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Ordinanza cautelare 29 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 4665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4665 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04665/2025REG.PROV.COLL.
N. 08364/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8364 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ammendola, con domicilio eletto presso il suo studio in Ottaviano, viale Elena, 12;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Questura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5306/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha impugnato, in primo grado, la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo ed il diniego di rilascio del permesso di soggiorno ordinario emesso dalla Questura di Napoli, motivati sulla scorta dei seguenti argomenti:
- aveva lasciato il territorio nazionale in data -OMISSIS- per fare rientro nel proprio Paese d'origine e solo in data -OMISSIS- aveva fatto ritorno in Italia senza aver previamente acquisito, da parte delle Autorità del proprio Paese, il visto d'ingresso (in violazione dell'art 13 comma 4 d.P.R. n. 394/1999 e dell'art. 5, comma 2, d. lgs. n. 286/1998);
- la prolungata assenza dal territorio dello Stato aveva determinato anche il venir meno del requisito reddituale dal momento che dalla consultazione della banca dati Inps, riportante la posizione contributiva del lavoratore, era emerso che l'ultima contribuzione a suo favore era relativa al periodo ricompreso tra 1'1 gennaio 1997 ed il 21 dicembre 1997 e che, successivamente, non aveva certificato la titolarità di alcuna fonte reddituale, così come statuito dall'art 13 comma 2 e 2 bis d.P.R. n. 394/1999.
2. Il Tar ha respinto il gravame, ritenendo che:
“ 6. Nel caso di specie il cittadino straniero si è allontanato dal Territorio dello Stato per un periodo superiore ad anni cinque, ossia per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno di cui era titolare, trattandosi di permesso per soggiornanti di lungo periodo che va rinnovato dopo dieci anni dal rilascio.
Ne consegue che, avendo perso di validità il titolo posseduto dal cittadino straniero, questi per far rientro nel territorio dello Stato, necessitava del nulla osta all'ingresso, come rilevato nell'atto impugnato.
Dunque, il fatto impeditivo della mancanza di nulla osta all'ingresso determina anche la impossibilità per il cittadino straniero di acquisire un diverso titolo di soggiorno, il cui mancato rilascio è censurato nel terzo motivo di ricorso che, per quanto detto, è infondato.
7. Quanto alle doglianze recate nel primo motivo di ricorso riguardanti la mancata comunicazione di avvio del procedimento, si rileva che, in disparte la natura di atto vincolato del provvedimento impugnato, la certificazione anagrafica che attesta la residenza del ricorrente all'indirizzo di -OMISSIS-, reca la data del 14 dicembre 2023 e, dunque, essa è successiva alla adozione della revoca.
Nel corso del procedimento, infatti, il cittadino straniero risultava residente al diverso indirizzo di -OMISSIS-, dove comunque era risultato irreperibile. ”.
3. L’appellante ripercorre la vicenda evidenziando che:
“ il provvedimento impugnato è stato emesso in assenza di una valutazione concreta, attuale e oggettiva in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti in capo al ricorrente ed in assenza di una oggettiva valutazione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti idonei per la conservazione del permesso di soggiorno…
Infatti, si censura il comportamento dell’Amministrazione resistente, nonché ogni automatismo in ordine alla adozione di provvedimenti amministrativi in assenza di avviso di avvio del procedimento amministrativo, in assenza di una valutazione effettiva, oggettiva ed imparziale della sussistenza dei requisiti in capo all’interessato per il rilascio e conservazione del permesso, nonché l’adozione di provvedimenti in assenza di ogni ragionevole motivazione sia dell’atto preparatorio sia dell’atto conclusionale e con le modalità di esecuzione particolarmente gravi come quelle adottate nel caso di specie.
Invero, il ricorrente, a tutt’oggi, soddisfa tutti i requisiti per la conservazione del permesso di soggiorno perché da anni lavora e soggiorna nel Territorio Nazionale e non si è mai reso responsabile di alcun reato e di alcuna violazione della legge ”.
In tesi di parte appellante sarebbe “irrilevante il periodo trascorso fuori dal Territorio dello Stato e superiore a 12 mesi perché la norma prevede la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, ma ai sensi dell’art. 9 comma 9 del D. L.vo 286/98 il Questore, in seguito alla revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, valuta la sussistenza dei requisiti (reddito, residenza ecc.) idonei ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ordinario…
Pertanto, il provvedimento impugnato è abnorme non solo per la mancata valutazione dei requisiti in capo al ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno ordinario, ma anche perché il Collegio non prende in considerazione il fatto che l’avviso di avvio del procedimento amministrativo volto al diniego del rilascio del permesso di soggiorno ordinario (ovvero di altro tipo consentito dal T.U.I.) non è stato proprio emesso, né notificato al ricorrente ”.
Conclude che “con l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo, ha dimostrato la sussistenza di una residenza e l’esistenza di un rapporto di lavoro, elementi questi che non sono stati in alcun modo presi in considerazione né dall’Amministrazione, né dal Collegio ”.
3.1. Con successiva memoria e note di udienza, l’appellante rileva che “ la rilevata irreperibilità del ricorrente appare del tutto erronea perché la Questura di Napoli ben poteva comunicare al ricorrente la sussistenza di motivi ostativi all’attuale indirizzo dichiarato con l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo, dove il ricorrente risiede già dal mese di giugno dell’anno 2022, come risulta dal contratto di lavoro e dal certificato di residenza versati in atti (cioè ancor prima dell’adozione del provvedimento impugnato).
Infatti, nessun accertamento è stato effettuato all’indirizzo di -OMISSIS-, né la Questura ha provveduto ad emanare e notificare l’avviso di avvio del procedimento amministrativo volto al diniego del rilascio del permesso di soggiorno ordinario, il che non può non rappresentare la palese violazione dell’art. 7 e 10-bis della L. 241/90
Ne consegue l’illegittimità dell’atto impugnato…
Infatti, il permesso di soggiorno di lungo periodo posseduto dal ricorrente ha perso la sua validità nel momento della notifica del provvedimento di revoca e soltanto da allora il Questore ha il dovere di valutare la sussistenza dei requisiti in capo al ricorrente idonei per il rilascio del permesso di soggiorno ordinario ed a tal fine l’avviso di avvio del procedimento amministrativo si rende necessario proprio per consentire al ricorrente una dovuta e attiva partecipazione alla procedura” .
3.2. Con ulteriore, successivo deposito, l’appellante stigmatizza che “ contrariamente a quanto rilevato dal Collegio, non sussiste alcun elemento oggettivo da cui si possa dedurre l’insussistenza dei requisiti richiesti in capo al ricorrente per la conservazione ed il rilascio del permesso di soggiorno ordinario e, pertanto, le valutazioni della Questura e del Collegio appaiono del tutto inadeguate ed erronee.
Di conseguenza, appare del tutto abnorme, erronea, insufficiente e contradditoria la motivazione dell’impugnata sentenza in ordine alla violazione della L. 241/90 e, inoltre, alla violazione dell’art. 9 del D. L.vo 286/98, norme che regolano non solo la partecipazione nel procedimento amministrativo, ma anche il dovere dell’Amministrazione di valutare gli elementi idonei ai fini della conservazione ed il rilascio del permesso di soggiorno ordinario che, in assenza dell’avviso di avvio del procedimento amministrativo, non può essere effettuato.
(…) la motivazione dell’impugnata sentenza è carente di approfondimenti relativi alla motivazione della precedente ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato (…)
Appare, pertanto, illegittima l’impugnata sentenza sia perché il Collegio non ha effettuato alcun approfondimento delle argomentazioni trattate, sia perché l’impugnata sentenza è stata presa in assenza di valutazione dei motivi dedotti nel ricorso ed in aperta violazione degli artt. 2, 3 7e 10-bis della L. 241/90 e dell'art. 9 del D. L.vo 286/98 ”.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito, con atto di mero stile.
5. Con ord. n. 4540/2024, è stata respinta l’istanza di sospensione:
“ Considerato che ad un primo sommario esame, proprio della presente fase e salvo gli approfondimenti propri della fase di merito, l’appello cautelare non appare suscettibile di favorevole delibazione;
Il Collegio ritiene che il ricorso non risulta assistito dal fumus boni iuris e che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare ”.
6. All’udienza pubblica del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Come emerge dalla documentazione in atti, è incontestato che l’appellante è risultato assente dal territorio italiano per quasi dieci anni, quindi in violazione dell'art 13 d.P.R. n. 394/1999 e dell'art. 9 d.lgs. n. 286/1998.
Ne consegue, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure che per rientrare nel territorio italiano doveva possedere un regolare nulla osta all'ingresso.
2.1. Per quanto invece concerne la lamentata mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, occorre evidenziare come, sempre dagli atti di causa, emerge chiaramente che il destinatario è risultato irreperibile avendo indicato come indirizzo un immobile in evidente stato di abbandono; né l’Amministrazione era tenuta a cercarlo in un indirizzo che non era stato debitamente comunicato e quindi non era ad essa noto.
3. Ne discende che le valutazioni dell’amministrazione risultano ragionevoli, proporzionate, non manifestamente incongrue né illogiche.
4. In conclusione, la sentenza di primo grado, riposando su solide basi giuridiche, ben resiste alle doglianze dell’appellante,.
5. Ne consegue il rigetto dell’appello.
Le spese possono essere compensate stante l’assenza di difese scritte da parte delle Amministrazioni appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO