizione della persona umana rispetto ad una data collettività di riferimento, in funzione della sua condizione di libertà personale, cittadinanza e appartenenza a un certo gruppo familiare, ma cosi come declinato in età moderna in relazione al principio di eguaglianza formale inteso come rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica
e sociale del paese: art. 3 comma 2 Costituzione;
tale evoluzione ha determinato il progressivo passaggio da “status civitatis” a “status activus processualis”, inteso come libero potere di avvalersi dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per assicurarsi le prestazioni sociali volte a garantire la protezione e la perequazione della categoria cui si appartiene e rendere cosi effettiva la libertà astrattamente assicurata dal principio di eguaglianza formale;
per converso, la libertà di scelta della persona è stata preservata subordinando l'attribuzione delle prestazioni ad una specifica domanda, allo scopo di fugare la possibilità che l'attribuzione d'ufficio di certe prestazioni valesse ad imprimere autoritativamente al beneficiario una qualità soggettivamente percepita come uno stigma sociale;
ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinatari di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite, la situazione giuridica dei beneficiari può e deve essere ricostruita in termini di status, tanto vale in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1 legge 266 /2005, e dei particolari rischi connessi ad un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività ( art. 2 Costituzione); non può essere dubbio che le provvidenze previste per la categorie de quo rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost. La disciplina dei benefici previsti può legittimamente considerarsi come una delle possibili figure speciali di sicurezza sociale. Pertanto sussistono per le vittime del dovere tutti i presupposti per il riconoscimento dello status, atteso che tale categoria di soggetti è caratterizzata da un insieme di benefici riepilogati dall'art. 4 del D.P.R. 243/2006, riconosciuti in relazione al pericolo ed al rischio dell'attività svolta nell'adempimento del dovere”.
È allora equo ritenere, armonicamente rispetto al predetto orientamento interpretativo, che l'eccepita estinzione del diritto per prescrizione appare infondata in relazione alla natura del diritto azionato (ed a quella dei benefici che ne derivano, entrambi di chiara natura assistenziale, la cui erogazione, in relazione al riconoscimento, è diretta a tutelare diritti presidiati dagli artt.
2-3 e 38 della Carta). Lo “status di Vittima del Dovere”, rientra, infatti, nei cc.dd, “status di protezione”, riconosciuti a favore di un soggetto debole, meritevole di aiuto o protezione, per il quale l'ordinamento predispone uno statuto giuridico differenziato, riconoscendo tutele che spaziano in vari settori: assistenziale, previdenziale e fiscale. Ne consegue che, proprio in quanto destinati alla soddisfazione di un interesse pubblico, sia l'accertamento dello status che l'accertamento del diritto al riconoscimento dei correlati benefici di natura assistenziale, sono chiaramente diritti indisponibili e come tale irrinunciabili ed imprescrittibili ex art. 2934, co. II c.c. (cfr. Sentenza N.80-2020 Tribunale di
Gorizia S.L.- Sentenza N.62-2020 Tribunale di Pordenone- Corte di Appello di Roma S.L. N.
2702/2021).
In questo caso la prescrizione estintiva decennale opera unicamente con riferimento al diritto al pagamento dei benefici economici, che trovano ragione e causa a seguito del riconoscimento. Cassazione SS.UU. Sent. 25.7.2002 n. 10955: “Alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall'art.1282 cod.civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa
( procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della spesa) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art.
129 del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n.1827, secondo cui si prescrivono in cinque anni
a favore dell'istituto le rate di pensione “non riscosse”; ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma - ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base- che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art.
129” (recente conforme: Ordinanza N.18309/20). Controparte_4 Nel presente giudizio non si deve pronunciare alcuna statuizione di condanna all'erogazione ma solo il mero accertamento della spettanza dei benefici al ricorrente, non dovendosi qui pronunciare alcunché sulla prescrizione decennale dei conseguenti diritti di credito afferenti i singoli ratei antecedenti di un decennio rispetto alla domanda, in mancanza della domanda di condanna al pagamento delle prestazioni.
4. – Nel merito, la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
In punto di diritto, la definizione dì "vittime del dovere" è contenuta nei commi 563 e 564 dell'art. 1 legge 23 dicembre 2005 n.266, che così recitano: "563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma
563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
Il comma 565 del medesimo art. 1 legge n. 266/2005 ha poi demandato ad un successivo regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
Il regolamento attuativo in questione è stato emanato con d.p.r. 7 luglio 2006 n.243, il quale, all'art.1, ha previsto che “ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto
2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti
l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”
In punto di fatto, non è in contestazione né il (già intervenuto) riconoscimento dello status di
“vittima del dovere”, nè il diritto dell'appellante a percepire le correlate provvidenze, ma solo il riconoscimento dell'aumento di 10 anni di contribuzione figurativa utile per il calcolo dell'anzianità pensionistica, per la determinazione della misura della pensione e per la liquidazione del trattamento di fine rapporto (o equipollente), ai sensi dell'art. 3 della legge n.206/2004. Tale aumento, secondo il , sarebbe applicabile immediatamente CP_1
esclusivamente nei confronti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e non anche nei confronti delle vittime del dovere, per le quali è stata prevista una attuazione progressiva, nei limiti delle disponibilità economiche.
Al riguardo, tuttavia, occorre considerare l'art. 1, commi 562, 563, 564 e 565, della legge n.
266 del 2005, la cui ratio è stata esplicitata dallo stesso legislatore nell'esigenza di prevedere una “progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità
e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564”. Come
è evidente, non si tratta di erogazioni a carattere risarcitorio, ma di provvidenze economiche riconosciute, in onore al principio di solidarietà sociale, in favore di cittadini colpiti da eventi lesivi nell'adempimento di doveri che travalichino quelli propri d'istituto e che sono svolti a difesa degli interessi dell'intera comunità.
Orbene, l'art. 3 della legge 3.08.2004, n.206 (recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”), prevede che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata,
l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005” (comma così modificato dall'art. 1, commi 794 e 795, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007).
È ragionevole ritenere che tale disposizione è diretta a regolare la sola posizione giuridica ed economica delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ossia dell'unica, sino a quel momento, categoria di soggetti beneficiari degli emolumenti assistenziali in discorso, senza, dunque, alcuna possibilità di specifico ed intenzionale rinvio ai, necessariamente ignoti, contenuti dell'ancora emananda normativa che avrebbe nell'avvenire esteso siffatti benefici a tutte le vittime del dovere, come individuate attraverso i criteri dettati dall'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005.
D'altra parte, come già evidenziato, l'art. 1 del DPR n. 243 – adottato in attuazione del richiamato art. 1, commi 562, 563, 564 e 565, della legge n. 266 del 2005 – con riguardo ai destinatari delle provvidenze, contempla tra i benefici e le provvidenze dallo stesso disciplinate (quanto alla determinazione di termini e modalità per la corresponsione delle provvidenze da estendere alle vittime del dovere) pure quelle di cui alla Legge 206/2004 e, dunque, anche quelle previste in favore delle vittime e dei loro famigliari di cui all'art. 3 della
Legge appena menzionata: “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto
2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti
l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Ciò premesso, in forza del chiaro tenore dell'art. 1, comma 562, della legge n.266 cit., deve prendersi atto della volontà legislativa di realizzare l'estensione dei benefici in argomento alle vittime del dovere individuate alla stregua dei successivi commi 563 e 564. La lettura sistematica di tale complessivo quadro normativo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (che eviti ingiustificate disparità di trattamento - ex art. 3 Cost.
- tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), porta infatti a ritenere che il citato art. 1, comma 562, della legge 23.12.2005, n. 266, abbia inteso estendere alle vittime del dovere indistintamente tutti i benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Questa conclusione risulta corroborata dalla circostanza che il comma 562 non effettua distinzioni tra prestazioni diverse, limitandosi a prevedere che l'estensione sia "progressiva", ciò che non esclude che essa sia generalizzata, comprensiva quindi anche del beneficio previsto dalla cit. legge 3.08.2004, n. 206, legge del resto puntualmente richiamata dal citato art. 1 lett. a) del DPR 7.07.2006, n. 243.
Anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza n. 6214 del 24/02/2022, si sono sostanzialmente espresse in questi termini: “1.1. A riportare ad unum i due versanti di normazione è stata ancora una legge finanziaria: ed infatti la I. 23 dicembre 2005 n. 266, all'art. 1, comma 562, ha autorizzato la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro
a decorrere dal 2006 al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, stabilendo, al comma 563 (come già ricordato al punto sub 5.1. che precede) che: «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
in operazioni di soccorso;
in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità» e precisando, al successivo comma 564, che: «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative». Con tale legge, dunque, si è recuperata l'equiparazione tra le diverse tipologie di vittime di cui all'art. 82 della finanziaria del 2001. Si è, poi, rimessa (comma 565) ad un adottando regolamento (da emanarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze - indicazione anch'essa significativa dell'equiparazione) la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze (disciplina, dunque, unica per le indicate categorie). 8.12. È così intervenuto il
d.P.R. n. 243/2006, appunto recante il regolamento concernente la corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
Esso disciplina la procedura per la richiesta dell'interessato, il suo vaglio da parte delle amministrazioni competenti, la predisposizione da parte del Ministero dell'interno-
Dipartimento della pubblica sicurezza di una graduatoria unica nazionale delle posizioni”.
Ebbene, tale decisione, pur dettata con specifico riferimento alle provvidenze economiche, in più parti ha posto quale principio generale quello secondo cui il trattamento delle vittime del dovere è stato in tutto equiparato a quello delle vittime di terrorismo o criminalità organizzata e che un'interpretazione della normativa in senso difforme comporterebbe il rischio di violazione dell'art. 3 Cost..
Ciò in quanto la legislazione primaria in materia è ispirata a un chiaro intento perequativo, e coerente col principio di razionalità - equità di cui all'art. 3 Cost., così come inteso dalla costante giurisprudenza amministrativa e ordinaria (v. Cass.Civ., sez. lav., 05/04/2022,
n.11015).
Assodato è pertanto – fermo restando che il convenuto non pone impedimento CP_1
specifico all'accoglimento della domanda per ragioni di bilancio, che non vengono puntualmente delineate in comparsa di costituzione e risposta – il diritto dell'odierno ricorrente di richiedere ed ottenere i benefici previsti dal cit. art. 3 della legge 3.08.04, n. 206, ossia l'aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, spettando al ricorrente i benefici conseguenti all'incremento figurativo decennale di versamenti contributivi di cui all'art. 3, c.I, L.206/04,
e conseguente regolarizzazione della di lui posizione contributiva.
5. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura della controversia (causa di previdenza) e dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
− Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_3
− In accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente al beneficio dell'incremento figurativo decennale di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 della legge 3.08.2004, n. 206;
− Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1
euro 1.865,00 oltre rimborso forfetario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Luigi Elefante dichiaratosi antistatario;
− Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si CP_3
liquidano in euro 1.865,00 oltre rimborso forfetario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Rieti, 26.03.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Sbarra