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15 maggio 2011
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18 agosto 2015
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Art. 118-bis. Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali). (( 1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonche' dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo )) 2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresi' per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non e' necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente codice, e' equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.
(92)
------------------ AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente codice, e' equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.
(92)
------------------ AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".
Commentari • 4
- 1. It Wallet, carta d'identità e patente sullo smartphone dal 2025Claudio Garau · https://www.lavoroediritti.com/ · 20 maggio 2024 · 7.7269106
[…] La patente mobile replicherà il documento fisico in tutte le sue caratteristiche e sarà utilizzabile all'interno dei confini del territorio nazionale, dagli automobilisti con residenza in Italia (art. 118 bis del Codice della strada). […]
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Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Forli, sentenza 03/04/2025, n. 188Provvedimento: N. R.G. 3410/2023 TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI' VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3410/2023 tra Parte_1 appellante e Parte_2 [...] Appellati contumaci Oggi 3 aprile 2025, ore 12 e 30 innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi: Per l'avv. Luca Castagnoli Parte_1 Per Parte_2 e Parte_2 nessuno (contumaci) Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore della parte appellante precisa le conclusioni come da note conclusive rinunciando a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Il Giudice dott. VecchiettiValentina Alle ore 12, 45 il Giudice pronuncia sentenza dandone …Leggi di più...
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