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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/10/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17803/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...], di cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Jacopi (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, Via Emilio Zago n. 2/2, RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 07/10/2025; il P.M è intervenuto;
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/12/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a San NI In CP_1
Persiceto in data 30/09/2019, unione dalla quale nasceva in data 8.12.2021 la IG;
Per_1 parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dal marito;
formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti. In particolare, chiedeva: a) che venisse disposto l'affidamento esclusivo della IG minore alla madre;
b) Per_1 fosse assegnata alla ricorrente l'abitazione di San NI in Persiceto (Bo), Via Berlinguer n. 8; c) che fosse stabilito un calendario di incontri tra padre e IG;
d) che il padre fosse obbligato a versare mensilmente l'importo di 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della IG, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il 01/10/2025 il Servizio Sociale incaricato di seguire il nucleo familiare, depositava la relazione di aggiornamento richiesta dal Giudice, nella quale gli assistenti sociali riportavano che il sig. a CP_1 seguito di un arresto, era stato rimpatriato nel paese d'origine, motivo per cui non vede la minore da almeno 4 anni.
L'intervento del Servizio Sociale ha dimostrato, oltre che l'irreperibilità materiale ed emotiva del padre nella vita della IG , la serenità familiare che la IG.ra , insieme al nuovo compagno, è riuscita a costruire. Pt_1
Le scriventi assistenti sociali riportano infatti del meraviglioso rapporto tra e il sig. compagno Per_1 CP_2 della madre, che la minore riconosce come figura paterna su cui fare affidamento.
All'udienza del 07/10/2025 tenutasi ai sensi dell'art. 708 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva e il Giudice, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi li autorizzava a vivere separati;
adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
***
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza presidenziale - il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - oltre che all'udienza dinanzi al
G.I. ed il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
pagina 2 di 6 Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 2 Parte_1 dicembre 1994 e , nato a [...], il [...] che hanno contratto matrimonio CP_1 in San NI In Persiceto (BO) in data 30/09/2019 .
Per quel che riguarda le pronunce accessorie, ritiene il Collegio di dover confermare in toto il regolamento dei rapporti personali e patrimoniali già dato in sede di udienza del 07/10/2025, atteso che la ricorrente ha rinunciato all'attività istruttoria, parte resistente è rimasta contumace e, successivamente non sono stati acquisiti elementi tali da giustificarne una modifica anche solo parziale.
Deve essere accolta la richiesta della signora di ottenere l'affido esclusivo rafforzato Parte_1 della minore.
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.).
Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso
“…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017).
È dunque in relazione all'interesse della minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie non si può fare a meno di evidenziare il perdurante atteggiamento di disinteresse da parte del resistente contumace nei confronti della propria IG. Questo comportamento è stato pregiudizievole per la minore.
Le richieste avanzate dalla ricorrente devono essere fatte proprie dal Tribunale, infatti, non si può non tener conto della circostanza tale per cui il resistente non si sia costituito nel procedimento in oggetto. Orbene, se
è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole. pagina 3 di 6 Anche le parole utilizzate dal Servizio Sociale nella relazione di aggiornamento confermano che l'atteggiamento procedurale della parte è in realtà un comportamento che il sig. reitera da CP_1 sempre.
Risulta altresì opportuno continuare a far affidamento sul supporto offerto dai Servizi Sociali alla diade e, soprattutto, alla minore nel rapporto padre-IG, così che gli assistenti preposti al perseguimento del fondamentale interesse della minore, possano valutare la migliore modalità di realizzazione dei suddetti incontri. Tutto ciò, solo nell'eventualità in cui il padre si attivasse in maniera evidente perché spinto dal desiderio di voler rincontrare la IG.
Il collocamento della IG minore presso la madre comporta che la casa familiare, sita in NI in
Persiceto (Bo), Via Berlinguer n. 8, venga assegnata a quest'ultima.
Come noto, infatti, il provvedimento di assegnazione della casa familiare, di cui all'art. 337-sexies c.c., (in precedenza dall'art. 155-quater c.c.) è volto alla tutela dei figli minori non autosufficienti, ai quali deve essere assicurata, mediante la permanenza nel contesto domestico in cui il minore è cresciuto, una prosecuzione delle abitudini di vita il più possibile conforme a quelle godute prima del fenomeno separativo
(v. Cass. civ.,18 settembre 2013, n. 21334). Se dunque è vero, come è vero, che tale è la ratio della norma richiamata, ne consegue che l'assegnazione della casa deve avvenire a favore del genitore collocatario della prole, cosicché quest'ultima possa godere, anche successivamente alla crisi familiare, del medesimo contesto di vita nella quale è cresciuta. Quanto all'importo che il resistente contumace sarà obbligato a titolo di mantenimento, si ritiene equo, data la situazione economica-patrimoniale della madre e, soprattutto, data la circostanza tale per cui la madre è l'unico genitore a occuparsi del minore, che il padre versi mensilmente 150,00 euro mensili a titolo di mantenimento. D'altronde la ricorrente, sebbene abbia una buona retribuzione, così come è emerso dalla documentazione prodotta in atti, che dalle dichiarazioni in udienza, è pur sempre l'unico genitore che si occupa della crescita della IG e in quanto tale deve poter contare sul sostegno economico della parte contumace.
L'ammontare del mantenimento così individuato pare necessario a far fronte alle esigenze di crescita di
, anche e soprattutto, in considerazione del fatto che la minore, stante l'assenza costante del padre, Per_1 trascorre tutto il loro tempo con la madre, la quale quindi deve provvedere a tutti i bisogni della stessa.
Non si hanno notizie circa la situazione lavorativa del padre, resosi irreperibile da anni, ma è da considerare la giovane età del resistente contumace (29 anni), e la sua integra capacità lavorativa che gli consente di reperire un lavoro con cui possa far fronte all'obbligo di mantenimento della IG cui è tenuto. L'importo sarà da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna.
pagina 4 di 6 Nulla sulle spese, vista la natura necessaria del procedimento e la mancata costituzione del resistente in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...], il CP_1
01/08/1996 , già uniti in matrimonio in San NI in Persiceto (BO) il
30/09/2019 (atto n. 50, P. 1,u. 1 anno 2019 ) alle seguenti condizioni:
a) dispo ne l'affidamento super esclusivo della IG minore alla madre Per_1 signora , con collocamento della minore presso la casa Parte_1 coniugale sita in San NI in Persiceto (Bo), Via Berlinguer n. 8, che per l'effetto assegna alla signora;
Parte_1
b) dispone che la sig.ra possa, anche senza l'assenso del IG. Ezzabbar, Pt_1 prendere in autonomia tutte le decisioni relative all'ambito sanitario, scolastico o relativamente a ogni tipo di documento valido per l'espatrio riferite a;
Per_1
c) dispone che, gli incontri tra il IG. e , qualora il padre CP_1 Per_1 manifestasse il desiderio di incontrare la IG, avverranno in modalità protetta con l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
d) pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1
, quale contributo per il mantenimento della IG minore Parte_1
, entro il giorno 5 del mese, l'importo mensile di € 150,00 soggetto Per_1 all'aggiornamento annuale secondo gli indici Istat;
e) dispone che l'assegno unico famigliare venga regolamentato come di spettanza della ricorrente al 100%;
f) dispone che il sig. provveda al rimborso, nella misura del 50% delle CP_1 spese straordinarie sostenute nell'interesse di , con disciplina di tali spese Per_1 straordinarie secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale di Bologna;
2) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3) nulla sulle spese.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio, il 22.10.2025 ______
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17803/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...], di cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Jacopi (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, Via Emilio Zago n. 2/2, RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 07/10/2025; il P.M è intervenuto;
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/12/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a San NI In CP_1
Persiceto in data 30/09/2019, unione dalla quale nasceva in data 8.12.2021 la IG;
Per_1 parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dal marito;
formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti. In particolare, chiedeva: a) che venisse disposto l'affidamento esclusivo della IG minore alla madre;
b) Per_1 fosse assegnata alla ricorrente l'abitazione di San NI in Persiceto (Bo), Via Berlinguer n. 8; c) che fosse stabilito un calendario di incontri tra padre e IG;
d) che il padre fosse obbligato a versare mensilmente l'importo di 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della IG, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il 01/10/2025 il Servizio Sociale incaricato di seguire il nucleo familiare, depositava la relazione di aggiornamento richiesta dal Giudice, nella quale gli assistenti sociali riportavano che il sig. a CP_1 seguito di un arresto, era stato rimpatriato nel paese d'origine, motivo per cui non vede la minore da almeno 4 anni.
L'intervento del Servizio Sociale ha dimostrato, oltre che l'irreperibilità materiale ed emotiva del padre nella vita della IG , la serenità familiare che la IG.ra , insieme al nuovo compagno, è riuscita a costruire. Pt_1
Le scriventi assistenti sociali riportano infatti del meraviglioso rapporto tra e il sig. compagno Per_1 CP_2 della madre, che la minore riconosce come figura paterna su cui fare affidamento.
All'udienza del 07/10/2025 tenutasi ai sensi dell'art. 708 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva e il Giudice, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi li autorizzava a vivere separati;
adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
***
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza presidenziale - il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - oltre che all'udienza dinanzi al
G.I. ed il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
pagina 2 di 6 Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 2 Parte_1 dicembre 1994 e , nato a [...], il [...] che hanno contratto matrimonio CP_1 in San NI In Persiceto (BO) in data 30/09/2019 .
Per quel che riguarda le pronunce accessorie, ritiene il Collegio di dover confermare in toto il regolamento dei rapporti personali e patrimoniali già dato in sede di udienza del 07/10/2025, atteso che la ricorrente ha rinunciato all'attività istruttoria, parte resistente è rimasta contumace e, successivamente non sono stati acquisiti elementi tali da giustificarne una modifica anche solo parziale.
Deve essere accolta la richiesta della signora di ottenere l'affido esclusivo rafforzato Parte_1 della minore.
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.).
Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso
“…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017).
È dunque in relazione all'interesse della minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie non si può fare a meno di evidenziare il perdurante atteggiamento di disinteresse da parte del resistente contumace nei confronti della propria IG. Questo comportamento è stato pregiudizievole per la minore.
Le richieste avanzate dalla ricorrente devono essere fatte proprie dal Tribunale, infatti, non si può non tener conto della circostanza tale per cui il resistente non si sia costituito nel procedimento in oggetto. Orbene, se
è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole. pagina 3 di 6 Anche le parole utilizzate dal Servizio Sociale nella relazione di aggiornamento confermano che l'atteggiamento procedurale della parte è in realtà un comportamento che il sig. reitera da CP_1 sempre.
Risulta altresì opportuno continuare a far affidamento sul supporto offerto dai Servizi Sociali alla diade e, soprattutto, alla minore nel rapporto padre-IG, così che gli assistenti preposti al perseguimento del fondamentale interesse della minore, possano valutare la migliore modalità di realizzazione dei suddetti incontri. Tutto ciò, solo nell'eventualità in cui il padre si attivasse in maniera evidente perché spinto dal desiderio di voler rincontrare la IG.
Il collocamento della IG minore presso la madre comporta che la casa familiare, sita in NI in
Persiceto (Bo), Via Berlinguer n. 8, venga assegnata a quest'ultima.
Come noto, infatti, il provvedimento di assegnazione della casa familiare, di cui all'art. 337-sexies c.c., (in precedenza dall'art. 155-quater c.c.) è volto alla tutela dei figli minori non autosufficienti, ai quali deve essere assicurata, mediante la permanenza nel contesto domestico in cui il minore è cresciuto, una prosecuzione delle abitudini di vita il più possibile conforme a quelle godute prima del fenomeno separativo
(v. Cass. civ.,18 settembre 2013, n. 21334). Se dunque è vero, come è vero, che tale è la ratio della norma richiamata, ne consegue che l'assegnazione della casa deve avvenire a favore del genitore collocatario della prole, cosicché quest'ultima possa godere, anche successivamente alla crisi familiare, del medesimo contesto di vita nella quale è cresciuta. Quanto all'importo che il resistente contumace sarà obbligato a titolo di mantenimento, si ritiene equo, data la situazione economica-patrimoniale della madre e, soprattutto, data la circostanza tale per cui la madre è l'unico genitore a occuparsi del minore, che il padre versi mensilmente 150,00 euro mensili a titolo di mantenimento. D'altronde la ricorrente, sebbene abbia una buona retribuzione, così come è emerso dalla documentazione prodotta in atti, che dalle dichiarazioni in udienza, è pur sempre l'unico genitore che si occupa della crescita della IG e in quanto tale deve poter contare sul sostegno economico della parte contumace.
L'ammontare del mantenimento così individuato pare necessario a far fronte alle esigenze di crescita di
, anche e soprattutto, in considerazione del fatto che la minore, stante l'assenza costante del padre, Per_1 trascorre tutto il loro tempo con la madre, la quale quindi deve provvedere a tutti i bisogni della stessa.
Non si hanno notizie circa la situazione lavorativa del padre, resosi irreperibile da anni, ma è da considerare la giovane età del resistente contumace (29 anni), e la sua integra capacità lavorativa che gli consente di reperire un lavoro con cui possa far fronte all'obbligo di mantenimento della IG cui è tenuto. L'importo sarà da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna.
pagina 4 di 6 Nulla sulle spese, vista la natura necessaria del procedimento e la mancata costituzione del resistente in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...], il CP_1
01/08/1996 , già uniti in matrimonio in San NI in Persiceto (BO) il
30/09/2019 (atto n. 50, P. 1,u. 1 anno 2019 ) alle seguenti condizioni:
a) dispo ne l'affidamento super esclusivo della IG minore alla madre Per_1 signora , con collocamento della minore presso la casa Parte_1 coniugale sita in San NI in Persiceto (Bo), Via Berlinguer n. 8, che per l'effetto assegna alla signora;
Parte_1
b) dispone che la sig.ra possa, anche senza l'assenso del IG. Ezzabbar, Pt_1 prendere in autonomia tutte le decisioni relative all'ambito sanitario, scolastico o relativamente a ogni tipo di documento valido per l'espatrio riferite a;
Per_1
c) dispone che, gli incontri tra il IG. e , qualora il padre CP_1 Per_1 manifestasse il desiderio di incontrare la IG, avverranno in modalità protetta con l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
d) pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1
, quale contributo per il mantenimento della IG minore Parte_1
, entro il giorno 5 del mese, l'importo mensile di € 150,00 soggetto Per_1 all'aggiornamento annuale secondo gli indici Istat;
e) dispone che l'assegno unico famigliare venga regolamentato come di spettanza della ricorrente al 100%;
f) dispone che il sig. provveda al rimborso, nella misura del 50% delle CP_1 spese straordinarie sostenute nell'interesse di , con disciplina di tali spese Per_1 straordinarie secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale di Bologna;
2) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3) nulla sulle spese.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio, il 22.10.2025 ______
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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