Cass. civ., sez. II, sentenza 19/06/1971, n. 1906
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Sentenza 19 giugno 1971

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Le affermazioni ad abundantiam non sono suscettibili di censura in Sede di legittimita, non potendo essere considerate alla stregua delle argomentazioni destinate a sorreggere la motivazione della sentenza impugnata. ( V 2832'69, mass n 342632).*

Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e lavoro autonomo e censurabile in Sede di legittimita soltanto la Determinazione dei criteri generali ed estratti da applicare al caso concreto, mentre non e sindacabile, se adeguatamente e correttamente motivata, la valutazione delle circostanze di fatto che hanno indotto il giudice di merito a ritenere ad escludere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo. ( Conf 3867'69, mass n 344218' 1018'69, mass n 339480).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/06/1971, n. 1906
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1906
    Data del deposito : 19 giugno 1971

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