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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/06/2024, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
r.g. 2024/986
Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott. Carlotta Bruno Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Integralmente richiamata la domanda congiunta ex art. 473 bis. n. 49 c.p.c. di separazione giudiziale iscritta al RG 986/2024 e scioglimento del matrimonio, proposta da
[...]
(C.F. ) con l'avv. SAMBUCO Parte_1 C.F._1
MASSIMO (C.F. ) C.F._2
Richiamata la memoria difensiva depositata da (c.f. Controparte_1
) con l'avv. PALUMBO LAURA (c.f. ) C.F._3 C.F._4
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
esaminate le note in sostituzione dell'udienza del 26.06.2024; osservato che le parti, stante l'intervenuto accordo, hanno richiesto il mutamento del rito chiedendo la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.(cfr. nota congiunta del
13.05.2024); rilevato che le parti hanno regolamentato i rapporti economici, procedendo alla divisione delle somme giacenti sui conti cointestati, nonché prevedendo che la resistente continui ad abitare la casa coniugale sino alla scadenza della locazione, oltre a dare atto dell'avvenuta cessione, da parte del ricorrente e in favore della resistente, della titolarità dell'autovettura
MAZDA CX 30 TG. GK047MF (cfr. accordo del 13.05.2024 in atti).
Rilevato che, avendo le parti regolato i rapporti economici, la pronuncia sia di fatto limitata al solo stato coniugale, non essendo nata prole dall'unione.
Rilevato che sussistano le condizioni previste dall'art. 151 c.c. per dar luogo alla pronuncia di separazione personale delle parti, risultando pacifico il venir meno del consorzio familiare con impossibilità del ripristino della convivenza, divenuta non più tollerabile.
Rilevato che la causa va rimessa sul ruolo al fine di verificare la condizione di procedibilità inerente la domanda di divorzio ai sensi dell'art. 3 co. 2 l. 898/1970 (almeno dodici mesi dalla data di udienza di comparizione nei procedimenti contenzioni e sei mesi nei procedimenti consensuali), invitando le parti a depositare il passaggio in giudicato della presente sentenza
P.Q.M.
Pronuncia la separazione personale dei coniugi, coniugati in Pisticci (PZ) in data
31/07/2021 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Pisticci dell'anno 2021 , al N. 3 Parte 2 , Serie C.
Ordina l'annotazione come per legge.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Velletri il 26/06/2024 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott. Carlotta Bruno Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Integralmente richiamata la domanda congiunta ex art. 473 bis. n. 49 c.p.c. di separazione giudiziale iscritta al RG 986/2024 e scioglimento del matrimonio, proposta da
[...]
(C.F. ) con l'avv. SAMBUCO Parte_1 C.F._1
MASSIMO (C.F. ) C.F._2
Richiamata la memoria difensiva depositata da (c.f. Controparte_1
) con l'avv. PALUMBO LAURA (c.f. ) C.F._3 C.F._4
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
esaminate le note in sostituzione dell'udienza del 26.06.2024; osservato che le parti, stante l'intervenuto accordo, hanno richiesto il mutamento del rito chiedendo la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.(cfr. nota congiunta del
13.05.2024); rilevato che le parti hanno regolamentato i rapporti economici, procedendo alla divisione delle somme giacenti sui conti cointestati, nonché prevedendo che la resistente continui ad abitare la casa coniugale sino alla scadenza della locazione, oltre a dare atto dell'avvenuta cessione, da parte del ricorrente e in favore della resistente, della titolarità dell'autovettura
MAZDA CX 30 TG. GK047MF (cfr. accordo del 13.05.2024 in atti).
Rilevato che, avendo le parti regolato i rapporti economici, la pronuncia sia di fatto limitata al solo stato coniugale, non essendo nata prole dall'unione.
Rilevato che sussistano le condizioni previste dall'art. 151 c.c. per dar luogo alla pronuncia di separazione personale delle parti, risultando pacifico il venir meno del consorzio familiare con impossibilità del ripristino della convivenza, divenuta non più tollerabile.
Rilevato che la causa va rimessa sul ruolo al fine di verificare la condizione di procedibilità inerente la domanda di divorzio ai sensi dell'art. 3 co. 2 l. 898/1970 (almeno dodici mesi dalla data di udienza di comparizione nei procedimenti contenzioni e sei mesi nei procedimenti consensuali), invitando le parti a depositare il passaggio in giudicato della presente sentenza
P.Q.M.
Pronuncia la separazione personale dei coniugi, coniugati in Pisticci (PZ) in data
31/07/2021 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Pisticci dell'anno 2021 , al N. 3 Parte 2 , Serie C.
Ordina l'annotazione come per legge.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Velletri il 26/06/2024 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE