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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2024, n. 4912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4912 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, pronunciando nella causa n. 4205/2024 R.G.A.C. promossa da
(avv. Daniela De Salvatore e avv. Francesco Elia) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (dott.ssa Lucia Torcicollo) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento riconosciuto con il decreto di omologa del
05.07.2023 con decorrenza dal 1° gennaio 2023, oltre accessori di legge fino al saldo.
Deduceva, a sostegno della domanda di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis c.p.c.; di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta, in data 28 settembre 2023 (trasmissione modello AP70), ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio-economici prescritti per legge e documentati all' che alla data odierna sono inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per CP_1
l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo di dichiarare cessata la CP_1 materia del contendere.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa.
Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la liquidazione CP_1 della prestazione, inviando telematicamente il modello “AP70”, in data 28 settembre 2023.
Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, in data 26 gennaio 2024.
Pertanto, non essendo emersa prova che abbia provveduto l'Ente previdenziale al pagamento del dovuto, se non nelle more del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia contendere come richiesto espressamente dalla parte ricorrente in udienza.
Difatti, essa ha riconosciuto l'avvenuto pagamento del dovuto il 1° febbraio 2024 (comunicazione
, a fronte della notifica del ricorso avvenuta in data anteriore. CP_1
Pertanto, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di pagamento di ratei in esame, come da richiesta del procuratore di parte resistente.
In merito alla regolamentazione delle spese del giudizio l'assenza di questioni giuridiche sottese alla presente controversia, che trae fondamento in un ritardo nel pagamento della prestazione da parte dell'ente, nonché la condotta dell' che ha provveduto al pagamento nelle more del giudizio, CP_1 costituisce motivo per compensare per la metà le spese di lite, ponendo a carico dell la residua CP_1 parte liquidata in complessivi € 700,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento della residua parte liquidata in complessivi € 700,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, 11 aprile 2024
Il giudice
Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del funzionario addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Elvira Galioto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, pronunciando nella causa n. 4205/2024 R.G.A.C. promossa da
(avv. Daniela De Salvatore e avv. Francesco Elia) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (dott.ssa Lucia Torcicollo) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento riconosciuto con il decreto di omologa del
05.07.2023 con decorrenza dal 1° gennaio 2023, oltre accessori di legge fino al saldo.
Deduceva, a sostegno della domanda di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis c.p.c.; di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta, in data 28 settembre 2023 (trasmissione modello AP70), ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio-economici prescritti per legge e documentati all' che alla data odierna sono inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per CP_1
l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo di dichiarare cessata la CP_1 materia del contendere.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa.
Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la liquidazione CP_1 della prestazione, inviando telematicamente il modello “AP70”, in data 28 settembre 2023.
Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, in data 26 gennaio 2024.
Pertanto, non essendo emersa prova che abbia provveduto l'Ente previdenziale al pagamento del dovuto, se non nelle more del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia contendere come richiesto espressamente dalla parte ricorrente in udienza.
Difatti, essa ha riconosciuto l'avvenuto pagamento del dovuto il 1° febbraio 2024 (comunicazione
, a fronte della notifica del ricorso avvenuta in data anteriore. CP_1
Pertanto, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di pagamento di ratei in esame, come da richiesta del procuratore di parte resistente.
In merito alla regolamentazione delle spese del giudizio l'assenza di questioni giuridiche sottese alla presente controversia, che trae fondamento in un ritardo nel pagamento della prestazione da parte dell'ente, nonché la condotta dell' che ha provveduto al pagamento nelle more del giudizio, CP_1 costituisce motivo per compensare per la metà le spese di lite, ponendo a carico dell la residua CP_1 parte liquidata in complessivi € 700,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento della residua parte liquidata in complessivi € 700,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, 11 aprile 2024
Il giudice
Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del funzionario addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Elvira Galioto
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