Art. 9.
Ogni volta che l'annuo prodotto netto, tenendo conto anche del contributo consorziale, ecceda il 5 per cento, la meta' dell'eccedenza spetta al Consorzio.
Prodotto netto e' quello che rimane del prodotto lordo, detratte le spese di amministrazione, di esercizio, di manutenzione, di riparazioni ordinarie e i canoni e tributi pubblici.
La compartecipazione sara' divisa fra lo Stato e le tre provincie nelle proporzioni del rispettivo contributo.
La meta' della quota di ciascuna provincia sara' corrisposta ai rispettivi Comuni, in proporzione degli oneri che essi sostengono per effetto delle disposizioni degli articoli 4 e 7.
Nei riguardi della compartecipazione saranno fissate nel Regolamento le norma per l'esercizio del sindacato, da parte del Consorzio, sui conti del concessionario.
Ogni volta che l'annuo prodotto netto, tenendo conto anche del contributo consorziale, ecceda il 5 per cento, la meta' dell'eccedenza spetta al Consorzio.
Prodotto netto e' quello che rimane del prodotto lordo, detratte le spese di amministrazione, di esercizio, di manutenzione, di riparazioni ordinarie e i canoni e tributi pubblici.
La compartecipazione sara' divisa fra lo Stato e le tre provincie nelle proporzioni del rispettivo contributo.
La meta' della quota di ciascuna provincia sara' corrisposta ai rispettivi Comuni, in proporzione degli oneri che essi sostengono per effetto delle disposizioni degli articoli 4 e 7.
Nei riguardi della compartecipazione saranno fissate nel Regolamento le norma per l'esercizio del sindacato, da parte del Consorzio, sui conti del concessionario.