Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9379/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore C.F._1
Maggiulli;
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Lo Giudice;
Conclusioni: come da verbale del 28 gennaio 2025.
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
Dopo la sentenza non definitiva del 6 dicembre 2021, all'odierno decidente non resta che liquidare il danno a lume della c. t. u. medico legale della
Dott.ssa Pennisi, istituita dal precedente g. i. coevamente alla sua sentenza.
La detta Dott.ssa esaminata la documentazione agli atti ed eseguita Per_1 la visita medico-legale del periziando, ha così concluso: “…è anzitutto emerso che, ben verosimilmente, l'Attore Signor a Parte_1 seguito di un infortunio, il giorno 30.5.18, riportava: 'Trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro'. Per tale lesione, alla luce della classica criteriologia medico-legale, nonché il valido criterio di probabilità scientifica, può affermarsi come sussistente il nesso di causalità materiale con il sinistro in discussione nelle modalità dinamiche descritte dall'Attore
e per come risultante in atti. L'attuale obiettività clinica rilevata dalla
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a carattere temporaneo che a carattere prevedibilmente permanente;
In merito al cosiddetto 'Danno Biologico Temporaneo' questo può essere individuato, alla luce di letteratura scientifica e di esperienza clinica nonché della documentazione sanitaria esaminata in una iniziale I.T.A. di giorni 3
(tre), una di I.T.P. al 75% pari a giorni 27 (ventisette), una I.T.P. al 50% pari a ulteriori giorni 20 (venti). Per quanto attiene, invece, al cosiddetto
'Danno Biologico Permanente', si evidenzia in atto, nella persona dell'Attore, la presenza di postumi invalidanti causalmente correlabili alle lesioni de quibus, i quali, tenuto anche conto del prolungato intervallo cronologico fra il periodo del verificarsi delle lesioni (maggio 2018), possono ormai considerarsi, con valido criterio di probabilità scientifica, a carattere prevedibilmente permanente e rappresentati dagli esiti già elencati nella presente relazione scritta;
Gli esiti ben sembrano comportare una diminutio dell'Integrità Psico-fisica del Soggetto che pare ragionevole identificare nella misura percentuale del 7% (sette per cento)”
Per la liquidazione del danno alla salute vanno assunte a riferimento le più recenti tabelle del Tribunale di Milano (2024), donde i valori quivi indicati devono poi essere devalutati avuto riguardo al momento in cui si è verificato il danno.
Competono, dunque, al sig. Euro 13.330,60 (di cui Euro 10.268,26 Pt_1 per danno non patrimoniale per invalidità permanente pari al 7% in soggetto di 47 anni al tempo del sinistro;
Euro 1.836,73 per danno biologico temporaneo;
Euro 1.225,61 per spese mediche).
Va escluso, invece, l'aumento del risarcimento del danno chiesto a titolo di personalizzazione: il risarcimento, sì come liquidato, comprende già i pregiudizi derivanti in via ordinaria da un evento lesivo del tipo di quello verificatosi nel caso di specie. L'odierno attore, d'altra parte, ha prospettato in via generica nell'atto introduttivo l'asserito maggior nocumento cagionato dall'evento lesivo in discorso (“il Sig. ha subìto un Parte_1 pregiudizio di carattere morale stante che, durante tutto il periodo di inabilità temporanea, e a tutt'oggi, è costretto a patire dolore e sofferenze legate alla gravità del fatto lesivo, con conseguente ricordo invasivo dell'incidente occorso, nonché allo stato invalidante ed alla con seguente limitazione della libertà di movimento e di spostamenti oltre che alla traumatica interruzione della quotidianità, ed al mancato sere no svolgimento delle proprie attività realizzatrici svolte in ambito lavorativo e familiare che sono state dapprima sospese per tutto il periodo di inabilità assoluta, poi ridotte e riprese con maggior fatica e disagio”) e, in ogni caso, non ha corroborato tale prospettazione con alcun elemento probatorio.
2 In relazione ai danni riportati dal motociclo, l'attore ha depositato un preventivo di spesa redatto dall'officina Tale produzione Parte_2 documentale, non specificamente contestata dalla controparte, può quindi rappresentare una fonte di elementi presuntivi, liberamente valutabili ex artt.
1226, 2056 c.c., e 115.c.p.c.; infatti, qualora sia provata, o non contestata,
l'esistenza del danno, il giudice può fare ricorso alla valutazione equitativa
(Cass. n. 8004/2005).
Ciò richiede che il preventivo sia sufficientemente dettagliato e sia riscontrabile la riferibilità di esso ai danni, esattamente individuati, causati dal sinistro;
nel caso di specie, vengono indicati i singoli pezzi di ricambio con i rispettivi costi.
Di conseguenza, va riconosciuto all'attore l'importo richiesto di euro
2.230,88.
Vertendosi in ispecie in tema di debito di valore e non di valuta, le somme, come sopra devalutate, vanno rivalutate secondo gli indici Istat di riferimento, anno per anno, dal dì dell'evento lesivo fino a quello di pubblicazione della presente decisione;
su ciascun importo annuale vanno applicati gli interessi compensativi, nella misura legale, secondo il tasso legale di ciascun anno di riferimento. Secondo soccombenza, l'I. R. S. A. P va condannato a rifondere l'attore delle spese di lite da liquidarsi in euro
5.077,00 per compensi, liquidati in base ai parametri previsti dal D. M.
55/2014 (sì come aggiornati con D. M. 147/2022), per le quattro fasi espletate, ed in riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, secondo il criterio del decisum ex art. 5, co. 1, del D. M. 55 cit., oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit., nonché euro 518,00 per spese vive. Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese relative alla C.T.U come già liquidate.
P.Q.M.
Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente decidendo nella causa iscritta in epigrafe, condanna l' a corrispondere a CP_2 Parte_1
la somma di euro 15.561,48 con devalutazione, rivalutazione ed
[...] interessi come da parte motiva;
condanna altresì, il convenuto a rifondere l'attore delle spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi al difensore, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d, m. cit, nonché euro 518,00 per spese vive. Spese di c.t.u. come da parte motiva.
Catania, 7 aprile 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
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