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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5103/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 317/2020, resa pubblica in data 17.2.2020 avente ad oggetto: risarcimento danni a cose da sinistro stradale e vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1
via S. Giuseppe n. 93, elettivamente domiciliato in Gragnano alla via Brandi, 3 presso lo studio dell'Avv. Feliciana CE (C.F. ), dalla quale è rappresentato e difeso C.F._2
giusta mandato in calce all'atto di appello (per le comunicazioni: fax n. 081-8012316; indirizzo di p.e.c.: Email_1
TE
E
(Part. IVA ) con sede legale in Trieste alla via Machiavelli, n. 4 in Controparte_1 P.IVA_1
persona dei procuratori pro tempore, in persona dei procuratori pro tempore, Dott. Controparte_2
(Cod. Fisc. e Dott. (Cod. Fisc. ), C.F._3 CP_3 C.F._4 elettivamente domiciliata in Salerno, alla via F. Manzo n. 21, presso lo studio dell'avv. Francesco
Ceschini (Cod. Fisc. ), che la rappresenta e difende per procura su foglio C.F._5
separato allegata alla comparsa di costituzione (per le notificazioni e comunicazioni: fax n. 089-
237347; indirizzo di p.e.c.: .salerno.it) Email_2 CP_4
Appellata
NONCHE' (c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 P.IVA_2
con sede in Napoli alla via Ferrante Imparato, 27-29
Appellata-contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 14.11.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
TE : si riporta integralmente all'atto introduttivo del presente giudizio nonché Parte_1
alla documentazione prodotta telematicamente. Impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito dalla compagnia assicuratrice in quanto infondato in fatto e diritto. Conclude affinché, in accoglimento dell'appello e riforma totale della sentenza n.317/2020 del GdP di Gragnano, Cod.
Ecc.mo Tribunale Voglia: a) dichiarare il proprietario del furgone Fiat Ducato tg. DW208YT, responsabile esclusivo del sinistro di cui è in causa;
b) condannare quest'ultimo e la Controparte_6
in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'istante così come quantificati in euro 1586,00,
[...]
nonchè al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria. Vittoria di spese, competenze, oltre oneri come per legge del doppio grado di giudizio con attribuzione alla scrivente per fattone anticipo.
Appellata si riporta ai propri scritti difensivi ed a tutte le deduzioni, in Controparte_7
fatto e diritto, contenute nella comparsa di costituzione e risposta. Si riporta, altresì, alle conclusioni rassegnate in atti da ritenersi qui per integralmente riportate e trascritte e, nel ribadire l'infondatezza
e l'inammissibilità dell'appello proposto da , chiede la decisione della causa con i Parte_1 termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi. Con espressa impugnativa e contestazione di avverse deduzioni, eccezioni, difese ed istanze.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con atto di citazione notificato in data 18.10.2017, conveniva in giudizio innanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Gragnano e per Controparte_7 Controparte_5 sentire accertare la responsabilità esclusiva di quest'ultima, quale proprietaria del furgone Fiat Ducato tg DW208YT assicurato con la , nel sinistro verificatosi in data 04.05.2017 alle ore Controparte_8
12.47 circa in Gragnano alla via M. Spagnuolo e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Fiat TO con tg CP819GE, di proprietà dell'attore ed assicurata con da quantificare in corso di causa, oltre interessi e Controparte_7
rivalutazione monetaria, il tutto nei limiti di competenza del giudice adito, con vittoria di spese e compensi professionali con attribuzione al procuratore antistatario. A fondamento della domanda l'attore allegava in fatto: che nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati il conducente del furgone Fiat Ducato, nel percorrere la via M. Spagnuolo proveniente da via Starza, con la parte anteriore sinistra investiva la fiancata sinistra dell'auto Fiat TO, che nel viaggiare in direzione opposta, era ferma nella propria carreggiata di marcia per permettere il passaggio del furgone;
che in seguito all'impatto l'autovettura Fiat TO riportava ingenti danni alla fiancata sinistra;
che la compagnia assicurativa apriva il sinistro n. 12/2821285 e sottoponeva a perizia il veicolo fiat TO;
che l'istante provvedeva senza esito alla messa in mora dell'assicurazione.
1.2- Costituitasi in giudizio preliminarmente eccepiva, la Controparte_7 improponibilità e l'inammissibilità della domanda;
nel merito, contestava l'an della pretesa, non provata, e ne chiedeva pertanto il rigetto con vittoria di spese, allegando, in particolare: che la società convenuta aveva escluso ogni coinvolgimento nel fatto dedotto in giudizio, che il sistema Quality
Drive di cui l'autovettura Fiat TO dell'attore era dotata non aveva rilevato alcun incidente nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione mentre risultava che il veicolo attoreo era stato fermo dalle ore 22.12 del 02.05.2017 alle ore 21.32 del 04.05.2017; contestava infine il quantum risarcitorio, allegando che il proprio fiduciario aveva quantificato il danno in euro 391,99 oltre iva sulla base delle fotografie fornite dall'attore (in quanto l'auto al momento dell'ispezione si presentava priva di danni), fotografie che, tuttavia non costituivano idonea prova del danno e del nesso di causalità.
1.3- All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione di tre testi), la causa, riservata in decisione, veniva rimessa sul ruolo (per acquisire dall'attore il certificato di matrimonio con annotazioni quale prova della capacità a testimoniare della teste moglie dello stesso Testimone_1
attore) con ordinanza del 16.04.2019 (con cui il giudice dichiarava anche la incapacità a testimoniare di conducente del veicolo attoreo); quindi, con sentenza n. 317/2020 resa pubblica Testimone_2
in data 17.02.2020, il Giudice, dichiarata la proponibilità della domanda e la legittimazione delle parti, così decideva: “Preliminarmente dichiara la contumacia del responsabile civile - Rigetta la domanda - condanna l'attore alla refusione in favore di esso convenuto costituito delle spese da quest'ultima sostenute per il giudizio che liquida in complessivi euro 500,00 di cui €200,00 per spese ed € 300,00 per compensi [..] - compensa le spese tra le altre parti del giudizio”.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato a mezzo pec nei confronti di e di CP_7 in data 09.10.2020 per l'udienza del 11.01.2021, proponeva Controparte_5
tempestivo appello , per i motivi di seguito esaminati, chiedendo al tribunale, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata: a) dichiarare il proprietario del furgone Fiat Ducato tg. DW208YT responsabile esclusivo del sinistro verificatosi in data 04.05.2017 in Gragnano;
b) condannare e in solido, al risarcimento dei danni subiti Controparte_5 Controparte_6 dall'appellante, da quantificare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore per fattone anticipo.
2.2- Costituitasi tempestivamente in giudizio con comparsa depositata in data 09.11.2020, la società assicuratrice ribadiva quanto già affermato nei propri scritti difensivi in primo grado, contestando il fatto come ricostruito dall'attore-appellante anche alla luce delle risultanze del sistema Quality Drive
– perfettamente funzionante - di cui era dotata la Fiat TO tg CP819GE e che non aveva rilevato alcun incidente nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione;
chiedeva, pertanto, rigettarsi l'appello non risultando la domanda adeguatamente provata e avendo il primo giudice correttamente ritenuto la incapacità a testimoniare di entrambi i testi escussi, il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
2.3- Dichiarata la contumacia di , acquisito il fascicolo di primo Controparte_5
grado, con ordinanza in data 11.5.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 18.5.2024.
3.1- Con la proposta impugnazione l'appellante censura la decisione del primo giudice di rigetto della domanda attorea per carenza di prova, rigetto fondato sulla incapacità a testimoniare sia del conducente il veicolo di proprietà attorea sia della moglie dell'attore (in comunione dei beni) dal primo giudice ritenuta e dichiarata in difetto di eccezione di parte. Specificamente l' si duole Pt_1 della sentenza nella parte in cui il giudice di pace ha così argomentato: “L'istruttoria espletata non può essere valutata positivamente per i seguenti motivi. Le testimonianze rese si appartengono una al conducente del veicolo danneggiato ed una al coniuge dell'attore in comunione dei beni e terza trasportata. È privo della capacità a testimoniare il titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio nel quale deve rendere la testimonianza, in qualsiasi veste, non esclusa quella di interventore adesivo, in quanto l'incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che costituiscono un posterius rispetto alla configurabilità dell'interesse a partecipare al giudizio che la determina. In particolare: Circa la testimonianza del conducente l'auto danneggiata. Il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale è incapace ex art. 246 cpc
a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando né che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento, né che il relativo credito si sia prescritto. Tanto già
è stato deciso con ordinanza emessa fuori udienza da questo giudice [..] Da tali principi ne deriva che le testimonianze rese nel giudizio de quo non sono suscettibili di diventare prova dell'accadimento in contestazione”, e nella parte in cui ha ritenuto che “Devono considerarsi incapaci, il coniuge in comunione dei beni nelle controversie promosse dall'altro coniuge per
l'attribuzione di un bene destinato a incrementare il patrimonio comune (Cass. n. 9304/2015). È vero che il rapporto parentale non preclude al coniuge la possibilità di testimoniare validamente, ma occorre fare attenzione al regime patrimoniale dei beni tra il marito e la moglie. Se, infatti, con il regime di separazione dei beni, non ci sarà alcun problema a farla testimoniare, viceversa è importante sapere che l'eventuale regime di comunione dei beni tra i due potrebbe incidere negativamente su questa circostanza. Se in questo caso la Cassazione non ritiene automaticamente illegittima ed invalida la testimonianza del coniuge in comunione, è anche vero che frequentemente questo limite viene riconosciuto. In particolare, la Suprema Corte precisa che è incapace a testimoniare il coniuge in comunione dei beni nelle cause avanzate dall'altro, per l'attribuzione di un bene o somma di danaro destinato a incrementare il patrimonio comune. Tanto è nel caso in esame.
Inoltre, per affermazione stessa del teste il teste (moglie Testimone_2 Testimone_1
dell'istante) era terza trasportata sull'auto del marito condotta dal fratello. La Cassazione specifica che Dove si prospetti un potenziale conflitto di interessi tra parenti e testimoni sarà necessario valutare quello del teste sulla base del suo particolare interesse all'esito della controversia e sulle circostanze su cui è chiamato a deporre. Nel caso in esame il teste terzo trasportato non può riferire sulle concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti. Da tali principi ne deriva che le testimoniante rese nel giudizio de quo non sono suscettibili di diventare prova dell'accadimento in contestazione”.
L'appellante rileva che, in contrasto con quanto sostenuto dal giudice di pace di Gragnano, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è granitica nel ritenere la capacità a testimoniare del conducente del veicolo danneggiato laddove, come nel caso di specie, parte convenuta danneggiante non si sia costituita proponendo domanda riconvenzionale e che in ogni caso in assenza di specifica eccezione di parte, il giudice di pace non avrebbe potuto ritenere l'incapacità a testimoniare. Pertanto, tenendo conto delle dichiarazioni testimoniali precise e prive di contraddizioni, il giudice di pace avrebbe dovuto accogliere la pretesa attorea adeguatamente sorretta dal materiale istruttorio offerto al giudizio.
3.2- La censura in rito mossa dall'appellante al dictum del primo giudice in ordine alla incapacità a testimoniare dei testi ed è fondata e, tuttavia, la sentenza di primo Testimone_1 Testimone_2
grado, che ha rigettato la domanda attorea poiché non provata, va confermata, sia pure con diversa motivazione, con conseguente rigetto dell'appello proposto da . Parte_1 Con riferimento alla incapacità a testimoniare, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza del 6 aprile 2023, n. 9456, pronunciata ai sensi dell'art. 363 c.p.c. nell'interesse della legge, hanno espresso i seguenti principii di diritto, rilevanti nella fattispecie in esame, cui questo giudicante intende dare seguito poiché pienamente condivisi: -- «[l]'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova»; -- «[o]ve la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha
l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità»; -- «[l]a parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione».
Ebbene, per quanto emerge dagli atti e in specie dai verbali di causa, parte convenuta ( Controparte_7 all'udienza del 7.6.2018 ha dedotto l'incapacità a testimoniare della teste in quanto Testimone_1
“moglie dell'attore, quindi parte interessata al giudizio” solo al termine dell'assunzione della prova,
e ha chiesto pertanto “che le dichiarazioni rese non siano valutate”; ha poi ribadito nella memoria conclusionale l'interesse della stessa teste (che non aveva neanche specificato se si trovasse in regime di comunione legale) all'accoglimento della domanda del coniuge altresì rilevando la sua incapacità
a testimoniare in quanto trasportata (motivo di incapacità in precedenza non dedotto).
La tardiva formulazione dell'eccezione dà conto dell'errore in cui è incorso il giudice nel rilevare di ufficio e ritenere sussistente l'incapacità a testimoniare della teste sia in quanto coniuge S_ dell'attore in comunione dei beni sia in quanto terza trasportata, e rende superfluo l'accertamento e la declaratoria della sua fondatezza.
Lo stesso è a dirsi con riferimento alla incapacità a testimoniare del teste , escusso Testimone_2 all'udienza del 22.11.2018, dal primo giudice affermata in quanto conducente dell'auto attorea.
Invero, per quanto emerge dal verbale di udienza, tale incapacità non venne affatto eccepita dal difensore della società convenuta, né prima né dopo l'assunzione della testimonianza;
solo con la comparsa conclusionale la società assicuratrice ha dedotto l'incapacità del teste in quanto conducente del veicolo danneggiato. In conclusione, in conformità ai rilievi dell'appellante, le dichiarazioni testimoniali rese da S_
(moglie dell'appellante e terza trasportata nel veicolo danneggiato) e da
[...] Testimone_2
(fratello dell'appellante e conducente dell'auto danneggiata) devono ritenersi validamente rese ed acquisite agli atti del processo e sono quindi liberamente valutabili ai fini dell'accertamento della fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata nel presente giudizio da e, dunque, della Parte_1
prova dell'accadimento del sinistro e delle sue modalità, del nesso causale tra l'evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli lamentate.
3.2- Come anticipato, nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'attore con l'atto di citazione ha infatti dedotto che conducente del furgone Fiat Ducato tg DW208YT, nel percorrere la via M. Spagnuolo di Gragnano
(NA), proveniente da via Starza, con la parte anteriore sinistra investiva la fiancata sinistra dell'auto
Fiat TO tg CP819GE, che nel viaggiare in direzione opposta, era ferma nella propria carreggiata di marcia per permettere il passaggio del furgone>> e in relazione ai danni subiti allegava che seguito dell'impatto l'autovettura Fiat TO riportava ingenti danni alla fiancata sinistra>>.
costituitasi tempestivamente nel giudizio di primo grado, ha rilevato la carenza di Controparte_7
prova del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria allo scopo considerando: che non risultava l'intervento sul luogo del sinistro di alcuna autorità; che la società convenuta in persona del legale rappresentante aveva escluso ogni coinvolgimento nel fatto dedotto in citazione, disconoscendo l'accadimento del sinistro (v. missiva in atti); che il sistema Quality Drive installato sulla Fiat TO di proprietà dell'attore non aveva rilevato alcun incidente nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, emergendo dall'analisi del viaggio prodotta che il suddetto veicolo era stato fermo dalle ore 22.12 del 2.5.2017 alle ore 21:32 del 4.5.2017; che il proprio fiduciario, lo in persona del p.a. , sulla base della sola Controparte_9 Parte_2
documentazione fotografica fornita da parte attrice, aveva quantificato il danno in euro 391,99 oltre
IVA.
Come è noto la certificazione del dispositivo satellitare in atti (dispositivo capace di rilevare i sinistri nonché gli spostamenti dei veicoli su cui è installato), oltre a fornire indicazioni sulla geolocalizzazione dell'auto e ad indicare che la stessa è rimasta in sosta nel periodo indicato, non reca la registrazione di un evento “crash” nella fascia oraria di asserito accadimento del sinistro per cui è causa.
Non sfugge al Tribunale l'orientamento prevalente e pienamente condiviso espresso dai giudici di legittimità che esclude il valore di prova legale delle risultanze dei dispositivi quali quello in esame (peraltro installato prima della entrata in vigore della l. 124/2017, che ha introdotto gli artt. 145 bis e
132 ter d.lgs. 209/2005) al riguardo argomentando “Poiché l'art 145 bis del D. L.vo 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis (=ter), non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri” (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 13725/2024).
La considerazione che precede non esclude, tuttavia, l'attribuzione alle certificazioni in esame di valore indiziario da verificare alla luce delle altre risultanze istruttorie ai fini dell'accertamento dei fatti posti a fondamento della domanda attorea.
Ebbene, le risultanze della certificazione in rassegna e, in specie, il dato, di particolare rilevanza, della mancata registrazione di un evento “crash”, sono state contestate e smentite, in primo grado, dalla difesa attorea all'udienza ex art. 320 c.p.c. dell'8.2.2018 mediante l'articolazione di specifici capi di prova contraria (rispetto alle medesime risultanze), diretti a dimostrare che nei giorni 3 e 4 maggio
2017 il sig. aveva condotto la Fiat TO, che l'auto era stata in movimento e che negli Parte_1 anni 2016 e 2017 l'attore aveva lamentato e denunciato il cattivo funzionamento della scatola nera, sistema Quality Drive installato su detta auto. Nessuna documentazione è stata invece depositata da parte attrice a conforto delle asserite reiterate denunce presentate (alla società assicuratrice e/o all'officina autorizzata che aveva installato la “scatola nera”) per segnalare il “malfunzionamento”
(non altrimenti specificato) del sistema di rilevazione satellitare montato sulla Fiat TO di sua proprietà, ma anche degli interventi di riparazione (ragionevolmente) effettuati presso le medesime officine.
Quanto alle risultanze della prova testimoniale sul punto, si osserva che la teste Testimone_1 moglie dell' , oltre a confermare che nei giorni 3 e 4 maggio la Fiat TO era stata utilizzata Pt_1
dal coniuge e dai suoi familiari, ha dichiarato di aver accompagnato in varie occasioni il marito dall'elettrauto per risolvere i problemi indicati nel capo di prova “dato che a causa del sistema
Quality Drive l'auto non partiva. In varie occasioni l' ha ricevuto sms di segnalazioni di Pt_1 malfunzionamento”; il teste elettrauto, ha dichiarato di aver visionato Testimone_3
di proprietà del sig. nella metà-fine aprile 2017 poiché il veicolo aveva problemi alle Parte_1 luci ed ho riscontrato che la “scatoletta” montata dalla compagnia assicuratrice andava in corto circuito e influenzava negativamente anche il funzionamento delle luci dell'auto>> , aggiungendo di non aver che provvedono all'installazione>>. A fronte delle generiche allegazioni di parte attrice in ordine al cattivo funzionamento della “scatola nera”, ancor più generiche e soprattutto contraddittorie risultano le dichiarazioni rese al riguardo dai due testi escussi atteso che mentre la ha confermato che nel 2016-2017 il coniuge aveva S_
lamentato e denunciato il cattivo funzionamento del sistema e di averlo accompagnato in varie occasioni dall'elettrauto per risolvere detti problemi (dato che l'auto non partiva), il teste
[...]
elettrauto, ha dichiarato di aver visionato l'auto dell' solo tra la metà e la fine di Tes_3 Pt_1 aprile 2017 (ossia una sola volta e pochi giorni prima dell'incidente per cui è causa) e di non aver riparato la scatola nera per essere la riparazione di competenza della officina che provvede alla installazione.; inoltre, mentre la ha riferito che a causa del sistema Quality Drive l'auto non S_
partiva e che in varie occasioni il coniuge aveva ricevuto sms di segnalazione di malfunzionamento, il teste CE ha dichiarato di aver visionato l'auto dell' (una sola volta) per problemi alle Pt_1
luci, di aver accertato che il problema era causato dalla scatola nera perché andava in corto circuito influenzando il funzionamento delle luci, e come già detto, di non aver riparato la scatola nera per essere la riparazione di competenza della officina che provvede alla installazione.
Tanto premesso la evidenziata rilevante contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai due testi escussi, se per un verso non scalfisce la rilevanza indiziaria delle registrazioni operate dal dispositivo di rilevazione satellitare montato sull'auto dell'attore, per altro verso evidenzia la ridotta attendibilità di entrambi i testi escussi.
Sussiste dunque la necessità di verificare, attraverso l'esame delle ulteriori evidenze istruttorie, se [in contrasto con le risultanze del dispositivo satellitare, che comunque danno conto del costante posizionamento in sosta del veicolo Fiat Ducato della convenuta, nella fascia oraria di asserito accadimento del sinistro e per l'intero pomeriggio, in Gragnano alla via San Giuseppe e del mancato accadimento in quella stessa fascia oraria di un evento crash] parte attrice ha fornito adeguata prova dell'effettivo coinvolgimento del medesimo autoveicolo nella produzione dell'incidente per cui è causa e, in generale, dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria, ossia dell'avveramento del sinistro con le modalità indicate.
Nessuna rilevanza probatoria, ai fini indicati, può essere attribuita alle risultanze del modello CAI allegato alla produzione attorea.
Al riguardo va infatti considerato che la dichiarazione resa nel modulo CAI, seppure a doppia firma, dal responsabile del danno proprietario del veicolo, non ha valore di piena prova, nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice , dovendo trovare applicazione le norme di cui all'art. 2733, comma 3, c.c. secondo cui in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzabile dal giudice (Cass. 25770 del 14.10.2019). Si tratta quindi di un elemento rimesso alla libera valutazione del giudice, il quale può liberamente stabilirne il valore probatorio confrontandolo con gli altri elementi probatori acquisiti (cfr. Cass. n. 3875/2014; Cass. 20300/2019) e in tale ambito ha il potere di considerare preclusa la portata confessoria del modulo quando sussiste una accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto, come descritto nel documento, e le conseguenze del sinistro come accertato in giudizio (Cass. n. 20300/2019).
Nel caso di specie, peraltro, alla dichiarazione “confessoria” contenuta nel modulo CAI in atti non può essere attribuita neanche la valenza probatoria suindicata, poiché trattasi di dichiarazione resa e sottoscritta dal solo (ossia dallo stesso proprietario del veicolo danneggiato e non anche Parte_1
dal proprietario del veicolo asseritamente responsabile del sinistro), come tale liberamente apprezzabile dal giudice.
Tanto premesso e considerato si osserva che il modello CAI redatto dall'attore (prodotto in copia non integrale) non riporta, nell'apposito spazio, l'annotazione della presenza di testimoni e, nello spazio destinato alla indicazione del conducente del veicolo danneggiato dal sinistro (nella specie la Fiat
TO) reca la dicitura “come sopra” ossia un rinvio alle generalità del proprietario del medesimo veicolo riportate più in alto, nella medesima colonna, in uno spazio destinato a tale indicazione.
Trattasi di annotazioni redatte dallo stesso attore verosimilmente a distanza di breve tempo dall'accadimento del presunto sinistro, che non contrastano con il generico contenuto della lettera di messa in mora (datata 7.6.2017) inviata all'assicurazione né con il contenuto del pari generico dell'atto di citazione datato 18.10.2017 (entrambi tali atti, infatti, non specificano chi fosse alla guida dell'auto e che vi fosse un terzo trasportato), ma che sono contraddette dal testimoniale assunto
(avente ad oggetto la dinamica del sinistro ed i danni subiti dall'auto come allegati in citazione).
Invero, solo dalle dichiarazioni dei due testi, ed (rispettivamente Testimone_1 Testimone_2 moglie e fratello dell'attore), emerge che in occasione del sinistro la Fiat TO era condotta non dall'attore bensì dal fratello e trasportava a bordo la moglie dell'attore Tes_2 S_
La contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali acquisite rispetto alle allegazioni attoree in ordine a circostanze (quelle riguardanti l'identità dei soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro) di estrema rilevanza nella ricostruzione della dinamica del sinistro medesimo, valutata in uno alla già rilevata inattendibilità della teste ed alle risultanze del dispositivo di rilevazione satellitare S_ montato sulla Fiat TO (e, in specie, alla mancata registrazione di un evento “crash” il giorno del sinistro) dà adeguata contezza, a giudizio del tribunale, del mancato compiuto assolvimento da parte dell'attore dell'onere di allegazione assertiva, prima ancora che probatoria, sullo stesso gravante e quindi, in difetto di una puntuale, univoca e coerente prospettazione in ordine all'accadimento del sinistro, alle modalità di tale accadimento ed alle sue conseguenze ed in assenza di adeguati riscontri probatori a quanto prospettato, della infondatezza del proposto appello, che va pertanto rigettato.
4.- Le spese del presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa (euro 1586,00) , alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle ragioni della decisione, alla modesta difficoltà delle difese svolte dall'appellata ed all'attività difensiva effettivamente svolta (carente della fase istruttoria in senso stretto), con riduzione del 50% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento (da euro 1101,00 ad euro 5200,00), oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. Spese non ripetibili nei confronti dell'appellata , non costituita. Controparte_5
6.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata
a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n.
115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 317/2020 depositata in data 17.02.2020 proposto da nei confronti di e di , così Parte_1 Controparte_7 Controparte_10 provvede:
1.- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2.- condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_7
rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1276,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
spese non ripetibili nei confronti della appellata Controparte_5 contumace;
3.- dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto.
Così deciso in Torre Annunziata il 10 maggio 2025.
Il giudice monocratico
Dott. Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5103/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 317/2020, resa pubblica in data 17.2.2020 avente ad oggetto: risarcimento danni a cose da sinistro stradale e vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1
via S. Giuseppe n. 93, elettivamente domiciliato in Gragnano alla via Brandi, 3 presso lo studio dell'Avv. Feliciana CE (C.F. ), dalla quale è rappresentato e difeso C.F._2
giusta mandato in calce all'atto di appello (per le comunicazioni: fax n. 081-8012316; indirizzo di p.e.c.: Email_1
TE
E
(Part. IVA ) con sede legale in Trieste alla via Machiavelli, n. 4 in Controparte_1 P.IVA_1
persona dei procuratori pro tempore, in persona dei procuratori pro tempore, Dott. Controparte_2
(Cod. Fisc. e Dott. (Cod. Fisc. ), C.F._3 CP_3 C.F._4 elettivamente domiciliata in Salerno, alla via F. Manzo n. 21, presso lo studio dell'avv. Francesco
Ceschini (Cod. Fisc. ), che la rappresenta e difende per procura su foglio C.F._5
separato allegata alla comparsa di costituzione (per le notificazioni e comunicazioni: fax n. 089-
237347; indirizzo di p.e.c.: .salerno.it) Email_2 CP_4
Appellata
NONCHE' (c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 P.IVA_2
con sede in Napoli alla via Ferrante Imparato, 27-29
Appellata-contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 14.11.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
TE : si riporta integralmente all'atto introduttivo del presente giudizio nonché Parte_1
alla documentazione prodotta telematicamente. Impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito dalla compagnia assicuratrice in quanto infondato in fatto e diritto. Conclude affinché, in accoglimento dell'appello e riforma totale della sentenza n.317/2020 del GdP di Gragnano, Cod.
Ecc.mo Tribunale Voglia: a) dichiarare il proprietario del furgone Fiat Ducato tg. DW208YT, responsabile esclusivo del sinistro di cui è in causa;
b) condannare quest'ultimo e la Controparte_6
in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'istante così come quantificati in euro 1586,00,
[...]
nonchè al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria. Vittoria di spese, competenze, oltre oneri come per legge del doppio grado di giudizio con attribuzione alla scrivente per fattone anticipo.
Appellata si riporta ai propri scritti difensivi ed a tutte le deduzioni, in Controparte_7
fatto e diritto, contenute nella comparsa di costituzione e risposta. Si riporta, altresì, alle conclusioni rassegnate in atti da ritenersi qui per integralmente riportate e trascritte e, nel ribadire l'infondatezza
e l'inammissibilità dell'appello proposto da , chiede la decisione della causa con i Parte_1 termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi. Con espressa impugnativa e contestazione di avverse deduzioni, eccezioni, difese ed istanze.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con atto di citazione notificato in data 18.10.2017, conveniva in giudizio innanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Gragnano e per Controparte_7 Controparte_5 sentire accertare la responsabilità esclusiva di quest'ultima, quale proprietaria del furgone Fiat Ducato tg DW208YT assicurato con la , nel sinistro verificatosi in data 04.05.2017 alle ore Controparte_8
12.47 circa in Gragnano alla via M. Spagnuolo e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Fiat TO con tg CP819GE, di proprietà dell'attore ed assicurata con da quantificare in corso di causa, oltre interessi e Controparte_7
rivalutazione monetaria, il tutto nei limiti di competenza del giudice adito, con vittoria di spese e compensi professionali con attribuzione al procuratore antistatario. A fondamento della domanda l'attore allegava in fatto: che nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati il conducente del furgone Fiat Ducato, nel percorrere la via M. Spagnuolo proveniente da via Starza, con la parte anteriore sinistra investiva la fiancata sinistra dell'auto Fiat TO, che nel viaggiare in direzione opposta, era ferma nella propria carreggiata di marcia per permettere il passaggio del furgone;
che in seguito all'impatto l'autovettura Fiat TO riportava ingenti danni alla fiancata sinistra;
che la compagnia assicurativa apriva il sinistro n. 12/2821285 e sottoponeva a perizia il veicolo fiat TO;
che l'istante provvedeva senza esito alla messa in mora dell'assicurazione.
1.2- Costituitasi in giudizio preliminarmente eccepiva, la Controparte_7 improponibilità e l'inammissibilità della domanda;
nel merito, contestava l'an della pretesa, non provata, e ne chiedeva pertanto il rigetto con vittoria di spese, allegando, in particolare: che la società convenuta aveva escluso ogni coinvolgimento nel fatto dedotto in giudizio, che il sistema Quality
Drive di cui l'autovettura Fiat TO dell'attore era dotata non aveva rilevato alcun incidente nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione mentre risultava che il veicolo attoreo era stato fermo dalle ore 22.12 del 02.05.2017 alle ore 21.32 del 04.05.2017; contestava infine il quantum risarcitorio, allegando che il proprio fiduciario aveva quantificato il danno in euro 391,99 oltre iva sulla base delle fotografie fornite dall'attore (in quanto l'auto al momento dell'ispezione si presentava priva di danni), fotografie che, tuttavia non costituivano idonea prova del danno e del nesso di causalità.
1.3- All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione di tre testi), la causa, riservata in decisione, veniva rimessa sul ruolo (per acquisire dall'attore il certificato di matrimonio con annotazioni quale prova della capacità a testimoniare della teste moglie dello stesso Testimone_1
attore) con ordinanza del 16.04.2019 (con cui il giudice dichiarava anche la incapacità a testimoniare di conducente del veicolo attoreo); quindi, con sentenza n. 317/2020 resa pubblica Testimone_2
in data 17.02.2020, il Giudice, dichiarata la proponibilità della domanda e la legittimazione delle parti, così decideva: “Preliminarmente dichiara la contumacia del responsabile civile - Rigetta la domanda - condanna l'attore alla refusione in favore di esso convenuto costituito delle spese da quest'ultima sostenute per il giudizio che liquida in complessivi euro 500,00 di cui €200,00 per spese ed € 300,00 per compensi [..] - compensa le spese tra le altre parti del giudizio”.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato a mezzo pec nei confronti di e di CP_7 in data 09.10.2020 per l'udienza del 11.01.2021, proponeva Controparte_5
tempestivo appello , per i motivi di seguito esaminati, chiedendo al tribunale, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata: a) dichiarare il proprietario del furgone Fiat Ducato tg. DW208YT responsabile esclusivo del sinistro verificatosi in data 04.05.2017 in Gragnano;
b) condannare e in solido, al risarcimento dei danni subiti Controparte_5 Controparte_6 dall'appellante, da quantificare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore per fattone anticipo.
2.2- Costituitasi tempestivamente in giudizio con comparsa depositata in data 09.11.2020, la società assicuratrice ribadiva quanto già affermato nei propri scritti difensivi in primo grado, contestando il fatto come ricostruito dall'attore-appellante anche alla luce delle risultanze del sistema Quality Drive
– perfettamente funzionante - di cui era dotata la Fiat TO tg CP819GE e che non aveva rilevato alcun incidente nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione;
chiedeva, pertanto, rigettarsi l'appello non risultando la domanda adeguatamente provata e avendo il primo giudice correttamente ritenuto la incapacità a testimoniare di entrambi i testi escussi, il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
2.3- Dichiarata la contumacia di , acquisito il fascicolo di primo Controparte_5
grado, con ordinanza in data 11.5.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 18.5.2024.
3.1- Con la proposta impugnazione l'appellante censura la decisione del primo giudice di rigetto della domanda attorea per carenza di prova, rigetto fondato sulla incapacità a testimoniare sia del conducente il veicolo di proprietà attorea sia della moglie dell'attore (in comunione dei beni) dal primo giudice ritenuta e dichiarata in difetto di eccezione di parte. Specificamente l' si duole Pt_1 della sentenza nella parte in cui il giudice di pace ha così argomentato: “L'istruttoria espletata non può essere valutata positivamente per i seguenti motivi. Le testimonianze rese si appartengono una al conducente del veicolo danneggiato ed una al coniuge dell'attore in comunione dei beni e terza trasportata. È privo della capacità a testimoniare il titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio nel quale deve rendere la testimonianza, in qualsiasi veste, non esclusa quella di interventore adesivo, in quanto l'incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che costituiscono un posterius rispetto alla configurabilità dell'interesse a partecipare al giudizio che la determina. In particolare: Circa la testimonianza del conducente l'auto danneggiata. Il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale è incapace ex art. 246 cpc
a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando né che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento, né che il relativo credito si sia prescritto. Tanto già
è stato deciso con ordinanza emessa fuori udienza da questo giudice [..] Da tali principi ne deriva che le testimonianze rese nel giudizio de quo non sono suscettibili di diventare prova dell'accadimento in contestazione”, e nella parte in cui ha ritenuto che “Devono considerarsi incapaci, il coniuge in comunione dei beni nelle controversie promosse dall'altro coniuge per
l'attribuzione di un bene destinato a incrementare il patrimonio comune (Cass. n. 9304/2015). È vero che il rapporto parentale non preclude al coniuge la possibilità di testimoniare validamente, ma occorre fare attenzione al regime patrimoniale dei beni tra il marito e la moglie. Se, infatti, con il regime di separazione dei beni, non ci sarà alcun problema a farla testimoniare, viceversa è importante sapere che l'eventuale regime di comunione dei beni tra i due potrebbe incidere negativamente su questa circostanza. Se in questo caso la Cassazione non ritiene automaticamente illegittima ed invalida la testimonianza del coniuge in comunione, è anche vero che frequentemente questo limite viene riconosciuto. In particolare, la Suprema Corte precisa che è incapace a testimoniare il coniuge in comunione dei beni nelle cause avanzate dall'altro, per l'attribuzione di un bene o somma di danaro destinato a incrementare il patrimonio comune. Tanto è nel caso in esame.
Inoltre, per affermazione stessa del teste il teste (moglie Testimone_2 Testimone_1
dell'istante) era terza trasportata sull'auto del marito condotta dal fratello. La Cassazione specifica che Dove si prospetti un potenziale conflitto di interessi tra parenti e testimoni sarà necessario valutare quello del teste sulla base del suo particolare interesse all'esito della controversia e sulle circostanze su cui è chiamato a deporre. Nel caso in esame il teste terzo trasportato non può riferire sulle concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti. Da tali principi ne deriva che le testimoniante rese nel giudizio de quo non sono suscettibili di diventare prova dell'accadimento in contestazione”.
L'appellante rileva che, in contrasto con quanto sostenuto dal giudice di pace di Gragnano, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è granitica nel ritenere la capacità a testimoniare del conducente del veicolo danneggiato laddove, come nel caso di specie, parte convenuta danneggiante non si sia costituita proponendo domanda riconvenzionale e che in ogni caso in assenza di specifica eccezione di parte, il giudice di pace non avrebbe potuto ritenere l'incapacità a testimoniare. Pertanto, tenendo conto delle dichiarazioni testimoniali precise e prive di contraddizioni, il giudice di pace avrebbe dovuto accogliere la pretesa attorea adeguatamente sorretta dal materiale istruttorio offerto al giudizio.
3.2- La censura in rito mossa dall'appellante al dictum del primo giudice in ordine alla incapacità a testimoniare dei testi ed è fondata e, tuttavia, la sentenza di primo Testimone_1 Testimone_2
grado, che ha rigettato la domanda attorea poiché non provata, va confermata, sia pure con diversa motivazione, con conseguente rigetto dell'appello proposto da . Parte_1 Con riferimento alla incapacità a testimoniare, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza del 6 aprile 2023, n. 9456, pronunciata ai sensi dell'art. 363 c.p.c. nell'interesse della legge, hanno espresso i seguenti principii di diritto, rilevanti nella fattispecie in esame, cui questo giudicante intende dare seguito poiché pienamente condivisi: -- «[l]'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova»; -- «[o]ve la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha
l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità»; -- «[l]a parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione».
Ebbene, per quanto emerge dagli atti e in specie dai verbali di causa, parte convenuta ( Controparte_7 all'udienza del 7.6.2018 ha dedotto l'incapacità a testimoniare della teste in quanto Testimone_1
“moglie dell'attore, quindi parte interessata al giudizio” solo al termine dell'assunzione della prova,
e ha chiesto pertanto “che le dichiarazioni rese non siano valutate”; ha poi ribadito nella memoria conclusionale l'interesse della stessa teste (che non aveva neanche specificato se si trovasse in regime di comunione legale) all'accoglimento della domanda del coniuge altresì rilevando la sua incapacità
a testimoniare in quanto trasportata (motivo di incapacità in precedenza non dedotto).
La tardiva formulazione dell'eccezione dà conto dell'errore in cui è incorso il giudice nel rilevare di ufficio e ritenere sussistente l'incapacità a testimoniare della teste sia in quanto coniuge S_ dell'attore in comunione dei beni sia in quanto terza trasportata, e rende superfluo l'accertamento e la declaratoria della sua fondatezza.
Lo stesso è a dirsi con riferimento alla incapacità a testimoniare del teste , escusso Testimone_2 all'udienza del 22.11.2018, dal primo giudice affermata in quanto conducente dell'auto attorea.
Invero, per quanto emerge dal verbale di udienza, tale incapacità non venne affatto eccepita dal difensore della società convenuta, né prima né dopo l'assunzione della testimonianza;
solo con la comparsa conclusionale la società assicuratrice ha dedotto l'incapacità del teste in quanto conducente del veicolo danneggiato. In conclusione, in conformità ai rilievi dell'appellante, le dichiarazioni testimoniali rese da S_
(moglie dell'appellante e terza trasportata nel veicolo danneggiato) e da
[...] Testimone_2
(fratello dell'appellante e conducente dell'auto danneggiata) devono ritenersi validamente rese ed acquisite agli atti del processo e sono quindi liberamente valutabili ai fini dell'accertamento della fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata nel presente giudizio da e, dunque, della Parte_1
prova dell'accadimento del sinistro e delle sue modalità, del nesso causale tra l'evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli lamentate.
3.2- Come anticipato, nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'attore con l'atto di citazione ha infatti dedotto che conducente del furgone Fiat Ducato tg DW208YT, nel percorrere la via M. Spagnuolo di Gragnano
(NA), proveniente da via Starza, con la parte anteriore sinistra investiva la fiancata sinistra dell'auto
Fiat TO tg CP819GE, che nel viaggiare in direzione opposta, era ferma nella propria carreggiata di marcia per permettere il passaggio del furgone>> e in relazione ai danni subiti allegava che seguito dell'impatto l'autovettura Fiat TO riportava ingenti danni alla fiancata sinistra>>.
costituitasi tempestivamente nel giudizio di primo grado, ha rilevato la carenza di Controparte_7
prova del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria allo scopo considerando: che non risultava l'intervento sul luogo del sinistro di alcuna autorità; che la società convenuta in persona del legale rappresentante aveva escluso ogni coinvolgimento nel fatto dedotto in citazione, disconoscendo l'accadimento del sinistro (v. missiva in atti); che il sistema Quality Drive installato sulla Fiat TO di proprietà dell'attore non aveva rilevato alcun incidente nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, emergendo dall'analisi del viaggio prodotta che il suddetto veicolo era stato fermo dalle ore 22.12 del 2.5.2017 alle ore 21:32 del 4.5.2017; che il proprio fiduciario, lo in persona del p.a. , sulla base della sola Controparte_9 Parte_2
documentazione fotografica fornita da parte attrice, aveva quantificato il danno in euro 391,99 oltre
IVA.
Come è noto la certificazione del dispositivo satellitare in atti (dispositivo capace di rilevare i sinistri nonché gli spostamenti dei veicoli su cui è installato), oltre a fornire indicazioni sulla geolocalizzazione dell'auto e ad indicare che la stessa è rimasta in sosta nel periodo indicato, non reca la registrazione di un evento “crash” nella fascia oraria di asserito accadimento del sinistro per cui è causa.
Non sfugge al Tribunale l'orientamento prevalente e pienamente condiviso espresso dai giudici di legittimità che esclude il valore di prova legale delle risultanze dei dispositivi quali quello in esame (peraltro installato prima della entrata in vigore della l. 124/2017, che ha introdotto gli artt. 145 bis e
132 ter d.lgs. 209/2005) al riguardo argomentando “Poiché l'art 145 bis del D. L.vo 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis (=ter), non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri” (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 13725/2024).
La considerazione che precede non esclude, tuttavia, l'attribuzione alle certificazioni in esame di valore indiziario da verificare alla luce delle altre risultanze istruttorie ai fini dell'accertamento dei fatti posti a fondamento della domanda attorea.
Ebbene, le risultanze della certificazione in rassegna e, in specie, il dato, di particolare rilevanza, della mancata registrazione di un evento “crash”, sono state contestate e smentite, in primo grado, dalla difesa attorea all'udienza ex art. 320 c.p.c. dell'8.2.2018 mediante l'articolazione di specifici capi di prova contraria (rispetto alle medesime risultanze), diretti a dimostrare che nei giorni 3 e 4 maggio
2017 il sig. aveva condotto la Fiat TO, che l'auto era stata in movimento e che negli Parte_1 anni 2016 e 2017 l'attore aveva lamentato e denunciato il cattivo funzionamento della scatola nera, sistema Quality Drive installato su detta auto. Nessuna documentazione è stata invece depositata da parte attrice a conforto delle asserite reiterate denunce presentate (alla società assicuratrice e/o all'officina autorizzata che aveva installato la “scatola nera”) per segnalare il “malfunzionamento”
(non altrimenti specificato) del sistema di rilevazione satellitare montato sulla Fiat TO di sua proprietà, ma anche degli interventi di riparazione (ragionevolmente) effettuati presso le medesime officine.
Quanto alle risultanze della prova testimoniale sul punto, si osserva che la teste Testimone_1 moglie dell' , oltre a confermare che nei giorni 3 e 4 maggio la Fiat TO era stata utilizzata Pt_1
dal coniuge e dai suoi familiari, ha dichiarato di aver accompagnato in varie occasioni il marito dall'elettrauto per risolvere i problemi indicati nel capo di prova “dato che a causa del sistema
Quality Drive l'auto non partiva. In varie occasioni l' ha ricevuto sms di segnalazioni di Pt_1 malfunzionamento”; il teste elettrauto, ha dichiarato di aver visionato Testimone_3
di proprietà del sig. nella metà-fine aprile 2017 poiché il veicolo aveva problemi alle Parte_1 luci ed ho riscontrato che la “scatoletta” montata dalla compagnia assicuratrice andava in corto circuito e influenzava negativamente anche il funzionamento delle luci dell'auto>> , aggiungendo di non aver che provvedono all'installazione>>. A fronte delle generiche allegazioni di parte attrice in ordine al cattivo funzionamento della “scatola nera”, ancor più generiche e soprattutto contraddittorie risultano le dichiarazioni rese al riguardo dai due testi escussi atteso che mentre la ha confermato che nel 2016-2017 il coniuge aveva S_
lamentato e denunciato il cattivo funzionamento del sistema e di averlo accompagnato in varie occasioni dall'elettrauto per risolvere detti problemi (dato che l'auto non partiva), il teste
[...]
elettrauto, ha dichiarato di aver visionato l'auto dell' solo tra la metà e la fine di Tes_3 Pt_1 aprile 2017 (ossia una sola volta e pochi giorni prima dell'incidente per cui è causa) e di non aver riparato la scatola nera per essere la riparazione di competenza della officina che provvede alla installazione.; inoltre, mentre la ha riferito che a causa del sistema Quality Drive l'auto non S_
partiva e che in varie occasioni il coniuge aveva ricevuto sms di segnalazione di malfunzionamento, il teste CE ha dichiarato di aver visionato l'auto dell' (una sola volta) per problemi alle Pt_1
luci, di aver accertato che il problema era causato dalla scatola nera perché andava in corto circuito influenzando il funzionamento delle luci, e come già detto, di non aver riparato la scatola nera per essere la riparazione di competenza della officina che provvede alla installazione.
Tanto premesso la evidenziata rilevante contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai due testi escussi, se per un verso non scalfisce la rilevanza indiziaria delle registrazioni operate dal dispositivo di rilevazione satellitare montato sull'auto dell'attore, per altro verso evidenzia la ridotta attendibilità di entrambi i testi escussi.
Sussiste dunque la necessità di verificare, attraverso l'esame delle ulteriori evidenze istruttorie, se [in contrasto con le risultanze del dispositivo satellitare, che comunque danno conto del costante posizionamento in sosta del veicolo Fiat Ducato della convenuta, nella fascia oraria di asserito accadimento del sinistro e per l'intero pomeriggio, in Gragnano alla via San Giuseppe e del mancato accadimento in quella stessa fascia oraria di un evento crash] parte attrice ha fornito adeguata prova dell'effettivo coinvolgimento del medesimo autoveicolo nella produzione dell'incidente per cui è causa e, in generale, dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria, ossia dell'avveramento del sinistro con le modalità indicate.
Nessuna rilevanza probatoria, ai fini indicati, può essere attribuita alle risultanze del modello CAI allegato alla produzione attorea.
Al riguardo va infatti considerato che la dichiarazione resa nel modulo CAI, seppure a doppia firma, dal responsabile del danno proprietario del veicolo, non ha valore di piena prova, nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice , dovendo trovare applicazione le norme di cui all'art. 2733, comma 3, c.c. secondo cui in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzabile dal giudice (Cass. 25770 del 14.10.2019). Si tratta quindi di un elemento rimesso alla libera valutazione del giudice, il quale può liberamente stabilirne il valore probatorio confrontandolo con gli altri elementi probatori acquisiti (cfr. Cass. n. 3875/2014; Cass. 20300/2019) e in tale ambito ha il potere di considerare preclusa la portata confessoria del modulo quando sussiste una accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto, come descritto nel documento, e le conseguenze del sinistro come accertato in giudizio (Cass. n. 20300/2019).
Nel caso di specie, peraltro, alla dichiarazione “confessoria” contenuta nel modulo CAI in atti non può essere attribuita neanche la valenza probatoria suindicata, poiché trattasi di dichiarazione resa e sottoscritta dal solo (ossia dallo stesso proprietario del veicolo danneggiato e non anche Parte_1
dal proprietario del veicolo asseritamente responsabile del sinistro), come tale liberamente apprezzabile dal giudice.
Tanto premesso e considerato si osserva che il modello CAI redatto dall'attore (prodotto in copia non integrale) non riporta, nell'apposito spazio, l'annotazione della presenza di testimoni e, nello spazio destinato alla indicazione del conducente del veicolo danneggiato dal sinistro (nella specie la Fiat
TO) reca la dicitura “come sopra” ossia un rinvio alle generalità del proprietario del medesimo veicolo riportate più in alto, nella medesima colonna, in uno spazio destinato a tale indicazione.
Trattasi di annotazioni redatte dallo stesso attore verosimilmente a distanza di breve tempo dall'accadimento del presunto sinistro, che non contrastano con il generico contenuto della lettera di messa in mora (datata 7.6.2017) inviata all'assicurazione né con il contenuto del pari generico dell'atto di citazione datato 18.10.2017 (entrambi tali atti, infatti, non specificano chi fosse alla guida dell'auto e che vi fosse un terzo trasportato), ma che sono contraddette dal testimoniale assunto
(avente ad oggetto la dinamica del sinistro ed i danni subiti dall'auto come allegati in citazione).
Invero, solo dalle dichiarazioni dei due testi, ed (rispettivamente Testimone_1 Testimone_2 moglie e fratello dell'attore), emerge che in occasione del sinistro la Fiat TO era condotta non dall'attore bensì dal fratello e trasportava a bordo la moglie dell'attore Tes_2 S_
La contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali acquisite rispetto alle allegazioni attoree in ordine a circostanze (quelle riguardanti l'identità dei soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro) di estrema rilevanza nella ricostruzione della dinamica del sinistro medesimo, valutata in uno alla già rilevata inattendibilità della teste ed alle risultanze del dispositivo di rilevazione satellitare S_ montato sulla Fiat TO (e, in specie, alla mancata registrazione di un evento “crash” il giorno del sinistro) dà adeguata contezza, a giudizio del tribunale, del mancato compiuto assolvimento da parte dell'attore dell'onere di allegazione assertiva, prima ancora che probatoria, sullo stesso gravante e quindi, in difetto di una puntuale, univoca e coerente prospettazione in ordine all'accadimento del sinistro, alle modalità di tale accadimento ed alle sue conseguenze ed in assenza di adeguati riscontri probatori a quanto prospettato, della infondatezza del proposto appello, che va pertanto rigettato.
4.- Le spese del presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa (euro 1586,00) , alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle ragioni della decisione, alla modesta difficoltà delle difese svolte dall'appellata ed all'attività difensiva effettivamente svolta (carente della fase istruttoria in senso stretto), con riduzione del 50% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento (da euro 1101,00 ad euro 5200,00), oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. Spese non ripetibili nei confronti dell'appellata , non costituita. Controparte_5
6.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata
a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n.
115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 317/2020 depositata in data 17.02.2020 proposto da nei confronti di e di , così Parte_1 Controparte_7 Controparte_10 provvede:
1.- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2.- condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_7
rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1276,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
spese non ripetibili nei confronti della appellata Controparte_5 contumace;
3.- dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto.
Così deciso in Torre Annunziata il 10 maggio 2025.
Il giudice monocratico
Dott. Marianna Lopiano