Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/06/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 329/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 329 /2023 promossa da:
(C.F ), in persona del Dott. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
giusta delibera del CDA del 27/05/2021 e procura speciale autenticata in data 17/04/2023 con atto a rogito Dott. Notaio in (Rep. 42423 - Racc. 21712), rappresentata e difesa, per Persona_1 CP_1
delega estesa in calce all'atto di appello dall'Avv. Paolo Fantusati con domicilio digitale all'indirizzo PEC
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Email_1
GI, Viale Centova n. 6
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Cristian Brutti con domicilio digitale all'indirizzo PEC
elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto Email_2
procuratore in GI, Piazza Danti n. 21
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 14
OGGETTO
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – Impugnazione sentenza n. 506/2023 Tribunale di GI del 29.03.2023 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione impugna la sentenza indicata in epigrafe, che ha dichiarato la Controparte_1
nullità parziale dei contratti aventi ad oggetto il corrente bancario n. 2820 82 e ha condannato
[...]
al pagamento in favore di della somma di € 108.436,39 ai Controparte_1 Controparte_3
sensi dell'art. 2033 c.c., oltre interessi legali dal 24.03.2016 al saldo, nonché al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi legali dal 29.03.2016 al soddisfo,
e al pagamento delle spese di lite. chiede il rigetto dell'appello e sviluppa un motivo di appello incidentale. Controparte_3
aveva agito in giudizio assumendo l'illegittima applicazione sul conto corrente n. CP_3
2820.82 acceso in data 18.03.1985 presso l'Agenzia n. 3 di GI (rapporto asseritamente intercorso almeno fino al 30.09.2015), di interessi a carattere usurario, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto non pattuite, interessi debitori ultralegali secondo il rinvio c.d. “uso piazza”, nonché altre spese e commissioni non concordate.
In primo grado la CTU svolta aveva individuato il saldo corretto del conto corrente alla sua chiusura in € 233.778,02 a favore del correntista, e quantificato in € 125.341,63 le rimesse prescritte.
Con il primo motivo viene impugnato il capo 3 della sentenza, che ha ritenuto l'azione svolta di condanna e non di mero accertamento. L'appellante lamenta che si è data per provata la chiusura del conto oggetto di ricalcolo e quindi proponibile un petitum di condanna, ritenendo che, invece, in atti non vi fosse alcuna prova in tal senso;
evidenzia che nell'atto introduttivo parte attrice non ha mai affermato che il conto corrente fosse chiuso né ha fornito alcuna prova al riguardo, sicché, contrariamente a quanto asserito dal Giudice, non incombeva sulla un onere di contestazione. CP_1
Inoltre, in atti risultava l'estratto conto al 30.09.2015 con saldo a debito del correntista di € 8.895,39, quindi certamente al 15.09.2015 il conto era aperto, soprattutto il correntista non aveva svolto né pagina 2 di 14 aveva provato alcun esborso per la sua chiusura. Conclude l'appellante che il procedimento avrebbe dovuto avere ad oggetto esclusivamente una statuizione di accertamento e non di condanna.
Il motivo è fondato.
L'attrice non ha dedotto in citazione che il conto corrente fosse stato chiuso, bensì esclusivamente di avere stipulato il contratto di conto corrente n. 2820 82 con la Baca Monte dei
Paschi di Siena S.p.a., Ag. 3 di GI ….e che tale rapporto di conto corrente “risulta essere intercorso tra le parti almeno fino a 30 settembre 2015”. Con la prima memoria ex art. 183 co VI c.p.c. l'attrice ha così concluso: “- condannare la banca in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto e/o percepito dalla apertura del conto corrente sino alla chiusura del medesimo, nella somma di € 270.440,69= o nella somma, maggiore o minore, che verrà quantificata in corso di causa, anche a seguito della espletanda
CTU , che sin da ora si chiede, al fine di determinare l'esatto dare-avere tra le Email_3
parti, con l'applicazione, in caso di interessi usurari, del disposto di cui all'art. 1815, 2° comma, cod. civ., oltre gli interessi dal dì dovuto al saldo e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.”, dopo aver però dedotto e chiarito, nel corso della memoria, di non aver effettuato alcuna rimessa solutoria1.
Il cliente non può agire in ripetizione di indebito, se non individua e prova almeno una rimessa solutoria, ossia un pagamento. Ciò non impedisce affatto al cliente di proporre, in funzione o anche in via alternativa o cumulativa all'azione ex art. 2033 c.c., un'azione di nullità (amplius di accertamento negativo) intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, a titolo di es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia ecc.); b) l'accertamento della nullità degli addebiti (a titolo di interesse commissione spesa) eseguiti dalla banca in base a clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) il conseguente storno dell'annotazione indebita, con ricalcolo del rapporto di dare-avere.
Di recente Cass. 4214/24 ha affermato che, alla stregua delle conclusioni cui sono pervenute le
Sezioni Unite con la sentenza n. 24418 del 02/12/2010, anche su questo terreno non si rende irrilevante la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, distinzione, com'è noto, valorizzata dalle SS.UU. ai fini di determinare una diversa decorrenza della prescrizione. Richiamata tale distinzione – secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico le rimesse c.d. solutorie, ovvero i 1 A pag. 1 della memoria ex art. 183 co VI si legge: “La contesta fermamente le circostanze di fatto allegate da Controparte_3 controparte per i motivi di cui all'atto di citazione e, in particolare, contesta l'eccezione di prescrizione perché nel corso del rapporto non vi è stata nessuna partita con funzione solutoria” grassetto e sottolineatura nel testo. pagina 3 di 14 versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato, mentre hanno natura c.d. ripristinatoria, le rimesse che affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo – si è osservato che «non è esatto parlare in generale di pagamenti solo dopo la chiusura del conto», giacché questa eventualità si appalesa solo nel caso in cui le rimesse abbiano natura ripristinatoria. Ove, invece, i versamenti siano eseguiti su un conto scoperto, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto, il che non esclude che, anche in costanza di rapporto, il correntista possa esercitare l'azione di ripetizione, giustificandosi questo asserto appunto sul presupposto che ci si trovi in presenza di un pagamento. È bene però intendersi sulla portata di quest'ultima affermazione. Va, infatti, considerato che nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza - lo si è già ricordato innanzi, richiamando il dettato dell'art. 1823, comma 1, cod. civ. – sono esigibili solo i saldi reciproci. Dunque, se non è dubitabile che, in considerazione della natura solutoria che la rimessa può assumere affluendo su un conto scoperto, possa essere esercitata l'azione dell'art. 2033 cod. civ. quando ne sia illegittima la causa giustificativa anche a rapporto aperto, configurandosi in essa un pagamento indebito, ciò non si traduce nella condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percette. E questo perché, in vigenza del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, cc - su cui non è influente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art. 1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 cod. civ. ed è effetto riflesso semmai del saldo –il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca. Infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa (cfr. Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 13586 del 16/05/2024).
Il Giudice di primo grado in realtà è partito da un assioma (“Il Conto corrente n. 2820-82 è stato aperto con contratto scritto del 18.03.1985 e chiuso il 03.09.2015 con un saldo nominale a debito per il correntista”) evidenziando a sostegno dell'assunto tre circostanze:
pagina 4 di 14 - solo successivamente alle maturate preclusioni, la convenuta ha contestato che il rapporto per cui è causa fosse stato effettivamente chiuso, perciò la tardività della contestazione di un fatto costitutivo la rende inammissibile, così che la chiusura del rapporto in data 15.09.2015 non ha bisogno di ulteriore prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
- nessun estratto conto successivo a quella data è stato prodotto, neanche dalla convenuta;
- anche nella corrispondenza versata in atti l'attrice ha sempre fatto riferimento ad un contratto che era ancora in corso a settembre 2015, nonostante tali scritture fossero dell'anno successivo (vds. le raccomandate dal 2016);
- dalla documentazione estrapolata dalla Centrale Rischi risulta che l'ultima comunicazione dei dati relativa ai rapporti con sia dell'aprile 2015. Controparte_1
Tale argomentare logico non è condivisibile, in primo luogo perché l'attore non ha affatto dedotto la circostanza dell'avvenuta chiusura del conto (solo nelle conclusioni l'attore chiede “- condannare la banca in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto e/o percepito dalla apertura del conto corrente sino alla chiusura del medesimo”, ma ciò non equivale alla deduzione di intervenuta chiusura del conto); ha invece più volte sottolineato che non erano mai stati effettuati pagamenti o partite aventi natura solutoria (cfr. testo riportato nella nota 1, supra). Anche nella ctp a firma del Dott.
(all. 3 alla citazione) si legge che il conto corrente risulta aperto in data non precisata e Persona_2
alla data del 30.9.2015 risultava ancora aperto, ma non viene mai citata la chiusura del conto tanto meno viene fornita l'indicazione temporale.
Dunque la costituendosi, non aveva un onere specifico di contestazione, in quanto CP_1
mancava l'allegazione del fatto da parte dell'attore; la comunque, ha eccepito che il pagamento CP_1
che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'
“accipiens” e della controparte.
Ancora, si osserva che per dimostrare l'intervenuta chiusura del conto occorre produrre una comunicazione ufficiale dalla banca che attesti la chiusura del conto, una lettera, un estratto conto che mostra il saldo a zero e la chiusura, ma nulla di tutto ciò si rinviene in atti. Tanto meno vi è stata allegazione di una richiesta di pagamento del saldo da parte della Banca.
Il riferimento contenuto nella corrispondenza del 2016 ad un contratto che era ancora in corso a settembre 2015 non è indice univoco della intervenuta chiusura del conto, così come neutri appaiono pagina 5 di 14 al riguardo la mancanza in atti di ulteriori estratti conto a fronte dell'assenza di documentazione specifica ovvero di condotte della Banca (l'esazione del saldo) che avrebbero potuto far concludere per la chiusura. Sicché la circostanza, oltre a non essere stata specificamente dedotta, non è stata neanche provata.
A ciò consegue la possibilità di pervenire esclusivamente ad una pronuncia di nullità degli addebiti illegittimi e di rideterminazione del saldo di conto corrente.
Con il secondo motivo l'appellante censura il capo 3.1 della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha riconosciuto una “nuova pattuizione” degli interessi in calce all'estratto conto del III trimestre 2000, non seguita da recesso, suscettibile di valutazione di usurarietà e quindi di applicazione dell'art. 1815 c.c. e, successivamente, una nuova modifica degli interessi indicata in calce all'estratto conto del I trimestre 2002 che li avrebbe riportati sotto soglia, scomputando quindi quanto addebitato a titolo di interessi dopo la modifica ultra soglia e prima della modifica intra soglia. Contr denuncia, ancora, l'erroneità delle modalità di calcolo e dei conteggi così come effettuati dal CTU in quanto difformi dal criterio enunciato dalla Suprema Corte in punto di separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati;
sostiene che, utilizzando tale metodo di calcolo, non si verifica mai usura, nemmeno sopravvenuta. Inoltre, è errata l'eliminazione degli interessi anche per il periodo dal 01.07.2001 al
31.12.2001 perché il CTU ha riscontrato usura solo fino al 30.06.2001 (ovvero 4° trimestre 2000, 1° trimestre 2011 e 2° trimestre 2001). Infine, secondo l'appellante il fatto che nell'estratto conto del I trimestre 2002 sia rinvenibile una ulteriore pattuizione, accertata come “legittima” dal Giudice, non comporta necessariamente che gli interessi effettivamente applicati nel periodo precedente (per il periodo III trim. 2000 - I trim. 2002) fossero viziati da usura.
Il motivo è irrilevante. Per le competenze che sono state ritenute illegittimamente applicate in base al ragionamento criticato, il Giudice ha poi ritenuto prescritto il diritto alla ripetizione somme
(come per tutte quelle fino al 25.3.2006). Dunque, quand'anche la doglianza fosse fondata, essa non modificherebbe l'esito del calcolo finale del saldo.
pagina 6 di 14 Contr Con il terzo motivo impugna le statuizioni in punto di illegittimità dell'anatocismo contenute in sentenza, sotto duplice profilo.
Ritiene l'appellante, dapprima, viziato il capo 3.3 della sentenza là dove il Giudice ha escluso la legittimità della pattuizione anatocistica in forza di adeguamento del contratto alla delibera CICR del
09.02.2000 in assenza dell'approvazione espressa da parte del cliente, evidenziando che la ha CP_1
operato nel rispetto della normativa in tema di anatocismo adeguando la capitalizzazione trimestrale delle competenze - per il periodo successivo al 30.6.2000 - con pari periodicità e dandone legittimamente comunicazione al cliente con il relativo estratto conto e pubblicando le nuove condizioni in Gazzetta Ufficiale.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte con il recente arresto Sez. 1, Sentenza n. 28215 del 2024 (dopo che con ordinanza interlocutoria n. 13167 del 14 maggio 2024 la causa era stata rimessa all'udienza pubblica proprio in ragione della particolare rilevanza della questione relativa all'interpretazione dell'art. 7, secondo comma, della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 e, in particolare, alle condizioni in presenza delle quali le clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore di tale delibera possano essere ritenute valide per il periodo successivo) ha ribadito che, stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera
CICR del 9 febbraio 2000 per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima (orientamento ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità: cfr., tra le altre, Cass. 12 marzo 2020, n. 7105 del 2020; Cass. 10 maggio 2020, n. 3861;
Cass. 10 settembre 2020, n. 23852; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29240; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489;
Cass. 1° marzo 2023, n. 19396; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210) 2 .
Pertanto, mancando la prova (ma ancor prima, l'allegazione) di tale nuova pattuizione,
l'applicazione dell'anatocismo anche dopo il 2000 è illegittima. 2 L'art. 7, a fronte del principio per cui nell'ambito di ogni singolo conto corrente può essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione che la stessa presenti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori, ha previsto, quale disposizione transitoria, l'obbligo di adeguamento dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000, con effetti decorrenti dal successivo 1° luglio (primo comma), specificando che qualora le nuove condizioni contrattuali non avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e informativa alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000 (secondo comma), mentre qualora le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse avrebbero dovuto essere approvate dalla clientela (terzo comma). pagina 7 di 14 Contr Con lo stesso motivo ritiene, poi, errata la sentenza che non ha preso in considerazione il fatto che la Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB conferendo al CICR il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie, prevedendo che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”, nel giugno 2014 (d.l. 91/2014) il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, di fatto riaffermando la legittimità dell'anatocismo e delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua;
tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto
Competitività, pertanto la materia è rimasta regolata dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità,
a cui tuttavia non è seguita specifica delibera del CICR se non nel 2016 (art. 17 bis L. 49/2016 e conseguente delibera CICR 343/16 del 3.08.2016); ritiene quindi, che al settembre 2015 fosse in vigore la precedente Delibera CICR del 09/02/2000 che ha reso legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il cliente, a patto che venga riconosciuta la stessa modalità di capitalizzazione anche per gli interessi attivi del cliente. Quindi, il Giudice avrebbe dovuto mantenere la capitalizzazione trimestrale delle competenze anche dopo l'01.01.2014 in quanto legittima.
Anche su tale argomento il motivo è infondato.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 21344 del 30 luglio 2024, ha chiarito che il divieto di anatocismo bancario di cui all'art. 120 TUB- come modificato dalla legge n. 147/2013- opera anche in assenza di delibera CICR sulle modalità e sui criteri per la produzione di interessi relativamente alle attività bancarie. Contr Con il quarto motivo censura le statuizioni relative alla prescrizione sotto plurimi aspetti.
Con riferimento al periodo di tempo e agli importi anteriori alla data del 29.03.2007 (10 anni precedenti dalla notifica dell'atto di citazione del 29.03.2017) eccepisce che gli addebiti di competenze sono avvenuti sempre in presenza di saldi superiori all'affidamento concesso, ritenendo insussistente il fido perché parte attrice non aveva assolto al proprio onere probatorio producendo il contratto di affidamento;
il Giudice di prime cure ha errato nel riconoscere l'esistenza di un'apertura di credito, in assenza di qualsiasi principio di prova sul punto, onere gravante esclusivamente su parte attrice, che doveva darne specifica prova documentale. Pertanto, tutte le rimesse affluite nel conto corrente per far fronte agli addebiti di interessi prima del 29.03.2007 sono da considerarsi solutorie e, conseguentemente, prescritte per un importo complessivo di € 156.771,69 come risulta dall'elaborato pagina 8 di 14 analitico contabile relativo al c/c oggetto della controversia (allegato 7 al doc.
2 - prospetto analitico); inoltre, poiché il c/c n. 2820.82 ha registrato costantemente saldi positivi fino al 30/06/2001, tutti gli addebiti di competenze passive precedenti tale data risultano prescritti, indipendentemente dai conteggi effettuati dal CTP. Ritiene, pertanto, l'appellante che tutte le pretese economiche avanzate dall'attrice debbano essere circoscritte ad un periodo successivo al 29.03.2007 - comprese quelle collegate alle domande volte ad ottenere una sentenza di accertamento, che comunque cristallizza un credito/debito -.
Ancora, ritiene erronea la CTU là dove che il Perito ha cumulato il c.d. al presunto Parte_1
fido, ritenendo che il fido per smobilizzo crediti non può rappresentare una forma di utilizzazione dell'apertura di credito.
Infine ritiene che il CTU abbia erroneamente interpretato i dati contenuti nella Centrale Rischi poiché l'affidamento risultante da quest'ultima non può essere utilizzato per dimostrare il carattere ripristinatorio e/o solutorio delle rimesse, in quanto non è possibile ritrarre, dai documenti relativi alla
Centrale Rischi medesima, lo specifico n. di C/C ove ha operato l'affidamento segnalato
Tutte le censure sono infondate.
Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 2338 del 24/01/2024 ribadisce il principio che in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente un affidamento anche prima del 25.03.2006 sulla base di prova indiziaria, evidenziando che il saldo nominale del conto è stato pressoché costantemente a debito anche per importi rilevanti e senza richieste di rientro, che sono stati conteggiati interessi passivi a tassi differenti, che è stata applicata costantemente la c.m.s.; ciò è quanto si evince dai numerosi estratti conto in atti ed è stato anche evidenziato nella prima CTU (pag. 11). Rispetto a tali pagina 9 di 14 Contr valutazioni non ha specificamente svolto contestazioni, limitandosi a richiamare la necessità di una prova scritta del contratto di affidamento, che la giurisprudenza della Suprema Corte sopra citata non ritiene, invece, necessaria.
La Suprema Corte anche di recente ha ribadito che (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 7451 del 20/03/2008 in tema di revocatoria fallimentare), la necessità di considerare sussistente la cosiddetta copertura di un conto corrente bancario non si dà nel caso di
"castelletto di sconto" o fido per smobilizzo crediti, i quali non attribuiscono al cliente della banca, a differenza del contratto di apertura di credito, la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono esclusivamente fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà; ne deriva che l'esistenza di un fido per lo sconto di cambiali non può far ritenere coperto un conto corrente bancario, nè può far escludere, ai fini dell'esercizio dell'azione predetta, il carattere solutorio delle rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, se nel corso del rapporto il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito, e tale distinzione non viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza che riflette l'apertura di credito, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione di quel conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza.
In effetti, non vi è sovrapposizione tra un conto corrente assistito da un'apertura di credito – con messa a disposizione del cliente di una provvista– e un conto anticipi, in cui il c.d. “castelletto” costituisce solo il limite entro il quale la banca si impegna «a scontare gli effetti e le ricevute bancarie che il cliente» e nel quale non si rinviene alcuna messa a disposizione di denaro al cliente, posto che un trasferimento avviene solo in forza dei singoli negozi di sconto e l'obbligazione restitutoria dello scontatario sorge solo ove i documenti scontati rimangano insoluti: a tali conti non si applica, quindi, il principio espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418) secondo cui il termine di prescrizione decennale cui è soggetta l'azione di ripetizione decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, perché il di sconto non può concorrere a determinare il fido Parte_1
rilevante ai fini della qualificazione delle rimesse in conto come solutorie o ripristinatorie e, di pagina 10 di 14 conseguenza, non può determinare il rinvio del dies a quo di decorrenza della prescrizione fino alla chiusura del conto corrente, giacché le rimesse in questione non possono che rappresentare dei pagamenti;
e ciò vale anche se si riscontra un frequente collegamento tra il castelletto e l'apertura di credito, tale che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni sono destinati a confluire nel conto corrente che riflette l'apertura di credito. Questo significa che il castelletto di sconto, che rappresenta il limite massimo di fido concesso per lo sconto di crediti, non concorre a determinare il fido rilevante per qualificare le rimesse in conto corrente come solutorie o ripristinatorie e che ai fini della distinzione tra rimesse che estinguono il debito e rimesse che lo incrementano, il limite del Parte_1
non è un fattore da considerare.
Quindi, in mancanza di prova di un'apertura di credito, le rimesse su c/c devono qualificarsi come pagamenti solutori e anche se il correntista ha un castelletto di sconto capiente, le rimesse in conto corrente debbono essere valutate esclusivamente in base al fido generale concesso dalla banca e non in base al limite specifico dello sconto.
In sintesi, la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie in conto corrente si basa sul fido generale del conto, non sul limite del castelletto di sconto, che riguarda un'operazione distinta.
Tuttavia, si osserva che in realtà il Tribunale ha rilevato che il CTU -non disponendo di adeguata documentazione in merito alle condizioni contrattuali stabilite tra le parti e alle successive variazioni accordate- ha estrapolato il fido concesso dal conteggio delle competenze, nello specifico della c.m.s.3.
E' vero che il CTU ha poi affermato che appare evidente, per lunghi periodi , l'esistenza di un saldo negativo di c/c sproporzionato rispetto al fido accordato, circostanza dalla quale ha ritenuto di presumere l'esistenza anche di un fido per smobilizzo fatture o riba SBF regolato con altro c/c (di natura tecnica -NDR-) non agli atti. Ma non ha certo considerato il limite del ai fini della Parte_1
distinzione tra rimesse che estinguono il debito e rimesse che lo incrementano, né al fine di determinare il fido rilevante per qualificare le rimesse in conto corrente come solutorie o ripristinatorie.
In merito al fatto che le informazioni che la ha fornito alla centrale Rischi a partire dal CP_1 3 Queste le conclusioni del CTU a pag. della relazione di consulenza: “In merito al fido concesso il CTU non disponendo di adeguata documentazione in merito alle condizioni contrattuali stabilite tra le parti e alle successive variazioni accordate, ha estrapolato il fido concesso dal conteggio delle competenze, nello specifico della c.m.s. Appare evidente, per lunghi periodi , l'esistenza di un saldo negativo di c/c sproporzionato rispetto al fido accordato;
si presume quindi l'esistenza anche di un fido per smobilizzo fatture o riba SBF regolato con altro c/c non agli atti, fido che viene conteggiato nel c/c ordinario. Tale ipotesi è avvalorata dai numerosi addebiti di competenze sul c/c ordinario calcolati su altri rapporti per anticipi. Si constata inoltre che malgrado lunghi periodi di prolungato sconfinamento non sono state proposte richieste di rientro e manca documentazione riferibile a comunicazioni alla centrale rischi della Banca d'Italia” pagina 11 di 14 contestazione da parte della di assenza di riferibilità delle segnalazioni alla Centrale rischi al CP_1
conto corrente oggetto di lite, la non ha dedotto l'esistenza di ulteriori rapporti con il medesimo CP_1
correntista, dunque l'eccezione è infondata.
Con il quinto motivo la ritiene erronea la quantificazione finale del saldo operata dal CP_1
Giudicante che dapprima ha ricostruito il saldo del conto corrente senza considerare la prescrizione, poi ha eliminato dal saldo così determinato il totale degli indebiti prescritti (il Giudice in motivazione ha operato il seguente calcolo matematico: Saldo ricostruito € 233.778,02 - Indebiti prescritti €
125.341,63 = Saldo c/c che considera prescrizione € 108.436,39).
Ad avviso dell'appellante tale formula matematica non consente di considerare in modo corretto gli effetti della prescrizione sul saldo ricostruito del conto corrente: se tutte le competenze addebitate sul conto corrente fino al 25/03/2006 sono irripetibili, l'unica ricostruzione condivisibile è quella che ricostruisca il saldo del rapporto partendo dal 25/03/2006 (perché il periodo precedente risulta coperto da prescrizione) altrimenti si verificherebbe un “un effetto a cascata” secondo il quale gli interessi irripetibili (prescritti) determinerebbero una riduzione del saldo, con conseguente riduzione degli interessi successivi.
In realtà il Giudice ha operato correttamente dapprima quantificando gli addebiti illegittimi in base alla domanda di parte, poi verificando sul saldo rettificato quali fossero i “pagamenti” effettuati sul conto ante decennio, sottraendo dall'importo così ricostruito le rimesse solutorie, prescritte, e solo entro tali limiti accogliendo la domanda.
La inoltre censura l'utilizzo del saldo rettificato quale punto di partenza per la verifica CP_1
della natura solutoria delle rimesse.
Anche tale doglianza è infondata.
Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (cfr. Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023). La Corte di Appello ritiene di dover dare seguito a tale orientamento.
pagina 12 di 14 Con il sesto motivo la censura la condanna al pagamento della somma di € 10.000 a titolo CP_1
di risarcimento danni liquidata in via equitativa ritenendo non provate le conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle a base della ripetizione di indebito (non risultano provati revoche di affidamenti, né situazioni di ridotta liquidità o difficoltà nei pagamenti) , ed eccepisce che la domanda
è stata svolta in primo grado in forma del tutto generica.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha elencato gli elementi in forza dei quali ha ritenuto sussistere il danno lamentato
(facendo riferimento alle cartelle di Equitalia emesse per la riscossione di tributi non pagati (doc. 15-
19), alla richiesta di dilazione dei pagamenti in favore dei propri fornitori (doc. 21-23), all'accensione di un leasing finanziario (doc. 20), ed ha poi utilizzato la “regola di esperienza” secondo cui in un'attività di impresa gli affidamenti bancari ove revocati, ridotti o comunque fruiti in misura inferiore a quella richiesta e concessa inizialmente, sono in grado di creare una situazione di ridotta liquidità e di difficoltà nei pagamenti. Rispetto agli elementi indiziari e alla presunzione che ne è derivata la CP_1
non ha svolto argomenti specifici di censura.
Con l'ultimo motivo la censura la statuizione sulle spese, ritenendo che per effetto CP_1
dell'accoglimento dell'appello debba conseguire un diverso regime.
Ma l'appello principale viene accolto solo nel senso che deve essere pronunciato il mero accertamento degli addebiti illegittimi e del saldo di conto corrente e non anche la condanna della alla restituzione delle somme. CP_1
Con motivo di appello incidentale censura la sentenza là dove il Giudice ha CP_3
ritenuto che le rimesse solutorie fossero pari ad € 125.341,63 e non, invece, al minore importo di €
15.036,01, ritenendo che le rimesse solutorie sono state calcolate dal CTU nella quarta integrazione del 13.06.2022 (pag. 5 doc. 6) in soli € 15.036,01 e non in € 125.341,63 - somma comprendente tutte le rimesse, anche quelle ripristinatorie e quindi non soggette a prescrizione.
Il motivo è infondato.
A pag. 5 il CTU dichiara che
“Le Rimesse solutorie individuate per periodo ante decennio (fino a 25/03/2006), considerando il saldo rettificato in base ai punti precedenti, sono superiori a:
Oneri totali da e/c fino al 25/03/2006 Di cui oneri su extrafido
125.341,63 15.036,01”
pagina 13 di 14 Dunque è evidente che l'importo delle rimesse solutorie è superiore agli oneri addebiti nel periodo di riferimento, mentre l'importo di € 15.036,01 vale solo ad individuare, tra gli oneri complessivi, quelli su extra fido.
Poiché l'appello principale viene accolto in parte, sotto il profilo del mero accertamento del saldo finale e del rigetto della domanda di condanna della alla restituzione delle somme CP_1
illegittimamente addebitate, le spese di lite del doppio grado debbono essere compensate per 1/3, restando il residuo a carico della CP_1
Le spese di CTU di primo grado restano, invece, a carico della CP_1
Il rigetto del motivo di appello incidentale comporta che è tenuto al pagamento del CP_3
doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in parziale accoglimento dell'appello principale
Conferma la pronuncia di nullità parziale dei contratti aventi ad oggetto il c/c n. 2820 82
Accerta il saldo del c/c n. 2820 82 nell'importo a credito del cliente di € 108.436,39
Rigetta per il resto l'appello principale e rigetta l'appello incidentale, confermando per il resto la sentenza di primo grado
-dichiara compensate per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio, condannando
[...]
al rimborso in favore di delle spese residue, che per l'intero si Controparte_1 Controparte_3
liquidano per il primo grado come nell'appellata sentenza e per il presente grado in euro 4.997,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge. Spese di CTU di primo grado a carico della CP_1
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato per Controparte_3
GI, 13/06/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1995 danno atto dell'esistenza dell'affidamento e della sua entità (doc. 13 e 14 parte attrice), e alla