Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 11/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00194/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00119/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Trobia, con domicilio eletto presso lo studio Giulio Avv. Nevi in AT, via Picasso 28 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Formia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Agresti, Domenico Di Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.-OMISSIS- di reiezione dell’istanza di condono edilizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Formia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il diniego di condono edilizio oppostole dal Comune di Formia, in relazione ad un vano doccia realizzato sul terrazzo di copertura e a un portico in legno costruito sul terrazzo, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio, con atto di mera forma, il Comune di Formia.
All’udienza straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
L’immobile per cui è causa ricade in zona vincolata per scopi paesaggistico-ambientali ai sensi della l. n. 42/2004.
L’articolo 32, comma 27, lett. d) della legge di condono n. 326/2003 vieta il condono edilizio per le opere realizzate in contrasto con le norme urbanistiche e le prescrizioni degli strumenti urbanistici su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e paesistici istituiti prima della esecuzione di dette opere.
Secondo consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269 cit., la presenza di vincoli limita grandemente l’ammissibilità del condono, poiché per la sanatoria delle opere abusive è necessaria la concorrente sussistenza delle seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che si tratti di opere conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che si tratti di opere minori rientranti nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’all. 1, l. n. 326 cit., senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo; pertanto, in difetto di anche una soltanto di essa è da escludere la possibilità di assentire la sanatoria anche laddove l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità solo relativa (ius receptum: Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2020 n. 7014; sez. VI, 5 agosto 2020 n. 4933; sez. VI, 17 gennaio 2020 n. 425; sez. II, 31 ottobre 2019 n. 7466; sez. IV, 12 marzo 2018 n. 1528; TAR Lazio, AT, sez. I, 2 maggio 2022 nn. 400 e 401; sez. I, 2 marzo 2022 nn. 208 e 209; sez. I, 24 dicembre 2021 n. 699; TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 giugno 2021 n. 3794; sez. VI, 13 novembre 2020 n. 5218).
La sussistenza di tali condizioni non è stata provata (e prima ancora allegata) dalla parte ricorrente nel caso di specie.
La ricorrente non ha, neppure, dimostrato di aver realizzato gli abusi oggetto dell’istanza di sanatoria entro i termini previsti dalla legge di condono.
Per consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 27 settembre 2021, n. 6490; Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2020, n. 7198; Cons. Stato, sez. VI, 09 settembre 2019, n. 6107) la prova dell'integrazione del requisito dell'anteriorità dell'ultimazione dell'opera rispetto al termine di legge del 31 marzo 2003 (sia in sede procedimentale, sia in sede giudiziale) fa carico al soggetto privato che abbia presentato la domanda di condono, atteso il carattere eccezionale di tale istituto e stante l'operatività del principio di vicinanza della prova. Da ciò deriva che anche la semplice carenza di prova deve ritenersi sufficiente per respingere l'istanza (e il ricorso giudiziale).
Alla luce delle suesposte osservazioni, considerata altresì l’estrema genericità delle censure attoree, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono, tuttavia, essere compensate, tenuto conto che il Comune si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO