Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Sentenza breve 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 19/06/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 02348/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02510/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2510 del 2024, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valentina Nanula e Annalaura Rebosio ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesse in Milano, Via Enrico Besana n. 3;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
- del decreto prot. n. -OMISSIS-, emesso in data 1° luglio 2024 e notificato in data 6 luglio 2024, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. -OMISSIS- presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 1225/2024 con cui è stata accolta temporaneamente la domanda di sospensione proposta dalla parte ricorrente, ai fini del riesame dell’atto impugnato, ed è stata altresì fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della fase cautelare del presente giudizio;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dalla difesa del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 18 giugno 2025, il consigliere Antonio De Vita e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere la controversia con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione e accertata la completezza del contraddittorio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 4 settembre 2024 e depositato il 4 ottobre successivo, il ricorrente ha impugnato il decreto prot. n. -OMISSIS-, emesso in data 1° luglio 2024 e notificato in data 6 luglio 2024, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. -OMISSIS-.
Il diniego di rinnovo è stato motivato in ragione della pericolosità sociale del ricorrente, fondata sulla sussistenza di alcuni precedenti penali in capo allo stesso.
Assumendo l’illegittimità del richiamato provvedimento di diniego, il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge e per eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 1125/2024 è stata accolta temporaneamente la domanda di sospensione proposta dalla parte ricorrente, ai fini del riesame dell’atto impugnato, ed è stata altresì fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della fase cautelare del presente giudizio.
La difesa erariale, in data 13 novembre 2024, ha depositato in giudizio il decreto del 12 novembre 2024 con cui la Questura di Milano ha revocato in autotutela l’atto impugnato; sulla scorta di tale sopravvenienza, la difesa del ricorrente ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito del ricorso.
Alla camera di consiglio del 18 giugno 2025, fissata per la prosecuzione della trattazione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dalla difesa del ricorrente e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
DIRITTO
1. In seguito alla segnalazione della difesa erariale dell’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incardinato nella presente sede processuale, sul punto confermata anche dalla difesa del ricorrente – in ragione della circostanza che la Questura di Milano ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato (all. 1 dell’Amministrazione) –, nessuna ulteriore ragione residua per una decisione del giudizio nel merito; pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso indicato in epigrafe.
2. Avuto riguardo al complessivo andamento della controversia e alla condotta non del tutto irreprensibile tenuta dal ricorrente sul Territorio nazionale, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio De Vita | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.