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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/08/2025, n. 4073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4073 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Caterina di Martino - Consigliere - relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4168/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 798/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord il 22.3.2021
e pendente
TRA
(c.f.: , con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Frattamaggiore (NA), alla via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti apposta in calce all'atto d'appello – dall'avv. Guglielmo Ara (c.f.: ); C.F._1
APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE
E
(Già (c.f.: ) con COroparte_1 COroparte_2 P.IVA_2 sede legale in Marano di Napoli (NA) alla via Veneto, n. 6, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura alle liti apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo – dall'avv. Giuseppe Cristallino (c.f.: C.F._2
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Napoli Nord il 29.9.2017, lo
(già deduceva quanto segue: COroparte_1 COroparte_2
- che in qualità di struttura accreditata con il S.S.N. all'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n. 833/1978 nei confronti degli assistiti dell' , aveva chiesto ed ottenuto il COroparte_3
5.10.2010 il decreto ingiuntivo n. 538/2010 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, recante n. 538/2010 e avente ad oggetto la somma di € 270.050,22, oltre interessi e spese di giudizio relativa “a differenze tariffarie per prestazioni riabilitative ex art. 26, L. 833/1978, per gli anni 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 1° trimestre 2009, a fronte delle fatture nn. 9/B e 10/B del 13.03.2009,
15/B, 16/B e 17/B del 15.06.2009”;
- che il detto decreto ingiuntivo non veniva opposto e quindi acquisiva autorità di giudicato;
CO
- che in ottemperanza alla detta ingiunzione, l' con mandato n. 14863 del 4.12.2012, aveva corrisposto alla l'importo di € 247.689,92 per le fatture nn. 9/B, 10/B del 13.3.2009 e nn. CP_1
15/B e 16/B del 15.6.2009; CO
- che con nota n. 51195 del 5.10.2016 l' omunicava alla l'avvio del procedimento di CP_1 recupero dell'importo suddetto corrisposto, precisando che sarebbe stato recuperato, unitamente agli interessi legali pari ad € 2.505,80, con un piano di ammortamento decennale di 120 rate di € 2.084,96 cadauna;
CO
- che in allegato alla detta nota l' nviava alla n. 2 note di debito con rispettive causali: CP_1
“storno fatture 9/B-10/B del 13.3.2009 e 15/B-16/B del 15/06/2009 (DIFFERENZE TARIFFARIE EX
ART. 26 ANNI 2003-2008” e “INTERESSI LEGALI SU RECUPERO DIFFERENZE TARIFFARIE
ANNI 2003-2008”; CO
- che nonostante la diffida inviata dalla l' procedendo al recupero preannunciato, CP_1 benché a detta del Centro ricorrente lesivo del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 538/2010, provvedeva a trattenere sulle fatture n. 6/F del 7.6.2017, 7/F del 6.7.2017 e 8/F del 3.8.2017 complessivi € 6.254,88.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di Napoli Nord di ingiungere il pagamento di € 6.254,88, “oltre interessi legali, ex art. 5, D.lgs. 231/2002 ovvero come ritenuto per legge, fino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria come per legge” all' a titolo di importi illegittimamente COroparte_3 trattenuti sulle fatture nn. 6/F del 7.6.2017, 7/F del 6.7.2017 ed 8/F del 3.8.2017. CO
Con decreto ingiuntivo n. 5432/2017, emesso il 27.11.2017 e notificato dalla all' il CP_1
11.12.2017, il Tribunale ingiungeva alla il pagamento della somma richiesta, “oltre COroparte_3 interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo”.
2 Proponeva opposizione avverso il predetto decreto l' , con atto di citazione COroparte_3 notificato il 19.1.2018, chiedendone la revoca per le ragioni ivi meglio indicate.
In particolare, l'opponente rilevava che solo nell'anno 2014, con i D.C.A. nn. 153 e 154 la Regione
Campania era pervenuta alla definitiva individuazione delle tariffe per le prestazioni acquisite da soggetti privati accreditati ex art. 26 l. 833/78, a valere dall'anno 2003 in poi;
e ciò sempre con la specifica limitazione che l'aggiornamento tariffario delle dette prestazioni non avrebbe potuto eccedere i limiti di spesa imposti con appositi provvedimenti regionali nei vari esercizi finanziari. CO Per l' on era nella specie ravvisabile nessuna illegittima decurtazione di somme accertate in titoli giudiziali passati in giudicato, come sostenuto dalla ricorrente, dal momento che il menzionato decreto ingiuntivo n. 538/2010 era stato emesso per una causale diversa, costituita, nello specifico, dal mancato pagamento delle fatturazioni messe a conguaglio rispetto alla determinazione delle tariffe come indicate nel ricorso monitorio. Di contro l'opponente deduceva di star invece, nella specie, effettuando il recupero di somme eccedenti i limiti imposti dalla legge, in quanto oltre il tetto prestazionale annuo, alla luce e secondo le disposizioni superiormente adottate dalla Regione
Campania con i DCA n. 153/14 e 154/14 e con le limitazioni ivi previste.
Si costituiva la con una comparsa depositata il 19.12.2018 che eccepiva in COroparte_2 primo luogo l'esistenza del giudicato derivante dalla mancata opposizione da parte della CP_3
al precedente decreto ingiuntivo n. 538/2010, emanato dal Tribunale di Napoli, sezione
[...] distaccata di Pozzuoli, avente il medesimo oggetto.
L'ipotetico superamento del tetto di spesa invocato da controparte, ove realmente esistente, avrebbe CO potuto e dovuto, a dire del comparente, essere contestato dall' già nel 2010, in quanto i limiti di spesa relativi ad ogni singolo esercizio oggetto del decreto ingiuntivo n. 538/10 (dal 2003 al 2008) - per stessa ammissione dell'avversa difesa - erano stati già fissati "con appositi provvedimenti regionali nei vari esercizi finanziari", per cui la relativa eccezione ben avrebbe potuto essere introdotta con il giudizio di opposizione, invece non introdotto, con conseguente formazione del giudicato sul dedotto e sul deducibile. Infatti, a tal proposito affermava che “l'autorità del giudicato, tanto in riferimento agli elementi costitutivi della domanda, tanto in riferimento agli eventuali fatti impeditivi e/o modificativi dell'altrui pretesa, investe non solo ciò che la pronunzia giurisdizionale definisce in maniera espressa, ma anche tutto ciò che, rappresentando l'antecedente logico-giuridico del decisum, poteva essere utilmente introdotto ovvero proposto nel caso del relativo giudizio”. CO In ogni caso, per la l' on aveva provato il preteso superamento del cd. tetto di spesa, CP_1 non avendo allegato “alcun documento dal quale è possibile evincere l'indicato sforamento né la quantificazione della pretesa Regressione Tariffaria e l'iter aritmetico-amministrativo seguito per giungere alla stessa”.
3 Quindi, concludeva chiedendo: “
1. In via del tutto pregiudiziale si chiede munirsi l'opposto decreto ingiuntivo della clausola di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., in accoglimento della apposita istanza formulata;
2. Sempre in via principale, reietta ogni avversa richiesta e eccezione, dichiarare inammissibile ovvero improponibile l'avversa opposizione e/o rigettarla in quanto non provata, nonché infondata in fatto ed in diritto, il tutto con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
3. In via gradata accertare il credito vantato da parte opposta nei confronti dell' , in quella Parte_2 somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e per l'effetto, condannare detta ultima al pagamento della somma così risultante, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n.231/02 ovvero ex art. 1284,
IV comma, c.c., ovvero come per legge in favore della comparente;
4. con condanna alle spese, diritti ed onorari di giudizio della presente fase a cognizione piena, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli Nord rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo n. 5432/2017, dichiarandolo esecutivo e compensava integralmente le spese di lite per la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi “in considerazione della presenza di pronunce di senso contrario”.
In particolare:
- con riferimento all'eccezione di giudicato rilevava che il giudicato copriva l'esistenza del credito azionato ma anche l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti alla domanda giudiziale;
tuttavia, non si estendeva ai fatti successivi al giudicato e a quelli che comportavano un mutamento del petitum o della causa petendi relativi alla domanda. Nel caso Con de quo non vi era stata violazione del giudicato “avendo l' agito per il recupero in forza della regressione tariffaria per il superamento dei tetti di spesa”; CO
- quanto al superamento eccepito, affermava che l' violando l'onere probatorio sulla stessa gravante, non aveva fornito alcuna prova circa il superamento del tetto di spesa negli anni dal 2003 Con al 2008. Nel caso de quo per il Tribunale “l' si è limitata soltanto ad eccepire, genericamente, il superamento del tetto di spesa, senza indicare il numero delle prestazioni “sforate” e senza fornire la prova di una partecipazione al procedimento volto alla definizione della regressione medesima”.
Pertanto, in assenza di allegazione sia dell'ammontare del tetto massimo di spesa, nell'ambito della macroarea considerata, sia del suo sforamento, la circostanza impeditiva non poteva dirsi sussistente e quindi idonea a paralizzare la pretesa avanzata.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto notificato il 13.10.2021, COroparte_3 formulando all'uopo un unico motivo di appello rubricato “Violazione dell'art. 115 e 116 cod. prov.
Civ.” e sostenendo che:
4 - “la reale/effettiva posizione difensiva assunta dall'opposta era esclusivamente circoscritta alla contestazione della violazione del giudicato, riservando la contestazione relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio del superamento del tetto di spesa, a mera dichiarazione labiale”;
- la aveva omesso di “provare e documentare la propria posizione contrattuale nei CP_1 confronti dell' appellante, non avendo assolutamente adempiuto ai propri oneri probatori Pt_1 versando in atti i contratti sottoscritti tra le parti e le fatture emesse e regolarmente vidimate per tutti gli anni (dal 2003 al 2008) oggetto del recupero in compensazione”;
- “non avendo [la assunto alcuna posizione concreta e documentata in ordine alla CP_1 legittimazione ad agire, con riferimento alla propria posizione di struttura accreditata con il CP_4
e non avendo mai assunto formale posizione in merito al recupero delle somme spontaneamente pagate, il Tribunale, in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto desumere conseguenzialmente che sul punto non v'era discussione o contestazione alcuna, avendo lo assunto una prospettazione difensiva e documentale incompatibile COroparte_2 con la contestazione relativa ai ”. Parte_3
Pertanto, ha chiesto, in riforma della sentenza appellata, la revoca del decreto ingiuntivo n. 2233/2017
e la condanna della controparte alla refusione in suo favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l'appellata (già con una comparsa COroparte_1 COroparte_2
CO depositata il 18.3.2022 con cui ha resistito all'appello dell' ed ha proposto appello incidentale criticando sia la parte della sentenza in cui il Tribunale non aveva ritenuto di dover rigettare CO l'opposizione dell' sulla base delle preclusioni derivanti dal giudicato del decreto ingiuntivo n.
538/2010, sia la parte in cui aveva integralmente compensato le spese.
Più in particolare, il Centro ha affermato che “seppur in maniera sommaria, il Giudice di prima istanza – aderendo alle difese spiegate dalla opponente nel corso del giudizio di prime cure – ha erroneamente ritenuto che la rideterminazione ex post delle tariffe in forza dei DD.CC.AA. 153 e 154 del 2014 e quindi in sostituzione di quelle precedentemente adottate con Deliberazione n. 224/2009
(si badi bene tale ultima tariffa è risultata essere il titolo posto a fondamento del decreto Ingiuntivo
n. 538/2010 non opposto e quindi passato in giudicato), aveva anche comportato una rideterminazione ex post del tetto di spesa”. Inoltre, ha sostenuto che:
- se al tempo del D.I. n. 538/10 non opposto, la nuova tariffazione maggiorata avesse determinato lo sforamento dei tetti di spesa già fissati per gli esercizi per cui era stato richiesto il pagamento delle CO dovute differenze tariffarie, l' avrebbe dovuto proporre opposizione al D.I. n. 538/10, per cui la successiva attività di recupero coattivo avrebbe rappresentato una violazione del giudicato;
5 - sarebbe altresì evidente la violazione del giudicato per la diversa ipotesi in cui la R.T.U. si fosse determinata ex post in ragione della rideterminazione delle tariffe ex D.C.A. 153 e 154 del 2014 “in quanto in tale ipotesi tale rideterminazione assumerebbe il carattere di fatto costitutivo determinatosi successivamente alla formazione del decreto ingiuntivo n. 538/10 non opposto”. Ad avviso CO dell'appellante incidentale l' “avrebbe invece dovuto, nei termini di cui all'art. 395 c.p.c. procedere con ricorso per revocazione al fine di rimuovere dal sensibile giuridico il giudicato precedentemente formatosi e quindi munirsi di valido titolo da porre alla base del recupero delle somme di cui in discorso”.
Ha poi censurato la compensazione delle spese stabilita dal Tribunale, non ricorrendo nessuna delle Con ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. in quanto “la sentenza impugnata ha visto soccombente solo la opponente, avendo confermato il Decreto Ingiuntivo opposto, ed in merito all'onere della prova la giurisprudenza è granitica”.
Pertanto, nelle sue conclusioni ha chiesto a questa Corte di: “
1. Rigettare, se ritenuto previo accoglimento dello spiegato appello incidentale, l'appello proposto dall' , in persona Parte_2 del l.r.p.t., avverso la sentenza definitiva resa dal Tribunale di Napoli Nord il 22/03/2021 e pubblicata in pari data, in quanto infondato per le motivazioni sopra spiegate;
2. In subordine, rigettare l'appello principale, accogliere quello incidentale e condannare la in Parte_2 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della comparente e appellante in via incidentale della somma di € 6.254,88, oltre interessi ex art. 5, D.lgs. 231/2002, ovvero come per legge;
3. In estremo subordine, accertare il credito vantato da parte opposta nei confronti dell' , in quella Parte_2 somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare detta ultima al pagamento della somma così risultante, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002, ovvero come per legge in favore della comparente;
4. Condannare controparte alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
All'udienza del 1.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la
Corte ha riservato il processo in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 primo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato, mentre è fondato e va accolto l'appello incidentale. CO Difatti, col suo appello principale l' si duole della mancata prova da parte del sia CP_5 dell'accreditamento che dei contratti relativi alle prestazioni rese negli anni dal 2003 al 2009 con i relativi incrementi tariffari, per le quali esso aveva richiesto ed ottenuto nel 2010 il decreto ingiuntivo dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, senza considerare che su tali aspetti, nonché
6 su quello relativo al superamento del tetto di spesa per le dette prestazioni, si era oramai formato CO giudicato, per non avere l' mpugnato il citato decreto ingiuntivo. Ne deriva che l'appellante non può ora pretendere che il dia prova della propria legittimazione ad agire ovvero dolersi che CP_5 esso abbia assunto una posizione incompatibile con la contestazione relativa al tetto di spesa;
al CO contrario, eccependo l' un credito in compensazione derivante dal recupero di somme, spontaneamente pagate in esecuzione del decreto ingiuntivo del 2010, per superamento del tetto di spesa, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la difesa del Centro, riproposta con il suo appello incidentale, incentrata sull'esistenza di un giudicato, che copriva il dedotto ed il deducibile. CO Difatti, come correttamente messo in evidenza dal e non contestato dall' le citate CP_5 prestazioni relative al settore riabilitazione ex art. 26, L 833/1978, rese negli anni dal 2003 al 2008, erano state oggetto di un incremento tariffario, sulla base della deliberazione della Giunta Regione
Campania n. 224/2009 (titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo del 2010 non opposto), che stabiliva che tali incrementi (destinati ad operare su prestazioni rese in passato) non comportavano il superamento del tetto di spesa stabilito per i singoli anni, poi sostituita, evidentemente a seguito di suo annullamento nelle sedi competenti, dai D.C.A. 153 e 154 del 2014 che avevano ribadito che restavano fermi ed incontestabili i tetti di spesa già assegnati. CO Ne deriva che già all'epoca del decreto ingiuntivo del 2010 vi erano le condizioni affinché l' eccepisse, con la relativa opposizione, il superamento dei tetti di spesa (già stabiliti per gli anni nei quali operavano gli incrementi tariffari), sicché deve ritenersi che non avendo essa fatto opposizione al decreto ingiuntivo e lasciando che esso passasse in cosa giudicata, si è preclusa la possibilità, a fronte del nuovo decreto ingiuntivo del 2017 ottenuto dal Centro per il recupero di somme CO illegittimamente decurtate dall' di poter eccepire in compensazione il credito derivante dal superamento del tetto di spesa.
Erra, pertanto, il Tribunale laddove sostiene che l'eccezione di violazione di giudicato non si estende ai fatti successivi al giudicato che nel caso de quo sarebbero rappresentati dall'applicazione della regressione tariffaria senza però specificare per quale motivo soltanto dopo il 2010 sarebbero maturati i presupposti per far valere il superamento e l'applicazione della relativa R.T.U. Tuttavia, pur laddove si volesse ritenere che i motivi sopravvenuti fossero rappresentati dai decreti del commissario ad acta CO del 2014 - sorti in epoca successiva al decreto ingiuntivo del 2010 ed al giudicato - per cui l' avrebbe agito in quanto erano maturati i presupposti per far valere il superamento del tetto di spesa, tale argomento appare privo di pregio: infatti, in attesa che gli incrementi tariffari divenissero CO definitivi, l' avrebbe potuto comunque fare opposizione, e rifiutarsi di pagare spontaneamente somme che, evidentemente, sulla base della D.G.R.C. n.224/2009, già superavano i tetti di spesa.
7 L'accoglimento di tale motivo permette logicamente di accogliere anche la censura incidentale sulle spese formulata dalla Tenuto conto che la decisione sulle spese è una conseguenza della CP_1 decisione di merito, la riforma di quest'ultimo, ancorché con solo riferimento alla motivazione della debenza degli importi già riconosciuti in primo grado, determina una condanna dell'appellante principale alla rifusione delle spese sia del primo grado sia del secondo.
Per tutte queste ragioni, previo accoglimento dell'appello incidentale del , va rigettato l'appello CP_5
CO principale dell' va confermata la sentenza impugnata sia pure con una diversa motivazione.
All'esito della controversia, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del primo e del secondo grado.
Esse, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come mod. dal decret del Ministro della Giustizia n. 147/2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 – nell' importo di:
- di € 3.680,00, per il primo grado del giudizio, di cui € 3.200,00 per compensi (€ 650,00 per il compenso relativo alla fase di studio, € 500,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, €
1.000,00 per il compenso relativo alla fase di trattazione, € 1.050,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria) e € 480,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Giuseppe Cristallino per dichiarazione di anticipo fattane;
- di € 4.452,35 per il secondo grado, di cui € 3.560,00 per compensi (€ 770,00 per il compenso relativo alla fase di studio, € 660,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, € 930,00 per il compenso relativo alla fase di trattazione, € 1.200,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria), € 534,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali al 15%, ed € 358,35 e per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Giuseppe Cristallino per dichiarazione di anticipo fattane.
Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della CO sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell' ppellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dalla CP_3 nei confronti della (già nonché su quello
[...] COroparte_1 COroparte_2 incidentale proposto da quest'ultimo avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 798/2021, pubblicata il 22.3.2021, in accoglimento dell'appello incidentale, così provvede:
8 CO
1. rigetta l'appello principale dell' e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione;
2. condanna l'appellante principale a rifondere alla (già COroparte_1 [...]
le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € COroparte_2
3.680,00, per il primo grado del giudizio, di cui € 3.200,00 per compensi ed € 480,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Giuseppe Cristallino per dichiarazione di anticipo fattane;
per il secondo grado, invece, € 4.452,35, di cui € 3.560,00 per compensi, € 534,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali al 15%, ed € 358,35 per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Giuseppe Cristallino per dichiarazione di anticipo fattane
3. dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, le condizioni per CO il versamento da parte dell' di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 22 luglio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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