Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 6659/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6659 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza dell'11.10.2024, con concessione alla parte ricorrente del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia (NA) alla via Nocera n. 136, presso lo studio dell'avvocato
Giovanni D'Auria, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Napoli (NA) il 29.12.1984;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con comparsa conclusionale depositata in data 10.12.2024, parte ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti resi in sede di udienza presidenziale, ad eccezione del regime di affidamento della prole - da disporsi nella forma
1
Il PM non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.06.2021, parte ricorrente, sulla premessa di aver contratto matrimonio con il resistente in Castel Volturo (CE) in data 30.08.2008 e che dalla loro unione sono nati i minori (nata a [...] il [...]) Per_1
e (nato a [...] l'[...]), deduceva che la prosecuzione della Per_2
convivenza con il resistente era divenuta intollerabile, in conseguenza dei comportamenti tenuti da quest'ultimo contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
Invero, la ricorrente evidenziava che, a partire dall'anno 2013, il resistente era solito allontanarsi dalla casa coniugale per periodi più o meno lunghi e verificandosi, al suo rientro, episodi di violenza nei confronti della ricorrente, anche alla presenza dei minori;
inoltre, a partire dal 14 maggio 2018, il resistente abbandonava in maniera definitiva il tetto coniugale, disinteressandosi totalmente delle primarie esigenze della prole e del coniuge. Sotto il profilo economico, la ricorrente precisava di non svolgere alcuna attività lavorativa e che il resistente, di contro, risultava occupato, percependo uno stipendio mensile pari a circa 1.700,00 euro.
Alla luce di tutto quanto esposto, la ricorrente chiedeva: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi, addebitando la stessa in via esclusiva in capo al
Sig. attesa la gravità dei comportamenti dallo stesso perpetrati Controparte_1
ed evidenziati in narrativa;
- Autorizzare in ogni caso, i coniugi a vivere separatamente;
- affidare i figli minori in via condivisa, fissando il loro domicilio privilegiato presso la ricorrente;
- calendarizzare il diritto di visita del resistente, da garantirsi esclusivamente in presenza di assistenti sociali dell'amministrazione comunale competente e per non più di due volte a settimana, escludendosi espressamente il pernotto in ragione delle problematiche comportamentali manifestate dallo stesso, e pur sempre subordinando lo stesso (diritto di visita) alla volontà dei minori;
- porre a carico di un assegno mensile di € Controparte_1
750,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente, di cui € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 250,00 per ciascun figlio) ed € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento per la coniuge. Disporre che le spese straordinarie di
2 studio e medico-sanitarie siano poste a carico di ciascuno dei due coniugi nella misura del 50% cadauno.”.
In seguito ad un rinvio disposto per consentire il perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo e dei successivi atti di causa nei confronti del resistente, all'udienza del 30.03.2022, il Presidente f.f., sentita la ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, si riservava.
Con provvedimento del 21.04.2022, il Presidente f.f. onerava i Servizi Sociali del
Comune di Castel OL (CE) e del Comune di Mugnano di Napoli (NA) al deposito di dettagliata relazione relativa al contesto ambientale in cui vivevano i minori, nonché al nucleo familiare materno e paterno e al rapporto tra le singole figure genitoriali ed i figli;
dunque, rinviava la causa all'udienza del 06.07.2022 per l'ascolto della minore Persona_3
In data 30.05.2022 perveniva relazione dei Servizi Sociali del Parte_2
[... Napoli (NA), attestante il trasferimento del resistente presso altro Comune.
Espletata l'audizione della primogenita all'udienza del 06.07.2022, il Presidente f.f. si riservava e con provvedimento del 03.08.2022 assumeva i seguenti provvedimenti provvisori: “1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c., così come modificato dalla legge 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
3) in merito all'affido dei figli minori - alla luce del completo disinteresse del resistente nei riguardi dei figli, confermato dalle dichiarazioni rese dalla minore, , all'udienza del 6.07.2022 - dispone, allo stato e salva Persona_3
ogni diversa determinazione nel corso del giudizio, l'affido esclusivo dei figli minori – (nata a [...] il [...]) e Persona_3 Per_4
(nato ad [...] il [...]) - alla madre, con residenza privilegiata
[...]
presso la madre e con diritto/dovere del padre di tenere con sé i figli alla presenza di personale dei Servizi Sociali del Comune di Castel OL ( attesa la residenza dei minori con la madre, in Castel OL alla via Francesco Parte_1
Lojacono n. 1) secondo orari e modalità da concordarsi con i Servizi Sociali;
4) onera i predetti Servizi Sociali di depositare agli atti del giudizio entro la data del
20.01.2023 relazione in merito al contesto ambientale in cui i minori vivono, alle loro condizioni di vita morali e materiali, al loro nucleo familiare e ai rapporti con
3 entrambe le figure genitoriali, nonché in merito all'andamento degli incontri tra il padre ed i figli;
5) avuto riguardo agli aspetti economici, in carenza del deposito della documentazione reddituale delle parti, sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla ricorrente (che ha dichiarato di essere disoccupata e di percepire reddito di cittadinanza dell'importo di euro 980,00 mensili e che il resistente, divenuto padre anche di altra bambina, lavora in fabbrica con stipendio di circa 1600,00/1700,00 euro mensili), allo stato e salva ogni diversa determinazione, pone a carico di
per il mantenimento esclusivamente dei figli, l'assegno mensile Controparte_1
di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
l'assegno dovrà essere corrisposto alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
”; dunque, nominava il Giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 06.02.2023, successivamente rinviata e sostituita mediante deposito di note scritte.
Con memoria integrativa depositata in data 30.09.2022, parte ricorrente ribadiva tutte le richieste già avanzate con il proprio atto introduttivo ad eccezione di quella relativa al regime di affidamento della prole, chiedendo di disporlo secondo le modalità dell'affidamento super esclusivo.
Con provvedimento del 05.04.2023, il Giudice, in via preliminare, dichiarava la contumacia del resistente il quale, sebbene ritualmente citato, non si era costituito;
dunque, sollecitava i Servizi Sociali del Comune di Castel OL (CE) al deposito della relazione richiesta con l'ordinanza presidenziale e concedeva alla parte ricorrente i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Depositate dalla ricorrente le predette memorie e pervenuta la richiesta relazione, il
Giudice, con provvedimento del 17.11.2023, denegava la prova orale richiesta da parte ricorrente e rinviava la causa all'udienza del 12.04.2024 per l'ascolto del minore . Persona_4
In seguito ad un rinvio, all'udienza dell'11.10.2024, sentito il minore e rassegnate le
4 conclusioni dal procuratore della ricorrente, il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale ed atti al PM il quale, malgrado la regolare trasmissione degli atti in data 15.10.2024, non ha rassegnato le proprie conclusioni.
2. Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle condotte imputate al resistente, l'impossibilità di riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza, sono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, la stessa deve essere rigettata, tenuto conto che essa è rimasta sfornita di prova stante altresì l'inammissibilità della prova orale articolata da parte ricorrente per i motivi di cui all'ordinanza resa dal Giudice istruttore in data 17.11.2023.
Ne consegue che la separazione tra i coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c..
3. Sull'affidamento dei figli minori (nata a [...] il [...]) Per_1
e (nato a [...] l'[...]). Per_2
Secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
In particolare, integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la
5 discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, dalle relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti e dalle dichiarazioni rese in udienza dai minori (cfr. dichiarazioni rese alle udienze del 06.07.2022 e dell'11.10.2024) è emerso un totale disinteresse da parte del padre nei confronti dei figli, manifestato altresì dalla violazione dell'obbligo di pagamento di una somma a titolo di mantenimento degli stessi. Per tali motivi, appare conforme all'interesse dei minori disporre il loro affido alla madre nella forma cd. “super-esclusiva”, nel senso che anche le decisioni di maggior interesse per i minori (relative alla residenza abituale, all'istruzione, all'educazione, alla salute) potranno essere prese unicamente dalla madre.
I minori saranno inoltre collocati presso la madre e relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con gli stessi, osserva il Collegio che, alla luce dei dinieghi espressi dai minori di incontrare il padre (cfr. dichiarazioni minori udienze del 06.07.2022 e 11.10.2024), nulla via disposto in merito alla regolamentazione del diritto di visita del ai figli e che riprenderà solamente CP_1 Per_1 Per_2
qualora i minori decideranno in tal senso.
4. Sulla domanda di mantenimento dei figli minori (nata a [...] Per_1
OL il 25.12.2008) e (nato a [...] l'[...]). Per_2
6 In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento dei figli, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei minori.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti della prole, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148
e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti dei figli minori, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, l'età dei figli (16 e 14 anni) ed i relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, che determinano un inevitabile, quanto notorio, incremento delle loro esigenze e, dunque, delle spese per il loro mantenimento.
In merito poi alla condizione reddituale delle parti, va evidenziato che la ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di percepire la somma mensile pari ad euro 980,00 a titolo di reddito di cittadinanza, come confermato altresì dalla dichiarazione patrimoniale depositata in data 22.06.2023, ed ha dichiarato che il resistente lavora in fabbrica con stipendio di circa 1600,00/1700,00 euro mensili ed
7 ha avuto un'altra figlia. Va aggiunto che il resistente, non costituendosi, non ha fornito elementi utili alla esatta ricostruzione della propria situazione economica.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio equo confermare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli minori e il Per_1 Per_2
versamento alla ricorrente della complessiva somma di euro 600,00 (seicento/00) in misura di euro 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese mediante versamento su conto corrente bancario specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, per la regolamentazione delle quali si rinvia al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
5. Sulla domanda di corresponsione di assegno di mantenimento avanzata da
Parte_1
Riguardo alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente va osservato che, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 3490/1998; Cass. n. 7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle
8 condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Ai fini poi della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, il giudice deve determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti, e la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 17199/2013; Cass. n. 605/2017).
Orbene, nel caso di specie, comparate le rispettive situazioni economico- patrimoniali dei coniugi, per come sopra già rappresentate, e dunque tenuto conto della circostanza che la ricorrente è titolare di misure di sostegno da parte dello
Stato ed il resistente seppur stipendiato deve versare il mantenimento stabilito con il presente provvedimento in favore dei figli nati dal matrimonio con la ricorrente e mantenere l'ulteriore figlia minore nata dalla relazione sentimentale in essere, si ritiene che non sussistano i presupposti per la previsione di un obbligo di pagamento in capo al resistente ed in favore della ricorrente a titolo di mantenimento, in assenza di un'evidente disparità reddituale tra i coniugi.
6. Sulle spese di giudizio.
Attesa la natura e l'esito del giudizio le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]); Controparte_1
9 b) rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
c) dispone l'affidamento super-esclusivo dei figli minori (nata a Per_1
Castel OL il 25.12.2008) e (nato a [...] l'[...]) Per_2
a con residenza privilegiata dei minori presso Parte_1 quest'ultima e diritto di visita del padre secondo quanto disposto in parte motiva;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 600,00
[...]
(seicento/00) per il mantenimento dei figli e in misura Per_1 Per_2
di euro 300,00 (trecento/00) per ciascuno, oltre il 50%, delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del
25-10-.2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) rigetta la domanda di mantenimento personale avanzata dalla ricorrente;
f) compensa le spese di lite tra le parti;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel
OL (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 26, Parte II,
Serie A, Uff. 01, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
h) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio dell'08.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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