Sentenza 19 giugno 1971
Massime • 2
Le affermazioni ad abundantiam non sono suscettibili di censura in Sede di legittimita, non potendo essere considerate alla stregua delle argomentazioni destinate a sorreggere la motivazione della sentenza impugnata. ( V 2832'69, mass n 342632).*
Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e lavoro autonomo e censurabile in Sede di legittimita soltanto la Determinazione dei criteri generali ed estratti da applicare al caso concreto, mentre non e sindacabile, se adeguatamente e correttamente motivata, la valutazione delle circostanze di fatto che hanno indotto il giudice di merito a ritenere ad escludere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo. ( Conf 3867'69, mass n 344218' 1018'69, mass n 339480).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/06/1971, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1971 |
Testo completo
Le affermazioni ad abundantiam non sono suscettibili di censura in Sede di legittimita, non potendo essere considerate alla stregua delle argomentazioni destinate a sorreggere la motivazione della sentenza impugnata. ( V 2832'69, mass n 342632).*