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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/03/2024, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 3125 del 24.10.2023 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Foresio Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Graziuso CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 31.10.2023, ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_1 in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce -adito per conseguire la condanna dell' al pagamento CP_1 della somma di € 2.616,64, maturata a titolo di indennità di accompagnamento dalla propria dante causa, aveva accolto la domanda attorea, dando atto della qualità di erede del Persona_1
ricorrente, ma aveva disposto la integrale compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese di lite “in difetto di prova della conoscenza da parte di della avvenuta accettazione di CP_1 eredità da parte del ricorrente”, non considerando che, ai sensi dell'art. 476 c.c., la condotta con cui era stata richiesta la liquidazione delle somme del proprio dante causa integrava atto idoneo a presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità. Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza
1 impugnata, la condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo grado, e al CP_1
pagamento delle spese del presente grado, con distrazione.
Si è costituito in giudizio l' , che ha contestato gli avversi assunti, evidenziando che in sede CP_1
amministrativa non era stata prodotta documentazione attestante la qualità di erede dell'appellante, documentata solo in sede giudiziale. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 9.02.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Come è noto, "In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti” (Cass. n. 19613/2017).
Nella specie il Tribunale ha disposto la totale compensazione delle spese adducendo a giustificazione la mancata conoscenza da parte dell'Istituto della accettazione dell'eredità da parte del ricorrente.
Tuttavia, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente in primo grado -non contestata da parte resistente- vi è copia di lettera di sollecito a mezzo pec inviata dal procuratore dell'appellante alla sede dell' di Casarano, in cui si dà atto della allegazione dei medesimi documenti prodotti CP_1 in sede giudiziale, che sono stati ritenuti sufficienti all'accoglimento della domanda.
In considerazione di tanto non si ravvisa alcuna condotta addebitabile alla parte appellante che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., possano giustificare la compensazione totale o parziale delle spese di lite (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) e non ricorrono neppure "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" idonee -per come statuito dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018- a giustificare la compensazione delle spese disposta nella pronuncia oggetto di impugnazione.
2 La sentenza impugnata, quindi, deve essere parzialmente riformata limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che devono essere liquidate -avuto riguardo al valore della causa- nella misura di cui in dispositivo, in considerazione dei criteri previsti dalla normativa.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 31.10.2023 da nei confronti di avverso la sentenza del 24.10.2023 n. 3125 del Tribunale Parte_1 CP_1 di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di primo CP_1 grado, liquidate in € 886,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Francesco Foresio.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Francesco Foresio.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 9.02.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Silvana Botrugno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Foresio Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Graziuso CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 31.10.2023, ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_1 in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce -adito per conseguire la condanna dell' al pagamento CP_1 della somma di € 2.616,64, maturata a titolo di indennità di accompagnamento dalla propria dante causa, aveva accolto la domanda attorea, dando atto della qualità di erede del Persona_1
ricorrente, ma aveva disposto la integrale compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese di lite “in difetto di prova della conoscenza da parte di della avvenuta accettazione di CP_1 eredità da parte del ricorrente”, non considerando che, ai sensi dell'art. 476 c.c., la condotta con cui era stata richiesta la liquidazione delle somme del proprio dante causa integrava atto idoneo a presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità. Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza
1 impugnata, la condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo grado, e al CP_1
pagamento delle spese del presente grado, con distrazione.
Si è costituito in giudizio l' , che ha contestato gli avversi assunti, evidenziando che in sede CP_1
amministrativa non era stata prodotta documentazione attestante la qualità di erede dell'appellante, documentata solo in sede giudiziale. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 9.02.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Come è noto, "In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti” (Cass. n. 19613/2017).
Nella specie il Tribunale ha disposto la totale compensazione delle spese adducendo a giustificazione la mancata conoscenza da parte dell'Istituto della accettazione dell'eredità da parte del ricorrente.
Tuttavia, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente in primo grado -non contestata da parte resistente- vi è copia di lettera di sollecito a mezzo pec inviata dal procuratore dell'appellante alla sede dell' di Casarano, in cui si dà atto della allegazione dei medesimi documenti prodotti CP_1 in sede giudiziale, che sono stati ritenuti sufficienti all'accoglimento della domanda.
In considerazione di tanto non si ravvisa alcuna condotta addebitabile alla parte appellante che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., possano giustificare la compensazione totale o parziale delle spese di lite (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) e non ricorrono neppure "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" idonee -per come statuito dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018- a giustificare la compensazione delle spese disposta nella pronuncia oggetto di impugnazione.
2 La sentenza impugnata, quindi, deve essere parzialmente riformata limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che devono essere liquidate -avuto riguardo al valore della causa- nella misura di cui in dispositivo, in considerazione dei criteri previsti dalla normativa.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 31.10.2023 da nei confronti di avverso la sentenza del 24.10.2023 n. 3125 del Tribunale Parte_1 CP_1 di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di primo CP_1 grado, liquidate in € 886,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Francesco Foresio.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Francesco Foresio.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 9.02.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Silvana Botrugno
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