Articolo 16 della Legge 14 giugno 1949, n. 410
Articolo 15Articolo 17
Versione
21 luglio 1949
Art. 16.
Il Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' autorizzato a provvedere alla organizzazione centrale e periferica necessaria per la rapida applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e per la vigilanza e sindacato sui lavori e le provviste in base alle norme di cui al regolamento 1° approvato con regio decreto 21 ottobre 1863, n. 1528 e all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 7 agosto 1909, n. 711 .
A tal fine il Ministro per i trasporti potra' disporre, di concerto con i Ministri competenti, il temporaneo comando, alle dipendenze dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di personale tecnico di altre Amministrazioni dello Stato, esperto in costruzioni ferroviarie o stradali, nonche' il trasferimento, d'intesa col Ministero del tesoro, previo parere favorevole della Commissione, centrale per l'avventiziato, di cui all' art. 13 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 , di personale statale non di ruolo esperto nelle costruzioni anzidette.
Con provvedimenti interministeriali, da adottarsi dal Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, sara' determinato il limite numerico del personale occorrente per la organizzazione di cui trattasi e la ripartizione del limite stesso tra personale di ruolo da comandarsi e personale non di ruolo da trasferirsi.
I posti in soprannumero nel grado 6° del ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione previsti nella nota c) della tabella I, allegata al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557 , sono aumentati di due unita' da conferirsi, per inquadramento, a funzionari che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo stesso, ferme rimanendo tutte la norme contenute nel decreto legislativo medesimo.
L'onere relativo al personale di cui sopra fara' carico - al bilancio del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Entrata in vigore il 21 luglio 1949