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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c., presentato congiuntamente, in data 14/10/2024, da:
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il proc. e dom. avv. FRAUSIN SAMANTHA per mandato allegato al ricorso;
- con l'intervento del P.M. in sede;
- preso atto della volontà dei ricorrenti che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- rilevato che le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui al ricorso;
- letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- rilevato che le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“A) affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con momentaneo collocamento e residenza anagrafica della figlia Per_2 presso l'abitazione dei genitori della madre in Fiumicello - Villa Vicentina Via Bozzatta n.5/A assieme alla madre, mentre del figlio presso l'abitazione dei nonni paterni in Fiumicello - Per_1
Villa Vicentina, Via Giuseppe Verdi n. 53, assieme al padre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con gli stessi.
B) Quanto al diritto di permanenza presso ciascun genitore i ricorrenti, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, concordano di tenere con sé i figli a giornate alterne durante la settimana e precisamente nelle giornate di martedì, giovedì (fino alla mattina seguente) e sabato pomeriggio la madre e in quelle del lunedì, mercoledì, venerdì (fino la mattina seguente) e sabato mattina il padre;
la giornata della domenica verrà alternata tra i genitori ogni settimana;
il periodo dei figli con i rispettivi genitori avrà inizio dalla fine dell'orario scolastico;
a tal fine i genitori riconoscono espressamente la possibilità per i nonni sia materni che paterni di poter andare a riprendere i nipoti presso gli istituti scolastici nelle giornate di competenza dei rispettivi figli e di tenerli con sé o accompagnarli alle attività sportive, ricreative e varie ed eventuali, fino al termine dell'orario di lavoro dei genitori, salvo diverso accordo di tutte le parti;
C) per quanto concerne le feste comandate i genitori concordano nel tenere con sé i figli in alternanza quando si tratti di singole giornate di festa, mentre per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali ciascun genitore potrà tenere con sé i figli, in deroga al diritto di visita di cui al precedente punto, per un periodo di tempo continuativo pari alla metà del complessivo periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, salvo diversi accordi dei genitori;
in ordine alle vacanze estive i genitori concordano nel mantenere il diritto di visita disciplinato per il periodo scolastico, salvo diverso accordo per il caso di vacanze all'estero o fuori regione, da concordarsi con l'altro genitore almeno un mese prima della partenza;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanze dove porteranno i figli ed il periodo.
D) quanto al mantenimento dei minori e stante le medesime retribuzioni nonché il pressoché paritario periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore, i ricorrenti stabiliscono che ognuno provvederà al mantenimento diretto dei figli con diritto a poter godere del 50% ciascuno dell'assegno unico universale, salvo le spese straordinarie che si concorda di dividere in pari quota del 50% e rinviando nel merito delle stesse alla disciplina del protocollo del Tribunale di Udine sul punto, che si allega al presente atto e che viene fatto sottoscrivere ai genitori a conferma di conoscenza del contenuto.
I ricorrenti precisano che le spese straordinarie rientranti nella nozione di cui al suddetto protocollo dovranno essere corrisposte da ciascun genitore in favore di quello richiedente, entro 3 (tre) giorni dalla richiesta a mezzo bonifico bancario o in caso di pagamento a mezzo contanti, verso rilascio di quietanza da parte del genitore ricevente.
Al fine di evitare potenziali questioni e conflitti in punto spese straordinarie i genitori concordano che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse
d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche
e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi
i genitori e/o in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
I genitori rimarranno obbligati a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con loro e/o non saranno economicamente indipendenti.
E) i genitori si impegnano formalmente ed espressamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. F) le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
G) i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Spese legali compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dalla relazione sentimentale tra le parti sono nati la figlia , il 08/07/2011, e il figlio il Per_2 Per_1
28/05/2015, riconosciuti da entrambi i genitori.
Con il ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale è cessata – le parti hanno chiesto che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento dei minori, alla loro collocazione e al loro mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale il PM non ha sollevato obiezioni di sorta, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali dei minori.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando tra le parti, accoglie le conclusioni rassegnate da Parte_1
e e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il
[...] Parte_2
mantenimento di e siano disciplinati secondo i loro accordi, di seguito riportati: Per_2 Per_1
A) dispone l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 disposizioni sull'affidamento condiviso, con momentaneo collocamento e residenza anagrafica della figlia presso l'abitazione dei genitori della madre in Fiumicello - Villa Vicentina Via Bozzatta Per_2
n.5/A assieme alla madre, mentre del figlio presso l'abitazione dei nonni paterni in Fiumicello Per_1
- Villa Vicentina, Via Giuseppe Verdi n. 53, assieme al padre.
Per l'effetto di quanto sopra, prende atto che le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con gli stessi.
B) Quanto al diritto di permanenza presso ciascun genitore, dispone che, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, i ricorrenti terranno con sé i figli a giornate alterne durante la settimana e precisamente nelle giornate di martedì, giovedì (fino alla mattina seguente) e sabato pomeriggio la madre e in quelle del lunedì, mercoledì, venerdì (fino la mattina seguente) e sabato mattina il padre;
la giornata della domenica verrà alternata tra i genitori ogni settimana;
il periodo dei figli con i rispettivi genitori avrà inizio dalla fine dell'orario scolastico;
prende atto che, a tal fine, i genitori riconoscono espressamente la possibilità per i nonni sia materni che paterni di poter andare a riprendere i nipoti presso gli istituti scolastici nelle giornate di competenza dei rispettivi figli e di tenerli con sé o accompagnarli alle attività sportive, ricreative e varie ed eventuali, fino al termine dell'orario di lavoro dei genitori, salvo diverso accordo di tutte le parti.
C) Per quanto concerne le feste comandate, dispone che i genitori terranno con sé i figli in alternanza quando si tratti di singole giornate di festa, mentre per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali ciascun genitore terrà con sé i figli, in deroga al diritto di visita di cui al precedente punto, per un periodo di tempo continuativo pari alla metà del complessivo periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, salvo diversi accordi dei genitori;
in ordine alle vacanze estive, dispone che i genitori manterranno il diritto di visita disciplinato per il periodo scolastico, salvo diverso accordo per il caso di vacanze all'estero o fuori regione, da concordarsi con l'altro genitore almeno un mese prima della partenza;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanze dove porteranno i figli ed il periodo.
D) Quanto al mantenimento dei minori e stante le medesime retribuzioni nonché il pressoché paritario periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore, dispone che i ricorrenti provvederanno al mantenimento diretto dei figli;
dà atto che essi potranno godere del 50% ciascuno dell'assegno unico universale. Dispone che le spese straordinarie saranno divise in pari quota del 50% e si rinvia nel merito delle stesse alla disciplina del protocollo del Tribunale di Udine sul punto, allegato al ricorso e sottoscritto dai genitori a conferma di conoscenza del contenuto. Le spese straordinarie rientranti nella nozione di cui al suddetto protocollo dovranno essere corrisposte da ciascun genitore in favore di quello richiedente, entro 3 (tre) giorni dalla richiesta a mezzo bonifico bancario o in caso di pagamento a mezzo contanti, verso rilascio di quietanza da parte del genitore ricevente.
Prende atto che al fine di evitare potenziali questioni e conflitti in punto spese straordinarie i genitori concordano che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica
(tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: - Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione;
- Spese di custodia del minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
I genitori rimarranno obbligati a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con loro e/o non saranno economicamente indipendenti.
E) Prende atto che i genitori si impegnano formalmente ed espressamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
F) Dà atto che le parti prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
G) Prende atto che i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che CP_1
accettato e sottoscritto.
H) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 30/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c., presentato congiuntamente, in data 14/10/2024, da:
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il proc. e dom. avv. FRAUSIN SAMANTHA per mandato allegato al ricorso;
- con l'intervento del P.M. in sede;
- preso atto della volontà dei ricorrenti che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- rilevato che le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui al ricorso;
- letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- rilevato che le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“A) affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con momentaneo collocamento e residenza anagrafica della figlia Per_2 presso l'abitazione dei genitori della madre in Fiumicello - Villa Vicentina Via Bozzatta n.5/A assieme alla madre, mentre del figlio presso l'abitazione dei nonni paterni in Fiumicello - Per_1
Villa Vicentina, Via Giuseppe Verdi n. 53, assieme al padre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con gli stessi.
B) Quanto al diritto di permanenza presso ciascun genitore i ricorrenti, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, concordano di tenere con sé i figli a giornate alterne durante la settimana e precisamente nelle giornate di martedì, giovedì (fino alla mattina seguente) e sabato pomeriggio la madre e in quelle del lunedì, mercoledì, venerdì (fino la mattina seguente) e sabato mattina il padre;
la giornata della domenica verrà alternata tra i genitori ogni settimana;
il periodo dei figli con i rispettivi genitori avrà inizio dalla fine dell'orario scolastico;
a tal fine i genitori riconoscono espressamente la possibilità per i nonni sia materni che paterni di poter andare a riprendere i nipoti presso gli istituti scolastici nelle giornate di competenza dei rispettivi figli e di tenerli con sé o accompagnarli alle attività sportive, ricreative e varie ed eventuali, fino al termine dell'orario di lavoro dei genitori, salvo diverso accordo di tutte le parti;
C) per quanto concerne le feste comandate i genitori concordano nel tenere con sé i figli in alternanza quando si tratti di singole giornate di festa, mentre per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali ciascun genitore potrà tenere con sé i figli, in deroga al diritto di visita di cui al precedente punto, per un periodo di tempo continuativo pari alla metà del complessivo periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, salvo diversi accordi dei genitori;
in ordine alle vacanze estive i genitori concordano nel mantenere il diritto di visita disciplinato per il periodo scolastico, salvo diverso accordo per il caso di vacanze all'estero o fuori regione, da concordarsi con l'altro genitore almeno un mese prima della partenza;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanze dove porteranno i figli ed il periodo.
D) quanto al mantenimento dei minori e stante le medesime retribuzioni nonché il pressoché paritario periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore, i ricorrenti stabiliscono che ognuno provvederà al mantenimento diretto dei figli con diritto a poter godere del 50% ciascuno dell'assegno unico universale, salvo le spese straordinarie che si concorda di dividere in pari quota del 50% e rinviando nel merito delle stesse alla disciplina del protocollo del Tribunale di Udine sul punto, che si allega al presente atto e che viene fatto sottoscrivere ai genitori a conferma di conoscenza del contenuto.
I ricorrenti precisano che le spese straordinarie rientranti nella nozione di cui al suddetto protocollo dovranno essere corrisposte da ciascun genitore in favore di quello richiedente, entro 3 (tre) giorni dalla richiesta a mezzo bonifico bancario o in caso di pagamento a mezzo contanti, verso rilascio di quietanza da parte del genitore ricevente.
Al fine di evitare potenziali questioni e conflitti in punto spese straordinarie i genitori concordano che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse
d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche
e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi
i genitori e/o in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
I genitori rimarranno obbligati a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con loro e/o non saranno economicamente indipendenti.
E) i genitori si impegnano formalmente ed espressamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. F) le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
G) i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Spese legali compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dalla relazione sentimentale tra le parti sono nati la figlia , il 08/07/2011, e il figlio il Per_2 Per_1
28/05/2015, riconosciuti da entrambi i genitori.
Con il ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale è cessata – le parti hanno chiesto che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento dei minori, alla loro collocazione e al loro mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale il PM non ha sollevato obiezioni di sorta, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali dei minori.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando tra le parti, accoglie le conclusioni rassegnate da Parte_1
e e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il
[...] Parte_2
mantenimento di e siano disciplinati secondo i loro accordi, di seguito riportati: Per_2 Per_1
A) dispone l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 disposizioni sull'affidamento condiviso, con momentaneo collocamento e residenza anagrafica della figlia presso l'abitazione dei genitori della madre in Fiumicello - Villa Vicentina Via Bozzatta Per_2
n.5/A assieme alla madre, mentre del figlio presso l'abitazione dei nonni paterni in Fiumicello Per_1
- Villa Vicentina, Via Giuseppe Verdi n. 53, assieme al padre.
Per l'effetto di quanto sopra, prende atto che le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con gli stessi.
B) Quanto al diritto di permanenza presso ciascun genitore, dispone che, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, i ricorrenti terranno con sé i figli a giornate alterne durante la settimana e precisamente nelle giornate di martedì, giovedì (fino alla mattina seguente) e sabato pomeriggio la madre e in quelle del lunedì, mercoledì, venerdì (fino la mattina seguente) e sabato mattina il padre;
la giornata della domenica verrà alternata tra i genitori ogni settimana;
il periodo dei figli con i rispettivi genitori avrà inizio dalla fine dell'orario scolastico;
prende atto che, a tal fine, i genitori riconoscono espressamente la possibilità per i nonni sia materni che paterni di poter andare a riprendere i nipoti presso gli istituti scolastici nelle giornate di competenza dei rispettivi figli e di tenerli con sé o accompagnarli alle attività sportive, ricreative e varie ed eventuali, fino al termine dell'orario di lavoro dei genitori, salvo diverso accordo di tutte le parti.
C) Per quanto concerne le feste comandate, dispone che i genitori terranno con sé i figli in alternanza quando si tratti di singole giornate di festa, mentre per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali ciascun genitore terrà con sé i figli, in deroga al diritto di visita di cui al precedente punto, per un periodo di tempo continuativo pari alla metà del complessivo periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, salvo diversi accordi dei genitori;
in ordine alle vacanze estive, dispone che i genitori manterranno il diritto di visita disciplinato per il periodo scolastico, salvo diverso accordo per il caso di vacanze all'estero o fuori regione, da concordarsi con l'altro genitore almeno un mese prima della partenza;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanze dove porteranno i figli ed il periodo.
D) Quanto al mantenimento dei minori e stante le medesime retribuzioni nonché il pressoché paritario periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore, dispone che i ricorrenti provvederanno al mantenimento diretto dei figli;
dà atto che essi potranno godere del 50% ciascuno dell'assegno unico universale. Dispone che le spese straordinarie saranno divise in pari quota del 50% e si rinvia nel merito delle stesse alla disciplina del protocollo del Tribunale di Udine sul punto, allegato al ricorso e sottoscritto dai genitori a conferma di conoscenza del contenuto. Le spese straordinarie rientranti nella nozione di cui al suddetto protocollo dovranno essere corrisposte da ciascun genitore in favore di quello richiedente, entro 3 (tre) giorni dalla richiesta a mezzo bonifico bancario o in caso di pagamento a mezzo contanti, verso rilascio di quietanza da parte del genitore ricevente.
Prende atto che al fine di evitare potenziali questioni e conflitti in punto spese straordinarie i genitori concordano che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica
(tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: - Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione;
- Spese di custodia del minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
I genitori rimarranno obbligati a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con loro e/o non saranno economicamente indipendenti.
E) Prende atto che i genitori si impegnano formalmente ed espressamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
F) Dà atto che le parti prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
G) Prende atto che i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che CP_1
accettato e sottoscritto.
H) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 30/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini