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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1757/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino ConSIliere dott. Giovanni Battista Marsala ConSIliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1757/2021 promossa da:
(C.F. , sia in proprio sia in qualità di erede con Parte_1 C.F._1 beneficio di inventario della SI.ra , deceduta in Forlì in data 15/06/17, Persona_1 con il patrocinio dell'avv. PLACHESI PIETRO e dell'avv. ROMUALDI CLAUDIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FAINI ROBERTO e dell'avv. SESTA MICHELE
APPELLATO in punto a: APPELLO avverso sentenza n. 870/2021 emessa dal Tribunale di Forlì in data
30.07.2021, pubblicata in data 06.08.2021, notificata il 31.08.2021
CONCLUSIONI per le parti, come da note scritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 11 Le parti del presente giudizio sono comproprietarie, anche a seguito di due successioni entrambe accettate con beneficio di inventario, di un considerevole patrimonio immobiliare.
Nel corso dell'assemblea del 14 gennaio 2019, convocata da , venivano Parte_1 assunte, in assenza della NA , decisioni aventi ad oggetto la Controparte_1 approvazione di una lunga e complessa “situazione contabile” dalla quale la ra risultata _1 debitrice di € 6.134,43 (punti 1 e 2 Ordine del giorno); la approvazione di un debito di €
39.300,86 a carico della GN per via dei ritardi nella conclusione della pratica di _1 successione francese di avente ad oggetto un appartamento ed un garage a ZA Persona_2
(punto 3 Ordine del giorno); la approvazione dell'ammontare del danno dovuto a titolo risarcitorio, dalla lla in conseguenza del ritardo nella sottoscrizione di alcune _1 Parte_1 pratiche connesse al ripristino dell'immobile ad uso diverso di abitazione sito in Forlì, Via Andrea
Costa n. 25 al momento del rilascio (punto 4 Ordine del giorno); l'approvazione di lavori, rientranti nella voce “varie ed eventuali” (punto 6 Ordine del giorno), meglio specificati nel verbale di assemblea, quali la potatura della siepe lato strada dell'immobile in Via Archimede
Mellini, il rinnovo delle tubazioni dell'impianto idrico dell'immobile di Cervia, Via Milano n. 82, primo piano e piano terra, con un preventivo di € 1.162,70 redatto dall'idraulico di fiducia della medesima GN e lavori di accertamento nell'immobile ad uso diverso di abitazione Pt_1 sito in Forlì, Corso Armando Diaz n. 11 .
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra Controparte_1 conveniva in giudizio la SI.ra chiedendo al Tribunale adito “- in via preliminare Parte_1 sospendere ogni eventuale efficacia e/o esecutività delle delibere del 14 gennaio 2019, decise nella
“assemblea” in pari data, relative agli ordini del giorno nn. 1-2,) n. 3) n. 4) e n. 6) “varie ed eventuali”, quest'ultimo limitatamente alla delibera attinente all'immobile di Cervia, Via Milano n.
82. Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità delle suddette delibere;
- in subordine annullare le medesime delibere, previo accertamento e dichiarazione della loro illegittimità. In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, comprese le spese generali nella misura del 15%
(ex art.2 DM. 55/2014) ed eventuali altri accessori previsti dalla tariffa professionale applicabile ratione temporis (allo stato il D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n.37/2018), C.P.A. ed
I.V.A. come per legge”.
Nel giudizio così introdotto si costituiva la SI.ra , in proprio e quale Parte_1 erede con beneficio di inventario della SI.ra , chiedendo “in via preliminare: Persona_1 accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per omesso esperimento dell'obbligatorio
pagina 2 di 11 tentativo di mediazione;
sempre in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia
e/o esecutività della delibera impugnata per assenza dei presupposti di legge, ed in particolare, per assenza del fumus boni juris, essendo la delibera valida ed efficace per tutti i motivi esposti in narrativa;
nel merito: accertare e dichiarare la integrale infondatezza della domanda attorea per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, rigettare la avversa domanda con contestuale conferma della delibera impugnata;
in ogni caso: 1) condannare la opponente ex art.96
c.p.c. per non aver consapevolmente esperito l'obbligatorio tentativo di mediazione, con notevoli aggravi sulle parti ed in particolare sull'odierna convenuta;
2) con vittoria di spese di lite”.
Con ordinanza emessa in data 6 agosto 2019, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione delle delibere impugnate in assenza di periculum ed “appalesandosi la causa non di pronta soluzione”, assegnava termine per la presentazione della domanda di mediazione nonché termini ex art. 183 co. 6 cpc.
Avviata e conclusa negativamente la mediazione, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della istruttoria documentale, il Tribunale fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e, all'esito, assumeva in decisione la controversia con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Con sentenza n. 870/2021, il Tribunale di Forlì, premesse alcune considerazioni sulla comunione dei beni e sulle modalità della sua gestione, così disponeva: “accoglie la domanda di
e dunque: -accerta e dichiara la nullità delle delibere della Controparte_1 comunione del 14 gennaio 2019, decise nella “assemblea” in pari data, meglio indicate in narrativa, relative agli ordini del giorno nn. 1-2), n. 3) n. 4) e n. 6) “varie ed eventuali”, quest'ultimo limitatamente alla delibera attinente all'immobile di Cervia, Via Milano n.82, per i motivi tutti indicati in narrativa;
condanna alla integrale refusione a Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7254,00 oltre 15% per spese
[...] generali, cp e iva di legge ed euro 1375,77 per anticipazioni”.
Nella propria motivazione il Tribunale richiamava quella giurisprudenza di legittimità che evidenzia che “il sindacato dell'Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali … deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perchè in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante” (Cass. Sez. II 20.04.2001 n.
5889) e affermava, peraltro facendo valere le medesime considerazioni per i punti 1, 2, 3 e 4: “il
pagina 3 di 11 vizio dell'eccesso di potere, nel caso di specie, è evidente, laddove la parte dotata della maggioranza delle quote ideali nella comunione piega lo strumento della deliberazione della comunione ad un fine totalmente estraneo alla sua essenza, ossia allo scopo di regolamentare i diritti soggettivi
(crediti/debiti) fra comproprietari, con effetto vincolante per il comproprietario minoritario, eludendo così il necessario ricorso alla autorità giudiziaria in sede ordinaria e contenziosa” (pg. 14 sentenza impugnata). Annullava, dunque, per eccesso di potere tutte le decisioni impugnate assunte col deliberato del 14.01.2019, tranne quella di cui al punto 6 (l'impugnazione era qui limitata alla sola decisione, di cui al punto b, relativa al rinnovo delle tubature dell'immobile sito in Cervia) per la quale affermava: “E' evidente che in questo caso non c'è eccesso di potere, giacchè la delibera ha proprio ad oggetto la previsione di interventi da effettuare per la gestione dei beni comuni”. In questo ultimo caso, annullava la delibera per difetto di informazione in quanto “gli argomenti di cui ai punti a), b) e c) dell'ordine del giorno n. 6 non vengono neppure genericamente preannunciati nell'avviso di convocazione (doc. 18 cit.), sicchè esso non consente alla destinataria di avere adeguata contezza del contenuto della discussione assembleare” (pg. 15 sentenza impugnata).
Per la riforma della sentenza proponeva appello la SI.ra la quale così Parte_1 concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in accoglimento delle sopraesposte argomentazioni in fatto e in diritto, disattesa ogni diversa e contraria domanda, deduzione ed eccezione, riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto: accogliere le conclusioni rese in primo grado: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni altra diversa istanza, domanda ed eccezione respinta, nel merito: accertare e dichiarare la integrale infondatezza della domanda attorea per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente rigettare la avversa domanda con contestuale conferma della delibera impugnata;
in ogni caso: 1) adottare ogni opportuno provvedimento sanzionatorio nei confronti della controparte in relazione alla grave violazione degli artt.
9-10 D.lsg.28/10 e succ. modifiche;
3) in ogni caso, con vittoria di spese di lite. - in ogni caso con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”. Insisteva in ogni caso nell'ammissione di tutte le istanze istruttorie e, precisamente nella prova per testi articolata nella seconda memoria ex art.183/6° c.p.c., i cui capitoli venivano ritrascritti;
“B) nel rigetto di tutte le istanze, domande ed eccezioni avanzate da controparte per le motivazioni già addotte nei precedenti scritti difensivi;
C) nella declaratoria di inammissibilità di quanto esposto a pagina 1 della prima memoria ex art.183 c.p.c. comma 6° da parte della attrice, in quanto, come già dedotto dalla scrivente difesa nella terza memoria, tardivo, irrituale e, conseguentemente, lesivo del diritto di difesa della odierna
pagina 4 di 11 convenuta; D) nella declaratoria di inammissibilità della produzione documentale allegata dalla difesa avversaria alla terza memoria in quanto non a prova contraria, e quindi tardiva”.
Si costituiva in giudizio la GN che insisteva per la Controparte_1 conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese. “2) IN SUBORDINE Come in primo grado. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza, per tutti i motivi esposti in primo grado nelle difese depositate dalla GN ed in secondo Controparte_1 grado nel presente atto, introdotti e/o introducendi nel prosieguo e/o comunque rilevabili di ufficio, previ i necessari e/o opportuni accertamenti e declaratorie: - accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità delle delibere del 14 gennaio 2019, decise nella “assemblea” in pari data, relative agli ordini del giorno nn. 1-2), n. 3) n. 4) e n. 6) “varie ed eventuali”, quest'ultimo limitatamente alla delibera attinente all'immobile di Cervia, Via Milano n. 82; - in subordine annullare le medesime delibere, previo accertamento e dichiarazione della loro illegittimità. In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari di entrambi i gradi”.
La causa veniva dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni, che si teneva in forma cartolare, e assunta in decisione.
Rimessa sul ruolo (ordinanza 26.06.2024), stante l'impossibilità ad essere decisa con gli stessi componenti del Collegio dinanzi al quale erano già state precisate le conclusioni, e previa riassegnazione a nuovo Relatore, la causa veniva spedita a sentenza all'udienza cartolare del 12 luglio 2024, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di prime cure ha deciso l'impugnazione del deliberato assembleare, quanto almeno ai punti 1, 2, 3 e 4 all'ordine del giorno, applicando l'istituto dell'eccesso di potere che, consolidato insegnamento giurisprudenziale, ha ammesso in relazione alle deliberazioni dell'assemblea del mutuandolo dalla disciplina in tema di delibere delle Parte_2 società commerciali (art. 2373 c.c.).
I giudici di legittimità hanno, tuttavia, precisato (Cass. Sez. II, 26.01.2022 n. 2299) che«le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti di beni immobili pro indiviso non possono esser impugnate deducendo vizio d'eccesso di potere assembleare o conflitto d'interesse ma esclusivamente per le ragioni prescritte ex art. 1109 c.c.», stante “l'ontologica diversità delle situazioni afferenti alla comunione del diritto reale di proprietà su un bene immobile ed il condominio negli edifici”.
pagina 5 di 11 La ratio è, infatti, da rinvenirsi nella evidente diversità tra (ove coesistono, nel Parte_2 medesimo bene, enti in SInoria esclusiva -i singoli appartamenti- e beni in comune -scale, androni- indivisibili ex art. 1119 cc) e comproprietà (ove il bene è in comunione pro indivisotra tutti i titolari del diritto di proprietà secondo le rispettive quote ed è ammissibile la divisione ex art. 1111 cc). “Nella comunione di diritti reali su immobili, invece, non concorrendo una situazione di coesistenza nel medesimo bene di enti in SInoria esclusiva e beni comuni, posto che l'intero bene
è in comproprietà pro indiviso in capo a tutti i titolari del diritto di proprietà secondo quote, è sempre consentito – Cass. sez. 2 n. 2754/71 – senza impedimento alcuno al comunista – sfavor legislativo verso lo stato di comunione – chiedere la divisione del bene comune ex art. 1111 c.c. ovvero anche solo lo stralcio della sua quota – Cass. sez. 2 n. 707/1962 – e così porre fine allo stato di comunione”. Ribadisce ancora la Cassazione: “ogni questione tra i comunisti si risolve definitivamente attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta della divisione del bene comune o lo stralcio della propria quota”.
L'effetto è una differente disciplina tra le delibere condominiali e quelle assunte dall'assemblea dei comunisti. E così, se nel Condominio la convocazione, come pure lo svolgimento dell'assemblea e le deliberazioni sono regolate da norme specifiche e si applica la doppia maggioranza (per teste e per millesimi); nel caso della comproprietà, le delibere sono assunte secondo la maggioranza calcolata in base alle sole quote di comproprietà e la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea dei comunisti sono regolate dal principio della libertà di forme, ove unico limite è che “tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione” (art. 1105 cc).
Questa Corte di merito condivide l'orientamento citato, dovendo affermarsi che l'istituto dell'eccesso di potere assembleare non può essere applicato “in radice” nella fattispecie de quo, vertendosi in tema di assemblea dei comunisti (artt. 1105 e 1109 c.c.) e, non già, di condomini ex art. 1136 c.c.. E', infatti, pacifico che le parti in causa sono titolari della comproprietà indivisa dei beni oggetto dei deliberati e che dunque si verte in tema di comunione di diritti reali.
L'art. 1104 cc prevede che “ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti (artt. 1105, 1106, 1107 e 1108) salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto”. L'art. 1109 cc dispone che “ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la deliberazione è
pagina 6 di 11 gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'articolo 1105; 3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 1108”.
Orbene, è agli atti (doc. 18 fascicolo I grado appellata) la lettera raccomandata del
31.12.18 con cui la GN ha convocato la che l'ha ricevuta, cfr. doc. Parte_1 _1
19 fascicolo I grado appellata) alla assemblea dei comunisti del 14 gennaio 2019.
La convocazione riporta la data e il luogo ove l'assemblea si sarebbe tenuta nonché il seguente ordine del giorno: “1) Esame della situazione contabile (allegata) – valutazioni - compensazione;
2) Fatture fornitura energia elettrica alloggio francese;
3) Evasione fiscale per mancata presentazione della denuncia di successione ereditaria di (deceduto il Persona_2
03/11/2012) dei beni siti in Francia causa comportamenti omissivi tenuti dalla comproprietaria
: risarcimento danni;
4) Locale (ex uso bar) sito in via Andrea Costa n. 35: la Controparte_1 precedente occupante prima di consegnare il locale ha dovuto ripristinarlo a propria cura e spese come era originariamente. Si è rivolta al Geom. per svolgere le pratiche presso il CP_2
Comune al fine di ottenere le apposite autorizzazioni e presso il catasto. La documentazione da presentare a tali uffici doveva essere firmata da tutte e tre le comproprietarie, ma la GN
si è per lungo tempo rifiutata di apporre la propria firma. Il suo rifiuto ha causato Controparte_1 un danno economico: l'occupante avrebbe dovuto corrispondere l'affitto fino al momento del ripristino delle condizioni originarie, ma poiché il ritardo nella consegna era da addebitare esclusivamente alla GN che rifiutava di apporre la propria firma sul progetto Controparte_1 di ripristino da presentare in Comune, nulla si è potuto pretendere. deve risarcire Controparte_1 il danno provocato. Quantificazione del danno. 5) …; 6) Varie ed eventuali”.
è stata dunque preventivamente informata (almeno per Controparte_1 quanto attiene ai punti da 1) a 5) dell'ordine del giorno) dell'oggetto della assemblea, che si è tenuta alla sola presenza di la quale ha deliberato con la maggioranza delle Parte_1 proprie quote. La stessa peraltro, riconosce che “tutte le delibere sono state approvate _1 con il voto di un solo condomino su due, titolare al massimo del 62,50% e, solo per l'appartamento di ZA e il negozio di Forlì, Via Diaz, dell'82,50%” (pg 16 costituzione pg 17 _1 conclusionale . _1
Quanto ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, la stessa era stata messa a _1 conoscenza della situazione contabile, in quanto allegata alla convocazione di assemblea e,
pagina 7 di 11 all'esito della stessa, anche al verbale del 14.01.2019 (doc. 20 fascicolo I grado appellata) ove sono, peraltro, indicate le spese fisse di fornitura energia elettrica dell'alloggio francese per gli anni 2017 e 2018, per un importo complessivo di € 29,35.
Dall'esame delle singole voci (doc. 20 fascicolo I grado appellata, cit.) può affermarsi che trattasi della rendicontazione di atti di ordinaria amministrazione (tasse, oneri condominiali, spese postali, imposte di registro relativi a contenziosi che hanno interessato tutte le parti, tributi consortili, interventi manutentivi, nonché spese forfettarie di gestione di immobili locati), le cui delibere vanno dunque assunte a “maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote” e “sono obbligatorie per la minoranza dissenziente” (art. 1105 co. 2 cc).
Risulta altresì documentato che le spese anticipate dalla odierna appellante hanno formato oggetto di precedenti assemblee dei comunisti del 30.10.2017 e del 07.05.2018 (doc. 6- 7 fascicolo I grado appellante), con deliberazioni assunte sempre a maggioranza e mai impugnate dalla minoranza, e che la relativa documentazione è stata consegnata alla nche con nota _1 del 18.06.2018 (doc. 9 fascicolo I grado appellante).
E' peraltro riscontrabile l'informativa sulle spese manutentive e la loro necessità ai fini della conservazione della cosa comune, come anche la necessità delle spese postali per le raccomandate, unico mezzo idoneo a garantire la prova dell'effettiva informativa a favore della comunista di minoranza, stante anche la sua mancata partecipazione alle assemblee.
Va pertanto riconosciuta la fondatezza della domanda di rimborso dell'importo di €
6.134,43 che trova titolo nei deliberati di cui ai punti 1) e 2) dell'Ordine del giorno dell'assemblea dei comunisti del 14.01.2019 (con la precisazione che l'importo “tuo dare” per € 29,35 di cui al punto 2) risulta già inserito alla voce 11 della situazione contabile allegata al verbale di assemblea “ZA fatture energia elettrica alloggio”).
Una condotta finalizzata unicamente alla “conservazione”, come qualificata dalla stessa appellata, che si traduce in inattività, può avere conseguenze negative sulla integrità della cosa comune e, come disciplinato dal già richiamato art. 1104 cc, ciascun partecipante è chiamato a
“contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza”.
Sul punto, è pacifico il principio secondo cui le spese di conservazione del bene in comunione seguono, di regola, la disciplina dell'art. 1110 c.c., che richiede, semplicemente, di provare la trascuranza degli altri comproprietari e la necessità delle spese per l'integrità della pagina 8 di 11 cosa comune, senza dover dimostrare, invece, il requisito dell'urgenza (Cass. Sez. VI, 18 febbraio
2022, n. 5465).
A diversa conclusione porta invece l'esame dei deliberati di cui ai punti 3 e 4 all'Ordine del giorno dell'assemblea del 14.01.2019.
Il potere di assumere delibere a maggioranza dei comunisti va circoscritto alla
“amministrazione della cosa comune” (art. 1105 cc) e dunque agli interventi e spese nei limiti previsti dall'art. 1110 c.c..
Con le delibere di cui ai citati punti 3 e 4, l'appellante, convenuta in primo grado, ha deliberato un debito della a titolo di risarcimento del danno di € 39.300,86 (ordine del _1 giorno n. 3) per ritardi nella conclusione della pratica di successione francese di il Persona_2 cui asse ereditario comprendeva un appartamento ed un garage a ZA, e di € 6.173,22 (ordine del giorno n. 4) in conseguenza del ritardo nella sottoscrizione di alcune pratiche connesse al ripristino dell'immobile sito in Forlì, Via Andrea Costa n. 25, da parte della conduttrice al momento del rilascio. Tale risarcimento, in entrambe le situazioni evidenziate, viene deliberato a fronte un accertamento di responsabilità che può, tuttavia, costituire oggetto solo di una pronuncia da parte dell'Autorità Giudiziaria sull'an e sul quantum debeatur.
Fondata è altresì l'impugnazione del deliberato assembleare quanto al punto 6) all'ordine del giorno, limitatamente al preventivo lavori di integrale rifacimento dell'impianto idrico dell'immobile in Cervia, alla Via Milano n. 82, oggetto di domanda di nullità da parte di _1
.
[...]
“Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione” (art. 1105 co 3cc).
La preventiva conoscenza dell'ordine del giorno è dunque ritenuta necessaria.
Orbene, la convocazione dell'assemblea (racc. 153407721571 del 31.12.2018 doc. 18 fascicolo I grado del 14.01.2019 riporta al punto 6) la voce “Varie ed eventuali”; solo il _1 verbale dell'Assemblea, trasmesso alla all'esito della stessa (doc. 20 fascicolo I grado _1
, specifica le tre voci discusse al punto 6) e, per quanto di interesse, il deliberato su: “b) _1
Unità immobiliare in Cervia Viale Milano n. 82 1°P e PT: le tubazioni dell'impianto idrico – che serve le due unità – risalgono al 1978 e causano problematiche e disservizi in quanto ormai usurate e obsolete. Il loro rinnovo non può più essere procrastinato. Si allega il preventivo predisposto dall'idraulico di fiducia con l'intesa che le opere inizieranno in Testimone_1 marzo/aprile, previa comunicazione all'amministrazione condominiale”.
pagina 9 di 11 Tale specifica non colma il difetto di preventiva informazione, posto come unico vincolo per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee dei comunisti ex art. 1105 cc.
A prescindere dal merito della spesa e dalla sua necessarietà alla conservazione del bene comune, il deliberato resta viziato per inosservanza del disposto di cui al terzo comma del più volte citato art. 1105 cc, come richiamato dall'art. 1109 cc.
*
La sentenza impugnata va pertanto parzialmente riformata, dovendosi accogliere
l'impugnativa dell'assemblea del 14.01.2019, promossa da , Controparte_1 limitatamente ai soli punti 3, 4 e 6 all'ordine del giorno (quanto al punto 6, con riferimento alla voce
“Varie ed eventuali” esplicata alla lettera b del verbale di assemblea e dunque limitatamente alla delibera attinente all'immobile di Cervia, Via Milano n. 82).
La soccombenza parziale consente di liquidare, in favore di , Controparte_1 le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 3/5 delle somme liquidate in dispositivo, giusta applicazione delle tariffe forensi vigenti al momento della definizione di ciascun grado di giudizio, nei valori medi dello scaglione di riferimento dichiarato, ad esclusione della fase istruttoria per il grado di appello perché non dovuta;
compensato il residuo.
Non è dovuto, ad onere dell'appellante, il raddoppio del contributo unificato poiché “il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito negativa per l'impugnante, del gravame (v.
Cass. 13 maggio 2014, n. 10306)” (Cass. sez. III, 21 Settembre 2023, n. 26981). Nel caso de quo
l'appello non è stato integralmente respinto, pur se l'appellante è risultato comunque parzialmente soccombente di fronte della domanda iniziale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata,
- accoglie la domanda, proposta da , di impugnazione delle Controparte_1 deliberazioni assunte all'assemblea del 14 gennaio 2019, limitatamente ai punti 3), 4) e 6) dell'ordine del giorno, quest'ultimo “Varie ed eventuali” con riferimento alla delibera attinente l'immobile di Cervia, Via Milano n. 82, in quanto unico oggetto di impugnativa;
- rigetta l'impugnazione dei deliberati di cui ai punti 1) e 2) dell'ordine del giorno, con conseguente conferma degli stessi;
pagina 10 di 11 - condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 3/5 dell'importo che per l'intero viene liquidato, in primo grado, in € 7.200,00 oltre spese generali e oneri come per legge e, in secondo grado in € 6.900,00 oltre spese generali e oneri come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di ConSIlio della I sezione Civile, l'11 marzo 2025.
Il ConSIliere Ausiliario estensore dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino ConSIliere dott. Giovanni Battista Marsala ConSIliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1757/2021 promossa da:
(C.F. , sia in proprio sia in qualità di erede con Parte_1 C.F._1 beneficio di inventario della SI.ra , deceduta in Forlì in data 15/06/17, Persona_1 con il patrocinio dell'avv. PLACHESI PIETRO e dell'avv. ROMUALDI CLAUDIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FAINI ROBERTO e dell'avv. SESTA MICHELE
APPELLATO in punto a: APPELLO avverso sentenza n. 870/2021 emessa dal Tribunale di Forlì in data
30.07.2021, pubblicata in data 06.08.2021, notificata il 31.08.2021
CONCLUSIONI per le parti, come da note scritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 11 Le parti del presente giudizio sono comproprietarie, anche a seguito di due successioni entrambe accettate con beneficio di inventario, di un considerevole patrimonio immobiliare.
Nel corso dell'assemblea del 14 gennaio 2019, convocata da , venivano Parte_1 assunte, in assenza della NA , decisioni aventi ad oggetto la Controparte_1 approvazione di una lunga e complessa “situazione contabile” dalla quale la ra risultata _1 debitrice di € 6.134,43 (punti 1 e 2 Ordine del giorno); la approvazione di un debito di €
39.300,86 a carico della GN per via dei ritardi nella conclusione della pratica di _1 successione francese di avente ad oggetto un appartamento ed un garage a ZA Persona_2
(punto 3 Ordine del giorno); la approvazione dell'ammontare del danno dovuto a titolo risarcitorio, dalla lla in conseguenza del ritardo nella sottoscrizione di alcune _1 Parte_1 pratiche connesse al ripristino dell'immobile ad uso diverso di abitazione sito in Forlì, Via Andrea
Costa n. 25 al momento del rilascio (punto 4 Ordine del giorno); l'approvazione di lavori, rientranti nella voce “varie ed eventuali” (punto 6 Ordine del giorno), meglio specificati nel verbale di assemblea, quali la potatura della siepe lato strada dell'immobile in Via Archimede
Mellini, il rinnovo delle tubazioni dell'impianto idrico dell'immobile di Cervia, Via Milano n. 82, primo piano e piano terra, con un preventivo di € 1.162,70 redatto dall'idraulico di fiducia della medesima GN e lavori di accertamento nell'immobile ad uso diverso di abitazione Pt_1 sito in Forlì, Corso Armando Diaz n. 11 .
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra Controparte_1 conveniva in giudizio la SI.ra chiedendo al Tribunale adito “- in via preliminare Parte_1 sospendere ogni eventuale efficacia e/o esecutività delle delibere del 14 gennaio 2019, decise nella
“assemblea” in pari data, relative agli ordini del giorno nn. 1-2,) n. 3) n. 4) e n. 6) “varie ed eventuali”, quest'ultimo limitatamente alla delibera attinente all'immobile di Cervia, Via Milano n.
82. Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità delle suddette delibere;
- in subordine annullare le medesime delibere, previo accertamento e dichiarazione della loro illegittimità. In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, comprese le spese generali nella misura del 15%
(ex art.2 DM. 55/2014) ed eventuali altri accessori previsti dalla tariffa professionale applicabile ratione temporis (allo stato il D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n.37/2018), C.P.A. ed
I.V.A. come per legge”.
Nel giudizio così introdotto si costituiva la SI.ra , in proprio e quale Parte_1 erede con beneficio di inventario della SI.ra , chiedendo “in via preliminare: Persona_1 accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per omesso esperimento dell'obbligatorio
pagina 2 di 11 tentativo di mediazione;
sempre in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia
e/o esecutività della delibera impugnata per assenza dei presupposti di legge, ed in particolare, per assenza del fumus boni juris, essendo la delibera valida ed efficace per tutti i motivi esposti in narrativa;
nel merito: accertare e dichiarare la integrale infondatezza della domanda attorea per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, rigettare la avversa domanda con contestuale conferma della delibera impugnata;
in ogni caso: 1) condannare la opponente ex art.96
c.p.c. per non aver consapevolmente esperito l'obbligatorio tentativo di mediazione, con notevoli aggravi sulle parti ed in particolare sull'odierna convenuta;
2) con vittoria di spese di lite”.
Con ordinanza emessa in data 6 agosto 2019, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione delle delibere impugnate in assenza di periculum ed “appalesandosi la causa non di pronta soluzione”, assegnava termine per la presentazione della domanda di mediazione nonché termini ex art. 183 co. 6 cpc.
Avviata e conclusa negativamente la mediazione, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della istruttoria documentale, il Tribunale fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e, all'esito, assumeva in decisione la controversia con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Con sentenza n. 870/2021, il Tribunale di Forlì, premesse alcune considerazioni sulla comunione dei beni e sulle modalità della sua gestione, così disponeva: “accoglie la domanda di
e dunque: -accerta e dichiara la nullità delle delibere della Controparte_1 comunione del 14 gennaio 2019, decise nella “assemblea” in pari data, meglio indicate in narrativa, relative agli ordini del giorno nn. 1-2), n. 3) n. 4) e n. 6) “varie ed eventuali”, quest'ultimo limitatamente alla delibera attinente all'immobile di Cervia, Via Milano n.82, per i motivi tutti indicati in narrativa;
condanna alla integrale refusione a Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7254,00 oltre 15% per spese
[...] generali, cp e iva di legge ed euro 1375,77 per anticipazioni”.
Nella propria motivazione il Tribunale richiamava quella giurisprudenza di legittimità che evidenzia che “il sindacato dell'Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali … deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perchè in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante” (Cass. Sez. II 20.04.2001 n.
5889) e affermava, peraltro facendo valere le medesime considerazioni per i punti 1, 2, 3 e 4: “il
pagina 3 di 11 vizio dell'eccesso di potere, nel caso di specie, è evidente, laddove la parte dotata della maggioranza delle quote ideali nella comunione piega lo strumento della deliberazione della comunione ad un fine totalmente estraneo alla sua essenza, ossia allo scopo di regolamentare i diritti soggettivi
(crediti/debiti) fra comproprietari, con effetto vincolante per il comproprietario minoritario, eludendo così il necessario ricorso alla autorità giudiziaria in sede ordinaria e contenziosa” (pg. 14 sentenza impugnata). Annullava, dunque, per eccesso di potere tutte le decisioni impugnate assunte col deliberato del 14.01.2019, tranne quella di cui al punto 6 (l'impugnazione era qui limitata alla sola decisione, di cui al punto b, relativa al rinnovo delle tubature dell'immobile sito in Cervia) per la quale affermava: “E' evidente che in questo caso non c'è eccesso di potere, giacchè la delibera ha proprio ad oggetto la previsione di interventi da effettuare per la gestione dei beni comuni”. In questo ultimo caso, annullava la delibera per difetto di informazione in quanto “gli argomenti di cui ai punti a), b) e c) dell'ordine del giorno n. 6 non vengono neppure genericamente preannunciati nell'avviso di convocazione (doc. 18 cit.), sicchè esso non consente alla destinataria di avere adeguata contezza del contenuto della discussione assembleare” (pg. 15 sentenza impugnata).
Per la riforma della sentenza proponeva appello la SI.ra la quale così Parte_1 concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in accoglimento delle sopraesposte argomentazioni in fatto e in diritto, disattesa ogni diversa e contraria domanda, deduzione ed eccezione, riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto: accogliere le conclusioni rese in primo grado: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni altra diversa istanza, domanda ed eccezione respinta, nel merito: accertare e dichiarare la integrale infondatezza della domanda attorea per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente rigettare la avversa domanda con contestuale conferma della delibera impugnata;
in ogni caso: 1) adottare ogni opportuno provvedimento sanzionatorio nei confronti della controparte in relazione alla grave violazione degli artt.
9-10 D.lsg.28/10 e succ. modifiche;
3) in ogni caso, con vittoria di spese di lite. - in ogni caso con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”. Insisteva in ogni caso nell'ammissione di tutte le istanze istruttorie e, precisamente nella prova per testi articolata nella seconda memoria ex art.183/6° c.p.c., i cui capitoli venivano ritrascritti;
“B) nel rigetto di tutte le istanze, domande ed eccezioni avanzate da controparte per le motivazioni già addotte nei precedenti scritti difensivi;
C) nella declaratoria di inammissibilità di quanto esposto a pagina 1 della prima memoria ex art.183 c.p.c. comma 6° da parte della attrice, in quanto, come già dedotto dalla scrivente difesa nella terza memoria, tardivo, irrituale e, conseguentemente, lesivo del diritto di difesa della odierna
pagina 4 di 11 convenuta; D) nella declaratoria di inammissibilità della produzione documentale allegata dalla difesa avversaria alla terza memoria in quanto non a prova contraria, e quindi tardiva”.
Si costituiva in giudizio la GN che insisteva per la Controparte_1 conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese. “2) IN SUBORDINE Come in primo grado. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza, per tutti i motivi esposti in primo grado nelle difese depositate dalla GN ed in secondo Controparte_1 grado nel presente atto, introdotti e/o introducendi nel prosieguo e/o comunque rilevabili di ufficio, previ i necessari e/o opportuni accertamenti e declaratorie: - accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità delle delibere del 14 gennaio 2019, decise nella “assemblea” in pari data, relative agli ordini del giorno nn. 1-2), n. 3) n. 4) e n. 6) “varie ed eventuali”, quest'ultimo limitatamente alla delibera attinente all'immobile di Cervia, Via Milano n. 82; - in subordine annullare le medesime delibere, previo accertamento e dichiarazione della loro illegittimità. In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari di entrambi i gradi”.
La causa veniva dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni, che si teneva in forma cartolare, e assunta in decisione.
Rimessa sul ruolo (ordinanza 26.06.2024), stante l'impossibilità ad essere decisa con gli stessi componenti del Collegio dinanzi al quale erano già state precisate le conclusioni, e previa riassegnazione a nuovo Relatore, la causa veniva spedita a sentenza all'udienza cartolare del 12 luglio 2024, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di prime cure ha deciso l'impugnazione del deliberato assembleare, quanto almeno ai punti 1, 2, 3 e 4 all'ordine del giorno, applicando l'istituto dell'eccesso di potere che, consolidato insegnamento giurisprudenziale, ha ammesso in relazione alle deliberazioni dell'assemblea del mutuandolo dalla disciplina in tema di delibere delle Parte_2 società commerciali (art. 2373 c.c.).
I giudici di legittimità hanno, tuttavia, precisato (Cass. Sez. II, 26.01.2022 n. 2299) che«le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti di beni immobili pro indiviso non possono esser impugnate deducendo vizio d'eccesso di potere assembleare o conflitto d'interesse ma esclusivamente per le ragioni prescritte ex art. 1109 c.c.», stante “l'ontologica diversità delle situazioni afferenti alla comunione del diritto reale di proprietà su un bene immobile ed il condominio negli edifici”.
pagina 5 di 11 La ratio è, infatti, da rinvenirsi nella evidente diversità tra (ove coesistono, nel Parte_2 medesimo bene, enti in SInoria esclusiva -i singoli appartamenti- e beni in comune -scale, androni- indivisibili ex art. 1119 cc) e comproprietà (ove il bene è in comunione pro indivisotra tutti i titolari del diritto di proprietà secondo le rispettive quote ed è ammissibile la divisione ex art. 1111 cc). “Nella comunione di diritti reali su immobili, invece, non concorrendo una situazione di coesistenza nel medesimo bene di enti in SInoria esclusiva e beni comuni, posto che l'intero bene
è in comproprietà pro indiviso in capo a tutti i titolari del diritto di proprietà secondo quote, è sempre consentito – Cass. sez. 2 n. 2754/71 – senza impedimento alcuno al comunista – sfavor legislativo verso lo stato di comunione – chiedere la divisione del bene comune ex art. 1111 c.c. ovvero anche solo lo stralcio della sua quota – Cass. sez. 2 n. 707/1962 – e così porre fine allo stato di comunione”. Ribadisce ancora la Cassazione: “ogni questione tra i comunisti si risolve definitivamente attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta della divisione del bene comune o lo stralcio della propria quota”.
L'effetto è una differente disciplina tra le delibere condominiali e quelle assunte dall'assemblea dei comunisti. E così, se nel Condominio la convocazione, come pure lo svolgimento dell'assemblea e le deliberazioni sono regolate da norme specifiche e si applica la doppia maggioranza (per teste e per millesimi); nel caso della comproprietà, le delibere sono assunte secondo la maggioranza calcolata in base alle sole quote di comproprietà e la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea dei comunisti sono regolate dal principio della libertà di forme, ove unico limite è che “tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione” (art. 1105 cc).
Questa Corte di merito condivide l'orientamento citato, dovendo affermarsi che l'istituto dell'eccesso di potere assembleare non può essere applicato “in radice” nella fattispecie de quo, vertendosi in tema di assemblea dei comunisti (artt. 1105 e 1109 c.c.) e, non già, di condomini ex art. 1136 c.c.. E', infatti, pacifico che le parti in causa sono titolari della comproprietà indivisa dei beni oggetto dei deliberati e che dunque si verte in tema di comunione di diritti reali.
L'art. 1104 cc prevede che “ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti (artt. 1105, 1106, 1107 e 1108) salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto”. L'art. 1109 cc dispone che “ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la deliberazione è
pagina 6 di 11 gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'articolo 1105; 3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 1108”.
Orbene, è agli atti (doc. 18 fascicolo I grado appellata) la lettera raccomandata del
31.12.18 con cui la GN ha convocato la che l'ha ricevuta, cfr. doc. Parte_1 _1
19 fascicolo I grado appellata) alla assemblea dei comunisti del 14 gennaio 2019.
La convocazione riporta la data e il luogo ove l'assemblea si sarebbe tenuta nonché il seguente ordine del giorno: “1) Esame della situazione contabile (allegata) – valutazioni - compensazione;
2) Fatture fornitura energia elettrica alloggio francese;
3) Evasione fiscale per mancata presentazione della denuncia di successione ereditaria di (deceduto il Persona_2
03/11/2012) dei beni siti in Francia causa comportamenti omissivi tenuti dalla comproprietaria
: risarcimento danni;
4) Locale (ex uso bar) sito in via Andrea Costa n. 35: la Controparte_1 precedente occupante prima di consegnare il locale ha dovuto ripristinarlo a propria cura e spese come era originariamente. Si è rivolta al Geom. per svolgere le pratiche presso il CP_2
Comune al fine di ottenere le apposite autorizzazioni e presso il catasto. La documentazione da presentare a tali uffici doveva essere firmata da tutte e tre le comproprietarie, ma la GN
si è per lungo tempo rifiutata di apporre la propria firma. Il suo rifiuto ha causato Controparte_1 un danno economico: l'occupante avrebbe dovuto corrispondere l'affitto fino al momento del ripristino delle condizioni originarie, ma poiché il ritardo nella consegna era da addebitare esclusivamente alla GN che rifiutava di apporre la propria firma sul progetto Controparte_1 di ripristino da presentare in Comune, nulla si è potuto pretendere. deve risarcire Controparte_1 il danno provocato. Quantificazione del danno. 5) …; 6) Varie ed eventuali”.
è stata dunque preventivamente informata (almeno per Controparte_1 quanto attiene ai punti da 1) a 5) dell'ordine del giorno) dell'oggetto della assemblea, che si è tenuta alla sola presenza di la quale ha deliberato con la maggioranza delle Parte_1 proprie quote. La stessa peraltro, riconosce che “tutte le delibere sono state approvate _1 con il voto di un solo condomino su due, titolare al massimo del 62,50% e, solo per l'appartamento di ZA e il negozio di Forlì, Via Diaz, dell'82,50%” (pg 16 costituzione pg 17 _1 conclusionale . _1
Quanto ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, la stessa era stata messa a _1 conoscenza della situazione contabile, in quanto allegata alla convocazione di assemblea e,
pagina 7 di 11 all'esito della stessa, anche al verbale del 14.01.2019 (doc. 20 fascicolo I grado appellata) ove sono, peraltro, indicate le spese fisse di fornitura energia elettrica dell'alloggio francese per gli anni 2017 e 2018, per un importo complessivo di € 29,35.
Dall'esame delle singole voci (doc. 20 fascicolo I grado appellata, cit.) può affermarsi che trattasi della rendicontazione di atti di ordinaria amministrazione (tasse, oneri condominiali, spese postali, imposte di registro relativi a contenziosi che hanno interessato tutte le parti, tributi consortili, interventi manutentivi, nonché spese forfettarie di gestione di immobili locati), le cui delibere vanno dunque assunte a “maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote” e “sono obbligatorie per la minoranza dissenziente” (art. 1105 co. 2 cc).
Risulta altresì documentato che le spese anticipate dalla odierna appellante hanno formato oggetto di precedenti assemblee dei comunisti del 30.10.2017 e del 07.05.2018 (doc. 6- 7 fascicolo I grado appellante), con deliberazioni assunte sempre a maggioranza e mai impugnate dalla minoranza, e che la relativa documentazione è stata consegnata alla nche con nota _1 del 18.06.2018 (doc. 9 fascicolo I grado appellante).
E' peraltro riscontrabile l'informativa sulle spese manutentive e la loro necessità ai fini della conservazione della cosa comune, come anche la necessità delle spese postali per le raccomandate, unico mezzo idoneo a garantire la prova dell'effettiva informativa a favore della comunista di minoranza, stante anche la sua mancata partecipazione alle assemblee.
Va pertanto riconosciuta la fondatezza della domanda di rimborso dell'importo di €
6.134,43 che trova titolo nei deliberati di cui ai punti 1) e 2) dell'Ordine del giorno dell'assemblea dei comunisti del 14.01.2019 (con la precisazione che l'importo “tuo dare” per € 29,35 di cui al punto 2) risulta già inserito alla voce 11 della situazione contabile allegata al verbale di assemblea “ZA fatture energia elettrica alloggio”).
Una condotta finalizzata unicamente alla “conservazione”, come qualificata dalla stessa appellata, che si traduce in inattività, può avere conseguenze negative sulla integrità della cosa comune e, come disciplinato dal già richiamato art. 1104 cc, ciascun partecipante è chiamato a
“contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza”.
Sul punto, è pacifico il principio secondo cui le spese di conservazione del bene in comunione seguono, di regola, la disciplina dell'art. 1110 c.c., che richiede, semplicemente, di provare la trascuranza degli altri comproprietari e la necessità delle spese per l'integrità della pagina 8 di 11 cosa comune, senza dover dimostrare, invece, il requisito dell'urgenza (Cass. Sez. VI, 18 febbraio
2022, n. 5465).
A diversa conclusione porta invece l'esame dei deliberati di cui ai punti 3 e 4 all'Ordine del giorno dell'assemblea del 14.01.2019.
Il potere di assumere delibere a maggioranza dei comunisti va circoscritto alla
“amministrazione della cosa comune” (art. 1105 cc) e dunque agli interventi e spese nei limiti previsti dall'art. 1110 c.c..
Con le delibere di cui ai citati punti 3 e 4, l'appellante, convenuta in primo grado, ha deliberato un debito della a titolo di risarcimento del danno di € 39.300,86 (ordine del _1 giorno n. 3) per ritardi nella conclusione della pratica di successione francese di il Persona_2 cui asse ereditario comprendeva un appartamento ed un garage a ZA, e di € 6.173,22 (ordine del giorno n. 4) in conseguenza del ritardo nella sottoscrizione di alcune pratiche connesse al ripristino dell'immobile sito in Forlì, Via Andrea Costa n. 25, da parte della conduttrice al momento del rilascio. Tale risarcimento, in entrambe le situazioni evidenziate, viene deliberato a fronte un accertamento di responsabilità che può, tuttavia, costituire oggetto solo di una pronuncia da parte dell'Autorità Giudiziaria sull'an e sul quantum debeatur.
Fondata è altresì l'impugnazione del deliberato assembleare quanto al punto 6) all'ordine del giorno, limitatamente al preventivo lavori di integrale rifacimento dell'impianto idrico dell'immobile in Cervia, alla Via Milano n. 82, oggetto di domanda di nullità da parte di _1
.
[...]
“Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione” (art. 1105 co 3cc).
La preventiva conoscenza dell'ordine del giorno è dunque ritenuta necessaria.
Orbene, la convocazione dell'assemblea (racc. 153407721571 del 31.12.2018 doc. 18 fascicolo I grado del 14.01.2019 riporta al punto 6) la voce “Varie ed eventuali”; solo il _1 verbale dell'Assemblea, trasmesso alla all'esito della stessa (doc. 20 fascicolo I grado _1
, specifica le tre voci discusse al punto 6) e, per quanto di interesse, il deliberato su: “b) _1
Unità immobiliare in Cervia Viale Milano n. 82 1°P e PT: le tubazioni dell'impianto idrico – che serve le due unità – risalgono al 1978 e causano problematiche e disservizi in quanto ormai usurate e obsolete. Il loro rinnovo non può più essere procrastinato. Si allega il preventivo predisposto dall'idraulico di fiducia con l'intesa che le opere inizieranno in Testimone_1 marzo/aprile, previa comunicazione all'amministrazione condominiale”.
pagina 9 di 11 Tale specifica non colma il difetto di preventiva informazione, posto come unico vincolo per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee dei comunisti ex art. 1105 cc.
A prescindere dal merito della spesa e dalla sua necessarietà alla conservazione del bene comune, il deliberato resta viziato per inosservanza del disposto di cui al terzo comma del più volte citato art. 1105 cc, come richiamato dall'art. 1109 cc.
*
La sentenza impugnata va pertanto parzialmente riformata, dovendosi accogliere
l'impugnativa dell'assemblea del 14.01.2019, promossa da , Controparte_1 limitatamente ai soli punti 3, 4 e 6 all'ordine del giorno (quanto al punto 6, con riferimento alla voce
“Varie ed eventuali” esplicata alla lettera b del verbale di assemblea e dunque limitatamente alla delibera attinente all'immobile di Cervia, Via Milano n. 82).
La soccombenza parziale consente di liquidare, in favore di , Controparte_1 le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 3/5 delle somme liquidate in dispositivo, giusta applicazione delle tariffe forensi vigenti al momento della definizione di ciascun grado di giudizio, nei valori medi dello scaglione di riferimento dichiarato, ad esclusione della fase istruttoria per il grado di appello perché non dovuta;
compensato il residuo.
Non è dovuto, ad onere dell'appellante, il raddoppio del contributo unificato poiché “il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito negativa per l'impugnante, del gravame (v.
Cass. 13 maggio 2014, n. 10306)” (Cass. sez. III, 21 Settembre 2023, n. 26981). Nel caso de quo
l'appello non è stato integralmente respinto, pur se l'appellante è risultato comunque parzialmente soccombente di fronte della domanda iniziale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata,
- accoglie la domanda, proposta da , di impugnazione delle Controparte_1 deliberazioni assunte all'assemblea del 14 gennaio 2019, limitatamente ai punti 3), 4) e 6) dell'ordine del giorno, quest'ultimo “Varie ed eventuali” con riferimento alla delibera attinente l'immobile di Cervia, Via Milano n. 82, in quanto unico oggetto di impugnativa;
- rigetta l'impugnazione dei deliberati di cui ai punti 1) e 2) dell'ordine del giorno, con conseguente conferma degli stessi;
pagina 10 di 11 - condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 3/5 dell'importo che per l'intero viene liquidato, in primo grado, in € 7.200,00 oltre spese generali e oneri come per legge e, in secondo grado in € 6.900,00 oltre spese generali e oneri come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di ConSIlio della I sezione Civile, l'11 marzo 2025.
Il ConSIliere Ausiliario estensore dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
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