CASS
Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
Massime • 1
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno riportato da un veicolo in conseguenza di un sinistro stradale, ha rilevato il difetto di titolarità del diritto azionato in capo all'attore poiché, dalle emergenze istruttorie in atti, non era risultata la prova né che questi fosse proprietario del veicolo, avendo interrotto il pagamento delle rate del prezzo di vendita già prima del verificarsi dell'evento, né di un titolo in base al quale avesse sostenuto l'onere della riparazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 01/04/2025, n. 8625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8625 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 24994/2022
Numero sezionale 1223/2025
Numero di raccolta generale 8625/2025
Data pubblicazione 01/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' LINA RUBINO Presidente CIRCOLAZIONE STRADALE EMILIO IANNELLO Consigliere Ud.27/03/2025 CC GABRIELE POSITANO Relatore
AN OS Consigliere
STEFANO GIAIME GUIZZI Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24994/2022 R.G. proposto da:
ZZ OR, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo
PEC indicato dal difensore PE I'
([...])
-ricorrente-
contro
ZURICH INSURANCE PLC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato PE
LI ([...]) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, elettivamente domiciliata in ROMA Numero registro generale 24994/2022
Numero sezionale 1223/2025
Numero di raccolta generale 8625/2025 VIA SALARIA 292, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BALDI Data pubblicazione 01/04/2025
([...]) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
LO CONO ALBERTO, LO CONO GIANLUCA, ZANUS FOTES GIORGIO,
BOTINDARI ANTONINO, ATM AZIENDA TRASPORTI MESSINA e
OL GI
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n.
466/2022 depositata il 04/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal
Consigliere GABRIELE POSITANO.
Svolgimento del processo
OR ZA conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di
IN, la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già TH spa),
NI ND, la Zurich Insurance Plc, la ATM Azienda Trasporti
IN, la BBM Bolpagni S.r.l. e AL e GI Lo NO, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente verificatosi il 18 dicembre 2002.
Nell'occasione, mentre si trovava all'interno del furgone adibito a negozio ambulante, acquisito con patto di riservato dominio, era stato investito dall'autobus condotto da NI ND, assicurato con la compagnia Zurich, il quale percorrendo la strada, aveva sterzato verso la banchina provocando danni al furgone e lesioni all'attore.
Si costituiva il conducente dell'autobus contestando la propria responsabilità e deducendo di avere posto in essere la manovra per evitare l'autovettura Alfa Romeo di AL Lo NO, condotta da
2 di 9 Numero registro generale 24994/2022
Numero sezionale 1223/2025
Numero di raccolta generale 8625/2025 GI Lo NO ed assicurata con TH. Tale auto si era Data pubblicazione 01/04/2025 immessa nella direttrice di marcia dell'autobus.
Si costituivano la compagnia TH, la Zurich Insurance e la
Azienda Trasporti IN, oltre che la società BM Bolpagni, mentre restavano contumaci AL e GI Lo NO.
Il Tribunale, con sentenza del 10.07.2014 dichiarava la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli Autobus ATM, Alfa Romeo
33 di proprietà di AL Lo NO e di OR ZA nella causazione del sinistro e condannava in solido la Winthertur Ass.ni,
AL e GI Lo NO al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore. Condannava in solido la Zurich lnsurance, ATM Azienda trasporti IN e NI ND al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore.
Avverso tale decisione proponeva appello OR ZA insistendo per la riforma della sentenza e nell'accoglimento delle domande originariamente proposte. NI ND, costituendosi con appello incidentale, insisteva per la parziale riforma della sentenza e per l'accoglimento delle domande formulate con la comparsa di costituzione in primo grado.
La Zurich Insurance PLC e la ATM Azienda Trasporti IN, si costituivano, invocando la conferma della decisione.
Si costituiva in giudizio UnipolSai Assicurazioni S.p.A. contestando la fondatezza dei motivi di appello.
Con sentenza del 4 luglio 2022 la Corte di Appello di IN rigettava l'appello principale e quello incidentale provvedendo sulle spese, che poneva a carico dell'appellante ed in favore di TH
Ass.ni S.p.A, Zurich Insurance Plc, Atm Azienda Trasporti IN e per quest'ultima in favore del suo procuratore costituito antistatario.
Compensava quelle tra l'appellante principale e l'appellante incidentale.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per Cassazione
OR ZA sulla base di quattro motivi illustrati da memoria
3 di 9 Numero registro generale 24994/2022
Numero sezionale 1223/2025 ex art. 380 bis c.p.c. Resistono con controricorso Zurich e UnipolSai, Numero di raccolta generale 8625/2025 che deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c. Data pubblicazione 01/04/2025
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce la “violazione di legge, in relazione all'art. 360 n. 3, per violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.”. La sentenza della Corte di Appello di IN avrebbe violato gli artt.
2697 c.c. e 115 c.p.c., in tema di mancata applicazione dei principi di contestazione dei fatti primari e costitutivi della domanda. In sostanza, secondo il ricorrente la Corte territoriale non avrebbe considerato “un fatto incontestato, e quindi acquisito al procedimento, e perché abbia acquisito un elemento di prova ostativo al riconoscimento del diritto in capo all'attore, non dalle allegazioni e documentazioni fornite dalle parti ma dalla CTU”.
Secondo il giudice di secondo grado “seppure è vero che è principio pacifico nella giurisprudenza della S.C. che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e dal danneggiamento di questa possa risentire pregiudizio del suo patrimonio, ciò però non basta, perché occorre anche che il soggetto non proprietario, che si trovi nella detenzione o nel possesso del bene danneggiato, fornisca la prova del titolo che lo obblighi a tenere indenne il proprietario del veicolo…”.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018 (Rv.
648612 - 02).
Nel caso di specie la prova del difetto di titolarità in capo all'attore è emersa pacificamente in primo grado all'esito della ctu e la questione
è stata sollevata dalle parti in comparsa conclusionale.
4 di 9 Numero registro generale 24994/2022
Numero sezionale 1223/2025
Numero di raccolta generale 8625/2025 Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto Data pubblicazione 01/04/2025 controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. (Cass. Sez. U., 16/02/2016, n. 2951, Rv. 638372
- 01).
Come correttamente rilevato dalla Corte, parte attrice era tenuta a provare i fatti costitutivi della propria domanda. La decisione impugnata evidenzia che “dagli atti del giudizio non è risultato né che l'originario attore fosse proprietario del veicolo, avendo interrotto il pagamento delle rate del prezzo di vendita già prima del verificarsi del sinistro stradale né, tantomeno, di avere fornito la prova di un titolo in base al quale l'obbligazione risarcitoria era stata adempiuta, attraverso la riparazione del veicolo”; ed ha peraltro affermato: “né del resto, la dichiarazione resa dalla BBM di non opporsi alla liquidazione del danno in favore del ZA – a condizione però che quest'ultimo onerasse gli impegni contrattuali anche per il futuro – può valutarsi in termini di meccanica e generalizzata conformazione al principio di non contestazione, avendo anzi detta appellata, espressamente escluso detta titolarità in capo all'appellante”.
A fronte di un accertamento in fatto sulla titolarità del diritto compiuto dal giudice di merito e ad esso in effetti riservato, parte ricorrente ha prospettato in questa sede una diversa ricostruzione in fatto chiedendo a questa Corte di esprimere un sindacato che le è inibito.
Con il secondo motivo si lamenta la “violazione dell'art. 1523 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” La Corte avrebbe errato nel riconoscere in capo al ZA una mera detenzione del bene
5 di 9 Numero registro generale 24994/2022
Numero sezionale 1223/2025
Numero di raccolta generale 8625/2025 richiedendo la prova allo stesso di aver sopportato i costi di Data pubblicazione 01/04/2025 riparazione invece di rilevare un possesso titolato ex art. 1523 c.c.
Il motivo è inammissibile perché dedotto in violazione dell'art. 366
n. 6 c.p.c.
La Corte territoriale ha chiarito che seppur “legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo”, in tal caso, però, è necessario dare la prova di aver sostenuto l'onere della riparazione o, comunque, di essere titolare di una situazione di possesso giuridicamente rilevante, onere quest'ultimo non adempiuto dal
ZA.
In particolare, secondo il giudice di appello “dagli atti del giudizio non è risultato né che l'originario attore fosse proprietario del veicolo, avendo interrotto il pagamento delle rate del prezzo di vendita già prima del verificarsi del sinistro stradale né, tantomeno, di avere fornito la prova di un titolo in base al quale l'obbligazione risarcitoria era stata adempiuta, attraverso la riparazione del veicolo”.
In sostanza, le risultanze processuali non dimostrerebbero la sussistenza di un titolo idoneo fra quelli sopra indicati.
Al contrario il ricorrente sostiene di avere documentato l'esistenza di un titolo contrattuale che preveda una delle ipotesi legittimanti indicate dalla Corte sulla base dell'orientamento di legittimità citato.
Orbene, quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).
6 di 9 Numero registro generale 24994/2022
Numero sezionale 1223/2025 "Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante Numero di raccolta generale 8625/2025 giurisprudenza di questa Corte: Data pubblicazione 01/04/2025
(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione
(in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del
28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U,
Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del
07/02/2011).
Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez. U,
Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01).
Tale onere non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950, Rv. 664409 - 01)
Di questi tre oneri, il ricorrente non ne ha assolto nessuno.
Con il terzo motivo si lamenta la “violazione dell'art. 115 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”, deducendo una errata interpretazione dei
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Numero di raccolta generale 8625/2025 dati istruttori in riferimento alla mancata prova del danno “da perdita Data pubblicazione 01/04/2025 del mezzo”.
Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. con riferimento alla (pretesa) dimostrazione documentale del contratto menzionato a pag. 21 del ricorso e delle cambiali ed è in ogni caso assorbito dal rigetto dei due motivi precedenti in ordine alla legittimazione attiva a richiedere il risarcimento del danno.
Con il quarto motivo si deduce la “falsa applicazione dell'art. 2043
c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” poiché la Corte territoriale avrebbe escluso la sussistenza di un danno risarcibile “tanto più che il veicolo è risultato essere, al suo verificarsi, sprovvisto di copertura assicurativa”.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse poiché la censura si riferisce ad una argomentazione inserita dalla Corte territoriale ad abundatiam, che si aggiunge a quelle oggetto delle censure precedenti relative alla mancanza di titolarità del diritto e alla prova di avere sopportato oneri per il veicolo, a prescindere dalla proprietà dello stesso. Tali censure sono state disattese per quanto si è detto e ciò rende irrilevante il motivo.
La Corte di Appello, ha correttamente rilevato che in base alle emergenze istruttorie “l'assenza di titolarità del diritto azionato, preclude all'appellante la possibilità di richiedere, ai sensi dell'art. 2058 c.c., un risarcimento anche solo per equivalente, cioè attraverso il pagamento di una somma pari alla diminuzione di valore subita dal bene leso.”
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore
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Numero di raccolta generale 8625/2025 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il Data pubblicazione 01/04/2025 ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
(Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.000 in favore di UnipolSai S.p.A. ed in euro 1.500 in favore di Zurich Insurance, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte
Suprema di Cassazione in data 27 marzo 2025
Il Presidente
IN RU
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Data pubblicazione 01/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' LINA RUBINO Presidente CIRCOLAZIONE STRADALE EMILIO IANNELLO Consigliere Ud.27/03/2025 CC GABRIELE POSITANO Relatore
AN OS Consigliere
STEFANO GIAIME GUIZZI Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24994/2022 R.G. proposto da:
ZZ OR, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo
PEC indicato dal difensore PE I'
([...])
-ricorrente-
contro
ZURICH INSURANCE PLC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato PE
LI ([...]) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, elettivamente domiciliata in ROMA Numero registro generale 24994/2022
Numero sezionale 1223/2025
Numero di raccolta generale 8625/2025 VIA SALARIA 292, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BALDI Data pubblicazione 01/04/2025
([...]) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
LO CONO ALBERTO, LO CONO GIANLUCA, ZANUS FOTES GIORGIO,
BOTINDARI ANTONINO, ATM AZIENDA TRASPORTI MESSINA e
OL GI
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n.
466/2022 depositata il 04/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal
Consigliere GABRIELE POSITANO.
Svolgimento del processo
OR ZA conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di
IN, la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già TH spa),
NI ND, la Zurich Insurance Plc, la ATM Azienda Trasporti
IN, la BBM Bolpagni S.r.l. e AL e GI Lo NO, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente verificatosi il 18 dicembre 2002.
Nell'occasione, mentre si trovava all'interno del furgone adibito a negozio ambulante, acquisito con patto di riservato dominio, era stato investito dall'autobus condotto da NI ND, assicurato con la compagnia Zurich, il quale percorrendo la strada, aveva sterzato verso la banchina provocando danni al furgone e lesioni all'attore.
Si costituiva il conducente dell'autobus contestando la propria responsabilità e deducendo di avere posto in essere la manovra per evitare l'autovettura Alfa Romeo di AL Lo NO, condotta da
2 di 9 Numero registro generale 24994/2022
Numero sezionale 1223/2025
Numero di raccolta generale 8625/2025 GI Lo NO ed assicurata con TH. Tale auto si era Data pubblicazione 01/04/2025 immessa nella direttrice di marcia dell'autobus.
Si costituivano la compagnia TH, la Zurich Insurance e la
Azienda Trasporti IN, oltre che la società BM Bolpagni, mentre restavano contumaci AL e GI Lo NO.
Il Tribunale, con sentenza del 10.07.2014 dichiarava la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli Autobus ATM, Alfa Romeo
33 di proprietà di AL Lo NO e di OR ZA nella causazione del sinistro e condannava in solido la Winthertur Ass.ni,
AL e GI Lo NO al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore. Condannava in solido la Zurich lnsurance, ATM Azienda trasporti IN e NI ND al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore.
Avverso tale decisione proponeva appello OR ZA insistendo per la riforma della sentenza e nell'accoglimento delle domande originariamente proposte. NI ND, costituendosi con appello incidentale, insisteva per la parziale riforma della sentenza e per l'accoglimento delle domande formulate con la comparsa di costituzione in primo grado.
La Zurich Insurance PLC e la ATM Azienda Trasporti IN, si costituivano, invocando la conferma della decisione.
Si costituiva in giudizio UnipolSai Assicurazioni S.p.A. contestando la fondatezza dei motivi di appello.
Con sentenza del 4 luglio 2022 la Corte di Appello di IN rigettava l'appello principale e quello incidentale provvedendo sulle spese, che poneva a carico dell'appellante ed in favore di TH
Ass.ni S.p.A, Zurich Insurance Plc, Atm Azienda Trasporti IN e per quest'ultima in favore del suo procuratore costituito antistatario.
Compensava quelle tra l'appellante principale e l'appellante incidentale.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per Cassazione
OR ZA sulla base di quattro motivi illustrati da memoria
3 di 9 Numero registro generale 24994/2022
Numero sezionale 1223/2025 ex art. 380 bis c.p.c. Resistono con controricorso Zurich e UnipolSai, Numero di raccolta generale 8625/2025 che deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c. Data pubblicazione 01/04/2025
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce la “violazione di legge, in relazione all'art. 360 n. 3, per violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.”. La sentenza della Corte di Appello di IN avrebbe violato gli artt.
2697 c.c. e 115 c.p.c., in tema di mancata applicazione dei principi di contestazione dei fatti primari e costitutivi della domanda. In sostanza, secondo il ricorrente la Corte territoriale non avrebbe considerato “un fatto incontestato, e quindi acquisito al procedimento, e perché abbia acquisito un elemento di prova ostativo al riconoscimento del diritto in capo all'attore, non dalle allegazioni e documentazioni fornite dalle parti ma dalla CTU”.
Secondo il giudice di secondo grado “seppure è vero che è principio pacifico nella giurisprudenza della S.C. che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e dal danneggiamento di questa possa risentire pregiudizio del suo patrimonio, ciò però non basta, perché occorre anche che il soggetto non proprietario, che si trovi nella detenzione o nel possesso del bene danneggiato, fornisca la prova del titolo che lo obblighi a tenere indenne il proprietario del veicolo…”.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018 (Rv.
648612 - 02).
Nel caso di specie la prova del difetto di titolarità in capo all'attore è emersa pacificamente in primo grado all'esito della ctu e la questione
è stata sollevata dalle parti in comparsa conclusionale.
4 di 9 Numero registro generale 24994/2022
Numero sezionale 1223/2025
Numero di raccolta generale 8625/2025 Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto Data pubblicazione 01/04/2025 controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. (Cass. Sez. U., 16/02/2016, n. 2951, Rv. 638372
- 01).
Come correttamente rilevato dalla Corte, parte attrice era tenuta a provare i fatti costitutivi della propria domanda. La decisione impugnata evidenzia che “dagli atti del giudizio non è risultato né che l'originario attore fosse proprietario del veicolo, avendo interrotto il pagamento delle rate del prezzo di vendita già prima del verificarsi del sinistro stradale né, tantomeno, di avere fornito la prova di un titolo in base al quale l'obbligazione risarcitoria era stata adempiuta, attraverso la riparazione del veicolo”; ed ha peraltro affermato: “né del resto, la dichiarazione resa dalla BBM di non opporsi alla liquidazione del danno in favore del ZA – a condizione però che quest'ultimo onerasse gli impegni contrattuali anche per il futuro – può valutarsi in termini di meccanica e generalizzata conformazione al principio di non contestazione, avendo anzi detta appellata, espressamente escluso detta titolarità in capo all'appellante”.
A fronte di un accertamento in fatto sulla titolarità del diritto compiuto dal giudice di merito e ad esso in effetti riservato, parte ricorrente ha prospettato in questa sede una diversa ricostruzione in fatto chiedendo a questa Corte di esprimere un sindacato che le è inibito.
Con il secondo motivo si lamenta la “violazione dell'art. 1523 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” La Corte avrebbe errato nel riconoscere in capo al ZA una mera detenzione del bene
5 di 9 Numero registro generale 24994/2022
Numero sezionale 1223/2025
Numero di raccolta generale 8625/2025 richiedendo la prova allo stesso di aver sopportato i costi di Data pubblicazione 01/04/2025 riparazione invece di rilevare un possesso titolato ex art. 1523 c.c.
Il motivo è inammissibile perché dedotto in violazione dell'art. 366
n. 6 c.p.c.
La Corte territoriale ha chiarito che seppur “legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo”, in tal caso, però, è necessario dare la prova di aver sostenuto l'onere della riparazione o, comunque, di essere titolare di una situazione di possesso giuridicamente rilevante, onere quest'ultimo non adempiuto dal
ZA.
In particolare, secondo il giudice di appello “dagli atti del giudizio non è risultato né che l'originario attore fosse proprietario del veicolo, avendo interrotto il pagamento delle rate del prezzo di vendita già prima del verificarsi del sinistro stradale né, tantomeno, di avere fornito la prova di un titolo in base al quale l'obbligazione risarcitoria era stata adempiuta, attraverso la riparazione del veicolo”.
In sostanza, le risultanze processuali non dimostrerebbero la sussistenza di un titolo idoneo fra quelli sopra indicati.
Al contrario il ricorrente sostiene di avere documentato l'esistenza di un titolo contrattuale che preveda una delle ipotesi legittimanti indicate dalla Corte sulla base dell'orientamento di legittimità citato.
Orbene, quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).
6 di 9 Numero registro generale 24994/2022
Numero sezionale 1223/2025 "Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante Numero di raccolta generale 8625/2025 giurisprudenza di questa Corte: Data pubblicazione 01/04/2025
(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione
(in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del
28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U,
Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del
07/02/2011).
Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez. U,
Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01).
Tale onere non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950, Rv. 664409 - 01)
Di questi tre oneri, il ricorrente non ne ha assolto nessuno.
Con il terzo motivo si lamenta la “violazione dell'art. 115 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”, deducendo una errata interpretazione dei
7 di 9 Numero registro generale 24994/2022
Numero sezionale 1223/2025
Numero di raccolta generale 8625/2025 dati istruttori in riferimento alla mancata prova del danno “da perdita Data pubblicazione 01/04/2025 del mezzo”.
Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. con riferimento alla (pretesa) dimostrazione documentale del contratto menzionato a pag. 21 del ricorso e delle cambiali ed è in ogni caso assorbito dal rigetto dei due motivi precedenti in ordine alla legittimazione attiva a richiedere il risarcimento del danno.
Con il quarto motivo si deduce la “falsa applicazione dell'art. 2043
c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” poiché la Corte territoriale avrebbe escluso la sussistenza di un danno risarcibile “tanto più che il veicolo è risultato essere, al suo verificarsi, sprovvisto di copertura assicurativa”.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse poiché la censura si riferisce ad una argomentazione inserita dalla Corte territoriale ad abundatiam, che si aggiunge a quelle oggetto delle censure precedenti relative alla mancanza di titolarità del diritto e alla prova di avere sopportato oneri per il veicolo, a prescindere dalla proprietà dello stesso. Tali censure sono state disattese per quanto si è detto e ciò rende irrilevante il motivo.
La Corte di Appello, ha correttamente rilevato che in base alle emergenze istruttorie “l'assenza di titolarità del diritto azionato, preclude all'appellante la possibilità di richiedere, ai sensi dell'art. 2058 c.c., un risarcimento anche solo per equivalente, cioè attraverso il pagamento di una somma pari alla diminuzione di valore subita dal bene leso.”
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore
8 di 9 Numero registro generale 24994/2022
Numero sezionale 1223/2025
Numero di raccolta generale 8625/2025 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il Data pubblicazione 01/04/2025 ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
(Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.000 in favore di UnipolSai S.p.A. ed in euro 1.500 in favore di Zurich Insurance, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte
Suprema di Cassazione in data 27 marzo 2025
Il Presidente
IN RU
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