TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 722/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1
con gli avv. ti Paolo Laverda, Stefano Ferrante e Cinzia Di Saverio
- opponente - contro
CP_1
con l' avv.to Sergio Aprile
- opposto - in punto: opposizione ad avviso di addebito;
decisa all' udienza 9.7.2025
FATTO
Con ricorso depositato l' 8.4.2024 quale titolare dell' esercizio PASTA&PASTA ( = produzione Parte_1
e vendita di pasta fresca da asporto) sito in Venezia, Castello 5374, ha opposto l' avviso di addebito n. 419 202400000306 31 000 per € 40.583,87, notificato a mezzo PEC in data 29.02.2024 riferito alla mancata regolarizzazione contributiva di cui alla diffida prot. .CMBDR.24/10/2023.9354704 notificata il 28/10/2023.
Il recupero consegue a Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. VE00000/2021-482-01 del
21/09/2021, redatto dall' di Venezia, riferito ad omissioni nel periodo dal 01/08/2018 al 23/11/2020 relativamente ai lavoratori (detto ) e , segnatamente: CP_3 Controparte_4
1. quanto a (detto ), assunto l' 11/08/2018, con contratto al 5° liv. del CCNL CP_3
Alimentaristi Artigiani con mansione di Ausiliario di Produzione e orario di lavoro da contratto individuale di 20 ore settimanali distribuite in 5 giornate con riposo giovedì e domenica, dall'ottobre
2019 con orario di 24 ore settimanali, è stata addebitata la prestazione dell' attività dalle ore 11,00 del mattino fino alla chiusura verso le 21,00/22,00 per n. 6 giorni alla settimana, con giorno di riposo variabile cadente sempre in un giorno infrasettimanale e mai di domenica, e il versamento in busta paga di retribuzione corrispondente all'orario contrattuale registrato e in contanti fuori busta della restante parte calcolata considerando una paga oraria di € 5 euro netti l'ora, per un totale di circa €
1.300 euro al mese circa, comprese ferie e permessi mai fruiti;
da ciò l' addebito di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno di 40 ore settimanali con ore di lavoro straordinario giornalmente svolte pari a 3 ore e 20 minuti, con maggiorazione per il lavoro domenicale prestato, con relativa incidenza sul monte orario di ferie e permessi dell'anno 2020, ed inoltre il recupero contributivo riferito al periodo lavorato ma risultante come cassa integrazione;
2. quanto a , assunta per la prima volta in data 16/06/2018 con contratto a tempo Controparte_4
determinato con scadenza 15/07/2018, prorogata per due volte fino al 31/10/2018, al 6° liv. del
CCNL Alimentaristi Artigiani con mansioni di Ausiliaria di Produzione e orario di lavoro da contratto di 20 ore settimanali distribuite in n. 5 giornate, con riposo da contratto di mercoledì e domenica, cessata il 02/10/2018 per dimissioni e riassunta in data 26/10/2018 con contratto a tempo determinato con scadenza 16/11/2018, prorogata fino al 28/02/2019 al 6° liv. del CCNL Alimentar
Artigianato con mansioni di Ausiliaria di Produzione e orario di lavoro da contratto di 15 ore settimanali distribuite in n. 6 giornate, con giorno di riposo da contratto di domenica;
ulteriormente riassunta in data 01/04/2019 con contratto a tempo determinato con stesso livello, orario e mansioni contrattuali e successiva trasformazione a tempo indeterminato alla scadenza originariamente prevista del 30/11/2019, è stata addebitato lo svolgimento dell' attività lavorativa dall'agosto 2018 e fino al mese di giugno 2019, ossia fino al permanere in forza della collega
[...]
che svolgeva le sue stesse mansioni nel turno di mattina, dalle 15,00 alla chiusura del Pt_2 locale verso le ore 21,00/22,00 (orario di lavoro full time), e in seguito alla cessazione della sig.ra avventa in data 08/06/2019, dalle ore 11,00, mantenendo lo stesso orario per quanto riguarda Pt_2
la fine del servizio, fruendo di un giorno di riposo variabile e cadente sempre in un giorno infrasettimanale, mai di domenica, con percepimento della parte di retribuzione corrispondente all'orario contrattuale registrato in busta paga, e di altra parte in contanti fuori busta considerando una paga oraria di € 5 per un totale di circa € 1.000 euro al mese fino al maggio 2019, diventati €
1.300 mensili a partire dal giugno 2019; da ciò l' addebito di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno di 40 ore settimanali nel periodo agosto 2018 — novembre 2020 e, a partire dalla mensilità di giugno 2019, con 3 ore e 20 minuti giornaliere di straordinario con maggiorazione per il lavoro prestato di domenica, ricostruzione del monte ore totale di ferie e permessi anno 2020 e con riferimento al mese di giugno 2020, con 95 ore di lavoro effettivamente prestato. L' opponente contesta il recupero contributivo conseguente a tali addebiti ( ava opposto n. 419
202400000306 31 000 per € 40.583,87) eccependo la prescrizione e l'assenza di prova da parte dell' .
L' si è costituito contestando l' opposizione
La causa è stata istruita documentalmente e con testi
E' stato autorizzato il deposito di note finali.
All' esito dell' originaria udienza di discussione del 6.5.2025 è stato disposto supplemento di istruttoria con richiesta all' ex artt 210-213 cpc di allegati alla richiesta di intervento presentata il 23.11.2020 dai lavoratori (detto ) e , in particolare le “fotografie del calendario CP_3 Controparte_4
con contabilità parallela orari di lavoro” (ultimo allegato), corredate da eventuali accertamenti e verifiche eseguite in merito + verbale di primo accesso ispettivo del 23.11.2020 e relativi allegati + verbale sit di (detto ). CP_3
Pervenuto dall' quanto richiesto, all' esito di odierna discussione in udienza da remoto la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
L' opposizione va rigettata con rifusione a favore dell' delle spese di lite, per i seguenti motivi:
1. E' certo, puntualizzato dalla stessa opponente nell' atto introduttivo del giudizio, che nel periodo oggetto dell'accertamento, dall' 01/08/2018 al 23/11/2020, presso l' esercizio Pasta&Pasta sito in
Venezia Castello 5374 e con orario di apertura, sette giorni su sette, dalle 11 alle 21-22, hanno operato - oltre alla titolare che si occupava della preparazione della pasta unitamente al cuoco
- , detto , e , con mansioni di addetti alla vendita Controparte_5 CP_3 Controparte_4
al bancone, aiuto dei cuochi e riordino del locale.
2. Le dichiarazioni, puntuali, coerenti e tra loro convergenti, rese dai due lavoratori sia agli Ispettori, sia in causa come testimoni assunti all' udienza 12.11.2024, comprovano che gli stessi hanno prestato l' attività lavorativa per un numero di ore ben superiore a quello del contratto part-time con cui sono stati regolarizzati e hanno percepito in busta paga la retribuzione corrispondente all'orario contrattuale registrato e in contanti fuori busta la restante parte calcolata considerando una paga oraria di € 5 netti l'ora, per un totale quanto a in tutto il periodo di circa € 1.300 al CP_3
mese, comprese ferie e permessi mai fruiti, e quanto a per un totale di circa € 1.000 Controparte_4
al mese fino al maggio 2019, diventati € 1.300 mensili a partire dal giugno 2019 .
3. Sentiti come testi i due lavoratori hanno, infatti, dichiarato:
- Ho lavorato per la ditta opponente per piu' di tre anni mi pare fino al 2021, con CP_3 ia in cucina , anche di preparazione della pasta, sia vendita, cassa ecc. . Il contratto era per 3-4 ore/giorno , in realtà lavoravo a volte dalle 11 a volte dalle 9 fino alle 22 per sei gg a settimana con 1 giorno di riposo variabile diverso da sabato e domenica. Il locale in sé era aperto 7 gg su 7. L' accordo con la titolare era di pagamento di tutte le ore effettivamente lavorate in misura pari - per 11/ore al giorno senza pause (potevamo al piu' mangiare qualcosa nel locale rapidamente quando non c'erano clienti presenti) con un giorno a settimana di riposo variabile diverso da sabato e domenica - a euro 1.300,00 euro netti/mese nel primo anno, aumentati a euro 1.400,00/mese netti dal secondo anno in poi. Tali importi mi sono stati effettivamente sempre pagati, per la parte risultante dalla busta paga mediante bonifico o assegno e il resto in contanti. Quando la titolare era in Cina, di solito per un mese/anno, lavoravamo con il suddetto orario a volte dalle 9 senza giorno di riposo quindi 7 gg su 7 . In caso di svolgimento del lavoro per piu' di 11 ore/ giorno le ore in piu' erano pagate euro 5 netti/ora. Non ho mai fatto ferie, sono andato al lavoro anche ammalato”.
- “Ho lavorato per la ditta opponente dal 2018 fino al 2022 con assenza per Controparte_4 za da febbraio 2021. Avevo in contratto part time. In realtà lavoravo per molte piu' ore ossia 11 ore/giorno sette gg su sette, salvo qualche settimana in cui stavo male e facevo il giorno di riposo. Ho lavorato anche stando male. In un periodo in cui sono state male nel 2019 mi pare per circa un paio di mesi sono andata lo stesso lavoro in quando mi era stato detto che il mio contratt a la malattia ma per meno ore ossia circa mezza giornata. Lì lavorava anche , assunta un po' dopo di me e rimasta per sei -otto mesi/massimo Parte_2 un anno non ri aveva orario solo al mattino, mai di domenica e si occupava di preparazione dei dolci (tiramisu) e cassa. Sono stata paga 5 euro/ora per le sole ore di lavoro effettivamente svolte, in parte in assegno, in parte in nero. Non ho mai fatto ferie retribuite. Su accordo con la titolare sono stata solo in Albania un paio di settimane (due o tre non ricordo) mi pare nell' autunno 2019, ma queste ore non lavorate non mi sono state pagate”
4. Si tratta di deposizioni attendibili, sotto i seguenti plurimi profili:
a) innanzitutto in quanto puntuali, tra loro convergenti, e coerenti con quanto dagli stessi lavoratori segnalato all' e riferito agli Ispettori (vd verbali sit in atti - doc 6 quanto CP_6
a e trasmesso dall' l' 1.7.2025 quanto a , detto ); Controparte_4 CP_3
b) in secondo luogo siccome contrastate dalle deposizioni dei testi di parte convenuta in modo in parte generico (teste , oltretutto, quale marito dell' opponente ancorchè in regime di Tes_1
separazione dei beni, poco attendibile siccome presumibilmente compiacente), in parte contraddittorio e poco convincente, così il teste laddove, dopo avere Controparte_5 riferito dell' arrivo al locale di entrambi i lavoratori alle ore 11, ha poi contraddittoriamente affermato che si alternavano nei due turni nel senso che era presente solo uno per turno;
così, infine, anche la teste , all' evidenza animata da risentimento verso i due ex Parte_2
colleghi in quanto ritenuti responsabili della rottura del suo (della teste) rapporto con la titolare in relazione ad ammanchi di cassa dalla stessa segnalati, e comunque laddove ha riferito di una generale inaffidabilità dei due colleghi nell' osservanza degli orari di lavoro poco credibile,
e negli stessi termini anche il teste sugli asseriti ritardi, tenuto conto che si tratta di CP_5 lavoratori, per quanto consta, non attinti né da sanzioni, né da semplici contestazioni disciplinari, e quanto a beneficiaria di duplice proroga dell' inziale contratto Controparte_4
a termine e successiva duplice riassunzione, a comprova di un evidente apprezzamento di tale lavoratrice da parte dell' azienda, che diversamente, in caso di effettiva inaffidabilità, non l' avrebbe per ben due volte dapprima prorogata e poi nuovamente reclutata;
la medesima Pt_2
è quale teste ulteriormente poco credibile per difformità della versione resa con quanto dichiarato nell' immediatezza agli Ispettori, ai quali ha riferito - come da verbale sit doc 6 - che la fino al mese di giugno 2019, ossia fino al permanere in forza della medesima CP_4
che svolgeva le sue stesse mansioni nel turno di mattina, ha lavorato dalle 15,00 alla Pt_2
chiusura del locale verso le ore 21,00/22,00 (orario di lavoro full time), e in seguito dall'
08/06/2019, dalle ore 11,00, mantenendo lo stesso orario per quanto riguarda la fine del servizio;
c) In terzo luogo, e soprattutto, le deposizioni dei due lavoratori interessati risultano credibili in quanto supportate documentalmente da estratto del cd “calendario con contabilità parallela orari di lavoro” acquisito presso l' (vd ordinanza 6.5.2025 e riscontro inserito in pct l'
1.7.2025 ), di cui quello relativo al mese di novembre 2020 rinvenuto dagli in loco in CP_7
sede di primo accesso in data 23.11.2020 (vd verbale con allegato sempre trasmesso dall'
l' 1.7.2025) nel quale sono annotati per entrambi i lavoratori, indicati l' uno con la lettera R =
detto e l' altra con la lettera S = , orari non già coincidenti con un CP_3 CP_4
turno di 4 ore/giorno, bensì pienamente compatibili con quelli riferiti dai due, ovvero dalle 11 volte fino al tardo pomeriggio, a volte alle 9:00, 9:30, 9:40, 10, da leggersi chiaramente come
21,21:30, 21:40, 22.
5. ll fondamento del recupero effettuato dall' può considerarsi dunque provato.
6. Superato anche il rilievo di prescrizione trattandosi di contribuzione relativa al periodo dall'
01.08.2018 ed essendo stato il termine interrotto da notifica del verbale ispettivo a mani il
21.09.2021, seguito da richiesta di pagamento dei contributi, interruttiva della prescrizione, notificata in data 28.10.2023, ne deriva l' integrale infondatezza dell' opposizione, che va dunque rigettata ,
7. Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo
pqm
contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l' opposizione;
2. condanna l' opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 3.500,00
Così deciso in Venezia, il 9.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Margherita Bortolaso