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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/05/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 959/2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Scola;
RICORRENTE
E
CORREALE (C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Bruno Iannice;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che con sentenza n. 34/2022 il Tribunale di Parte_1
Crotone ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, affidando il figlio minore
(nato a [...], il [...]) ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso di sé presso la casa coniugale a sé assegnata, regolamentando le frequentazioni tra il minore ed il padre e determinando l'assegno di mantenimento per
1 il minore a carico del nella misura di € 300,00 mensili – ha esposto che Pt_2 successivamente all'emissione della sentenza di separazione, il si è Pt_2
disinteressato del minore, contravvenendo al calendario delle visite disciplinato dal
Tribunale; che ha chiesto al convenuto di prestare il consenso necessario a sottoporre il minore a visite neuropsichiatriche nonché un maggiore sostegno per l'accudimento del minore, senza ricevere alcun riscontro;
che a seguito di un contatto telefonico con il medico che ha avuto in cura il minore, il ha prestato il proprio consenso ai Pt_2
trattamenti; che ancora il non ha corrisposto il 50% delle spese straordinarie Pt_2
necessarie per il minore, nonostante le statuizioni del Tribunale;
che dal mese di novembre 2021 è stata costretta a cambiare abitazione a causa delle precarie condizioni igieniche in cui versava la casa coniugale (interessata da copiose infiltrazioni di acqua), rispetto alle quali il resistente non è in alcun modo intervenuto;
che la condizione economica del , successivamente alla sentenza di Pt_2
separazione, è notevolmente migliorata, mentre quella di essa ricorrente ha subìto un peggioramento, stante anche la mancanza di alcuna seria prospettiva di lavoro ed il gravoso onere di accudimento del figlio minore;
che è inoltre intenzione di essa ricorrente recarsi con il figlio in Brasile per almeno un mese all'anno, al fine di consentirgli di conoscere la propria famiglia di origine. Tutto ciò premesso, ha chiesto confermarsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, disporsi l'aumento ad € 500,00 dell'assegno posto a carico del per il mantenimento Pt_2
del figlio minore;
porsi a carico del convenuto un assegno di € 300,00 per il proprio mantenimento, nonché autorizzarsi essa ricorrente a recarsi in Brasile con il minore per un periodo di almeno un mese ogni anno.
ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_2
e la conferma del diniego dell'autorizzazione alla ricorrente di recarsi in Brasile con il minore, come già previsto dal Tribunale in sede di separazione;
in via riconvenzionale, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo del minore in proprio favore, con collocamento presso di sé; in via gradata ha chiesto disporsi l'affidamento congiunto alternato, stabilendo periodi e durata di permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore e in via ulteriormente gradata l'affidamento congiunto con collocamento del bambino presso la propria abitazione;
ha inoltre chiesto disporsi, in caso di affidamento esclusivo, e/o alternato e/o congiunto del minore con collocazione presso
2 il padre, la revoca dell'assegno di mantenimento a proprio carico, nonché la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
Nel corso del procedimento, il convenuto ha documentato il peggioramento delle proprie condizioni di salute, in ragione delle quali ha dichiarato di rinunciare alla domanda di affidamento esclusivo del figlio minore e di affidamento congiunto alternato;
ha altresì dichiarato di rinunciare alla quota di propria spettanza dell'assegno unico erogato dall'Inps in favore del minore.
La ricorrente all'esito del giudizio ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo del minore in proprio favore, in considerazione della patologia di cui è affetto il resistente e dell'assenza della figura paterna dalla vita del piccolo;
in Per_1
via subordinata, ha chiesto confermarsi l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé; aumentare ad € 500,00 l'importo dell'assegno posto a carico del per il mantenimento del figlio minore e porsi Pt_2
a carico del un assegno di € 300,00 per il proprio mantenimento;
ha ribadito Pt_2
inoltre la richiesta di essere autorizzata a trascorrere, insieme al figlio minore, una vacanza di almeno un mese all'anno in Brasile.
Preliminarmente si osserva che la revisione delle condizioni di separazione presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi successivamente alla sentenza di separazione, da intendersi come circostanze di fatto nuove, ossia non deducibili in quel procedimento, perché ad esso sopravvenute, che alterino l'assetto dei rapporti, economici e non, tenuto presente in quella sede.
Ciò posto, valutando per prima la domanda di determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, si evidenzia anzitutto che nella presente sede
– benché la stessa abbia prospettato un miglioramento delle condizioni economiche del convenuto a suo dire verificatosi successivamente al giudizio di separazione – si è invero limitata ad affermare che questi percepisce una pensione di € 1.600,00 al mese, oltre ad un reddito di € 300,00 derivante dalla locazione di un appartamento, e che continua a svolgere un'attività lavorativa nonostante sia pensionato;
tutte argomentazioni già spese nel corso del procedimento di separazione e valutate dal
Tribunale nonché dalla Corte di Appello, la quale ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto dell'assegno di mantenimento.
3 In sede di appello, la Corte ha ampiamente spiegato che “deve escludersi che tra la ed il si sia venuta a costituire quella comunione materiale Parte_3 Pt_2
e spirituale sui cui si fonda il rapporto di matrimonio e che giustifica, nel giudizio di separazione, il riconoscimento di un assegno di mantenimento al verificarsi degli altri presupposti. Depongono in tal senso, non soltanto, la breve durata del matrimonio ( è stato celebrato nel maggio del 2017 e la separazione di fatto si è verificata nel novembre del 2018), ma una serie di altre circostanze: a) l'ancor più breve durata della convivenza tra i coniugi, atteso che, per come è pacifico, dopo il matrimonio, la si è recata in Brasile in due distinti periodi (dopo la celebrazione Parte_1
delle nozze e, successivamente, nell'autunno del 2018); b) la notevole differenza di età
(quasi venti anni), nazionalità, lingua e costumi tra i due coniugi;
c) le stesse circostanze con cui si sono conosciuti (tramite il social network "Facebook"); d) la repentinità e la gravità con cui è esplosa la crisi coniugale, a distanza di poco tempo dal matrimonio e malgrado la nascita di un figlio, e con cui è proseguita dopo la separazione di fatto (cfr., sul punto, le deposizioni dei testimoni)”.
Ancora, con riferimento alle condizioni economiche, la Corte ha escluso la sussistenza di una sostanziale sproporzione tra i due coniugi, tale da giustificare la previsione dell'assegno di mantenimento in favore della ed a carico del Parte_1
, in considerazione del fatto che “a) il classe 1960, è pensionato e Pt_2 Pt_2
gode di una pensione, con rateo mensile di euro 1.272,50 (cfr. il cedolino prodotto);
b) il suo lavoro, a tempo parziale, presso una società cooperativa è cessato definitivamente il 31.12.2021 (cfr. la documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello); c) non risulta smentito il fatto che il contratto di locazione, da cui in passato il ha tratto un reddito, Pt_2 sia cessato e che l'immobile sia abitato da uno dei figli;
d) il risulta gravato Pt_2
dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli nati dal precedente matrimonio, per un importo mensile di 600,00 euro (cfr. la copia della sentenza di divorzio del 23.3.2009, depositata in cancelleria in data 8.4.2009, nel fascicolo di parte di primo grado di giudizio del , oltre che del contributo monetario al Pt_2
mantenimento del figlio , per euro 300 mensili;
e) la (classe Per_1 Parte_1
1979), dal canto suo, è in piena età lavorativa, ha competenze di lavoro specifiche
4 (nel settore della animazione per bambini) e vanta collaborazioni in tale settore;
f) gode, inoltre, dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore”.
A fronte di tali argomentazioni, nessuna significativa sopravvenienza è stata prospettata né dimostrata dalla ricorrente, sì da giustificare la previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore ed a carico del convenuto.
Invero questi ha ammesso che di recente è venuto meno l'obbligo di contribuire al mantenimento di uno dei due figli nati dal precedente matrimonio. Tale circostanza, tuttavia, non consente da sola di individuare un significativo squilibrio economico tra le parti, idoneo a fondare la domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, né consente di superare le ulteriori motivazioni poste a sostegno del rigetto della domanda, tutte riconducibili alla mancata costituzione tra i coniugi di una effettiva comunione materiale e spirituale notoriamente derivante dal matrimonio e alle potenzialità economiche della ricorrente.
Per le medesime ragioni, non può essere accolta la domanda di aumento dell'assegno posto a carico del convenuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore.
Al riguardo, si evidenzia peraltro che nel corso del procedimento il ha Pt_2
rinunciato alla propria quota di assegno unico erogato dall'Inps, consentendo pertanto alla ricorrente di percepirlo in misura intera per l'importo di € 167,50 mensili.
Ancora, la ricorrente non ha prospettato alcuna sopravvenienza idonea a consentire una rivalutazione dell'istanza di autorizzazione a recarsi in Brasile con il minore per un periodo di almeno un mese all'anno (istanza già rigettata nel procedimento di separazione).
Quanto alle questioni relative all'affidamento e al collocamento del minore, si osserva anzitutto che all'esito del giudizio il convenuto ha rinunciato alla domanda di affidamento esclusivo formulata con la memoria di costituzione, nonché alla domanda di collocamento alternato. La ricorrente, invece, a fronte di una prima richiesta di conferma dell'affidamento condiviso, ha successivamente mutato la domanda, chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo del minore in proprio favore, in ragione della patologia dalla quale è affetto il resistente e della prospettata assenza della figura paterna dalla vita del piccolo . Per_1
Orbene, come noto deve essere affermato il diritto, ove possibile, di ogni figlio alla piena, integrale genitorialità, considerato il favor legis per l'affidamento condiviso, cui
5 è possibile derogare solo in presenza di gravi ragioni ostative, che il Tribunale è chiamato a valutare nel preminente interesse del minore.
Infatti, l'art. 337 ter c.c. pone il principio generale dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, sul presupposto che tale sia il regime normalmente più adeguato alla crescita equilibrata dei minori ed allo sviluppo del rapporto genitoriale. Ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il Tribunale può disporre, con provvedimento motivato,
l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori nelle ipotesi eccezionali in cui rilevi che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. In tale valutazione, il criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore
(Cass. n. 14728/2016). Posto che l'unico criterio orientativo è rappresentato dal preminente interesse della prole, si è ritenuto ad esempio che l'affido condiviso non è di per sé impedito nemmeno dall'esistenza di una conflittualità anche aspra tra i genitori, salvi i casi in cui ciò crei in concreto effetti pregiudizievoli sui figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (Cass. n. 27/2017, secondo cui la scelta di affidare i minori in via esclusiva a uno solo dei genitori deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore).
Nella specie non sono emersi elementi indicativi di un possibile pregiudizio per il minore in caso di affido condiviso.
La scarsa frequentazione tra il ed il figlio, ed il censurabile parziale Pt_2 inadempimento da parte di questi all'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie (successivamente rimborsate;
v. all. 6 della comparsa di costituzione del convenuto), per quanto possano essere, in astratto, comportamenti sintomatici di una
6 colpevole trascuratezza di aspetti importanti del proprio ruolo genitoriale, non risultano, nella specie, gravemente indicativi di inidoneità o di mancanza di competenze genitoriali in capo al convenuto, tali da indurre a ritenere che il regime dell'affido condiviso sia pregiudizievole per il minore. L'assenza del padre nella vita del figlio risulta giustificata dalle sue condizioni di salute (tali da richiedere ricoveri prolungati), condizioni aggravatesi nel corso del procedimento e che non gli consentono, in maniera incolpevole, di rispettare con puntualità il calendario delle visite. Il convenuto, inoltre, non risulta tenere condotte illecite o diseducative né risulta avere ostacolato l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente, cosicché devono escludersi i presupposti per l'affido esclusivo del minore alla madre. Tale regime, anzi, potrebbe avere l'effetto di compromettere irreversibilmente i rapporti tra padre e figlio (connotati invece da un significativo affetto), ostacolando il pieno godimento da parte del minore del diritto alla bigenitorialità.
Né può ritenersi che le difficoltà all'esercizio della genitorialità da parte del Pt_2
(e derivanti dalle sue condizioni di salute) costituiscano un ostacolo insormontabile.
Tali condizioni hanno, comunque, valenza recessiva, tenuto conto del progressivo venir meno della conflittualità tra i coniugi e della facilità ormai raggiunta nelle comunicazioni a distanza, grazie ai comuni mezzi tecnologici, che consentirà al di tenersi informato sulle condizioni di vita del figlio, di mantenere i contatti Pt_2
con lui e di partecipare alle scelte che lo riguardano.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Ogni altra questione è assorbita.
Considerata la natura delle questioni controverse e l'evolversi (nel corso del procedimento) della situazione di fatto sussistente tra le parti, per ragioni indipendenti dalla loro volontà (evoluzione che ha avuto ripercussioni sulle domande originariamente formulate, comportandone una modifica in corso di causa), si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso per la modifica delle condizioni di separazione;
7 - compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 22.05.2025.
Si comunichi.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 959/2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Scola;
RICORRENTE
E
CORREALE (C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Bruno Iannice;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che con sentenza n. 34/2022 il Tribunale di Parte_1
Crotone ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, affidando il figlio minore
(nato a [...], il [...]) ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso di sé presso la casa coniugale a sé assegnata, regolamentando le frequentazioni tra il minore ed il padre e determinando l'assegno di mantenimento per
1 il minore a carico del nella misura di € 300,00 mensili – ha esposto che Pt_2 successivamente all'emissione della sentenza di separazione, il si è Pt_2
disinteressato del minore, contravvenendo al calendario delle visite disciplinato dal
Tribunale; che ha chiesto al convenuto di prestare il consenso necessario a sottoporre il minore a visite neuropsichiatriche nonché un maggiore sostegno per l'accudimento del minore, senza ricevere alcun riscontro;
che a seguito di un contatto telefonico con il medico che ha avuto in cura il minore, il ha prestato il proprio consenso ai Pt_2
trattamenti; che ancora il non ha corrisposto il 50% delle spese straordinarie Pt_2
necessarie per il minore, nonostante le statuizioni del Tribunale;
che dal mese di novembre 2021 è stata costretta a cambiare abitazione a causa delle precarie condizioni igieniche in cui versava la casa coniugale (interessata da copiose infiltrazioni di acqua), rispetto alle quali il resistente non è in alcun modo intervenuto;
che la condizione economica del , successivamente alla sentenza di Pt_2
separazione, è notevolmente migliorata, mentre quella di essa ricorrente ha subìto un peggioramento, stante anche la mancanza di alcuna seria prospettiva di lavoro ed il gravoso onere di accudimento del figlio minore;
che è inoltre intenzione di essa ricorrente recarsi con il figlio in Brasile per almeno un mese all'anno, al fine di consentirgli di conoscere la propria famiglia di origine. Tutto ciò premesso, ha chiesto confermarsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, disporsi l'aumento ad € 500,00 dell'assegno posto a carico del per il mantenimento Pt_2
del figlio minore;
porsi a carico del convenuto un assegno di € 300,00 per il proprio mantenimento, nonché autorizzarsi essa ricorrente a recarsi in Brasile con il minore per un periodo di almeno un mese ogni anno.
ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_2
e la conferma del diniego dell'autorizzazione alla ricorrente di recarsi in Brasile con il minore, come già previsto dal Tribunale in sede di separazione;
in via riconvenzionale, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo del minore in proprio favore, con collocamento presso di sé; in via gradata ha chiesto disporsi l'affidamento congiunto alternato, stabilendo periodi e durata di permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore e in via ulteriormente gradata l'affidamento congiunto con collocamento del bambino presso la propria abitazione;
ha inoltre chiesto disporsi, in caso di affidamento esclusivo, e/o alternato e/o congiunto del minore con collocazione presso
2 il padre, la revoca dell'assegno di mantenimento a proprio carico, nonché la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
Nel corso del procedimento, il convenuto ha documentato il peggioramento delle proprie condizioni di salute, in ragione delle quali ha dichiarato di rinunciare alla domanda di affidamento esclusivo del figlio minore e di affidamento congiunto alternato;
ha altresì dichiarato di rinunciare alla quota di propria spettanza dell'assegno unico erogato dall'Inps in favore del minore.
La ricorrente all'esito del giudizio ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo del minore in proprio favore, in considerazione della patologia di cui è affetto il resistente e dell'assenza della figura paterna dalla vita del piccolo;
in Per_1
via subordinata, ha chiesto confermarsi l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé; aumentare ad € 500,00 l'importo dell'assegno posto a carico del per il mantenimento del figlio minore e porsi Pt_2
a carico del un assegno di € 300,00 per il proprio mantenimento;
ha ribadito Pt_2
inoltre la richiesta di essere autorizzata a trascorrere, insieme al figlio minore, una vacanza di almeno un mese all'anno in Brasile.
Preliminarmente si osserva che la revisione delle condizioni di separazione presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi successivamente alla sentenza di separazione, da intendersi come circostanze di fatto nuove, ossia non deducibili in quel procedimento, perché ad esso sopravvenute, che alterino l'assetto dei rapporti, economici e non, tenuto presente in quella sede.
Ciò posto, valutando per prima la domanda di determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, si evidenzia anzitutto che nella presente sede
– benché la stessa abbia prospettato un miglioramento delle condizioni economiche del convenuto a suo dire verificatosi successivamente al giudizio di separazione – si è invero limitata ad affermare che questi percepisce una pensione di € 1.600,00 al mese, oltre ad un reddito di € 300,00 derivante dalla locazione di un appartamento, e che continua a svolgere un'attività lavorativa nonostante sia pensionato;
tutte argomentazioni già spese nel corso del procedimento di separazione e valutate dal
Tribunale nonché dalla Corte di Appello, la quale ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto dell'assegno di mantenimento.
3 In sede di appello, la Corte ha ampiamente spiegato che “deve escludersi che tra la ed il si sia venuta a costituire quella comunione materiale Parte_3 Pt_2
e spirituale sui cui si fonda il rapporto di matrimonio e che giustifica, nel giudizio di separazione, il riconoscimento di un assegno di mantenimento al verificarsi degli altri presupposti. Depongono in tal senso, non soltanto, la breve durata del matrimonio ( è stato celebrato nel maggio del 2017 e la separazione di fatto si è verificata nel novembre del 2018), ma una serie di altre circostanze: a) l'ancor più breve durata della convivenza tra i coniugi, atteso che, per come è pacifico, dopo il matrimonio, la si è recata in Brasile in due distinti periodi (dopo la celebrazione Parte_1
delle nozze e, successivamente, nell'autunno del 2018); b) la notevole differenza di età
(quasi venti anni), nazionalità, lingua e costumi tra i due coniugi;
c) le stesse circostanze con cui si sono conosciuti (tramite il social network "Facebook"); d) la repentinità e la gravità con cui è esplosa la crisi coniugale, a distanza di poco tempo dal matrimonio e malgrado la nascita di un figlio, e con cui è proseguita dopo la separazione di fatto (cfr., sul punto, le deposizioni dei testimoni)”.
Ancora, con riferimento alle condizioni economiche, la Corte ha escluso la sussistenza di una sostanziale sproporzione tra i due coniugi, tale da giustificare la previsione dell'assegno di mantenimento in favore della ed a carico del Parte_1
, in considerazione del fatto che “a) il classe 1960, è pensionato e Pt_2 Pt_2
gode di una pensione, con rateo mensile di euro 1.272,50 (cfr. il cedolino prodotto);
b) il suo lavoro, a tempo parziale, presso una società cooperativa è cessato definitivamente il 31.12.2021 (cfr. la documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello); c) non risulta smentito il fatto che il contratto di locazione, da cui in passato il ha tratto un reddito, Pt_2 sia cessato e che l'immobile sia abitato da uno dei figli;
d) il risulta gravato Pt_2
dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli nati dal precedente matrimonio, per un importo mensile di 600,00 euro (cfr. la copia della sentenza di divorzio del 23.3.2009, depositata in cancelleria in data 8.4.2009, nel fascicolo di parte di primo grado di giudizio del , oltre che del contributo monetario al Pt_2
mantenimento del figlio , per euro 300 mensili;
e) la (classe Per_1 Parte_1
1979), dal canto suo, è in piena età lavorativa, ha competenze di lavoro specifiche
4 (nel settore della animazione per bambini) e vanta collaborazioni in tale settore;
f) gode, inoltre, dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore”.
A fronte di tali argomentazioni, nessuna significativa sopravvenienza è stata prospettata né dimostrata dalla ricorrente, sì da giustificare la previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore ed a carico del convenuto.
Invero questi ha ammesso che di recente è venuto meno l'obbligo di contribuire al mantenimento di uno dei due figli nati dal precedente matrimonio. Tale circostanza, tuttavia, non consente da sola di individuare un significativo squilibrio economico tra le parti, idoneo a fondare la domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, né consente di superare le ulteriori motivazioni poste a sostegno del rigetto della domanda, tutte riconducibili alla mancata costituzione tra i coniugi di una effettiva comunione materiale e spirituale notoriamente derivante dal matrimonio e alle potenzialità economiche della ricorrente.
Per le medesime ragioni, non può essere accolta la domanda di aumento dell'assegno posto a carico del convenuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore.
Al riguardo, si evidenzia peraltro che nel corso del procedimento il ha Pt_2
rinunciato alla propria quota di assegno unico erogato dall'Inps, consentendo pertanto alla ricorrente di percepirlo in misura intera per l'importo di € 167,50 mensili.
Ancora, la ricorrente non ha prospettato alcuna sopravvenienza idonea a consentire una rivalutazione dell'istanza di autorizzazione a recarsi in Brasile con il minore per un periodo di almeno un mese all'anno (istanza già rigettata nel procedimento di separazione).
Quanto alle questioni relative all'affidamento e al collocamento del minore, si osserva anzitutto che all'esito del giudizio il convenuto ha rinunciato alla domanda di affidamento esclusivo formulata con la memoria di costituzione, nonché alla domanda di collocamento alternato. La ricorrente, invece, a fronte di una prima richiesta di conferma dell'affidamento condiviso, ha successivamente mutato la domanda, chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo del minore in proprio favore, in ragione della patologia dalla quale è affetto il resistente e della prospettata assenza della figura paterna dalla vita del piccolo . Per_1
Orbene, come noto deve essere affermato il diritto, ove possibile, di ogni figlio alla piena, integrale genitorialità, considerato il favor legis per l'affidamento condiviso, cui
5 è possibile derogare solo in presenza di gravi ragioni ostative, che il Tribunale è chiamato a valutare nel preminente interesse del minore.
Infatti, l'art. 337 ter c.c. pone il principio generale dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, sul presupposto che tale sia il regime normalmente più adeguato alla crescita equilibrata dei minori ed allo sviluppo del rapporto genitoriale. Ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il Tribunale può disporre, con provvedimento motivato,
l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori nelle ipotesi eccezionali in cui rilevi che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. In tale valutazione, il criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore
(Cass. n. 14728/2016). Posto che l'unico criterio orientativo è rappresentato dal preminente interesse della prole, si è ritenuto ad esempio che l'affido condiviso non è di per sé impedito nemmeno dall'esistenza di una conflittualità anche aspra tra i genitori, salvi i casi in cui ciò crei in concreto effetti pregiudizievoli sui figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (Cass. n. 27/2017, secondo cui la scelta di affidare i minori in via esclusiva a uno solo dei genitori deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore).
Nella specie non sono emersi elementi indicativi di un possibile pregiudizio per il minore in caso di affido condiviso.
La scarsa frequentazione tra il ed il figlio, ed il censurabile parziale Pt_2 inadempimento da parte di questi all'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie (successivamente rimborsate;
v. all. 6 della comparsa di costituzione del convenuto), per quanto possano essere, in astratto, comportamenti sintomatici di una
6 colpevole trascuratezza di aspetti importanti del proprio ruolo genitoriale, non risultano, nella specie, gravemente indicativi di inidoneità o di mancanza di competenze genitoriali in capo al convenuto, tali da indurre a ritenere che il regime dell'affido condiviso sia pregiudizievole per il minore. L'assenza del padre nella vita del figlio risulta giustificata dalle sue condizioni di salute (tali da richiedere ricoveri prolungati), condizioni aggravatesi nel corso del procedimento e che non gli consentono, in maniera incolpevole, di rispettare con puntualità il calendario delle visite. Il convenuto, inoltre, non risulta tenere condotte illecite o diseducative né risulta avere ostacolato l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente, cosicché devono escludersi i presupposti per l'affido esclusivo del minore alla madre. Tale regime, anzi, potrebbe avere l'effetto di compromettere irreversibilmente i rapporti tra padre e figlio (connotati invece da un significativo affetto), ostacolando il pieno godimento da parte del minore del diritto alla bigenitorialità.
Né può ritenersi che le difficoltà all'esercizio della genitorialità da parte del Pt_2
(e derivanti dalle sue condizioni di salute) costituiscano un ostacolo insormontabile.
Tali condizioni hanno, comunque, valenza recessiva, tenuto conto del progressivo venir meno della conflittualità tra i coniugi e della facilità ormai raggiunta nelle comunicazioni a distanza, grazie ai comuni mezzi tecnologici, che consentirà al di tenersi informato sulle condizioni di vita del figlio, di mantenere i contatti Pt_2
con lui e di partecipare alle scelte che lo riguardano.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Ogni altra questione è assorbita.
Considerata la natura delle questioni controverse e l'evolversi (nel corso del procedimento) della situazione di fatto sussistente tra le parti, per ragioni indipendenti dalla loro volontà (evoluzione che ha avuto ripercussioni sulle domande originariamente formulate, comportandone una modifica in corso di causa), si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso per la modifica delle condizioni di separazione;
7 - compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 22.05.2025.
Si comunichi.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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