Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2025, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Matilde Carpinella consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello ed in fase di rinvio della
Suprema Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, iscritta al n. 6430 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno
18/4/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 C.F._1
Alfredo Sica e Allegra Sica, elettivamente domiciliata in Roma Via del
Banco di Santo Spirito 48;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE;
APPELLATA
E
(CF ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(CF ) e (CF C.F._3 Controparte_3
) con gli avvocati Mario Santaroni e Fabrizio C.F._4
Imbardelli nel cui studio in Roma, Via di Porta Pinciana, 4, è elettivamente domiciliata;
TUTTI RESISTENTI IN RIASSUNZIONE;
Perfetti anche CP_3
APPELLANTE
pag. 1 di 10
Sezione Civile.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 689/2016, ha, in accoglimento della domanda di trasferito in suo favore Parte_1 ai sensi dell'art. 2932 c.c. la proprietà di alcuni immobili promessi in vendita da dante causa delle convenute Persona_1 Controparte_3
e , rimaste in primo grado contumaci. Controparte_2 Controparte_1
La sentenza del Tribunale è stata impugnata da Controparte_3 che in via pregiudiziale ha eccepito la nullità della notificazione dell'atto di citazione in primo grado nei suoi confronti. La Corte d'appello di Roma – con la sentenza 3 maggio 2017, n. 2937 – ha ritenuto fondata l'eccezione e ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e di tutti gli atti conseguenti e ha rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Parte_1
restando e intimate
[...] Controparte_1 Controparte_2
Con il primo motivo di ricorso per cassazione Parte_1 ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 149 e 8 legge 890/1982: la notificazione a mezzo posta dell'atto di citazione di primo grado si era perfezionata, a differenza di quanto aveva affermato la Corte d'appello, per compiuta giacenza presso il domicilio di ad Controparte_3
Anagni, luogo di residenza della madre, tanto che il giudice di primo grado aveva dichiarato la sua contumacia, così che il giudice d'appello erroneamente ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso per cassazione Parte_1 ha contestato la nullità della sentenza e del procedimento d'appello in relazione agli artt. 125, comma 1, 136, comma 2, 170, 176, comma 2 c.p.c., 16, comma 4 d.l. 179/2012, per non essere stato notificato al difensore della ricorrente, regolarmente costituita in appello, il provvedimento – l'ordinanza resa fuori udienza dell'11 aprile 2017 – che aveva fissato l'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., a seguito della riserva di cui all'udienza del 29 marzo 2017. La Corte di cassazione, per motivi di priorità logica, esaminava anzitutto il secondo motivo, che atteneva al rispetto del diritto di difesa della ricorrente nel giudizio d'appello in cui era stata dichiarata la declaratoria di nullità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado, contestata con il primo motivo, e riteneva fondato il motivo. La ricorrente lamentava che la data della fissazione dell'udienza di discussione non era stata comunicata al proprio difensore, che non era stato quindi in grado di parteciparvi. Dalla documentazione in atti emergeva che pag. 2 di 10 la comunicazione era stata sì effettuata, ma non validamente. Nella certificazione pervenuta dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta civile, si leggeva infatti che "dagli atti del procedimento risulta che
l'ordinanza del 14 aprile 2017 è stata comunicata all'avv. Enrico Pavia, difensore della parte appellata mediante deposito in Parte_1 Cancelleria” (atto del direttore della Cancelleria, datato 10 gennaio 2023). L'avvocato Enrico Pavia nella comparsa di costituzione e risposta d'appello aveva chiesto e autorizzato che le comunicazioni fossero effettuate al suo indirizzo di posta elettronica certificata e aveva comunque eletto Email_1 domicilio in Roma, Viale Bruno Buozzi 59. La comunicazione della data dell'udienza doveva – ai sensi del comma 2 dell'art. 136 c.p.c., come modificato dall'art. 25, comma 1, lettera d), n. 1 della legge 183/2011 – essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, così che non aveva efficacia il deposito della medesima nella cancelleria della Corte d'appello. Il difensore della ricorrente non era stato quindi posto in condizione di partecipare all'udienza di cui all'art. 281-sexies c.p.c., al termine della quale la causa era stata decisa con lettura del dispositivo e della motivazione. È quindi stato violato il principio del contraddittorio e del diritto di difesa della parte che aveva determinato la nullità della sentenza d'appello (cfr. al riguardo Cass. n. 2067/2023, che afferma come nel giudizio d'appello
“l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa”, che
“comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione”). L'accoglimento del secondo motivo comportava l'assorbimento del primo motivo, che argomentava la contestazione della declaratoria di nullità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado. La sentenza impugnata affetta da nullità era cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, che avrebbe dovuto provvedere anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.
§ 2. – Ha riassunto tempestivamente il giudizio Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma, ogni contraria istanza disattesa, per le ragioni, le domande, le eccezioni, le controeccezioni e i motivi tutti fatti valere in prime cure, in secondo grado, in sede di Legittimità e nel presente giudizio di rinvio (da intendersi qui per integralmente trascritti), sulla scorta della ordinanza rescindente n. 27231/2023 resa il 25.9.2023 dalla S. Corte di Cassazione (R.G. n. 17018/2017), all'esito della ammissione e del successivo espletamento (fermo l'onere probatorio incombente sulle convenute e senza
pag. 3 di 10 alcuna assunzione o inversione dello stesso) dei mezzi istruttori (se necessari all'accoglimento di queste conclusioni) come chiesti dalla attrice appellata (c.t.u. grafica e grafologica, acquisizione scritture comparazione, prova per testi) e reiezione di quelli di controparte: 1) Dichiarare nullo, inammissibile e comunque rigettare perché infondato in fatto e diritto e non provato l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_3
689/2016 resa dal Tribunale di Frosinone il 10.6.2016 (nel giudizio n.
1286/2013 R.G.), con conseguente integrale conferma di detta pronuncia di primo grado;
2) Dichiarare inammissibili le avversarie eccezioni, contestazioni, questioni e richieste istruttorie nuove, mutate, variate e comunque precluse in sede di rinvio, su cui non si accetta il contraddittorio;
3) Condannare le convenute in solido al pagamento delle spese del 2° grado, del giudizio di Legittimità e della presente fase di rinvio;
4)
Condannare a restituire a tutto Controparte_3 Parte_1 quanto da quest'ultima corrispostole in dipendenza della sentenza di 2° grado dichiarata nulla dalla S.C. di Cassazione, allo stato quantificato
(salvo altro) in euro 14.959,08 (cfr. all. 9 alla citazione introduttiva di questo giudizio di rinvio”. Infine, si rilevano inammissibilità e infondatezza di tutto quanto le ostinate convenute continueranno sicuramente a dedurre anche in questa fase decisoria, ribadendosi la non accettazione del contraddittorio su tutte le allegazioni nuove e comunque precluse dalle medesime formulate.”
Hanno resistito e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rassegnando le seguenti conclusioni: “…insistono per il rigetto
[...] dell'appello in riassunzione proposto da e, sempre Parte_1 previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, in riforma della sentenza n. 689/2016 del Tribunale di
Frosinone, rigettata ogni contraria istanza, previa declaratoria della nullità dell'atto di citazione per l'udienza del 28/11/2014 nei confronti di CP_3
dichiarare la nullità della sentenza di primo grado impugnata,
[...] confermando in tal modo anche la sentenza della Corte d'Appello del 3/5/2017 n. 2937/17, con ogni conseguenza di legge in ordine alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado;
in subordine, sempre previa declaratoria di nullità della notifica dell'atto di citazione per l'udienza del 28/11/2014, rimettere comunque nei termini la sig.ra CP_3
ai fini del disconoscimento dell'autenticità della 01/03/2024
[...] sottoscrizione del de cuius e quindi, in accoglimento Persona_1 dell'istanza di verificazione della firma in questione, disporre idonea CTU grafologica sulla sottoscrizione del sig. asseritamente Persona_1 apposta sulla scrittura del 30/9/2011. Le predette istanze sono da intendersi anche quali istanze istruttorie nel presente grado o, in caso di remissione della causa innanzi al Tribunale di Frosinone, da valere anche in quella sede.”.
pag. 4 di 10 Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, l'appello è stato discusso oralmente ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 18/4/2025.
§ 3. – Il compito di questa Corte è quello di riesaminare, alla luce della cassazione della sentenza della Corte d'appello resa senza che al difensore di fosse stata comunicata la calendarizzazione Parte_1 dell'udienza per la decisione immediata ex art. 281 sexies c.p.c., l'appello di avverso la sentenza del tribunale che ha trasferito in Controparte_3 favore di ai sensi dell'art. 2932 c.c. la proprietà di Parte_1 alcuni immobili promessi in vendita da dante causa di Persona_1
, e , rimaste in primo Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 grado contumaci.
La sentenza del tribunale è stata appellata dalla sola CP_3
e non anche da e , le quali
[...] Controparte_2 Controparte_1 hanno ad essa prestato acquiescenza non impugnandola, sicchè nei loro confronti essa è passata in giudicato. Al contrario, l'ha appellata eccependo in via Controparte_3 pregiudiziale la nullità della notificazione dell'atto di citazione nei suoi confronti, nonché la nullità degli atti conseguenti, lamentando pure di non aver potuto disconoscere la sottoscrizione di nel contratto Persona_1 preliminare a causa dell'incolpevole contumacia. L'appello riproposto da è fondato. Controparte_3
è stata erroneamente dichiarata contumace dal Controparte_3
Tribunale, nonostante la notificazione della citazione nei suoi confronti sia nulla. E', in particolare, nulla la notificazione della citazione che il 23/7/2013 LM LA ha chiesto fosse effettuata a CP_3
a mezzo posta, presso la residenza della madre ,
[...] Controparte_1 in Anagni, Via Mola S. Maria 1, sul presupposto che tale indirizzo corrispondesse alla dimora della stessa . Controparte_3
In realtà, la residenza della madre non corrisponde alla dimora, né la circostanza sarebbe stata accertata dall'Agente postale. Tanto si evince dallo stesso avviso di ricevimento del 24/7/2013 dell'atto giudiziario spedito a mezzo raccomandata, che non reca la dichiarazione del ricevente di aver ritirato l'atto nella qualità di familiare convivente, dichiarazione che avrebbe attestato fino a prova contraria che avesse effettiva e stabile dimora presso la residenza della Controparte_3 madre in Anagni, Via Mola S. Maria 1.
Vero è che tale avviso di ricevimento manca di una simile attestazione, la quale non compare neppure nella successiva comunicazione di avvenuto deposito in cassetta dell'atto giudiziario, che l'Agente postale ha formato il 29/7/2013 dopo aver inteso completare la notificazione pag. 5 di 10 depositando il plico presso l'ufficio postale spedendo raccomandata informativa, senza che l'atto fosse ritirato. Non vale obiettare che nella relata di notifica l'Agente postale avrebbe dichiarato di aver notificato l'atto giudiziario “…alla sig.ra CP_3
con domicilio in 03012 Anagni Via Mola S. Maria 1…”, con
[...] attestazione che farebbe fede fino a querela di falso quanto alla circostanza che ella avesse ivi stabile ed effettiva dimora, perché la stessa attestazione prosegue specificando che tale indirizzo venne indicato come dimora di dallo stesso richiedente la notifica. Controparte_3 E' vero, allora, che la circostanza non è stata il frutto della diretta percezione dell'Agente postale, bensì di indicazioni fornitegli dallo stesso richiedente, con l'effetto che rimanda ad un contenuto estrinseco delle attestazioni dell'Agente postale che non ha forza fidefacente, tanto più quando provenga da controinteressato.
La circostanza è al più assistita da presunzione di veridicità che ben può essere tuttavia superata da prova contraria, nella specie data dalla certificazione del Comune di Latina secondo cui era ivi Controparte_3 residente, proveniente da Anagni, sin dal 26/9/2011.
Non vale citare in proposito quella giurisprudenza che privilegia il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale, rispetto alle stesse risultanze anagrafiche che hanno mero valore presuntivo, perché nel nostro caso , che si presumeva trovarsi nella propria Controparte_3 abitazione di Latina Via Strada Valmontorio 3426 consorzio Astura, di sicuro non dimorava presso l'abitazione della madre in Anagni, Via Mola S. Maria 1. Seppure la residenza anagrafica non indicasse l'effettiva domiciliazione di , circostanza che il notificante avrebbe Controparte_3 dedotto da precedenti tentativi non andati a buon fine a quell'indirizzo, ciò non autorizza a ritenere che l'effettiva dimora fosse in altra città presso l'abitazione della madre. Ecco, allora, che la notificazione del 24/7/2013 avvenuta presso l'abitazione della madre, senza la prova che dimorasse lì, Controparte_3
è nulla perché completata sul presupposto che ella fosse temporaneamente assente, ma evidentemente non può ritenersi perfezionata per compiuta giacenza una notificazione ad indirizzo che prescinde dalla residenza, domicilio o dimora del notificato.
Analogamente deve dirsi per la seconda notificazione tentata dall'Ufficiale giudiziario, a mezzo posta, il 4/6/2014, a Controparte_3 presso la residenza della madre , in Anagni, Via Mola S. Controparte_1
Maria 1, sul falso presupposto che tale indirizzo corrispondesse alla dimora della stessa . Controparte_3
Pur sussistendo, in quel momento, i presupposti per far ricorso alla notifica ex art. 143 c.p.c., avendo i reiterati tentativi di notificazione alla residenza di Latina Via Strada Valmontorio 3426 consorzio Astura indicato pag. 6 di 10 che il nominativo di non comparisse sui citofoni, sulle Controparte_3 cassette postali ed ella fosse sconosciuta al civico, senza contare che il notificante ha provato di aver fatto tutto il possibile per rintracciarla anche altrove, la notificazione ex art. 143 c.p.c. effettuata l'8/7/2014 è anch'essa nulla. Invero, benchè il 3/7/2013 il difensore di avesse Parte_1 chiesto di notificare, in caso di irreperibilità, l'atto di citazione a CP_3 anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'Ufficiale giudiziario ha così
[...] relazionato: “Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Latina, ho notificato copia di quanto precede a di Parte_1 residenza, dimora e domicilio sconosciuti, mediante deposito in busta sigillata nella Casa Comunale di Latina, ultimo Comune di residenza del destinatario, e ciò ai sensi dell'art. 143 c.p.c.”. Nella relata c'è un evidente inversione del nome del notificante con quello del notificato, che tuttavia non è tranquillizzante sugli esiti della notificazione, non offrendo garanzie sufficienti per ritenere che l'atto possa essere entrato nella sfera di conoscibilità di . Controparte_3
E' vero che la possibilità di ricorrere alla notificazione ex art. 143 c.p.c. rappresenta un'estrema reazione dell'ordinamento all'impossibilità di entrare in contatto con il destinatario, sacrificando la conoscenza a favore della conoscibilità solo legale dell'atto, tuttavia le pur ridotte possibilità di conoscenza previste dalla norma devono essere rispettate.
In altri termini la norma non prescinde completamente dalla possibilità per il destinatario di avere conoscenza dell'atto, tanto che prevede il perfezionamento nei confronti del notificato decorsi venti giorni dal compimento delle formalità prescritte dalla legge.
Se da un lato le modalità di notificazione tutelano massimamente l'interesse del notificante di compiere l'atto, dall'altro i venti giorni accrescono per il destinatario la possibilità di conseguirne conoscenza in tempo utile per le necessità processuali incombenti. Ebbene, depositando l'Ufficiale giudiziario in data 8/7/2014 la citazione diretta a nella casa comunale di Latina a nome di Controparte_3
, non ha minimamente messo nelle Parte_1 Controparte_3 condizioni di averne conoscenza.
Non si tratta, dunque, di un mero refuso o errore materiale circoscritto alla relata di notifica, riconoscibile nel raffronto con la richiesta di notificazione del 3/7/2014 o con le numerose precedenti richieste rivolte all'Ufficiale giudiziario, ma si tratta di inesattezza che ha avuto per conseguenza il deposito presso la casa comunale di un atto indirizzato a nome di persona errata che l'effettivo destinatario non avrebbe mai potuto conoscere.
Ne discende che il procedimento notificatorio ex art. 143 c.p.c. non si sia perfezionato perché l'atto non è stato portato nella sfera di disponibilità del destinatario pure prevista dalla norma.
pag. 7 di 10 E', allora, fondata l'eccezione pregiudiziale di di Controparte_3 nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, nel quale ella è stata illegittimamente dichiarata contumace dal Tribunale, che, al più, avrebbe dovuto autorizzare il rinnovo ex art. 291 c.p.c..
La nullità della notifica della citazione si è trasmessa a tutti gli atti del processo che hanno riguardato , inclusa la sentenza, Controparte_3 con l'effetto che debba trovare applicazione l'art. 354 c.p.c. con la rimessione della causa al primo giudice, cui dovrà essere prospettata ogni ulteriore questione.
Non vale obiettare da parte di che la rimessione Parte_1 al primo giudice sarebbe impedita dalla circostanza che Controparte_3 avrebbe lamentato soltanto il difetto di notificazione nei propri confronti, senza resistere nel merito alla domanda della stessa di Parte_1 trasferire ex art. 2932 c.c. gli immobili promessi con il preliminare del
30/9/2011, e dunque senza che la violazione del diritto di difesa avesse determinato un concreto pregiudizio, mancando pure di interesse nella causa.
In realtà, è sufficiente la doglianza di di non aver Controparte_3 potuto, a causa della nullità della notifica della citazione e della conseguente declaratoria di contumacia, dichiarare di non conoscere ai sensi dell'art. 214 secondo comma c.p.c. la sottoscrizione del proprio de cuis nella scrittura del preliminare del 30/9/2011, per rilevare non soltanto l'interesse nella causa, ma anche la prospettazione di una puntuale difesa da opporre nel merito del giudizio, sufficiente di per sé a giustificare il concreto pregiudizio cagionato dalla lesione del diritto di difesa. In ogni caso, la necessità di prospettare il concreto pregiudizio rispetto al merito della causa sussiste allorchè la violazione del diritto di difesa non rilevi di per sé, ma rilevi strumentalmente per aver impedito di sollevare certe questioni, come quando, ad onta pure di una palese nullità di atti ingenerata da tale violazione, la nullità si converta in motivo di impugnazione obbligando il giudice a pronunciarsi e decidere nel merito la causa.
Viceversa, in ipotesi di nullità della notifica della citazione che non abbia consentito al convenuto neppure di conoscere la domanda, prima ancora di poter opporvi determinate questioni, è evidente che la nullità di tutti gli atti inclusa la sentenza e la regressione della causa al punto donde ha avuto inizio, costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa indipendentemente dal merito delle questioni che si sarebbero fatte valere.
§ 4. – Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate (ad esclusione del giudizio pur annullato davanti al Tribunale definito con la sentenza n. 689 pubblicata il 10/6/2016 per non essere CP_3 ivi costituita), con riguardo al giudizio davanti alla corte d'appello
[...]
pag. 8 di 10 definito con la sentenza n. 2937 pubblicata il 3/5/2017 cassata, del giudizio di
Cassazione definito con la ordinanza n. 27231 pubblicata il 25/9/2023 e del presente giudizio, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, con lo scaglione (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) atteso il valore della causa, e sulla base di parametri medi:
per il giudizio di appello definito con la sentenza n.
2937 pubblicata il 3/5/2017 cassata:
Valore della Causa: da € 5.201,00 ad € 26.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio: €
1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
921,00
Fase di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso dovuto = Euro € 5.809,00
per il giudizio di cassazione definito con la sentenza n.
19327 pubblicata il 7/7/2023 del 9.10-15.1.2019:
Valore della Causa: da € 5.201,00 ad € 26.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio: €
1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.134,00
Fase decisionale, valore medio: € 672,00 Compenso dovuto = Euro € 3.082,00
per il presente giudizio d' appello:
Valore della Causa: da € 5.201,00 ad € 26.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio: €
1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
921,00
Fase di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso dovuto = Euro € 5.809,00
PER QUESTI MOTIVI
pag. 9 di 10 definitivamente pronunciando in grado di appello ed in sede di rinvio della ordinanza n. 27231 depositata il 25/9/2023 della Suprema Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto da CP_3 nei confronti di , resistenti anche
[...] Parte_1 CP_1
e , ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
[...] Controparte_2
1. – accoglie l'appello di , e, annullata nei suoi Controparte_3 confronti la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 689 pubblicata il
10/6/2016, rimette la causa dinanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 354
c.p.c.;
2. – condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_3 delle spese del giudizio di cassato della Corte d'appello liquidate
[...] in € 5.809,00, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in € 3.082,00,
e delle spese del presente giudizio di rinvio liquidate in € 5.809,00, oltre, per tutti, spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il giorno 18/4/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 10 di 10