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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4924 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile (già terza bis), così composta: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A nel procedimento di appello n. 2423/2020 R.G., avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Santa Maria C.V. il
29.05.2020, comunicata in data 1.06.2020; tra
(C.F. , in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 erede di , deceduta in data 28/01/2025, rappresentato e Persona_1 difeso dall'avv.to Alessandra Villano;
APPELLANTE
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. ( ), Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. avv. GI LO
( ); C.F._3
CP_3 nonché
(Cod. fisc. , nella qualità di lrpt Parte_2 C.F._4 della Domus srl da San Nicola La Strada Via Torino 35 e di ammnistratore
'pro-tempore' del condominio di Baia Domizia, Via Dell'Erica CP_1
501, elett. dom.to in Caivano (NA) al Corso Umberto I° nr. 233, presso lo studio dell'avv. Cesare Peluso nato a [...] il 19.XI.1977, che lo rappresenta e difende;
-APPELLATO
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e , con atto di appello notificato in data Persona_1 Parte_1
30.6.2020, proponevano impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in epigrafe indicata, chiedendone la riforma, sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione.
Si costituiva in giudizio il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
GI LO ( ). C.F._3
Si costituiva, altresì, in giudizio , nella qualità di lrpt della Parte_2
Domus srl da San Nicola La Strada Via Torino 35 e di ammnistratore 'pro- tempore' del condominio di Baia Domizia, Via Dell'Erica 501. CP_1
In data 2.7.2025, si costituiva in giudizio , anche in qualità di Parte_1 erede di , deceduta in data 28/01/2025. Persona_1
Sciogliendo la riserva all'esito della celebrazione dell'udienza del
3.7.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., introdotto con d.lgs. 149/2022, ossia mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la Corte, rilevato che le parti, nei rispettivi scritti difensivi, avevano fatto riferimento ad accordi tra le stesse intervenuti nel corso del procedimento, al fine di verificare se le stesse avessero ancora interesse alla prosecuzione del giudizio ed alla decisione in merito alle originarie domande rispettivamente proposte, ha rinviato la causa in presenza all'udienza del 18 settembre 2025.
In tale data, rilevato che nessuna delle parti è comparsa, il Collegio ha rinviato la causa ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 2 ottobre 2025.
Alla detta udienza nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n.
6334), il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181
(richiamato per il giudizio di II grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c.,
a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le
2 ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue, da tale impostazione, che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione.
Nel caso di specie, la causa (recante, in primo grado, il n. 2931/2019
R.G.) è stata introdotta dopo l'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito
(all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
Pertanto, come previsto dall'art. 181 c.p.c. (richiamato dall'articolo 309
c.p.c. per il caso della mancata comparizione all'udienza nel corso del processo), in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze successive, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma va anche dichiarata l'estinzione del processo.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Napoli, il 9 ottobre 2025
Il consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
3
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile (già terza bis), così composta: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A nel procedimento di appello n. 2423/2020 R.G., avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Santa Maria C.V. il
29.05.2020, comunicata in data 1.06.2020; tra
(C.F. , in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 erede di , deceduta in data 28/01/2025, rappresentato e Persona_1 difeso dall'avv.to Alessandra Villano;
APPELLANTE
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. ( ), Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. avv. GI LO
( ); C.F._3
CP_3 nonché
(Cod. fisc. , nella qualità di lrpt Parte_2 C.F._4 della Domus srl da San Nicola La Strada Via Torino 35 e di ammnistratore
'pro-tempore' del condominio di Baia Domizia, Via Dell'Erica CP_1
501, elett. dom.to in Caivano (NA) al Corso Umberto I° nr. 233, presso lo studio dell'avv. Cesare Peluso nato a [...] il 19.XI.1977, che lo rappresenta e difende;
-APPELLATO
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e , con atto di appello notificato in data Persona_1 Parte_1
30.6.2020, proponevano impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in epigrafe indicata, chiedendone la riforma, sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione.
Si costituiva in giudizio il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
GI LO ( ). C.F._3
Si costituiva, altresì, in giudizio , nella qualità di lrpt della Parte_2
Domus srl da San Nicola La Strada Via Torino 35 e di ammnistratore 'pro- tempore' del condominio di Baia Domizia, Via Dell'Erica 501. CP_1
In data 2.7.2025, si costituiva in giudizio , anche in qualità di Parte_1 erede di , deceduta in data 28/01/2025. Persona_1
Sciogliendo la riserva all'esito della celebrazione dell'udienza del
3.7.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., introdotto con d.lgs. 149/2022, ossia mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la Corte, rilevato che le parti, nei rispettivi scritti difensivi, avevano fatto riferimento ad accordi tra le stesse intervenuti nel corso del procedimento, al fine di verificare se le stesse avessero ancora interesse alla prosecuzione del giudizio ed alla decisione in merito alle originarie domande rispettivamente proposte, ha rinviato la causa in presenza all'udienza del 18 settembre 2025.
In tale data, rilevato che nessuna delle parti è comparsa, il Collegio ha rinviato la causa ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 2 ottobre 2025.
Alla detta udienza nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n.
6334), il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181
(richiamato per il giudizio di II grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c.,
a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le
2 ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue, da tale impostazione, che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione.
Nel caso di specie, la causa (recante, in primo grado, il n. 2931/2019
R.G.) è stata introdotta dopo l'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito
(all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
Pertanto, come previsto dall'art. 181 c.p.c. (richiamato dall'articolo 309
c.p.c. per il caso della mancata comparizione all'udienza nel corso del processo), in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze successive, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma va anche dichiarata l'estinzione del processo.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Napoli, il 9 ottobre 2025
Il consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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