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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 3207/2024, promossa da
(C.F/P.I: ), attraverso la mandataria e procuratrice speciale Parte_1 P.IVA_1
(C.F/P.I: ), qui rappresentata da Parte_2 P.IVA_2
(C.F/P.I: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_3
procuratore speciale p.t. come da procura allegata in calce al ricorso, rappresentata e difesa dall'Avv. GIORGIO GIUSEPPE BRAGATO del Foro di Milano;
RICORRENTE contro
(C.F: ); _2 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
Conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso e in forza dei motivi ivi esposti : ▪ accertare che c.f. Parte_1
, è titolare nei confronti di c.f. , del credito al P.IVA_1 _2 C.F._1
19/7/2018 di € 62.209,62 oltre successivi accessori originato da Controparte_3
NDG 5138266, Posizione 138850 denominazione , Categoria 80 , Filiale 5758 _2
Rapporto 10159803, per la mancata restituzione del mutuo fondiario di € 65.000,00 con interessi al tasso fisso nominale annuo del 6%, tasso interessi di mora del 2,5% annuo in più del tasso corrispettivo, in ogni caso entro il tasso soglia L.108/1996, concluso in data 20/11/2006 con atto pubblico Dott. Notaio in RA, iscritto al Collegio di Pavia, nn. 159264 rep. – Persona_1
15288 racc., registrato a RA il 24/11/2006, spedito in forma esecutiva con apposizione della formula il 27/11/2006, somma ricevuta contestualmente alla stipula, e, conseguentemente, condannarlo al relativo pagamento per quanto occorrer possa;
▪ accertato che l'eredità del padre nato a [...] il [...], c.f. , deceduto l'8/12/1998 Persona_2 C.F._2
(doc.31), e della madre nata a [...] il [...], c.f. Persona_3
, deceduta il 13/9/2019 a San IO EL (PV) (doc.32), è devoluta C.F._3 per legge ai sensi dell'art.565 c.c. per l'intero all'unico figlio nato a [...] _2
(PV) in data 11/5/1967, c.f. (doc.33), residente in [...]e Bastida – C.F._1
Frazione Bastida (PV), Via Mauro Angeleri n.22 (doc.34); ▪ accertare che il predetto _2
, nato a [...] in data [...], c.f. , chiamato alle eredità
[...] C.F._1
legittime degli ascendenti di cui sopra, è stato nel possesso dei beni ereditari ininterrottamente dalla data del decesso de quorum per aver abitato e risieduto anagraficamente nell'appartamento ipotecato abitazione di 7,5 vani catastali su due piani collegati da scala interna con accesso pedonale dalla Via Mauro Angeleri n.20 così come del pertinenziale e connesso portico al piano terra e balcone coperto al piano primo collegati ai due piani dell'abitazione, sebbene di quest'ultimo immobile, censito al NCEU al Fg.3, part. 369, non abbia fatto l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura delle due succession i ai sensi dell'art.485 c.c.; ▪ dichiarare, pertanto, c.f. , ered e pur o e semplice del padre _2 C.F._1 Per_2
, c.f. , deceduto l'8/12/1998 (doc. 3 1), e poi della madre
[...] C.F._2
c.f. , deceduta il 13/9/2019 a San IO Persona_3 C.F._3
EL (PV) (doc. 3 2 ) , per esser trascorso il termine senza aver compiuto l'inventario ai sensi dell'art.485, 2° comma. c.c.; ▪ ordinare al Conservatore competente di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza al fine di dare continuità art.2650 c.c. alle trascrizioni circa la titolarità del predetto bene immobile;
in via istruttoria si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del convenut o sulle circostanze di fatto articolate ai numeri 1, 2, 3, 6, 10, 1 9 e 20 nella narrativa in fatto, da intendersi qui ritrascritte, precedute dalla locuzione “vero che”. Con riserva di depositare ulteriore documentazione e richiedere mezzi di prova nel corso del processo e con vittoria di spese.”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso semplificato ex art. 281-decies c.p.c. del 04.09.2024, la - premessa la Parte_1
propria qualità di cessionaria pro soluto di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130 del 1999 e 58 T.U.B., facenti capo ad (già incorporante per Controparte_4
fusione la originaria titolare del credito derivante da mutuo Controparte_3
fondiario) in forza di contratto di cessione di crediti del 20.07.2018, come da avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 68 del 26.07.2018 - ha agito in giudizio innanzi l'intestato Tribunale, non in proprio ma per il tramite della sua mandataria alla gestione, recupero ed incasso dei crediti relativi alla suddetta cessione, ivi Parte_2 rappresentata da per sentire accertare e dichiarare che Controparte_1 _2 unico figlio chiamato ex lege all'eredità del padre (C.F: ) Persona_2 C.F._2
deceduto in data 08.12.1998, e poi della madre (C.F: Persona_3
) deceduta il 13.09.2019, è erede puro e semplice di entrambi i genitori, ai C.F._3 sensi dell'art. 485, comma 2 c.c., per essere rimasto nel possesso dell'intero immobile sito in
Comune di Cornale e Bastida (PV), Via Mauro Angeleri n. 20 - compendio immobiliare composto da (1/1) abitazione di 7,5 vani catastali su due piani collegati da scala interna con accesso pedonale dalla via Mauro Angeleri civico 20 e (1/4) portico al piano terra e balcone coperto al piano primo collegati ai due piani dell'abitazione per una superficie commerciale complessiva di 170,00 mq circa, (1/1) ripostiglio con due vani al piano terra, fienile al piano superiore e (1/1) fabbricato rurale adiacente, entrambi in corpi autonomi staccati dall'abitazione per una superficie commerciale complessiva di 43 mq e accessi dalla corte comune sulla Via Mauro Angeleri, (1/1) area urbana di forma regolare, incolta e interposta a due fabbricati con accesso dalla corte comune, superficie catastale di 45 mq, (1/1) terreno incolto di forma rettangolare interposto a due fabbricati residenziali, recintato su tre lati con sviluppo ortogonale alla via Mauro Angeleri dalla quale ha accesso, superficie di 246 mq, censito come in atti - senza aver mai redatto i rispettivi inventari nel termine di legge.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha allegato e dedotto:
- che, stante l'inadempienza del mutuatario alle obbligazioni assunte con _2
contratto di mutuo fondiario (doc. 9) stipulato con la (poi Controparte_3 fusa in doc. 11), in particolare per l'omesso pagamento delle rate mensili Controparte_4
in scadenza a partire dal 10.04.2010 al 10.08.2010 (doc. 12), la società subentrata nella titolarità del credito, indicato in € 62.240,78 alla data della cessione, ha sottoposto i cespiti ipotecati (doc. 10) a pignoramento immobiliare con atto notificato il 12.04.2021 (doc. 19), trascritto l'11.05.2021 all'Ufficio del Territorio di Pavia, Sezione Staccata di RA,
Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 24.11.2006 ai n. 2889 reg. part. – 3698 reg. gen.
(doc. 20);
- che nel corso della procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. n. 156/2021 del Trib. Pavia;
cfr. doc. da 17 a 30) è emersa la mancanza di continuità delle trascrizioni in favore del debitore esecutato relativamente all'unità immobiliare censita al C.F. del Comune di
Cornale e Bastida (PV), Sezione Bastida, Foglio 3, mappale 369, Via Mauro Angeleri n. 20, piano T-1, categoria C/7 (portico al piano terra e balcone al piano primo);
- che la certificazione notarile sostitutiva del certificato ipotecario ventennale (doc. 23) e i dati delle visure catastali e degli estratti allegati alla perizia di stima del 17.01.2022 (doc. 25a e 25b), relativamente a tale specifica unità immobiliare, in particolare, riportano in capo al debitore esecutato il diritto di proprietà per la quota di un mezzo (1/2) e altra quota di un mezzo (1/2) intestata a (madre); Persona_3
- che la nota di trascrizione del 24.01.2001 ai nn. 403/329, atto per causa di morte – certificato di denunciata successione in morte di (padre) avvenuta l'08.12.1998 - Persona_2
riporta in capo al debitore esecutato il diritto di proprietà per la quota di un quarto (1/4), come indicato nella certificazione notarile;
- che non è stata avviata la pratica di successione in morte di (doc. Persona_3
33) e che il debitore esecutato risulta l'unico figlio, chiamato per legge all'eredità di entrambi i genitori (doc. 31);
- che al fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni circa la titolarità del predetto bene, ai sensi dell'art. 2650 c.c., il creditore procedente ha interesse a sentire accertare e dichiarare la qualità di erede di rispetto ad entrambi gli ascendenti, titolari delle quote di _2 proprietà sul predetto immobile, a tal fine invocando l'art. 485, comma 2 c.c., essendo il chiamato rimasto nel possesso dell'intero compendio immobiliare, in cui abita e risiede, dapprima condividendolo con la madre (che conservava il diritto di abitazione della casa coniugale, ex art. 540, co. 2 c.c.) e, dopo il decesso di quest'ultima, in capo a sé solo, senza avere mai redatto l'inventario delle rispettive eredità, così decadendo dal beneficio.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituito e alla prima udienza del 05.12.2024 è _2
stato dichiarato contumace.
Nella stessa udienza, ritenuta la causa documentalmente istruita e matura per la decisione, è stata contestualmente disposta la discussione orale ex art. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
La ricorrente ha quindi discusso oralmente riportandosi al ricorso e ai documenti richiamati, precisando le conclusioni come in epigrafe trascritte;
all'esito, il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Come è noto, nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione, che è atto negoziale unilaterale mediante il quale il soggetto decide di acquistare l'eredità che gli è stata devoluta (Cass. n. 10525/2010; Cass. n. 5247/2018).
A sua volta l'accettazione può essere espressa o tacita.
1.1 L'accettazione è espressa quanto in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità dichiari di accettarla o assuma il titolo di erede (art. 475 c.c., comma 1). 1.2 L'accettazione è invece tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede (Cass. n. 14499/2018; n. 10796/2009).
1.3 Vi sono dei casi, tuttavia, in cui l'acquisto avviene ex lege indipendentemente e talvolta anche contro la volontà del chiamato.
Uno di questi è, appunto, quello previsto dall'art. 485 c.c., il quale dispone che «Il chiamato alla eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.».
1.4 Secondo la preferibile dottrina e la giurisprudenza della Suprema Corte, l'onere del chiamato possessore dei beni ereditari di fare l'inventario nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c. condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine previsto per l'inventario, essere altrimenti considerato erede “puro e semplice”
(Cass. n. 15690/2020; Cass. n. 11018/2008; Cass. n. 4845/2003).
1.5 In relazione alla nozione, alla durata e all'oggetto del “possesso” utile alla produzione dell'effetto giuridico contemplato dalla fattispecie de qua, giova chiarire che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il “possesso” non deve manifestarsi necessariamente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità e, cioè, in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, insieme alla consapevolezza (che può presumersi) della loro appartenenza al compendio ereditario (Cass. n. 4456/2019). Con la precisazione altresì che il
“possesso” dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (Cass. n. 4707/1994).
Inoltre, nella nozione di “possesso” ex art. 485 c.c. - che non ha un limite minimo di durata, potendo estendersi anche per un giorno soltanto (Cass. n. 1317/1984) - è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso anche il compossesso (Cass. n. 6167/2019).
1.6 Sul piano del riparto dell'onere probatorio, l'onere della prova del possesso in capo al chiamato con le suddette caratteristiche incombe sulla parte che lo deduce ex art. 2697, co. 1 c.c. (Cass.
n.7226/2006), mentre spetta al chiamato, ove voglia sottrarsi alle conseguenze del citato art. 485 c.c., dimostrare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri l'anzidetta situazione (Cass. n.
7076/1995).
§2. Poste tali premesse di diritto e venendo al merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
2.1 Va anzitutto evidenziato che la ricorrente-cessionaria ha dimostrato, tramite documenti all'uopo idonei (cfr. certificati di morte e stato di famiglia del Comune di Cornale e Bastida, sub. doc. 31),
l'apertura delle successioni per causa di morte di occorsa in data 08.12.1998, e di Persona_2
occorsa in data 13.09.2019, innanzi alle quali deve ritenersi chiamato per Persona_3
legge (arg. ex art. 565 c.c.), in assenza di validi testamenti, l'unico figlio _2
2.2 In ordine al possesso dei beni ereditari da parte del chiamato - nella definizione tratteggiata dalla giurisprudenza specificamente in materia di applicazione dell'art. 485 c.c. - la prova deve ritenersi raggiunta nel caso di specie, atteso che dagli atti di causa e dai documenti prodotti emerge che:
- il convenuto risulta anagraficamente residente presso l'immobile caduto pro-quota nelle rispettive successioni ereditarie (v. certificato di residenza aggiornato al 07.10.2024, allegato alla notifica del ricorso introduttivo);
- nel predetto immobile il convenuto risulta avere ricevuto, a mani proprie, almeno una raccomandata a/r stragiudiziale (v. intimazione ad adempiere ricevuta il 27.10.2018; cfr. doc. 16) e l'atto di pignoramento (v. avviso di ricevimento del 12.04.2021; cfr. doc. 19);
- in data 06.12.2021 il convenuto ha consegnato spontaneamente le chiavi dell'immobile pignorato al custode giudiziario nominato G.E. nella procedura esecutiva immobiliare (n.
R.G.E. 156/2021 di questo Tribunale), come risulta dal verbale da lui personalmente sottoscritto in qualità di “depositario” (cfr. doc. 35a);
- nella relazione dell'I.V.G. viene dato atto che, al momento del sopralluogo del custode, vi erano all'interno dell'immobile anche alcuni beni mobili “che l'esecutato ha dichiarato di abbandonare”, nonché due autovetture nella sua disponibilità, tra cui il veicolo Alfa Romeo tg. CC508KF intestato alla defunta madre (doc. 35c).
2.3 Risulta quindi con evidenza dimostrata la relazione materiale e di fatto con i beni ereditari e l'autonoma capacità di poterli utilizzare da parte del chiamato.
Tali elementi del corredo probatorio consentono alla società ricorrente-cessionaria di giovare degli effetti della norma invocata, non risultando essere mai stato redatto dal chiamato-possessore l'inventario inerente a ciascuna delle successioni, in difetto di prova contraria. 2.4 La contumacia del convenuto, poi, per quanto neutra sul piano processuale (ex art. 291 e 115
c.p.c.), non consente allo stesso di assolvere l'onere della prova (contraria) richiesta in materia, né di acquisire al giudizio ulteriori elementi, diversi o contrari, rispetto a quelli che convincono della fondatezza delle domande, le quali vanno accolte con declaratoria come da dispositivo.
2.5 In relazione alla richiesta di ordinare al Conservatore del Registi Immobiliari - ora Agenzia delle Entrate - la trascrizione della presente sentenza di accertamento, si rileva che non si verte in ipotesi di trascrizione obbligatoria (arg. ex art. 2648 c.c.): il Conservatore provvederà come per legge alle relative trascrizioni all'atto presentazione della documentazione richiesta a tale fine.
Nessuna statuizione si rende pertanto necessaria sul punto.
§3. Le spese di lite, inclusi gli esborsi documentati della fase di mediazione previamente esperita
(cfr. doc. 36), seguono la soccombenza del convenuto contumace e sono liquidate come nel dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della controversia (ricompreso nello scaglione da € 26.000,01 ad €
52.000,00) e delle sole fasi processuali svolte (fasi di studio e introduttiva, valori medi;
fase decisoria, valori minimi per la modalità “semplificata” di decisione, discussa oralmente alla prima udienza del 05.12.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara che (C.F: ) è erede puro e semplice _2 C.F._1
del padre (C.F: ) nato a [...] il [...] e Persona_2 C.F._2
deceduto a Pavia in data 08.12.1998, e della madre (C.F: Persona_3
) nata a [...] il [...] e deceduta a San IO C.F._3 Per_4
EL (PV) in data 13.09.2019, per essere stato nel possesso dei beni del compendio ereditario identificato come in parte motiva, tra cui l'immobile ipotecato composto da un'abitazione su due piani collegati da scala interna con accessi pedonale e carraio entrambi sulla Via Mauro Angeleri n. 20 accessibili dall'abitazione, censita al NCEU del Comune di
Cornale e Bastida, Sez. Bastida, al Fg. 3, mapp. 367, Fg. 3 mapp. 368, Fg. 3 mapp. 743, nonché da portico al piano terra e balcone coperto al piano primo del medesimo edificio, questi ultimi censiti in C.F. al Fg. 3, mapp. 369, senza avere fatto l'inventario entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura delle rispettive successioni, ai sensi dell'art. 485, comma 2 c.c.;
• condanna il convenuto soccombente al rimborso delle spese del giudizio in favore della ricorrente vittoriosa, che si liquidano in € 406,50 per spese esenti, € 273,28 per esborsi di mediazione, € 4.358,00 per compensi di giudizio (così determinati: € 1.701,00 fase studio, €
1.204,00 fase intr., € 1.453,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, se dovuti, nella misura di legge.
Così è deciso in Pavia, lì 6 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 3207/2024, promossa da
(C.F/P.I: ), attraverso la mandataria e procuratrice speciale Parte_1 P.IVA_1
(C.F/P.I: ), qui rappresentata da Parte_2 P.IVA_2
(C.F/P.I: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_3
procuratore speciale p.t. come da procura allegata in calce al ricorso, rappresentata e difesa dall'Avv. GIORGIO GIUSEPPE BRAGATO del Foro di Milano;
RICORRENTE contro
(C.F: ); _2 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
Conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso e in forza dei motivi ivi esposti : ▪ accertare che c.f. Parte_1
, è titolare nei confronti di c.f. , del credito al P.IVA_1 _2 C.F._1
19/7/2018 di € 62.209,62 oltre successivi accessori originato da Controparte_3
NDG 5138266, Posizione 138850 denominazione , Categoria 80 , Filiale 5758 _2
Rapporto 10159803, per la mancata restituzione del mutuo fondiario di € 65.000,00 con interessi al tasso fisso nominale annuo del 6%, tasso interessi di mora del 2,5% annuo in più del tasso corrispettivo, in ogni caso entro il tasso soglia L.108/1996, concluso in data 20/11/2006 con atto pubblico Dott. Notaio in RA, iscritto al Collegio di Pavia, nn. 159264 rep. – Persona_1
15288 racc., registrato a RA il 24/11/2006, spedito in forma esecutiva con apposizione della formula il 27/11/2006, somma ricevuta contestualmente alla stipula, e, conseguentemente, condannarlo al relativo pagamento per quanto occorrer possa;
▪ accertato che l'eredità del padre nato a [...] il [...], c.f. , deceduto l'8/12/1998 Persona_2 C.F._2
(doc.31), e della madre nata a [...] il [...], c.f. Persona_3
, deceduta il 13/9/2019 a San IO EL (PV) (doc.32), è devoluta C.F._3 per legge ai sensi dell'art.565 c.c. per l'intero all'unico figlio nato a [...] _2
(PV) in data 11/5/1967, c.f. (doc.33), residente in [...]e Bastida – C.F._1
Frazione Bastida (PV), Via Mauro Angeleri n.22 (doc.34); ▪ accertare che il predetto _2
, nato a [...] in data [...], c.f. , chiamato alle eredità
[...] C.F._1
legittime degli ascendenti di cui sopra, è stato nel possesso dei beni ereditari ininterrottamente dalla data del decesso de quorum per aver abitato e risieduto anagraficamente nell'appartamento ipotecato abitazione di 7,5 vani catastali su due piani collegati da scala interna con accesso pedonale dalla Via Mauro Angeleri n.20 così come del pertinenziale e connesso portico al piano terra e balcone coperto al piano primo collegati ai due piani dell'abitazione, sebbene di quest'ultimo immobile, censito al NCEU al Fg.3, part. 369, non abbia fatto l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura delle due succession i ai sensi dell'art.485 c.c.; ▪ dichiarare, pertanto, c.f. , ered e pur o e semplice del padre _2 C.F._1 Per_2
, c.f. , deceduto l'8/12/1998 (doc. 3 1), e poi della madre
[...] C.F._2
c.f. , deceduta il 13/9/2019 a San IO Persona_3 C.F._3
EL (PV) (doc. 3 2 ) , per esser trascorso il termine senza aver compiuto l'inventario ai sensi dell'art.485, 2° comma. c.c.; ▪ ordinare al Conservatore competente di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza al fine di dare continuità art.2650 c.c. alle trascrizioni circa la titolarità del predetto bene immobile;
in via istruttoria si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del convenut o sulle circostanze di fatto articolate ai numeri 1, 2, 3, 6, 10, 1 9 e 20 nella narrativa in fatto, da intendersi qui ritrascritte, precedute dalla locuzione “vero che”. Con riserva di depositare ulteriore documentazione e richiedere mezzi di prova nel corso del processo e con vittoria di spese.”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso semplificato ex art. 281-decies c.p.c. del 04.09.2024, la - premessa la Parte_1
propria qualità di cessionaria pro soluto di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130 del 1999 e 58 T.U.B., facenti capo ad (già incorporante per Controparte_4
fusione la originaria titolare del credito derivante da mutuo Controparte_3
fondiario) in forza di contratto di cessione di crediti del 20.07.2018, come da avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 68 del 26.07.2018 - ha agito in giudizio innanzi l'intestato Tribunale, non in proprio ma per il tramite della sua mandataria alla gestione, recupero ed incasso dei crediti relativi alla suddetta cessione, ivi Parte_2 rappresentata da per sentire accertare e dichiarare che Controparte_1 _2 unico figlio chiamato ex lege all'eredità del padre (C.F: ) Persona_2 C.F._2
deceduto in data 08.12.1998, e poi della madre (C.F: Persona_3
) deceduta il 13.09.2019, è erede puro e semplice di entrambi i genitori, ai C.F._3 sensi dell'art. 485, comma 2 c.c., per essere rimasto nel possesso dell'intero immobile sito in
Comune di Cornale e Bastida (PV), Via Mauro Angeleri n. 20 - compendio immobiliare composto da (1/1) abitazione di 7,5 vani catastali su due piani collegati da scala interna con accesso pedonale dalla via Mauro Angeleri civico 20 e (1/4) portico al piano terra e balcone coperto al piano primo collegati ai due piani dell'abitazione per una superficie commerciale complessiva di 170,00 mq circa, (1/1) ripostiglio con due vani al piano terra, fienile al piano superiore e (1/1) fabbricato rurale adiacente, entrambi in corpi autonomi staccati dall'abitazione per una superficie commerciale complessiva di 43 mq e accessi dalla corte comune sulla Via Mauro Angeleri, (1/1) area urbana di forma regolare, incolta e interposta a due fabbricati con accesso dalla corte comune, superficie catastale di 45 mq, (1/1) terreno incolto di forma rettangolare interposto a due fabbricati residenziali, recintato su tre lati con sviluppo ortogonale alla via Mauro Angeleri dalla quale ha accesso, superficie di 246 mq, censito come in atti - senza aver mai redatto i rispettivi inventari nel termine di legge.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha allegato e dedotto:
- che, stante l'inadempienza del mutuatario alle obbligazioni assunte con _2
contratto di mutuo fondiario (doc. 9) stipulato con la (poi Controparte_3 fusa in doc. 11), in particolare per l'omesso pagamento delle rate mensili Controparte_4
in scadenza a partire dal 10.04.2010 al 10.08.2010 (doc. 12), la società subentrata nella titolarità del credito, indicato in € 62.240,78 alla data della cessione, ha sottoposto i cespiti ipotecati (doc. 10) a pignoramento immobiliare con atto notificato il 12.04.2021 (doc. 19), trascritto l'11.05.2021 all'Ufficio del Territorio di Pavia, Sezione Staccata di RA,
Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 24.11.2006 ai n. 2889 reg. part. – 3698 reg. gen.
(doc. 20);
- che nel corso della procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. n. 156/2021 del Trib. Pavia;
cfr. doc. da 17 a 30) è emersa la mancanza di continuità delle trascrizioni in favore del debitore esecutato relativamente all'unità immobiliare censita al C.F. del Comune di
Cornale e Bastida (PV), Sezione Bastida, Foglio 3, mappale 369, Via Mauro Angeleri n. 20, piano T-1, categoria C/7 (portico al piano terra e balcone al piano primo);
- che la certificazione notarile sostitutiva del certificato ipotecario ventennale (doc. 23) e i dati delle visure catastali e degli estratti allegati alla perizia di stima del 17.01.2022 (doc. 25a e 25b), relativamente a tale specifica unità immobiliare, in particolare, riportano in capo al debitore esecutato il diritto di proprietà per la quota di un mezzo (1/2) e altra quota di un mezzo (1/2) intestata a (madre); Persona_3
- che la nota di trascrizione del 24.01.2001 ai nn. 403/329, atto per causa di morte – certificato di denunciata successione in morte di (padre) avvenuta l'08.12.1998 - Persona_2
riporta in capo al debitore esecutato il diritto di proprietà per la quota di un quarto (1/4), come indicato nella certificazione notarile;
- che non è stata avviata la pratica di successione in morte di (doc. Persona_3
33) e che il debitore esecutato risulta l'unico figlio, chiamato per legge all'eredità di entrambi i genitori (doc. 31);
- che al fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni circa la titolarità del predetto bene, ai sensi dell'art. 2650 c.c., il creditore procedente ha interesse a sentire accertare e dichiarare la qualità di erede di rispetto ad entrambi gli ascendenti, titolari delle quote di _2 proprietà sul predetto immobile, a tal fine invocando l'art. 485, comma 2 c.c., essendo il chiamato rimasto nel possesso dell'intero compendio immobiliare, in cui abita e risiede, dapprima condividendolo con la madre (che conservava il diritto di abitazione della casa coniugale, ex art. 540, co. 2 c.c.) e, dopo il decesso di quest'ultima, in capo a sé solo, senza avere mai redatto l'inventario delle rispettive eredità, così decadendo dal beneficio.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituito e alla prima udienza del 05.12.2024 è _2
stato dichiarato contumace.
Nella stessa udienza, ritenuta la causa documentalmente istruita e matura per la decisione, è stata contestualmente disposta la discussione orale ex art. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
La ricorrente ha quindi discusso oralmente riportandosi al ricorso e ai documenti richiamati, precisando le conclusioni come in epigrafe trascritte;
all'esito, il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Come è noto, nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione, che è atto negoziale unilaterale mediante il quale il soggetto decide di acquistare l'eredità che gli è stata devoluta (Cass. n. 10525/2010; Cass. n. 5247/2018).
A sua volta l'accettazione può essere espressa o tacita.
1.1 L'accettazione è espressa quanto in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità dichiari di accettarla o assuma il titolo di erede (art. 475 c.c., comma 1). 1.2 L'accettazione è invece tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede (Cass. n. 14499/2018; n. 10796/2009).
1.3 Vi sono dei casi, tuttavia, in cui l'acquisto avviene ex lege indipendentemente e talvolta anche contro la volontà del chiamato.
Uno di questi è, appunto, quello previsto dall'art. 485 c.c., il quale dispone che «Il chiamato alla eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.».
1.4 Secondo la preferibile dottrina e la giurisprudenza della Suprema Corte, l'onere del chiamato possessore dei beni ereditari di fare l'inventario nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c. condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine previsto per l'inventario, essere altrimenti considerato erede “puro e semplice”
(Cass. n. 15690/2020; Cass. n. 11018/2008; Cass. n. 4845/2003).
1.5 In relazione alla nozione, alla durata e all'oggetto del “possesso” utile alla produzione dell'effetto giuridico contemplato dalla fattispecie de qua, giova chiarire che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il “possesso” non deve manifestarsi necessariamente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità e, cioè, in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, insieme alla consapevolezza (che può presumersi) della loro appartenenza al compendio ereditario (Cass. n. 4456/2019). Con la precisazione altresì che il
“possesso” dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (Cass. n. 4707/1994).
Inoltre, nella nozione di “possesso” ex art. 485 c.c. - che non ha un limite minimo di durata, potendo estendersi anche per un giorno soltanto (Cass. n. 1317/1984) - è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso anche il compossesso (Cass. n. 6167/2019).
1.6 Sul piano del riparto dell'onere probatorio, l'onere della prova del possesso in capo al chiamato con le suddette caratteristiche incombe sulla parte che lo deduce ex art. 2697, co. 1 c.c. (Cass.
n.7226/2006), mentre spetta al chiamato, ove voglia sottrarsi alle conseguenze del citato art. 485 c.c., dimostrare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri l'anzidetta situazione (Cass. n.
7076/1995).
§2. Poste tali premesse di diritto e venendo al merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
2.1 Va anzitutto evidenziato che la ricorrente-cessionaria ha dimostrato, tramite documenti all'uopo idonei (cfr. certificati di morte e stato di famiglia del Comune di Cornale e Bastida, sub. doc. 31),
l'apertura delle successioni per causa di morte di occorsa in data 08.12.1998, e di Persona_2
occorsa in data 13.09.2019, innanzi alle quali deve ritenersi chiamato per Persona_3
legge (arg. ex art. 565 c.c.), in assenza di validi testamenti, l'unico figlio _2
2.2 In ordine al possesso dei beni ereditari da parte del chiamato - nella definizione tratteggiata dalla giurisprudenza specificamente in materia di applicazione dell'art. 485 c.c. - la prova deve ritenersi raggiunta nel caso di specie, atteso che dagli atti di causa e dai documenti prodotti emerge che:
- il convenuto risulta anagraficamente residente presso l'immobile caduto pro-quota nelle rispettive successioni ereditarie (v. certificato di residenza aggiornato al 07.10.2024, allegato alla notifica del ricorso introduttivo);
- nel predetto immobile il convenuto risulta avere ricevuto, a mani proprie, almeno una raccomandata a/r stragiudiziale (v. intimazione ad adempiere ricevuta il 27.10.2018; cfr. doc. 16) e l'atto di pignoramento (v. avviso di ricevimento del 12.04.2021; cfr. doc. 19);
- in data 06.12.2021 il convenuto ha consegnato spontaneamente le chiavi dell'immobile pignorato al custode giudiziario nominato G.E. nella procedura esecutiva immobiliare (n.
R.G.E. 156/2021 di questo Tribunale), come risulta dal verbale da lui personalmente sottoscritto in qualità di “depositario” (cfr. doc. 35a);
- nella relazione dell'I.V.G. viene dato atto che, al momento del sopralluogo del custode, vi erano all'interno dell'immobile anche alcuni beni mobili “che l'esecutato ha dichiarato di abbandonare”, nonché due autovetture nella sua disponibilità, tra cui il veicolo Alfa Romeo tg. CC508KF intestato alla defunta madre (doc. 35c).
2.3 Risulta quindi con evidenza dimostrata la relazione materiale e di fatto con i beni ereditari e l'autonoma capacità di poterli utilizzare da parte del chiamato.
Tali elementi del corredo probatorio consentono alla società ricorrente-cessionaria di giovare degli effetti della norma invocata, non risultando essere mai stato redatto dal chiamato-possessore l'inventario inerente a ciascuna delle successioni, in difetto di prova contraria. 2.4 La contumacia del convenuto, poi, per quanto neutra sul piano processuale (ex art. 291 e 115
c.p.c.), non consente allo stesso di assolvere l'onere della prova (contraria) richiesta in materia, né di acquisire al giudizio ulteriori elementi, diversi o contrari, rispetto a quelli che convincono della fondatezza delle domande, le quali vanno accolte con declaratoria come da dispositivo.
2.5 In relazione alla richiesta di ordinare al Conservatore del Registi Immobiliari - ora Agenzia delle Entrate - la trascrizione della presente sentenza di accertamento, si rileva che non si verte in ipotesi di trascrizione obbligatoria (arg. ex art. 2648 c.c.): il Conservatore provvederà come per legge alle relative trascrizioni all'atto presentazione della documentazione richiesta a tale fine.
Nessuna statuizione si rende pertanto necessaria sul punto.
§3. Le spese di lite, inclusi gli esborsi documentati della fase di mediazione previamente esperita
(cfr. doc. 36), seguono la soccombenza del convenuto contumace e sono liquidate come nel dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della controversia (ricompreso nello scaglione da € 26.000,01 ad €
52.000,00) e delle sole fasi processuali svolte (fasi di studio e introduttiva, valori medi;
fase decisoria, valori minimi per la modalità “semplificata” di decisione, discussa oralmente alla prima udienza del 05.12.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara che (C.F: ) è erede puro e semplice _2 C.F._1
del padre (C.F: ) nato a [...] il [...] e Persona_2 C.F._2
deceduto a Pavia in data 08.12.1998, e della madre (C.F: Persona_3
) nata a [...] il [...] e deceduta a San IO C.F._3 Per_4
EL (PV) in data 13.09.2019, per essere stato nel possesso dei beni del compendio ereditario identificato come in parte motiva, tra cui l'immobile ipotecato composto da un'abitazione su due piani collegati da scala interna con accessi pedonale e carraio entrambi sulla Via Mauro Angeleri n. 20 accessibili dall'abitazione, censita al NCEU del Comune di
Cornale e Bastida, Sez. Bastida, al Fg. 3, mapp. 367, Fg. 3 mapp. 368, Fg. 3 mapp. 743, nonché da portico al piano terra e balcone coperto al piano primo del medesimo edificio, questi ultimi censiti in C.F. al Fg. 3, mapp. 369, senza avere fatto l'inventario entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura delle rispettive successioni, ai sensi dell'art. 485, comma 2 c.c.;
• condanna il convenuto soccombente al rimborso delle spese del giudizio in favore della ricorrente vittoriosa, che si liquidano in € 406,50 per spese esenti, € 273,28 per esborsi di mediazione, € 4.358,00 per compensi di giudizio (così determinati: € 1.701,00 fase studio, €
1.204,00 fase intr., € 1.453,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, se dovuti, nella misura di legge.
Così è deciso in Pavia, lì 6 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti