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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/06/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di RU Dott.ssa LB ON ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2258del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2024 promossa da: on sede in MO NE (TV), Via Marocchesa n. 14, iscrizione nel Regi- Controparte_1 stro delle Imprese di Treviso (REA) TV n. 364135, Albo IVASS n. 1.00021, codice fiscale P.IVA_1 partita IVA , in persona del suo procuratore speciale Dr. , nato a [...] il P.IVA_2 Controparte_2
10.09.1964, (C.F. ), domiciliato in Genova, via Fieschi n. 9, giusta procura con scrittura C.F._1 privata autenticata dal notaio di Treviso del 20.07.2016, rep. n. 109823/33836, rappresen- Persona_1 tata e difesa, per procura speciale ex art. 83 c.p.c. estesa su separato foglio da intendersi materialmente con- giunto ed in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Nicola Blasi - codice fiscale - con C.F._2 domicilio digitale, ai sensi degli artt. 16 e 16 sexies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modifiche, all'indirizzo di posta elettronica certificata: risultante dal registro generale Email_1 degli indirizzi elettronici e presso il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni, e con numero di fax 0759288086
ATTRICE
CONTRO
, (cf ), in persona della Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresen- CP_3 P.IVA_3 tata e difesa dall'Avv. Tiziana Caselli, c.f. per delega a calce al detto atto in base a C.F._3
D.G.R n. 541/2024 ed elettivamente domiciliata presso la medesima (Servizio Avvocatura Regionale) in Pe- rugia, Corso Vannucci n. 96, Fax 075/5043625 Fax 075/5043625 PEC: Email_2
CONVENUTA
OGGETTO: Diritto di rivalsa ex art.1916 c.c.
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 14.5.2025 con termini per memorie e repliche ex art.189 c.p.c. ante- cedenti detta udienza. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 3.6.2024 depositato in data 10.6.2024 , con sede in Controparte_1
MO NE (TV), Via Marocchesa n. 14, iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso (REA) TV n.
364135, Albo IVASS n. 1.00021, codice fiscale , partita IVA , in persona del suo P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore speciale Dr. , nato a [...] il [...], (C.F. ), domi- Controparte_2 C.F._1 ciliato in Genova, via Fieschi n. 9, giusta procura con scrittura privata autenticata dal notaio Persona_1 di Treviso del 20.07.2016, rep. n. 109823/33836, rappresentata e difesa, per procura speciale ex art. 83 c.p.c. estesa su separato foglio da intendersi materialmente congiunto ed in calce al detto atto, dall'Avv. Nicola Blasi
- codice fiscale - con domicilio digitale, ai sensi degli artt. 16 e 16 sexies del d.l. 18 C.F._2 ottobre 2012, n. 179 e successive modifiche, all'indirizzo di posta elettronica certificata: Emai_3 [...]
risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici e presso il quale dichiarava di voler Email_4 ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni, e con numero di fax 0759288086, conveniva in giudizio la in persona dell'organo suo legale rappresentante pro tempore, con sede in RU, Controparte_4
Corso Vannucci n. 96, partita iva , codice fiscale , indirizzo di posta elettronica P.IVA_4 P.IVA_3 certificata: al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità della Email_5 nel verificarsi del sinistro del giorno 21.2.2018, in via principale, per responsabilità ex Controparte_4 art. 2052 c.c. ,danno cagionato da animali. ,in subordine, per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c e per l'effetto, sentirla condannare al pagamento, nell'esercizio del diritto di rivalsa dell'Compagnia Assicura- tiva attrice, a norma degli artt. 1203 o 1916 o 1299 c.c., della somma di € 9.120,40 (8.120,40 + 1.000,00) o di quella diversa, che fosse stata accertata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia ad istruttoria esperita, anche in via equitativa, il tutto oltre il danno da rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. sulle somme rivalutate dal fatto al saldo;
vinte le spese di lite.
Asseriva l'esponente che : in data 21 febbraio 2018, in Castiglione del Lago (PG), sulla strada regionale 71, al km. 107 + 300 mt., l'autovettura Fiat Punto targata DE 956 KB di proprietà della IG.ra e Parte_1 condotta da mentre procedeva regolarmente nella propria corsia di marcia, veniva colpita Persona_2 nella parte anteriore laterale destra da un cinghiale che, improvvisamente, invadeva di corsa la carreggiata per attraversarla;
di conseguenza, a sua volta, dopo aver investito il suino e perso il controllo del mezzo, la Fiat
Punto invadeva parzialmente la corsia di marcia opposta proprio al sopraggiungere dell'autovettura Renault
Clio targata FA 176 RW di proprietà e condotta dalla IG.ra ,la quale veniva urtata, riportando Parte_2 danni alla fiancata sinistra. Intervenivano immediatamente sul luogo i Carabinieri della Stazione di Paciano i quali, dopo aver redatto documentazione fotografica dell'accaduto ed acquisito la testimonianza oculare del
IG. , che conduceva il proprio furgone a poca distanza dall'auto colpita dal cinghiale e le Testimone_1 deposizioni dei conducenti, riportavano nel verbale quanto segue: “… si ritiene che la repentinità e l'impre- vedibilità dell'attraversamento del cinghiale sia stata l'unica causa dell'incidente stradale e che, pertanto, nessuna responsabilità oggettiva possa essere imputata ad alcuno dei due conducenti …”.
A seguito della richiesta di risarcimento danni inoltrata dalla proprietaria del veicolo Renault Clio, l'esponente riferiva che, all'esito dell'istruttoria espletata, dell'esame del verbale di intervento dei Carabinieri, dell'esple- tamento di consulenza medico-legale per l'accertamento dei danni alla persona e una perizia per l'accertamento dei danni al veicolo urtato dal veicolo assicurato stante la polizza RCA a garanzia della circolazione CP_1 del detto veicolo Fiat Punto della IG.ra risarciva alla danneggiata la complessiva Pt_1 Parte_2 somma di € 8.120,40 a fronte dei danni al veicolo, alla persona del suo conducente e per spese legali.
Successivamente, affermava che aveva più volte manifestato l'intento di agire in via di Controparte_1 rivalsa nei confronti della ritenuta responsabile del danno e precisamente, in data 25 marzo CP_3
2021, la Compagnia aveva inviato una monitoria richiedendo in rivalsa il pagamento di quanto versato alla danneggiata e a tale richiesta la dava riscontro il 17 maggio 2021 affermando: Parte_2 CP_3
“… non è attiva alcuna copertura assicurativa afferente alla RCT per lesioni personali e/o morte causate dalla fauna selvatica e che, pertanto, qualsiasi eventuale responsabilità in capo alla , relativamente CP_3 ai sinistri da fauna selvatica dovrà essere accertata nelle opportune sedi giudiziarie …”
Successivamente, in data 19 giugno 2023, inviava altra raccomandata insistendo per il Controparte_1 pagamento in rivalsa ma tale richiesta rimaneva senza esito. Infine, proseguiva l'attrice, in data 28 agosto
2023, il difensore di trasmetteva via PEC alla una diffida di pagamento Controparte_1 CP_3 rimasta anche questa senza esito né riscontro. Infine, il 5 marzo 2024 l'attrice esperiva, senza successo, il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi della legge n. 162 del 2014 e pertanto instaurava il presente giudizio.
Con memoria del 9.9.2024 si costituiva in giudizio la , (cf ), in persona CP_3 P.IVA_3 della Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Caselli, C.F.
[...]
per delega in calce al detto atto in base a D.G.R n. 541/2024 ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso la medesima (Servizio Avvocatura Regionale) in RU, Corso Vannucci n. 96, Fax 075/5043625 Fax
075/5043625 PEC: la quale contestava quanto asserito e preteso da parte Email_2 attrice in quanto, come si leggeva nel verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, in data
21.2.2018, alle ore 8.30 in Castiglione del Lago al Km 107+300 ,l'autovettura targata DE 956KB di proprietà di , condotta da , impattava con un cinghiale e andava a colpire il veicolo di Parte_1 Persona_2
, dalla stessa condotto, che si trovava sul lato opposto della strada. Parte_2
La Compagnia assicuratrice di , asseriva la convenuta, affermava che in forza della polizza per Parte_1 la RC del veicolo DE 956KB, aveva risarcito a sia i danni al veicolo (euro 6.350,00) che alla Parte_2 persona della conducente (euro 820,00), oltre onorari (euro 950,00), per un importo complessivo di euro
8.120,40 e per questo eccepiva, preliminarmente e in rito, l'incompetenza per valore del Giudice adito per essere questa in capo al Giudice di Pace, stante che l'attrice aveva convenuto in giudizio la CP_3 per ivi sentirla condannare al pagamento di euro 9.120,40 e l'art. 7 c.p.c. stabiliva che la competenza del
Giudice di Pace ammontava fino ad euro 10.000,00 e che ”Il giudice di pace è, altresì, competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purchè il valore della controversia non superi euro 25.000,00”,così che competente per valore, nel caso di specie trattandosi di danno prodotto dalla circolazione di veicoli, era il Giudice di Pace.
Nel merito, la convenuta sosteneva che era la compagnia assicuratrice del veicolo di CP_1 Parte_1
, targato DE 956KB, che, come affermato da controparte,aveva risarcito il danno ad e
[...] Parte_2 che, in questa sede, agiva in rivalsa nei confronti della a seguito di polizza per R.C. auto, ma CP_3 nel verbale dei Carabinieri si leggeva che si trattava di “scontro laterale tra veicoli in marcia”,così che la vettura della sig.ra non aveva riportato danni derivanti da un impatto con un cinghiale, ma Parte_2 derivanti dall'impatto con il veicolo della il cui conducente aveva invaso la corsia di marcia opposta Pt_1
e colpito la vettura di quest'ultima, così che la asseriva di non essere responsabile del danno CP_3 causato dalla vettura di e l'attrice non aveva titolo per agire in rivalsa nei con- Parte_1 CP_1 fronti della CP_3
La convenuta sosteneva altresì l'infondatezza della pretesa di controparte in quanto la legge 11/2/1992 n. 157,
(“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), si limitava ad attri- buire alle Regioni a statuto ordinario il compito di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica, mentre con riferimento alle funzioni amministrative stabiliva che “Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venato- ria. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142….”. Ai sensi della detta normativa,continuava la convenuta,venivano predisposti annualmente i censimenti delle popolazioni di cinghiali, sulla base dei quali venivano redatti i piani di prelievo che cercavano di bilanciare l'obiettivo di mantenere numericamente la popolazione della specie con quello di evitare l'eccessiva sua proliferazione, evidenziando che qualsiasi inter- vento sulla strada non era di competenza della Regione, poiché con la L.R. n. 3/1999, la Regione aveva CP_3 trasferito alle Province le funzioni di progettazioni, costruzione, manutenzione e vigilanza delle strade regio- nali.
Quindi la non disponeva di alcun dovere o potere di controllo o intervento sulle strade pubbliche la CP_3 cui gestione si divideva tra ANAS (strade statali e autostrade) e Province (tutte le altre strade), ferma restando la competenza dei comuni per le tratte di loro pertinenza territoriale.
Per mero scrupolo difensivo, la convenuta i evidenziava che secondo la giurisprudenza di legittimità, anche più recente (Cass. Civ. n. 9276/2014, cit.)., “ non può costituire oggetto di obbligo giuridico ..la recinzione di tutte le strade e la segnalazione generalizzata di tutti perimetri boschivi” e in ogni caso, come risultava dal verbale dei Carabinieri, nel luogo del sinistro era presente la segnaletica “pericolo animali selvatici”.
Proseguiva la convenuta asserendo l'assenza di responsabilità della stessa nella presente fattispecie, sia che fosse stata inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., sia invece che fosse stata inquadrata in quella dell'art. 2052 c.c.. avendo l'Amministrazione correttamente dato esecuzione alla normativa statale e regionale sopra richiamata e l'attrice, gravata dal relativo onere in caso di applicazione dell'art. 2043 c.c., non aveva indivi- duato né indicato quale fosse stato il comportamento omissivo tenuto dalla in relazione a specifici ed CP_3 espressi obblighi ad essa spettanti,
La condotta preventiva che eventualmente avrebbe potuto essere richiesta alla sulla base della nor- CP_3 mativa esistente atteneva, principalmente, alla realizzazione di campagne volte al contenimento della prolife- razione della fauna selvatica,ma anche sotto tale profilo l'Amministrazione aveva assolto pienamente i suoi doveri in quanto, anche per il periodo interessato dal sinistro per cui si discuteva, la asseriva CP_3 di aver adottato tutte le misure di contenimento della specie cinghiale, compatibilmente e nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore.
Non sussisteva neanche la responsabilità della ex art. 2052 c.c, stante che nel caso di specie non era CP_3 proprietaria della strada e pertanto non poteva effettuare interventi strutturali sulla stessa ed avendo posto in essere tutte le misure idonee a gestire la fauna selvatica, monitorare il territorio ed effettuare i censimenti e i piani di abbattimento della specie, come richiesto dalla normativa in materia.
La responsabilità del sinistro per cui è causa risultava. a dire delle convenuta,, altresì, imputabile al comporta- mento imprudente del conducente , il quale, laddove avesse tenuto una velocità moderata Persona_2 non avrebbe ucciso un cinghiale sul colpo, evitando di finire nella corsia di marcia opposta in quanto,con una velocità moderata, sarebbe stato in grado di avvistare tempestivamente l'animale e di evitare l'impatto, consi- derato che erano le 8.30 del mattino e quindi in pieno giorno e che era avvisato dalla segnaletica di “pericolo di attraversamento animali selvatici”.
La convenuta sosteneva che, in qualità di ente capofila insieme con le Regioni Toscana, Marche e le PRO-
VINCE di RU, Terni, Grosseto, Siena, Pesaro e Urbino, aveva provveduto a richiedere all'Unione Europea un cofinanziamento per la realizzazione del “Progetto Life 2011”, avente l'obiettivo di promuovere azioni mirate alla conservazione della specie di fauna selvatica particolarmente protette e nel contempo promuovere azioni che riducano gli incidenti provocati da fauna selvatica. Detto progetto, cui partecipava non solo la Re- gione ma anche la RO, prevedeva la possibilità di installare i dissuasori elettronici, esclusivamente nelle zone con più alta frequenza di incidenti. Nel realizzare le varie azioni previste dal suddetto progetto, era stato effettuato, tra l'altro, il monitoraggio delle strade dell' per verificare l'incidenza dei sinistri con animali CP_3 selvatici su ognuna di esse, al fine di predisporre l'installazione di dissuasori esclusivamente nei punti di mag- gior incidenza e tenendo in considerazione la possibilità di reale applicazione degli stessi sulla base delle ca- ratteristiche del tratto viario.Detti dispositivi ,asseriva la convenuta,erano stati, quindi, installati solamente nei tratti di strada dove si verificava un alto numero di incidenti stradali con animali selvatici e la RO di
RU aveva installato i sistemi di prevenzione ubicandoli nelle zone con più alta frequenza di incidenti,
La convenuta contestava altresì il quanum debeatur preteso e concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice, per tutte le motivazioni esposte, con vittoria di sese di lite.
Fissata la prima udienza ex art.171 c.p.c.per il giorno 4.12.2024,alla luce delle eccezioni e richieste delle parti,il
Giudice riservava la decisione, assunta con ordinanza del 5.2.2025 con la quale ,ritenuto che le questioni pregiudiziali di incompetenza per valore di questo Ufficio e di carenza di legittimazione attiva di parte attrice, come sollevate da parte convenuta, avrebbero potuto essere decise unitamente al merito ,che la causa era esau- rientemente istruita con la documentazione versata in atti sia con l'atto introduttivo che con le memorie depu- tate e quindi che poteva essere decisa, fissava per discussione l'udienza del 14.5.2025, concedendo alle parti i termini antecedenti detta udienza di cui all'art.189 c.p.c. per il deposito delle memorie previste da tale norma.
All'udienza di cui sopra il Giudice riservava la decisione.
In merito alle questioni pregiudiziali in rito sollevate da parte convenuta e in primo luogo, la asserita carenza di legittimazione attiva di ad essere parte di questo giudizio per essere la compagnia Controparte_1 assicuratrice del veicolo di , targato DE 956KB e che aveva risarcito il danno al veicolo targato Parte_1
FA 176 RW di e alla persona della stessa e che, in questa sede, agiva in rivalsa nei confronti Parte_2 della per quanto corrisposto alla detta danneggiata, la convenuta rilevava che detta Compa- CP_3 gnia assicuratrice aveva risarcito la sig.ra a seguito di polizza per R.C. auto e che nel verbale Parte_2 dei Carabinieri si leggeva che si trattava di “scontro laterale tra veicoli in marcia”. Quindi, proseguiva la convenuta, la vettura della sig.ra non aveva riportato danni derivanti da un impatto con un Parte_2 cinghiale, ma conseguenti all'impatto con il veicolo della il cui conducente aveva invaso la corsia di Pt_1 marcia opposta percorsa dalla vettura condotta dalla prima e colpito il detto veicolo, così che la Regione Um- bria non era responsabile del danno causato dalla vettura di assicurata dell'odierna attrice e Parte_1
non aveva titolo per agire in rivalsa nei confronti della CP_1 CP_3
A tale proposito va tuttavia osservato che, per costante Giurisprudenza, la legittimazione ad causam è la con- dizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal Giudice una decisione di merito, favorevole o contraria e dipende dalla domanda, come previsto dall'art.81 c.p.c.,così che deve essere verificata dal Giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto. Il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso, invece, attiene al successivo mo- mento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere.(v. Corte appello - Ancona, 02/01/2025, n. 9 ;Cassazione civile sez. I,28/10/2024, n.27766) e quindi la carenza di tito- larità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal Giudice se risultante dagli atti di causa. (Cassazione civile sez. III - 01/04/2025, n. 8625) altrimenti deve essere dimostrata da chi la solleva e decisa con il merito.Nel caso di specie la domanda di parte attrice è volta ad ottenere, in rivalsa ed in base al'ar.1916 c.c.quanto corrisposto per il proprio assicurato ad un soggetto danneggiato ritenendo che il danno sia ascrivibile ad un terzo soggetto e per questo chiede una decisione del Giudice in senso positivo o negativo mentre l'effettiva titolarità o meno del rapporto giuridico sottostante va decisa con il merito, in base alle prove fornite dalle parti circa la sussistenza o meno, in capo a parte attrice, di detta titolarità cheai sensi dell'art.1916
c.c.,appare dimostrata.
Riguardo l'incompetenza per valore di questo Ufficio in favore del Giudice di Pace ai sensi dell'art.7 2° comma c.p.c. nuova formulazione eccepita da parte convenuta, si rileva che la domanda di parte attrice è tesa a far riconoscere, in suo favore, il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato l'indennità, sino alla con- correnza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso terzi, ex art.1916 c.c. e la giurisprudenza afferma che il diritto di surrogazione riconosciuto all'assicuratore che ha pagato l'indennità può essere eserci- tato solo nei confronti dei “terzi responsabili”, per tali intendendosi non i 'terzi obbligati' o i soggetti tenuti ad una prestazione corrispondente a quella che l'assicuratore ha effettuato in via di indennizzo, ma coloro che sono estranei al rapporto assicurativo e che per contratto, per fatto illecito o per altra causa sono tenuti a ri- spondere di un evento imputabile ad essi o a persone del cui operato essi devono rispondere. In questo caso, parte attrice sostiene che causa del sinistro è stato l'improvviso attraversamento della carreggiata percorsa dall'auto del ad opera di un cinghiale che ha colpito il mezzo mandandolo ad urtare quello che pro- Pt_1 veniva nella opposta corsia di marcia,causando danni al veicolo e al conducente,e per questo la domanda di surroga dopo l'avvenuto risarcimento, è stata proposta nei confronti del soggetto terzo, responsabile del fatto illecito in quanto tenuto alla custodia della fauna selvatica, nel caso, l'attuale Ente convenuto, estraneo al rapporto assicurativo e ritenuto responsabile dell'evento per fatto illecito ai sensi dell'art.2052 c.c. Non trat- tandosi quindi di “causa di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli o di natanti” secondo l'esatta dizione dell'art.7 secondo comma c.p.c. c. con riferimento all'art.2052 c.c,ma di causa volta alla sur- rogazione dell'assicuratore nei diritti del proprio assicurato nei confronti del terzo responsabile del danno ri- sarcito in nome e per conto dell'assicurato stesso,tale comma non si applica nè si applica l'art.7 1° comma c.p.c. che recita “Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimina euro quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice” e quindi si applica l'art.9 c.p.c.per il quale il Tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice e in base alla domanda, ai sensi dell'art.10 c.p.c..e nel caso la domanda proposta ha un valore di €.9.120,40,ol- tre interessi e rivalutazione monetaria, non riguarda beni mobili né un risarcimento a seguito di sinistro automobilistico del quale la responsabilità sia ascrivibile ad uno o entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti e quindi la cognizione della stessa è di competenza di questo Giudice.
Venendo al merito della controversia: come risulta dai documenti prodotti da parte attrice e non contestati da parte convenuta e nello specifico, dal Verbale dei Carabinieri della Legione Stazione di Paciano del CP_3
3.3.2018( ved.doc.n.1 di parte attrice),risulta che gli stessi intervenivano in Castiglione del Lago sulla strada regionale n.71 con limite di km/h70 in corrispondenza del km.107+300 in data 21.2.2018 ,in giorno feriale,alle
8,30 del mattino per “Scontro laterale fra veicoli in marcia” tra il veicolo A) come ivi descritto di proprietà di e condotto da , veicolo assicurato con il veicolo B) come Parte_1 Persona_2 Controparte_5 ivi descritto,condotto dalla proprietaria ,assicurata con Nel detto verbale, sotto il Parte_2 CP_6 tiolo “ DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE DELL'INCDENTE” si legge “Alle 8,35 del mattino del
21.2.2018 la Centrale Operativa di Città della Pieve ha incaricato la pattuglia di questo Comando…. di portarsi a Castiglione del Lago al Km.107 della s.r.(strada regionale n.d.r.).poichè un conducente aveva investito un cinghiale”. Giunta sul posto dopo cinque minuti dalla segnalazione, la pattuglia constatava che nell'incidente,
“…originato da un cinghiale, erano state coinvolte due automobili, indicate in rubrica come A)e B). A chiarire la vicenda prima ancora delle dichiarazioni dei due conducenti e dei rilievi da eseguire è stato il IG.
[...]
, il quale stava viaggiando su un furgone che seguiva il veicolo A). Egli ha raccontato ai militari che, Tes_1 il veicolo A) stava viaggiando con direzione Cortona-Castiglione del Lago,dalla destra della strada improvvi- samente era sbucato un cinghiale di grosse dimensioni che aveva colpito all'angolo anteriore destro il veicolo
A).L'auto tuttavia non aveva respinto e sbalzato l'animale, ma l'aveva investito al punto che il cinghiale, per qualche secondo era finito sotto il mezzo, causandone così l'ingovernabilità da parte del conducente. Il veicolo
A) privo di controllo era sbadato sulla sinistra andando a colpire lateralmente il veicolo B che proveniva in senso opposto, A seguito dell'impatto il veicolo B) aveva terminato la propria corsa nella cunetta per la raccolta dell'acqua a lato strada ,sulla propria destra;
il cinghiale, una volta sbalzato dal veicolo A) era caduto nella cunetta posta a lato strada, a destra del medesimo veicolo ,privo di vita. Il conducente del veicolo A) invece era riuscito a prendere il controllo del mezzo e a fermarsi poco più avanti a lato strada. I militari dopo aver congedato il testimone, hanno quindi effettato rilievi fotografici dei due veicoli e dell'animale, dai quali è emerso che la dinamica dei fatti non poteva essere diversa da quella raccontata dal IG. Anche i due Tes_1 conducenti,che viaggiano da soli nei due veicoli, hanno sommariamente fornito versioni che confermavano la medesima ricostruzione”. Si legge altresì che i verbalizzanti convocavano personale del Servizio viabilità della
RO di RU per ripristinare la strada e per contattare la ditta specializzata per la rimozione della car- cassa dell'animale e concludevano il verbale asserendo che “ Benchè nel tratto di strada interessato dall'inci- dente sia ben segnalato il pericolo di attraversamento di animali selvatici, si ritiene che la repentinità e l'im- prevedibilità dell'attraversamento del cinghiale sia stata l'unica causa dell'incidente stradale e che, pertanto, nessuna responsabilità oggettiva possa essere imputata ad alcuno dei due conducenti, Per tali ragioni i Militari intervenuti hanno ritenuto doveroso non adottare alcun tipo di provvedimento nei loro confronti”(v.verb.alle- gato da parte attrice). Ai sensi dell'art.2043 c.c. in materia di risarcimento del danno qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno così che sono elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale: il fatto, il dolo o la colpa, il danno ingiusto, il nesso di causalità che rappresenta il legame eziologico tra un dato evento, sia esso originato da un'azione umana, sia esso naturale ed il prodursi di una determinata conseguenza rilevante per l'ordinamento giuridico, nonchè un elemento psi- cologico, ravvisabile alternativamente nel dolo o nella colpa: il dolo consiste nella coscienza e volontà del fatto e delle sue conseguenze;
la colpa è la divergenza tra la condotta tenuta dal soggetto e lo standard del compor- tamento che l'ordinamento si aspettava da lui. La condotta deve cagionare un danno, dunque deve provocare direttamente degli effetti negativi: deve esistere nesso di causa tra il fatto illecito e l'evento dannoso, la cosid- detta “causalità materiale”, che serve per capire quando, in termini giuridici, possiamo dire che un danno è veramente conseguenza di un fatto illecito.
Nel caso di specie,non essendo stata ravvisata dai Pubblici Ufficiali intervenuti nella quasi immediatezza dell'evento né tantomeno dimostrata da parte convenuta una responsabilità extra contrattuale per fatto illecito come sopra descritta in capo al conducente dell'auto A) assicurata con per i danni subiti dal Controparte_1 conducente del veicolo B) assicurato a seguito dell'evento verificatosi i data 21.2.2018,anche alla luce CP_6 della testimonianza resa dal conducente del mezzo che seguiva l'auto indicata nel verbale dei Carabinieri quale veicolo A) assicurato stante che risulta ed è stato accertato che nessuna responsabilità Controparte_1 era da attribuirsi allo stesso,non essendo emerso alcun nesso di causalità tra un comportamento doloso o colposo del medesimo ed il danno arrecato al veicolo B), la causa del sinistro va rinvenuta esclusivamente nell'attraversamento repentino e imprevedibile della carreggiata percorsa dal veicolo A) da parte di un cin- ghiale descritto dal teste e riportato nel verbale redatto dai Pubblici Ufficiali come “di grosse dimensioni”, che ha colpito il mezzo sul lato destro, gli faceva perdere il controllo dell'auto e lo faceva impattare con il veicolo B) che percorreva l'opposta corsia di marcia.
Quindi,responsabile dei danni subiti dal veicolo B) e dal suo conducente,risarciti dall'Assicurazione del vei- colo A),attuale parte attrice,risarcimento per il quale chiede di surrogarsi nei diritti del proprio assicurato, è un terzo soggetto non direttamente coinvolto nel sinistro, ma responsabile del verificarsi dello stesso per essere il soggetto che ha l'obbligo di custodia della fauna selvatica in quanto, come sancito dalla Corte in Cassazione
Civile sez. III del 12/03/2024, n. 6539, nel caso in cui si invoca una responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2052 del codice civile.,in quanto detta norma è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992, che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e che sono affidate alla quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela generale CP_3 dell'ambiente e dell'ecosistema.
L'art.2052 c.c. afferma che “ Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”, che consiste in un evento imprevedibile e inevitabile che sfugge al controllo del proprietario o dell'utente dell'animale ed è stato quindi stabilito il principio per cui, nell'azione di risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva alla poiché titolare della competenza normativa in materia di patrimonio CP_3 faunistico, come anche delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, pure se svolte da ulteriori enti, mentre la responsabilità extra- contrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata, in ossequio al principio di effettività, all'ente, sia esso RO, Ente Parco, Federazione o Associa- CP_3 zione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente;
in quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà conside- rarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.).( v. Tribunale - L'Aquila,
05/04/2023, n. 234 ;Tribunale sez. IV - Torino, 11/01/2022, n. 75; Tribunale sez. I - Pisa, 18/11/2022, n.
1428;Cassazione civile sez. VI - 24/03/2021, n. 8206).
Nel presente caso l'attraversamento dell'ungulato è avvenuto sulla Strada Regionale n.71 al Km.107+300 come risulta chiaramente dal Verbale dei Carabinieri di Paciano intervenuti sul luogo del sinistro, con la con- seguenza che è dimostrata, a parere di chi scrive ,la responsabilità della ai sensi dell'art.2052 CP_3
c.c. che non ha dimostrato, come suo onere,la sussistenza dell'esimente del caso fortuito,cioè che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'am- biente e dell'ecosistema ,di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi,risultando l'affermazione dell'Ente convenuto di aver predisposto idonei mezzi di protezione a tutela della circolazione dei veicoli, del tutto generica ,non suffragata da elementi concreti atti a dimostrare che, sul tratto di strada in questione, siano stati apposti i presidi dalla stessa descritti e di cui alla convenzione con la RO di RU
(non chiamata in causa quale delegata dalla per la gestione della fauna selvatica n.d.r., ) con CP_3 fondi del Progetto Life Strade BIO/IT/072 come da delibera della Giunta Regionale del 28.9.2017 versata in atti quale doc.n.5 di parte convenuta,peraltro non riguardante il territorio del Comune di castiglione delLago ma di altri 4 Comuni espressamente indicati in detta deliberae non essendosi rilevata utile allo scopo ed idonea ad evitare l'evento verificatosi, la mera apposizione del cartello di pericolo per attraversamento di animali selvatici, visto che è non è stata riscontrata dai Verbalizzanti né dimostrata in altro modo,la responsabilità
,quanto meno concorrente, in capo all'assicurato CP_1
Legittimamente, pertanto, l'Assicurazione parte attrice, dopo aver risarcito il danno causato dal proprio assi- curato al veicolo e al conducente del veicolo B),ha chiesto di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del terzo soggetto,non coinvolto nel sinistro ma responsabile del verificarsi dello stesso ai sensi dell'art.2052 c.c. attuale convenuto, che non ha,come detto, dimostrato l'estraneità della propria posizione rispetto l'evento. La domanda va quindi accolta e la va condannata,ai sensi dell'art.1916 c.c. a pagare,in favore CP_3 di nell'esercizio del diritto di rivalsa della stessa, a norma degli artt. 1916 c.c., Controparte_1 la somma di € 9.120,40 (8.120,40 + 1.000,00) il tutto oltre il danno da rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. sulle somme rivalutate dal fatto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di RU Dr.LB ON ,definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da on sede in MO NE (TV), Via Marocchesa n. 14, iscri- Controparte_1 zione nel Registro delle Imprese di Treviso (REA) TV n. 364135, Albo IVASS n. 1.00021, codice fiscale
, partita IVA , in persona del suo procuratore speciale Dr. , nato a P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
Savona il 10.09.1964, (C.F. ), domiciliato in Genova, via Fieschi n. 9, giusta procura C.F._1 con scrittura privata autenticata dal notaio di Treviso del 20.07.2016, rep. n. 109823/33836, Persona_1 rappresentata e difesa, per procura speciale ex art. 83 c.p.c. estesa su separato foglio da intendersi material- mente congiunto ed in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Nicola Blasi - codice fiscale C.F._2
- con domicilio digitale, ai sensi degli artt. 16 e 16 sexies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modifiche, all'indirizzo di posta elettronica certificata: risultante dal registro generale Email_1 degli indirizzi elettronici e presso il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni, e con numero di fax 0759288086 contro , (cf , in persona della Presidente CP_3 P.IVA_3
p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Caselli, c.f. per C.F._3 delega a calce al detto atto in base a D.G.R n. 541/2024 ed elettivamente domiciliata presso la medesima (Servizio Avvocatura Regionale) in RU, Corso Vannucci n. 96, Fax 075/5043625 Fax 075/5043625 PEC:
Email_2
Dichiarata, preliminarmente ed in rito, la legittimazione attiva di parte attrice ad essere parte di questo giudizio e dichiarata, preliminarmente ed in rito, la competenza per valore di questo Giudice a decidere della presente controversia, accoglie la domanda e per l'effetto, condanna la in persona della Presidente p.t. CP_3 della Giunta Regionale a pagare,in favore di n persona del suo procuratore spe- Controparte_1 ciale Dr. nell'esercizio del diritto di rivalsa spettante alla stessa ai sensi dell'art.1916 c.c, la Controparte_2 somma di € 9.120,40 (8.120,40 + 1.000,00) il tutto oltre il danno da rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. sulle somme rivalutate dal fatto al saldo.
Condanna la in persona della Presidente p.t. della Giunta Regionale a pagare le spese di lite CP_3 in favore di n persona del suo procuratore speciale Dr. Controparte_1 Controparte_7 segue:€.5.077,00 per compenso professionale,oltre IVA,CAP e Rimborso Forfetario come per
[...] legge.
RU 3.6.2025 Il Giudice Onorario
Dr.LB ON