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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/10/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2116/2025
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
promossa con ricorso da
C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall' Avv. GRASSO SEBASTIANO come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
, Cod. Fisc.: CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall' Avv. LEONE RAFFAELE come da mandato difensivo in atti;
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 3 All'udienza del 30/09/2025 le parti hanno confermato le conclusioni di cui alla nota di deposito dep.
in data 2.9.25, che qui di seguito si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e Per_1
, posto a carico del Sig. , con effetto a decorrere dal mese di Ottobre 2025. Per_2 Parte_1
Spese e compensi interamente compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep. in data 27/03/2025, chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1
separazione del matrimonio contratto con . CP_1
Con nota di deposito del 22/07/2025 si costituiva parte resistente la quale ha concluso favorevolmente per la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e posto Per_1 Persona_3
a carico del ricorrente . Parte_1
All'udienza del 30/09/2025 davanti al Giudice istruttore i procuratori delle parti e le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe e depositate con nota di deposito del 02/09/2025.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alle condizioni di modifica della separazione, atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di modifica della separazione di cui alla nota di deposito del 02/09/2025 e richiamate all'udienza del 30/09/2025
devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alle condizioni di modifica delle condizioni di separazione (Decreto di omologa cron. n° 3595/2021, emesso in data 03/05/2021, del Tribunale di Verona) di cui alle nota di deposito congiunta del 02/09/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Conferma per il resto il Decreto di omologa cron. n° 3595/2021, emesso in data 03/05/2021, del
Tribunale di Verona
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 07/10/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2116/2025
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
promossa con ricorso da
C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall' Avv. GRASSO SEBASTIANO come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
, Cod. Fisc.: CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall' Avv. LEONE RAFFAELE come da mandato difensivo in atti;
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 3 All'udienza del 30/09/2025 le parti hanno confermato le conclusioni di cui alla nota di deposito dep.
in data 2.9.25, che qui di seguito si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e Per_1
, posto a carico del Sig. , con effetto a decorrere dal mese di Ottobre 2025. Per_2 Parte_1
Spese e compensi interamente compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep. in data 27/03/2025, chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1
separazione del matrimonio contratto con . CP_1
Con nota di deposito del 22/07/2025 si costituiva parte resistente la quale ha concluso favorevolmente per la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e posto Per_1 Persona_3
a carico del ricorrente . Parte_1
All'udienza del 30/09/2025 davanti al Giudice istruttore i procuratori delle parti e le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe e depositate con nota di deposito del 02/09/2025.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alle condizioni di modifica della separazione, atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di modifica della separazione di cui alla nota di deposito del 02/09/2025 e richiamate all'udienza del 30/09/2025
devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alle condizioni di modifica delle condizioni di separazione (Decreto di omologa cron. n° 3595/2021, emesso in data 03/05/2021, del Tribunale di Verona) di cui alle nota di deposito congiunta del 02/09/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Conferma per il resto il Decreto di omologa cron. n° 3595/2021, emesso in data 03/05/2021, del
Tribunale di Verona
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 07/10/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3