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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/06/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 351/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 351/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 4 giugno 2025 innanzi al dott. Donata Romano, è COMPARSA L'Avv. Baldino per la parte attrice la quale riportandosi alla propria memoria integrativa precisa le conclusioni come in atti e insiste per il loro accoglimento. Chiede altresì la condanna al pagamento delle spese le ali pr i due procedimenti.
Rileva che la parte convenuta non ha ad oggi adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto dedotto come indicato nel verbale dell'udienza scorsa del 10/4/2025, risultando pertanto inadempiente atteso che i canoni per cui si era promosso lo sfratto per morosità sono stati pagati solo successivamente all'instaurazione del procedimento.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio
Il Giudice rientra dalla camera di Consiglio e dando atto che nessuno è presente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 351/2025 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Istituto Vendite Giudiziarie è fondata e merita accoglimento.
La ricorrente, attraverso la produzione del contratto di locazione da cui risulta l'obbligazione di pagamento del corrispettivo nei termini indicati nell'atto introduttivo, ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
pagina 2 di 4 E' pacifico e definitivamente stabilito che nel regime ordinario delle locazioni urbane, fissato dalla L. n. 392 del 1978, la disciplina di cui all'art. 55, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, non opera per i contratti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo. Ed infatti il legislatore, nel dettare la disciplina della sanatoria in questione, non si è limitato a prevedere in genere che il conduttore convenuto per la risoluzione del contratto possa evitare tale effetto pagando, nell'ultimo termine consentitogli, tutto quanto da lui dovuto per canoni ed oneri ed accessori, ma ha limitato la portata della sua previsione al solo ambito delle ipotesi di inadempimento da morosità descritte e prese in considerazione dall'art. 5 della stessa legge, di tal che è la stessa disposizione di cui all'art. 55 - la quale risulta inclusa tra quelle di natura processuale che, di per sé, non sono idonee a dilatare l'ambito di applicazione di una norma di natura sostanziale - a delineare la limitazione del suo ambito di applicazione alle sole locazioni abitative (Cass. S.U., n. 272/99). Di conseguenza, nelle locazioni ad uso diverso dall'abitazione, l'offerta o il pagamento del canone (che, se effettuati dopo la intimazione di sfratto, non consentono la emissione, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., del provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, per la insussistenza della persistente morosità di cui all'art. 663 c.p.c., comma 3), nel giudizio susseguente a cognizione piena non comportano la inoperatività della clausola risolutiva espressa, posto che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., comma 3, dalla data della domanda (domanda che è già quella avanzata ex art. 657 c.p.c. con la intimazione di sfratto, introduttiva della causa di risoluzione del contratto) il conduttore non può più adempiere. Cass. n.10587/2008 sentenza delle Sezioni Unite n. 272/1999, ritenuta la inapplicabilità della sanatoria giudiziale della morosità di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 55 alle locazioni di immobili per uso diverso da quello abitativo, va escluso che il pagamento dei canoni e degli oneri accessori a giudizio iniziato possa, nel caso di locazioni di detto tipo, evitare la risoluzione del contratto, se l'inadempimento è grave.
E', pertanto, evidente come, se il conduttore di un immobile ad uso diverso, alla prima udienza, o nel termine fissato dal giudice, paga il dovuto, non per questo possa sottrarsi al giudizio di risoluzione contrattuale, in quanto il pagamento effettuato dopo la notifica dell'atto di citazione, essendo comunque tardivo, può valere solo a purgare la morosità, ma non certo a cancellare l'inadempimento.
In materia di responsabilità contrattuale la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici" (Cass. civ., sez. 3, 25.11.2002, n. 16579).
Ciò premesso,, ed osservato che il principio sancito dal citato art. 1455 (Cass 15363/2010) va adeguato ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale, nel senso cioè che "la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura ed alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione" (Cass. civ., sez. 2, 7.9.2000, n. 11784).
Ciò posto si deve rilevare che la parte convenuta non solo al momento della notifica dello sfratto per morosità a suo danno aveva accumulato una morosità importante di oltre un anno, pari a più di €
20.000, ma non ha provveduto ad eseguire altre obbligazioni previste dal contratto di locazione a uso diverso cui è subentrata, del 21/3/2023 avente ad oggetto immobile sito in Scandiano via CP_2
Borsellino n. 1/I NCEU foglio 10 map. 383 sub 10 – con canone previsto di € 1.500 mensili oltre IVA.
La parte attrice lamenta, infatti, il mancato rilascio di fidejussione bancaria o idoneo titolo di garanzia ex art. 5 del contratto, il mancato pagamento a quanto dovuto a titolo di alla stipula e consegna CP_3 dell'assicurazione sull'assicurazione sull'immobile ex art. 13 del contratto.
pagina 3 di 4 Il mancato pagamento del canone di locazione, protrattosi per diversi mesi costituisce senza dubbio inadempimento di non scarsa importanza, trattandosi di inadempimento dell'obbligazione principale del conduttore, ovvero quella di pagare il canone alle scadenze stabilite, cui si aggiunge l'inadempimento di obbligazioni accessorie, ma che paiono essere state senza dubbio essenziali per la sottoscrizione del contratto da parte del locatore.
La parte convenuta da canto suo non costituendosi non ha dato e fornito alcuna prova del proprio esatto adempimento, prova di cui è onerata, ma si è al contrario disinteressata al giudizio, limitandosi a pagare un anno di canoni solo dopo aver ricevuto la notifica dello sfratto.
Il contratto, quindi, deve essere dichiarato risolto per inadempimento della conduttrice con condanna al rilascio con termine per il rilascio entro il 4/8/2025 e al pagamento della somma di € 1.736,04 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di TARI
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, per la fase sommaria e per quella di merito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa: DICHIARA risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di locazione in corso tra le parti e per l'effetto ordina a unipersonale di rilasciare libero da persone cose e animali nella CP_2 disponibilità di l'immobile sito in Scandiano via Borsellino n. 1/I - NCEU foglio 10 Parte_1 map. 383 sub 10 fissando per l'esecuzione la data del 4/8/2025;
CONDANNA unipersonale alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_2
5.650,00 per competenze € 145,00 per esborsi oltre spese generali CPA, IVA come per legge.
Reggio Emilia, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Donata Romano
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 351/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 4 giugno 2025 innanzi al dott. Donata Romano, è COMPARSA L'Avv. Baldino per la parte attrice la quale riportandosi alla propria memoria integrativa precisa le conclusioni come in atti e insiste per il loro accoglimento. Chiede altresì la condanna al pagamento delle spese le ali pr i due procedimenti.
Rileva che la parte convenuta non ha ad oggi adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto dedotto come indicato nel verbale dell'udienza scorsa del 10/4/2025, risultando pertanto inadempiente atteso che i canoni per cui si era promosso lo sfratto per morosità sono stati pagati solo successivamente all'instaurazione del procedimento.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio
Il Giudice rientra dalla camera di Consiglio e dando atto che nessuno è presente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 351/2025 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Istituto Vendite Giudiziarie è fondata e merita accoglimento.
La ricorrente, attraverso la produzione del contratto di locazione da cui risulta l'obbligazione di pagamento del corrispettivo nei termini indicati nell'atto introduttivo, ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
pagina 2 di 4 E' pacifico e definitivamente stabilito che nel regime ordinario delle locazioni urbane, fissato dalla L. n. 392 del 1978, la disciplina di cui all'art. 55, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, non opera per i contratti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo. Ed infatti il legislatore, nel dettare la disciplina della sanatoria in questione, non si è limitato a prevedere in genere che il conduttore convenuto per la risoluzione del contratto possa evitare tale effetto pagando, nell'ultimo termine consentitogli, tutto quanto da lui dovuto per canoni ed oneri ed accessori, ma ha limitato la portata della sua previsione al solo ambito delle ipotesi di inadempimento da morosità descritte e prese in considerazione dall'art. 5 della stessa legge, di tal che è la stessa disposizione di cui all'art. 55 - la quale risulta inclusa tra quelle di natura processuale che, di per sé, non sono idonee a dilatare l'ambito di applicazione di una norma di natura sostanziale - a delineare la limitazione del suo ambito di applicazione alle sole locazioni abitative (Cass. S.U., n. 272/99). Di conseguenza, nelle locazioni ad uso diverso dall'abitazione, l'offerta o il pagamento del canone (che, se effettuati dopo la intimazione di sfratto, non consentono la emissione, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., del provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, per la insussistenza della persistente morosità di cui all'art. 663 c.p.c., comma 3), nel giudizio susseguente a cognizione piena non comportano la inoperatività della clausola risolutiva espressa, posto che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., comma 3, dalla data della domanda (domanda che è già quella avanzata ex art. 657 c.p.c. con la intimazione di sfratto, introduttiva della causa di risoluzione del contratto) il conduttore non può più adempiere. Cass. n.10587/2008 sentenza delle Sezioni Unite n. 272/1999, ritenuta la inapplicabilità della sanatoria giudiziale della morosità di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 55 alle locazioni di immobili per uso diverso da quello abitativo, va escluso che il pagamento dei canoni e degli oneri accessori a giudizio iniziato possa, nel caso di locazioni di detto tipo, evitare la risoluzione del contratto, se l'inadempimento è grave.
E', pertanto, evidente come, se il conduttore di un immobile ad uso diverso, alla prima udienza, o nel termine fissato dal giudice, paga il dovuto, non per questo possa sottrarsi al giudizio di risoluzione contrattuale, in quanto il pagamento effettuato dopo la notifica dell'atto di citazione, essendo comunque tardivo, può valere solo a purgare la morosità, ma non certo a cancellare l'inadempimento.
In materia di responsabilità contrattuale la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici" (Cass. civ., sez. 3, 25.11.2002, n. 16579).
Ciò premesso,, ed osservato che il principio sancito dal citato art. 1455 (Cass 15363/2010) va adeguato ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale, nel senso cioè che "la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura ed alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione" (Cass. civ., sez. 2, 7.9.2000, n. 11784).
Ciò posto si deve rilevare che la parte convenuta non solo al momento della notifica dello sfratto per morosità a suo danno aveva accumulato una morosità importante di oltre un anno, pari a più di €
20.000, ma non ha provveduto ad eseguire altre obbligazioni previste dal contratto di locazione a uso diverso cui è subentrata, del 21/3/2023 avente ad oggetto immobile sito in Scandiano via CP_2
Borsellino n. 1/I NCEU foglio 10 map. 383 sub 10 – con canone previsto di € 1.500 mensili oltre IVA.
La parte attrice lamenta, infatti, il mancato rilascio di fidejussione bancaria o idoneo titolo di garanzia ex art. 5 del contratto, il mancato pagamento a quanto dovuto a titolo di alla stipula e consegna CP_3 dell'assicurazione sull'assicurazione sull'immobile ex art. 13 del contratto.
pagina 3 di 4 Il mancato pagamento del canone di locazione, protrattosi per diversi mesi costituisce senza dubbio inadempimento di non scarsa importanza, trattandosi di inadempimento dell'obbligazione principale del conduttore, ovvero quella di pagare il canone alle scadenze stabilite, cui si aggiunge l'inadempimento di obbligazioni accessorie, ma che paiono essere state senza dubbio essenziali per la sottoscrizione del contratto da parte del locatore.
La parte convenuta da canto suo non costituendosi non ha dato e fornito alcuna prova del proprio esatto adempimento, prova di cui è onerata, ma si è al contrario disinteressata al giudizio, limitandosi a pagare un anno di canoni solo dopo aver ricevuto la notifica dello sfratto.
Il contratto, quindi, deve essere dichiarato risolto per inadempimento della conduttrice con condanna al rilascio con termine per il rilascio entro il 4/8/2025 e al pagamento della somma di € 1.736,04 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di TARI
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, per la fase sommaria e per quella di merito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa: DICHIARA risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di locazione in corso tra le parti e per l'effetto ordina a unipersonale di rilasciare libero da persone cose e animali nella CP_2 disponibilità di l'immobile sito in Scandiano via Borsellino n. 1/I - NCEU foglio 10 Parte_1 map. 383 sub 10 fissando per l'esecuzione la data del 4/8/2025;
CONDANNA unipersonale alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_2
5.650,00 per competenze € 145,00 per esborsi oltre spese generali CPA, IVA come per legge.
Reggio Emilia, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Donata Romano
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